Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 600/2021 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 1233 del 25.2.2014 Oggetto: applicazione benefici sent. Corte Cost. 495.93 su pensione 38010010/CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Luisa SANTO Consigliere dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
600.2021 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti richiamata in atti, Pt_1
dall'avv. Maria Teresa Petrucci, domiciliataria
APPELLANTE in riassunzione contro
, rappresentato e difesa, per procura in atti, dall'avv. Antonio Controparte_1
Natale, domiciliatario
APPELLATO in riassunzione
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso, depositato in data 27.3.2012, , erede avente causa Controparte_1
della propria madre , titolare di pensione di reversibilità 38010010 Parte_2
CO dall'1.11.79 già cristallizzata al T.M: maturato alla data del 30.9.83 e dall'1.2.2002 a calcolo puro, nonché di pensione di vecchiaia 92000276/VOCOM
automatica, ex art 6 comma 5 d.l. 463.1983, art 19 l.n. 153.69 e sent Corte Cost. 495.93, con riliquidazione della cit. pens. CO , con condanna al pagamento degli importi differenziali dovuti, pari a € 30.907,39, per il periodo 1.10.1983/13.5.2011.
L'istituto chiedeva il rigetto della domanda, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Il giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, constatata l'inammissibilità della domanda per il credito ante 27.3.2009, rigettava la domanda per difetto di prova su una supposta errata perequazione della pensione diretta.
Avverso tale sentenza il soccombente proponeva appello che - resistito dall' con Pt_1
richiesta di rigetto - veniva accolto con condanna dell' al pagamento di € CP_2
28.740,37 ed alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1248.2019, Controparte_1
proponeva ricorso per Cassazione, cui ha resistito con controricorso e ricorso
[...]
incidentale l' Pt_1
Con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7339.2021 il ricorso del è stato CP_1
dichiarato improcedibile mentre ha trovato accoglimento il ricorso incidentale dell' . CP_2
L'adita Corte di Cassazione ha riconosciuto fondato il I motivo (per avere la Corte
d'appello ritenuto che una pensione ai superstiti, decorrente dal novembre 1979, potesse essere adeguata la trattamento minimo dopo l'ottobre 1983, pure a fronte della contestuale titolarità di pensione diretta pacificamente integrata al T.M.) , assorbente gli altri due prospettati, ed ha cassato la sentenza n.1248.2019, rinviando a questo Corte in relazione al motivo accolto.
Dunque, con tempestivo atto depositato in data 10.6.2021 presso questa Corte, l' Pt_1
ha, riassunto il giudizio chiedendo, con vittoria di spese anche dei pregressi gradi e del giudizio di cassazione, il rigetto della domanda avanzata con ricorso del 27.3.2012, con conferma della sentenza del I grado;
ha altresì richiesto, ex art. 389 cpc la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza poi cassata.
si è costituito in giudizio e ha chiesto “..di rigettare il ricorso Controparte_1
dell' e per gli effetti di confermare la sentenza cassata..”; ha dedotto che “..l'accoglimento del CP_2 gravame dinanzi al giudice di legittimità è stato possibile per l'assenza del contraddittorio e in particolare per la mancanza della sentenza impugnata con la quale confrontarsi
La causa, dopo discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo del quale si
è data pubblica lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che ex art 394 cpc, nel procedimento in sede di rinvio, come il presente, “..le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata..”; dunque per quel che qui rileva - ed in considerazione della circostanza che nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di I grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di I grado, la quale deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita da quella cassata, sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice d'appello – risulta singolare la richiesta di , che riveste la posizione di CP_1
appellante, di rigetto del ricorso dell'istituto e di conferma della sentenza cassata, senza menzione alcuna del petitum di cui all'originario ricorso del 27.3.2012. Non pare possano sussistere dubbi sulla inammissibilità dell'odierna richiesta finalizzata a porre nel nulla (“confermare la sentenza cassata”) il decisum della Corte di Cassazione.
