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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2024, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. Per ___________________
10850/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Maria
Parte_1 Il Cancelliere
Fasano e Stefania Fasano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Palermo, via G. Cusmano, n. 28.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis dalla dott.ssa
Daniela Bruno ed elettivamente domiciliato in Palermo, via San Lorenzo, n.
312/G.
- resistente –
All'udienza del 16/05/2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, con istanza ex art. 700 c.p.c., depositato il 31/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 16/01/2021, delega per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza per l'a.s.
2020/2021; deduceva di essere stata ingiustamente esclusa dalla graduatoria in questione, seppure nella stessa si fossero utilmente collocati docenti con punteggio inferiore al proprio - che, per l'anno scolastico 2020/21, era pari a
68 punti - e nonostante la ricorrente avesse compilato la delega per la supplenza “seguendo alla lettera le istruzioni rivolte agli aspiranti supplenti, contemplate nell'avviso del 15 gennaio 2021, n. 240, pubblicato dal
[...]
di Palermo (cfr. all. 2)” (cfr. pag. 2 del ricorso); Organizzazione_1
soggiungeva che, a seguito di PEC del 28 gennaio del 2021 con istanza di rettifica indirizzata all' , su “proposta di assunzione Organizzazione_2
della ricorrente avente numero di protocollo n. 593 del Org_3
01/02/2021, aveva stipulato in data 3 febbraio 2021 un contratto di supplenza con termine finale al 30 giugno 2021; asseriva la decorrenza giuridica 1° febbraio 2021 del contratto in questione, in mancanza della quale ella “non ha potuto maturare, per appena 2 giorni, i tre anni di servizio nel sostegno che, per l'A.S. 2022 le avrebbero consentito di entrare in seconda fascia sostegno a pieno titolo” (cfr. pag. 4 del ricorso) e per tale motivo presentava, in data 4 agosto 2022, istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL
29.11.2007 “PER OTTENERE LA DECORRENZA GIURIDICA A PARTIRE
DAL 1° FEBBRAIO 2021 DEL CONTRATTO STIPULATO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2020/21, DATA CHE CONSENTIREBBE ALLA
SOTTOSCRITTA DI BENEFICIARE DI QUANTO RICHIESTO ED
ELENCATO SOPRA” (cfr. all. n. 7 del ricorso introduttivo); lamentava l'erroneità della motivazione del provvedimento di diniego della conciliazione suddetta, ove la ricorrente veniva considerata rinunciataria, per non aver espresso la propria preferenza per tutte le sedi disponibili - ovvero
2 “flaggato” le stesse;
per tutte le suesposte ragioni chiedeva “ACCERTARE E
DICHIARARE l'illegittimità della condotta e dei provvedimenti impugnati per tutti
i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, previa
DISAPPLICAZIONE degli atti amministrativi contestati, tra cui anche l'atto di mancata conciliazione del 27/09/2022 n. 9725 e di tutti gli atti ad esso conseguenti: -
Accertare e dichiarare che la docente ha presentato delega alla supplenza, Parte_1
per l'anno scolastico 2020/2021, correttamente seguendo le direttive rese note nei modi di legge dall'Avviso del 15 gennaio 2021 n. 240 pubblicato dal Org_1 [...]
di Palermo. - Accertare e dichiarare che l'Avviso Controparte_2
pubblicato dal del 15 Controparte_3
gennaio 2021, non prevedeva che l'omessa flaggatura della preferenza, per tutte le sedi con posti disponibili o privi di disponibilità, fosse da considerare tra le cause di esclusione – rinuncia. e per l'effetto: - Riconoscere alla ricorrente il diritto alla stipula di contratti di supplenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico
2022/2023. - Riconoscere che la docente ha stipulato un contratto a tempo determinato in data 1° febbraio 2021. - Riconoscere, mediante retrodatazione giuridica al 1° febbraio 2021 – i tre anni di servizio nel sostegno. - Riconoscere punti
12 per l'anno scolastico 2021/2022. - Ordinare alle amministrazioni resistenti
l'applicazione dei provvedimenti amministrativi che assicurino la corretta applicazione delle pretese della ricorrente ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge. - Si presenta istanza di rinvio per la trattazione nel merito del presente ricorso. - Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
3 Con ordinanza cautelare del 15 dicembre 2022, questo Tribunale rigettava l'istanza ex art. 700 c.p.c. per carenza del requisito del periculum in mora, rinviando al giudizio di merito la decisione sulle spese di lite.
Instauratosi il giudizio di merito, si costituiva il resistente CP_1
insistendo nelle originarie difese.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del
16 maggio 2024.
