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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5031/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] (CF. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato stabilito C.F._1
Milena Francesca Di Mauro, d'intesa con l'avv. Dario Mori, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...]
Catania il 30.6.1972 (C F ) rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Angela Roberta Francesca Scalisi, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate congiuntamente le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 11.7.25 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.2024, ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale dalla moglie Controparte_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con la resistente in data 31.7.2006 in Aci Catena (CT) – (trascritto in detto
Comune al n. 69, parte 2, serie A anno 2006) - è nato il figlio
[...]
(13.04.2009), e che la causa della crisi coniugale sarebbe da Per_1
ricondursi alla violazione, da parte della moglie, del dovere di fedeltà.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima, l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé, di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro
1.000,00, oltre l'indennità di frequenza in favore del figlio e il 50% delle spese straordinarie, nonché il versamento di euro 200,00 mensili in favore del ricorrente.
Si è costituita , la quale, nel Controparte_1
contestare le avverse richieste e deduzioni, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà e abbandono del tetto coniugale, l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso di sé, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 500,00 mensili, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e di disporre che l'indennità di frequenza del minore venga gestita dalla madre che ne ha disposto la canalizzazione su un conto corrente intestato al minore.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
2 della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che, in data 26/06/2025, le parti, su invito del tribunale, modificando parzialmente quello in precedenza depositato in atti, hanno depositato un accordo in virtù del quale hanno concordato come segue:
“1) I coniugi vivranno separatamente senza addebito di responsabilità a carico di nessuno dei due;
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco dichiarando fin d'ora di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto contenuto nei punti 3 e 4 del presente accordo per i trasferimenti immobiliari e societari;
3) La sig.ra si obbliga a Controparte_1
cedere gratuitamente a che accetta, la propria quota pari Parte_1
al 50% indiviso dell'immobile sito in Roma via Marcantonio
Odescalchi n. 5/A piano terra, identificato al catasto del predetto comune al foglio n. 458, particella 198, sub 501, rendita euro 309,87.
Il canone di locazione del predetto immobile, a principiare dal mese di aprile, verrà percepito per intero dal sig. che si obbliga a paga Pt_1
re per intero le imposte sul canone di locazione dall'Aprile 2025 e fino al definitivo trasferimento della proprietà, manlevando la sig.ra
; CP_1
4) Il sig. si obbliga a cedere gratuitamente a Parte_1
, che accetta, l'integrale proprietà Controparte_1
di tutte le sue quote della società Controparte_2
avente sede legale in Misterbianco, via Francesco Monaco n.
[...]
1/A, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al
Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia, di c.f. e di partita IVA
; P.IVA_1
5) Le superiori cessioni dovranno essere concluse entro il termine di 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Le spese per
3 i trasferimenti di cui ai punti 3 e 4, per accordo del- le parti, restano a carico della sig.ra Controparte_1
6) All'esatto adempimento delle superiori cessioni, le parti non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione economica pregressa dal di del matrimonio ad oggi e anche in relazione a qualsiasi causale direttamente o indirettamente connessa al rapporto societario e nessuna azione giudiziale potrà essere esperita da ambedue' le parti per qualsiasi ulteriore richiesta economica pregressa;
7) II figlio verrà affidato ad entrambi i genitori Per_1
secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute,
saranno assunte di comune accordo, dai genitori.
Il padre potrà vedere il figlio ogni volta che lo vorrà Per_1
compatibilmente con gli impegni del minore e comunque almeno due pomeriggi a settimana, prelevandolo al termine della scuola e riaccompagnandolo a casa entro le 22.30, e due fine settimana al mese con pernottamento, prelevando il ragazzo il venerdi alla fine della scuola e riaccompagnandolo a casa la domenica entro le 23.00.
Per le vacanze natalizie il minore dovrà trascorrere, ad anni alterni, le serate del 24 dicembre o la giornata del 25 dicembre con ciascun genitore, in alternanza alle serate del 31 dicembre o del 1 gennaio;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno del Lunedi
dell'Angelo e viceversa;
tra- scorrerà le altre vacanze Per_1
scolastiche con ciascun genitore su base paritaria e secondo il criterio dell'alternanza. Le altre festività nel corso dell'anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), ponti inclusi verranno determinate secondo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo il ragazzo trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
4 Per il compleanno del padre e la relativa festività avrà diritto di stare con il medesimo, vice- versa per il compleanno della madre e la relativa festività.