Stravaganti ed inammissibili, alla luce del vincolo alla pronuncia cui è tenuto il giudice del giudizio rescindente, devono ritenersi le considerazioni sulla rappresentazione processuale falsata nel giudizio svoltosi in cassazione, e a dire della parte dovuta all'assenza di contraddittorio.
Peraltro non risulta a questa Corte, per mancata allegazione sul punto, che sia stata proposta revocazione avverso la cit. decisione della Corte di Cassazione.
Ciò detto la domanda del 27.3.2012 non può trovare accoglimento perché non supportata dai dati normativi invocati.
La parte ha lamentato che la pensione SOS, nella contitolarità di altra pensione diretta integrata al trattamento minimo, è stata riportata a calcolo puro dal gennaio 2002 mentre prima era integrata al T.M.; l'art 6 del d.l. 463.83, segnatamente il terzo comma produttivo di effetti dall'ottobre 1983, dispone che “…nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione spetta una sola volta…nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiore al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta ..”
La Corte Costituzionale con sentenza 495.1993 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 22 della legge 903.65 nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato.
Questa sentenza non incide sul dato normativo sopra esposto poiché l'istituto va a calcolare la pensione di reversibilità applicando la percentuale di computo all'importo della pensione diretta integrato al T.M. e non già all'importo della pensione diretta ricondotta a calcolo.
La cassata sentenza della Corte d'Appello ha dato atto che dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità (novembre1979) questa è stata calcolata nella misura del 60% di quella diretta spettante al dante causa della ed integrata al T.M., dunque in Parte_2
ossequio a quanto previsto dalla Sentenza della Corte Cost. cit., ma poi, in contrasto con il cit. comma 3 ha riconosciuto il diritto, dal 1983, al T.M. sulla pensione SOS nonostante la contitolarità di pensione di vecchiaia (VOCOM 92000276) integrata al
T.M.
V'è da aggiungere che, tutt'ora, come già affermato dalla sentenza resa nel I grado di giudizio, non v'è nessun principio di prova che l'istituto abbia errato nell'applicazione della perequazione prevista dal comma 5 del cit. art 6 (“..le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo…”).
Anzi per la perequazione espressamente richiesta (cfr ricorso del I grado “…accertare e dichiarare il diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento mediante la perequazione automatica prevista, a decorrere dal 1.1.1980 delle percentuali previste per le pensioni integrate al trattamento minimo…”) perché l' non avrebbe ottemperato nel corso degli anni lo Pt_1
stesso CTU, nel rispondere al quesito pertinente il tema di causa – e non ai successivi quesiti in evidente contrasto con la disciplina di cui al cit. comma 3 – ha affermato (cfr relazione del 4.6.2018) che la pensione indiretta ai superstiti risulta correttamente perequata secondo gli aumenti percentuali disposti dalle norme via via succedutesi. L' ha chiesto legittimamente ex art 389 cpc la restituzione degli importi corrisposti Pt_1
in esecuzione della sentenza cassata ormai privi di causa;
sugli stessi son dovuti gli interessi legali dal giorno del pagamento, non applicandosi la disciplina dell'indebito di cui all'art 2033 c.c.
S'impongono le declaratorie di cui al dispositivo
Le spese dei giudizi, nonostante la soccombenza di , sono Controparte_1
irripetibili perché sussistono le condizioni di cui all'art 152 disp att. cpc.
P.Q.M.
Visto gli artt 392 e 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 7339.2021, sull'appello proposto con ricorso dell'8.7.2014 da nei confronti dell' avverso Controparte_1 Pt_1
la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1233 del 25.2.2014 in funzione di giudice del lavoro – giudizio riassunto con ricorso depositato il 10.6.2021 dall' Pt_1
così provvede a) Rigetta l'appello b) Condanna , ex art 389 cpc, alla restituzione Controparte_1
degli importi ad esso corrisposti dall' in esecuzione della sentenza Pt_1
1248.2019 della Corte d'Appello di Lecce – poi cassata con la cit.
Ordinanza della Corte di Cassazione – oltre interessi legali dalla data del pagamento.
c) Dichiara irripetibili le spese di tutti i gradi.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Lecce 22.1.2025
Il Presidente