Occorre in primo luogo esaminare la censura concernente l'illegittimità della esclusione dalla graduatoria provinciale di supplenza quale effetto della
“omessa flaggatura della preferenza, per tutte le sedi con posti disponibili o privi di disponibilità”; tale circostanza – si ribadisce, quella di non aver espresso la preferenza per tutte le sedi disponibili -, peraltro, è pacifica tra le parti, atteso che ciò che parte ricorrente contesta dell'allegato n. 8 – ovvero la nota n.
18770 del 2021 di riscontro alla richiesta di conciliazione – è soltanto l'attribuzione dello status di rinunciataria.
Sul punto, l'art. 12, comma 3, O.M. 60/2020, prevede che “Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall'Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica”. A tale ultimo riguardo, con avviso prot. n. 240 del 15 gennaio 2021 (cfr. allegato n. 2 del ricorso), è stato disposto il conferimento delle supplenze tramite
4 procedura telematica. In particolare, il suddetto avviso di convocazione stabilisce che “Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GPS e destinatari della presente convocazione, che abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente Scolastico del Controparte_3
di Palermo o a un rappresentante delle OO.SS. presente in
[...]
convocazione. Il modello di delega allegato al presente calendario dovrà essere inviato contestualmente alla scelta delle sedi, secondo le modalità indicate nell'apposita sezione “Presentazione delle istanze”. Il mancato invio della delega sarà considerata rinuncia. Contestualmente alla delega, l'aspirante potrà indicare la volontà di accettare o meno una supplenza a orario non intero con eventuale completamento di cattedra. In assenza di tale indicazione, pur in presenza di disponibilità di posto orario non intero, non si attribuirà supplenza su tale posto.
L'aspirante potrà indicare altresì l'opzione di preferenza tra posto comune e sostegno. In assenza di tale indicazione, qualora l'aspirante si trovi in posizione utile per una nomina sui posti di sostegno per scorrimento delle rispettive graduatorie, sulla base della migliore collocazione col relativo miglior punteggio (cosiddetto
“incrocio”) non si attribuirà supplenza su posto di sostegno. Si precisa che si valuterà prioritariamente quanto indicato dall'aspirante nella delega e, conseguentemente, si assegnerà la supplenza sul posto secondo l'ordine di preferenza espresso”.
Nel caso di specie, come sopra anticipato, la ricorrente nella delega per il conferimento della supplenza (cfr. allegati nn. 1 e 2) ha sì espresso la volontà di accettare anche supplenze su posti di sostegno (anche ad orario non intero), ma – di
contro
- non ha espresso la scelta per tutte le sedi con posti disponibili o prive di disponibilità, limitandosi ad indicare i seguenti istituti:
, , , . Persona_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3
5 In proposito, è privo di fondamento il rilievo di parte ricorrente secondo cui “Il superiore avviso [cfr. allegato n. 2 del ricorso] non prevedeva – a pena dell'attribuzione dello status di rinunciataria - di flaggare anche la preferenza per tutte le sedi con posti disponibili o prive di disponibilità […] le cause di esclusione della convocazione erano da considerare tassative e non lasciavano spazio a valutazioni discrezionali, come di fatto applicato in danno della docente ricorrente.
Oltretutto non è sancita dall'avviso (allegato 2) alcuna pena di esclusione relativamente all'inosservanza della prescrizione sopra riprodotta (omessa flaggatura delle sedi prive di disponibilità). La qualifica di docente rinunciataria per la disciplina contenuta nella nota allegata – cfr. all. 2 pagina 2, poteva essere attribuita unicamente per la seguente motivazione: “Il mancato invio della delega sarà considerata rinuncia”, atteso che la disciplina per il conferimento degli incarichi non consta soltanto dell'avviso di convocazione, ma delle ordinanze ministeriali sopra richiamate, le quali, come anzidetto, stabiliscono la sanzione della rinuncia per tutte le ipotesi in cui “gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega”. La scelta delle sedi costituisce, invece, parte integrante della delega per il conferimento della supplenza (cfr. “Il modello di delega allegato al presente calendario dovrà essere inviato contestualmente alla scelta delle sedi”), in virtù della quale si realizza l'attribuzione della sede in modalità telematica;
e la cui carenza deve essere considerata alla stregua della assenza alla convocazione, che, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), punto i., ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, determina “la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento”.
Non è ultroneo, infatti, evidenziare come non si comprenderebbe l'utilità -
e quindi la necessità - della indicazione della scelta ove le sedi si potessero assegnare anche in mancanza della stessa.
