TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2071 /2023 RG
Alla udienza del 11.04.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, ai sensi, dell'art
127 ter cpc e disposto lo scambio in telematico di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16, oo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
1
Nel procedimento portante il 2071 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023
TRA
Il Sig. , (C.F.: , avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Apolloni
OPPONENTE
CONTRO
la Sig.ra , (C.F.: avv. Controparte_1 C.F._2
Gabriele Lauricella
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Preso atto della rinunzia all'opposizione, spiegata da parte del sig.
, ed accettata da parte opposta, dichiara cessata la Parte_1
materia del contendere;
Compensa le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente occorre dare atto che, parte opponente, in seno alle note conclusive depositate, ha dichiarato di voler rinunziare all'opposizione spiegata ex art 615, comma 1, cpc ed alla relativa esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli, con compensazione delle spese legali. La predetta rinunzia è stata, integralmente, accetta dall'opposta . Controparte_1
Preso atto del superiore assunto, ritenuto che entrambe le parti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, si dichiara cessata la materia del contendere.
A tal uopo, appare opportuno evidenziare come, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Giudice, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere”
costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez.
III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez.
lav., 10 luglio 2001, n. 9332, ).
Ed ancora, secondo il Supremo Collegio:
3 “È legittima la definizione di un giudizio con una pronuncia di
intervenuta cessazione della materia del contendere tutte le volte in
cui il giudice si limiti a constatare che non vi è più interesse ad una
pronuncia sul merito della domanda;
in questo caso egli si pronuncia
anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della
sola soccombenza virtuale . (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
6393 del 01/04/2004).
Stante la rinunzia agli atti effettuata dalle parti congiuntamente, giusta dichiarazione allegata al fascicolo, si dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese legali vanno interamente compensate come chiesto dalle parti stesse.
Pa, lì 11/04/2025 Dott.ssa Valentina Cimino
4