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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10430 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 76701 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Leppe ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Roma viale Giuseppe Mazzini n 55 giusto mandato in atti
ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL AN ed elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n. 21
presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile CONCLUSIONI
Come da verbale 12 dicembre 2024
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso la determinazione dirigenziale prot
QC/36412/2019 notificata il 24 novembre 2019 con cui ha intimato il CP_1
rilascio dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma di via Quarrata n 32
sc E int.9.
A sostegno della domanda ha eccepito l'eccesso di potere e l'errata valutazione dei fatti. Ha evidenziato nel merito la buona fede e la liceità della condotta tenuta,
l'esistenza in capo all'attrice dei requisiti per occupare l'immobile oltre all'inerzia della
P.A. che ha incassato le somme corrisposte a titolo di canone.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, perché CP_1
infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio parte attrice ha inoltrato domanda in sanatoria ad oggi senza esito.
In relazione a tale fatto sopravvenuto l'attrice ha chiesto in sede di comparsa conclusionale che fosse dichiarata la cessata materia del contendere.
Occorre premettere che la sola presentazione della istanza di sanatoria -la cui istruttoria nel caso che ci occupa non è stata ancora definita -non costituisce un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio tale da farsi luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Esaminando il merito le contestazioni di parte attrice non sono condivisibili.
L'attività procedimentale posta in essere da rientra, pienamente, in CP_1
un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere , in ogni caso non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex
ante previste, dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999, art. 4).
Nel merito si osserva che la determinazione di rilascio opposta trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
L'attrice sul punto nulla ha dedotto ha piuttosto invocato la tutela dell'affidamento legittimo.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A., pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione.
Inoltre, la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti,
come nella specie della determina di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra
legem.
Pertanto in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali della determina di rilascio, l'opposizione non può
essere accolta. Le spese di lite devono ritersi compensate tra le parti in ragione della vicenda e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 10 luglio 2025
Il Giudice
NC DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 76701 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Leppe ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Roma viale Giuseppe Mazzini n 55 giusto mandato in atti
ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL AN ed elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n. 21
presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile CONCLUSIONI
Come da verbale 12 dicembre 2024
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso la determinazione dirigenziale prot
QC/36412/2019 notificata il 24 novembre 2019 con cui ha intimato il CP_1
rilascio dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma di via Quarrata n 32
sc E int.9.
A sostegno della domanda ha eccepito l'eccesso di potere e l'errata valutazione dei fatti. Ha evidenziato nel merito la buona fede e la liceità della condotta tenuta,
l'esistenza in capo all'attrice dei requisiti per occupare l'immobile oltre all'inerzia della
P.A. che ha incassato le somme corrisposte a titolo di canone.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, perché CP_1
infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio parte attrice ha inoltrato domanda in sanatoria ad oggi senza esito.
In relazione a tale fatto sopravvenuto l'attrice ha chiesto in sede di comparsa conclusionale che fosse dichiarata la cessata materia del contendere.
Occorre premettere che la sola presentazione della istanza di sanatoria -la cui istruttoria nel caso che ci occupa non è stata ancora definita -non costituisce un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio tale da farsi luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Esaminando il merito le contestazioni di parte attrice non sono condivisibili.
L'attività procedimentale posta in essere da rientra, pienamente, in CP_1
un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere , in ogni caso non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex
ante previste, dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999, art. 4).
Nel merito si osserva che la determinazione di rilascio opposta trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
L'attrice sul punto nulla ha dedotto ha piuttosto invocato la tutela dell'affidamento legittimo.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A., pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione.
Inoltre, la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti,
come nella specie della determina di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra
legem.
Pertanto in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali della determina di rilascio, l'opposizione non può
essere accolta. Le spese di lite devono ritersi compensate tra le parti in ragione della vicenda e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 10 luglio 2025
Il Giudice
NC DI