6 Pertanto, se anche l'avviso in questione non prevede espressamente “che
l'omessa flaggatura della preferenza, per tutte le sedi con posti disponibili o privi di disponibilità, fosse da considerare tra le cause di esclusione – rinuncia”, tale conseguenza è agevolmente ricavabile del tenore letterale delle ordinanze ministeriali disciplinanti le procedure di conferimento degli incarichi.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che la ricorrente, per tutte le sedi ove la stessa non ha espresso la propria scelta, non abbia inviato correttamente la delega preventiva di accettazione.
Quanto alla domanda avente ad oggetto la retrodatazione giuridica del contratto a tempo determinato stipulato nel 2021 - anche al fine del riconoscimento dei tre anni di servizio nel sostegno - deve osservarsi che la data di inizio del rapporto di lavoro (3 febbraio 2021) è indicata sulla proposta di assunzione, come firmata dalla ricorrente per accettazione (cfr. allegato n. 6 del ricorso).
Inoltre, nel contratto stipulato con l' , anch'esso Parte_3
regolarmente firmato (cfr. allegato n. 5 della memoria di costituzione) è stabilito che: “SI CONVIENE E il presente contratto di lavoro a tempo Pt_4
determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 03/02/2021 e cessazione al 30/06/2021, per n. 18 ore settimanali di lezione presso Parte_3
" " (PARH02000A) dove dovrà presentarsi per l'assunzione in Parte_3
servizio in data 03/02/2021”.
Si evidenzia altresì che la presa di servizio della ricorrente è avvenuta in data 03/02/21 (cfr. doc 16 a), come riportato nella comunicazione Pt_5
inviata dalla scuola agli enti competenti (cfr. doc. 16b).
Sul punto, nessun valore può attribuirsi alla data del protocollo (1° febbraio 2021) della proposta contrattuale.
7 Infine, quanto all'asserito “diritto alla stipula di contratti di supplenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2022/2023” la ricorrente non ha pure dedotto e tanto meno dimostrato che ne avrebbe ottenuto certamente l'assegnazione ed è rimasta priva di qualsivoglia argomentazione l'affermazione che le sarebbe spettato in relazione alla retrodatazione degli effetti del contratto con conseguente aumento del punteggio da 90 a 92.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato, ma l'originalità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi tra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16/05/2024.
Il Giudice
Giuseppe Tango
8
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. Per ___________________
10850/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Maria
Parte_1 Il Cancelliere
Fasano e Stefania Fasano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Palermo, via G. Cusmano, n. 28.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis dalla dott.ssa
Daniela Bruno ed elettivamente domiciliato in Palermo, via San Lorenzo, n.
312/G.
- resistente –
All'udienza del 16/05/2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, con istanza ex art. 700 c.p.c., depositato il 31/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 16/01/2021, delega per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza per l'a.s.
2020/2021; deduceva di essere stata ingiustamente esclusa dalla graduatoria in questione, seppure nella stessa si fossero utilmente collocati docenti con punteggio inferiore al proprio - che, per l'anno scolastico 2020/21, era pari a
68 punti - e nonostante la ricorrente avesse compilato la delega per la supplenza “seguendo alla lettera le istruzioni rivolte agli aspiranti supplenti, contemplate nell'avviso del 15 gennaio 2021, n. 240, pubblicato dal
[...]
di Palermo (cfr. all. 2)” (cfr. pag. 2 del ricorso); Organizzazione_1
soggiungeva che, a seguito di PEC del 28 gennaio del 2021 con istanza di rettifica indirizzata all' , su “proposta di assunzione Organizzazione_2
della ricorrente avente numero di protocollo n. 593 del Org_3
01/02/2021, aveva stipulato in data 3 febbraio 2021 un contratto di supplenza con termine finale al 30 giugno 2021; asseriva la decorrenza giuridica 1° febbraio 2021 del contratto in questione, in mancanza della quale ella “non ha potuto maturare, per appena 2 giorni, i tre anni di servizio nel sostegno che, per l'A.S. 2022 le avrebbero consentito di entrare in seconda fascia sostegno a pieno titolo” (cfr. pag. 4 del ricorso) e per tale motivo presentava, in data 4 agosto 2022, istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL
29.11.2007 “PER OTTENERE LA DECORRENZA GIURIDICA A PARTIRE
DAL 1° FEBBRAIO 2021 DEL CONTRATTO STIPULATO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2020/21, DATA CHE CONSENTIREBBE ALLA
SOTTOSCRITTA DI BENEFICIARE DI QUANTO RICHIESTO ED
ELENCATO SOPRA” (cfr. all. n. 7 del ricorso introduttivo); lamentava l'erroneità della motivazione del provvedimento di diniego della conciliazione suddetta, ove la ricorrente veniva considerata rinunciataria, per non aver espresso la propria preferenza per tutte le sedi disponibili - ovvero
2 “flaggato” le stesse;
per tutte le suesposte ragioni chiedeva “ACCERTARE E
DICHIARARE l'illegittimità della condotta e dei provvedimenti impugnati per tutti
i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, previa
DISAPPLICAZIONE degli atti amministrativi contestati, tra cui anche l'atto di mancata conciliazione del 27/09/2022 n. 9725 e di tutti gli atti ad esso conseguenti: -
Accertare e dichiarare che la docente ha presentato delega alla supplenza, Parte_1
per l'anno scolastico 2020/2021, correttamente seguendo le direttive rese note nei modi di legge dall'Avviso del 15 gennaio 2021 n. 240 pubblicato dal Org_1 [...]