Per il proprio compleanno avrà diritto di passare la giornata con entrambi i genitori e in caso di disaccordo tra gli stessi passerà la prima parte della giornata fino alle 16.00 con il padre e la restante parte della giornata con la madre. I genitori si impegnano affinché il figlio possa mantenere rapporti equilibrati e significativi con la famiglia di origine di entrambi.
8) Il sig. verserà la somma di euro 250,00 alla sig.ra Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a titolo Controparte_1
di mantenimento del figlio minore;
9) L'indennità di frequenza percepita dal figlio verrà Per_1
gestita dalla madre con rinuncia espressa del Sig. a richiederne Pt_1
la gestione sia per il futuro che per le somme già
percepite;
10) In considerazione dei reciproci trasferimenti tra le parti di cui a punti 3) e 4) che avvengono anche con funzione solutoria e una tantum degli obblighi di mantenimento del padre nei confronti del figlio minore e della gestione esclusiva da parte della madre, Per_1
dell'indennità di frequenza, la parti stabiliscono che le spese straordinarie rimarranno a carico della sig.ra nella CP_1
misura del 70% e del 30% a carico del e dovranno essere Pt_1
concordate previamente;
11) Le parti si obbligano a presentare, nel termine di 6 mesi dall'emissione della sentenza di separazione, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni, con rinuncia di entrambi a richiedere l'assegno divorzile e assegno di mantenimento per il figlio Persona_1
12) Le spese legali restano integralmente a carico della sig.ra e vengono determinate in base all'equo compenso in euro CP_1
1500 per avvocato”.
5 Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, considerato che le parti, parzialmente modificando l'accordo in precedenza depositato, hanno stabilito un contributo mensile per il mantenimento del minore,
da ritenersi congruo.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e , secondo quanto Parte_1 Controparte_1
concordato dai coniugi.
Gli ulteriori oggetti su cui le parti hanno espresso accordo sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
5031/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
secondo quanto specificato in Controparte_1
motivazione;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5031/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] (CF. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato stabilito C.F._1
Milena Francesca Di Mauro, d'intesa con l'avv. Dario Mori, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...]
Catania il 30.6.1972 (C F ) rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Angela Roberta Francesca Scalisi, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate congiuntamente le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 11.7.25 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.2024, ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale dalla moglie Controparte_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con la resistente in data 31.7.2006 in Aci Catena (CT) – (trascritto in detto
Comune al n. 69, parte 2, serie A anno 2006) - è nato il figlio
[...]
(13.04.2009), e che la causa della crisi coniugale sarebbe da Per_1
ricondursi alla violazione, da parte della moglie, del dovere di fedeltà.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima, l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé, di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro
1.000,00, oltre l'indennità di frequenza in favore del figlio e il 50% delle spese straordinarie, nonché il versamento di euro 200,00 mensili in favore del ricorrente.
Si è costituita , la quale, nel Controparte_1
contestare le avverse richieste e deduzioni, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà e abbandono del tetto coniugale, l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso di sé, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 500,00 mensili, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e di disporre che l'indennità di frequenza del minore venga gestita dalla madre che ne ha disposto la canalizzazione su un conto corrente intestato al minore.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
2 della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che, in data 26/06/2025, le parti, su invito del tribunale, modificando parzialmente quello in precedenza depositato in atti, hanno depositato un accordo in virtù del quale hanno concordato come segue:
“1) I coniugi vivranno separatamente senza addebito di responsabilità a carico di nessuno dei due;
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco dichiarando fin d'ora di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto contenuto nei punti 3 e 4 del presente accordo per i trasferimenti immobiliari e societari;
3) La sig.ra si obbliga a Controparte_1
cedere gratuitamente a che accetta, la propria quota pari Parte_1
al 50% indiviso dell'immobile sito in Roma via Marcantonio
Odescalchi n. 5/A piano terra, identificato al catasto del predetto comune al foglio n. 458, particella 198, sub 501, rendita euro 309,87.