di Palermo. - Accertare e dichiarare che l'Avviso Controparte_2
pubblicato dal del 15 Controparte_3
gennaio 2021, non prevedeva che l'omessa flaggatura della preferenza, per tutte le sedi con posti disponibili o privi di disponibilità, fosse da considerare tra le cause di esclusione – rinuncia. e per l'effetto: - Riconoscere alla ricorrente il diritto alla stipula di contratti di supplenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico
2022/2023. - Riconoscere che la docente ha stipulato un contratto a tempo determinato in data 1° febbraio 2021. - Riconoscere, mediante retrodatazione giuridica al 1° febbraio 2021 – i tre anni di servizio nel sostegno. - Riconoscere punti
12 per l'anno scolastico 2021/2022. - Ordinare alle amministrazioni resistenti
l'applicazione dei provvedimenti amministrativi che assicurino la corretta applicazione delle pretese della ricorrente ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge. - Si presenta istanza di rinvio per la trattazione nel merito del presente ricorso. - Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
3 Con ordinanza cautelare del 15 dicembre 2022, questo Tribunale rigettava l'istanza ex art. 700 c.p.c. per carenza del requisito del periculum in mora, rinviando al giudizio di merito la decisione sulle spese di lite.
Instauratosi il giudizio di merito, si costituiva il resistente CP_1
insistendo nelle originarie difese.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del
16 maggio 2024.
Occorre in primo luogo esaminare la censura concernente l'illegittimità della esclusione dalla graduatoria provinciale di supplenza quale effetto della
“omessa flaggatura della preferenza, per tutte le sedi con posti disponibili o privi di disponibilità”; tale circostanza – si ribadisce, quella di non aver espresso la preferenza per tutte le sedi disponibili -, peraltro, è pacifica tra le parti, atteso che ciò che parte ricorrente contesta dell'allegato n. 8 – ovvero la nota n.
18770 del 2021 di riscontro alla richiesta di conciliazione – è soltanto l'attribuzione dello status di rinunciataria.
Sul punto, l'art. 12, comma 3, O.M. 60/2020, prevede che “Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall'Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica”. A tale ultimo riguardo, con avviso prot. n. 240 del 15 gennaio 2021 (cfr. allegato n. 2 del ricorso), è stato disposto il conferimento delle supplenze tramite
4 procedura telematica. In particolare, il suddetto avviso di convocazione stabilisce che “Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GPS e destinatari della presente convocazione, che abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente Scolastico del Controparte_3
di Palermo o a un rappresentante delle OO.SS. presente in
[...]
convocazione. Il modello di delega allegato al presente calendario dovrà essere inviato contestualmente alla scelta delle sedi, secondo le modalità indicate nell'apposita sezione “Presentazione delle istanze”. Il mancato invio della delega sarà considerata rinuncia. Contestualmente alla delega, l'aspirante potrà indicare la volontà di accettare o meno una supplenza a orario non intero con eventuale completamento di cattedra. In assenza di tale indicazione, pur in presenza di disponibilità di posto orario non intero, non si attribuirà supplenza su tale posto.
L'aspirante potrà indicare altresì l'opzione di preferenza tra posto comune e sostegno. In assenza di tale indicazione, qualora l'aspirante si trovi in posizione utile per una nomina sui posti di sostegno per scorrimento delle rispettive graduatorie, sulla base della migliore collocazione col relativo miglior punteggio (cosiddetto
“incrocio”) non si attribuirà supplenza su posto di sostegno. Si precisa che si valuterà prioritariamente quanto indicato dall'aspirante nella delega e, conseguentemente, si assegnerà la supplenza sul posto secondo l'ordine di preferenza espresso”.
Nel caso di specie, come sopra anticipato, la ricorrente nella delega per il conferimento della supplenza (cfr. allegati nn. 1 e 2) ha sì espresso la volontà di accettare anche supplenze su posti di sostegno (anche ad orario non intero), ma – di
contro
- non ha espresso la scelta per tutte le sedi con posti disponibili o prive di disponibilità, limitandosi ad indicare i seguenti istituti:
, , , . Persona_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3
5 In proposito, è privo di fondamento il rilievo di parte ricorrente secondo cui “Il superiore avviso [cfr. allegato n. 2 del ricorso] non prevedeva – a pena dell'attribuzione dello status di rinunciataria - di flaggare anche la preferenza per tutte le sedi con posti disponibili o prive di disponibilità […] le cause di esclusione della convocazione erano da considerare tassative e non lasciavano spazio a valutazioni discrezionali, come di fatto applicato in danno della docente ricorrente.
Oltretutto non è sancita dall'avviso (allegato 2) alcuna pena di esclusione relativamente all'inosservanza della prescrizione sopra riprodotta (omessa flaggatura delle sedi prive di disponibilità). La qualifica di docente rinunciataria per la disciplina contenuta nella nota allegata – cfr. all. 2 pagina 2, poteva essere attribuita unicamente per la seguente motivazione: “Il mancato invio della delega sarà considerata rinuncia”, atteso che la disciplina per il conferimento degli incarichi non consta soltanto dell'avviso di convocazione, ma delle ordinanze ministeriali sopra richiamate, le quali, come anzidetto, stabiliscono la sanzione della rinuncia per tutte le ipotesi in cui “gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega”. La scelta delle sedi costituisce, invece, parte integrante della delega per il conferimento della supplenza (cfr. “Il modello di delega allegato al presente calendario dovrà essere inviato contestualmente alla scelta delle sedi”), in virtù della quale si realizza l'attribuzione della sede in modalità telematica;
e la cui carenza deve essere considerata alla stregua della assenza alla convocazione, che, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), punto i., ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, determina “la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento”.
Non è ultroneo, infatti, evidenziare come non si comprenderebbe l'utilità -
e quindi la necessità - della indicazione della scelta ove le sedi si potessero assegnare anche in mancanza della stessa.
6 Pertanto, se anche l'avviso in questione non prevede espressamente “che
l'omessa flaggatura della preferenza, per tutte le sedi con posti disponibili o privi di disponibilità, fosse da considerare tra le cause di esclusione – rinuncia”, tale conseguenza è agevolmente ricavabile del tenore letterale delle ordinanze ministeriali disciplinanti le procedure di conferimento degli incarichi.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che la ricorrente, per tutte le sedi ove la stessa non ha espresso la propria scelta, non abbia inviato correttamente la delega preventiva di accettazione.
Quanto alla domanda avente ad oggetto la retrodatazione giuridica del contratto a tempo determinato stipulato nel 2021 - anche al fine del riconoscimento dei tre anni di servizio nel sostegno - deve osservarsi che la data di inizio del rapporto di lavoro (3 febbraio 2021) è indicata sulla proposta di assunzione, come firmata dalla ricorrente per accettazione (cfr. allegato n. 6 del ricorso).
Inoltre, nel contratto stipulato con l' , anch'esso Parte_3
regolarmente firmato (cfr. allegato n. 5 della memoria di costituzione) è stabilito che: “SI CONVIENE E il presente contratto di lavoro a tempo Pt_4
determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 03/02/2021 e cessazione al 30/06/2021, per n. 18 ore settimanali di lezione presso Parte_3
" " (PARH02000A) dove dovrà presentarsi per l'assunzione in Parte_3
servizio in data 03/02/2021”.
Si evidenzia altresì che la presa di servizio della ricorrente è avvenuta in data 03/02/21 (cfr. doc 16 a), come riportato nella comunicazione Pt_5
inviata dalla scuola agli enti competenti (cfr. doc. 16b).
Sul punto, nessun valore può attribuirsi alla data del protocollo (1° febbraio 2021) della proposta contrattuale.
7 Infine, quanto all'asserito “diritto alla stipula di contratti di supplenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2022/2023” la ricorrente non ha pure dedotto e tanto meno dimostrato che ne avrebbe ottenuto certamente l'assegnazione ed è rimasta priva di qualsivoglia argomentazione l'affermazione che le sarebbe spettato in relazione alla retrodatazione degli effetti del contratto con conseguente aumento del punteggio da 90 a 92.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato, ma l'originalità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi tra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16/05/2024.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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