Il canone di locazione del predetto immobile, a principiare dal mese di aprile, verrà percepito per intero dal sig. che si obbliga a paga Pt_1
re per intero le imposte sul canone di locazione dall'Aprile 2025 e fino al definitivo trasferimento della proprietà, manlevando la sig.ra
; CP_1
4) Il sig. si obbliga a cedere gratuitamente a Parte_1
, che accetta, l'integrale proprietà Controparte_1
di tutte le sue quote della società Controparte_2
avente sede legale in Misterbianco, via Francesco Monaco n.
[...]
1/A, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al
Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia, di c.f. e di partita IVA
; P.IVA_1
5) Le superiori cessioni dovranno essere concluse entro il termine di 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Le spese per
3 i trasferimenti di cui ai punti 3 e 4, per accordo del- le parti, restano a carico della sig.ra Controparte_1
6) All'esatto adempimento delle superiori cessioni, le parti non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione economica pregressa dal di del matrimonio ad oggi e anche in relazione a qualsiasi causale direttamente o indirettamente connessa al rapporto societario e nessuna azione giudiziale potrà essere esperita da ambedue' le parti per qualsiasi ulteriore richiesta economica pregressa;
7) II figlio verrà affidato ad entrambi i genitori Per_1
secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute,
saranno assunte di comune accordo, dai genitori.
Il padre potrà vedere il figlio ogni volta che lo vorrà Per_1
compatibilmente con gli impegni del minore e comunque almeno due pomeriggi a settimana, prelevandolo al termine della scuola e riaccompagnandolo a casa entro le 22.30, e due fine settimana al mese con pernottamento, prelevando il ragazzo il venerdi alla fine della scuola e riaccompagnandolo a casa la domenica entro le 23.00.
Per le vacanze natalizie il minore dovrà trascorrere, ad anni alterni, le serate del 24 dicembre o la giornata del 25 dicembre con ciascun genitore, in alternanza alle serate del 31 dicembre o del 1 gennaio;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno del Lunedi
dell'Angelo e viceversa;
tra- scorrerà le altre vacanze Per_1
scolastiche con ciascun genitore su base paritaria e secondo il criterio dell'alternanza. Le altre festività nel corso dell'anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), ponti inclusi verranno determinate secondo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo il ragazzo trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
4 Per il compleanno del padre e la relativa festività avrà diritto di stare con il medesimo, vice- versa per il compleanno della madre e la relativa festività.
Per il proprio compleanno avrà diritto di passare la giornata con entrambi i genitori e in caso di disaccordo tra gli stessi passerà la prima parte della giornata fino alle 16.00 con il padre e la restante parte della giornata con la madre. I genitori si impegnano affinché il figlio possa mantenere rapporti equilibrati e significativi con la famiglia di origine di entrambi.
8) Il sig. verserà la somma di euro 250,00 alla sig.ra Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a titolo Controparte_1
di mantenimento del figlio minore;
9) L'indennità di frequenza percepita dal figlio verrà Per_1
gestita dalla madre con rinuncia espressa del Sig. a richiederne Pt_1
la gestione sia per il futuro che per le somme già
percepite;
10) In considerazione dei reciproci trasferimenti tra le parti di cui a punti 3) e 4) che avvengono anche con funzione solutoria e una tantum degli obblighi di mantenimento del padre nei confronti del figlio minore e della gestione esclusiva da parte della madre, Per_1
dell'indennità di frequenza, la parti stabiliscono che le spese straordinarie rimarranno a carico della sig.ra nella CP_1
misura del 70% e del 30% a carico del e dovranno essere Pt_1
concordate previamente;
11) Le parti si obbligano a presentare, nel termine di 6 mesi dall'emissione della sentenza di separazione, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni, con rinuncia di entrambi a richiedere l'assegno divorzile e assegno di mantenimento per il figlio Persona_1
12) Le spese legali restano integralmente a carico della sig.ra e vengono determinate in base all'equo compenso in euro CP_1
1500 per avvocato”.
5 Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, considerato che le parti, parzialmente modificando l'accordo in precedenza depositato, hanno stabilito un contributo mensile per il mantenimento del minore,
da ritenersi congruo.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e , secondo quanto Parte_1 Controparte_1
concordato dai coniugi.
Gli ulteriori oggetti su cui le parti hanno espresso accordo sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
5031/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
secondo quanto specificato in Controparte_1
motivazione;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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