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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria EL Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_1
confronti della (c.f./p.i. ) con sede in CAMPI Parte_2 P.IVA_1
BISENZIO VIA MUGELLESE 13/A;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Rilevato che con Decreto Direttoriale del 4 agosto 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico è stato disposto lo scioglimento della società debitrice per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdiecies c.c. ed è stato nominato Commissario Liquidatore l'Avv. Jacopo Marzetti;
pagina 1 di 4 Rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla società all'indirizzo pec della società risultante dal registro delle imprese, al commissario liquidatore e al Ministero delle
Imprese e del Made in Italy;
Preso atto che la società debitrice, si è costituita in persona del commissario liquidatore il quale ha riferito di avere depositato presso questo tribunale lo stato passivo della procedura, che evidenziava un ammontare complessivo di debiti pari ad euro 1.295.747,00, e di avere quindi inoltrato all'Autorità di vigilanza ministeriale (MIMIT) l'istanza di trasformazione della procedura di scioglimento per atto di autorità di in procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Pt_2
Rilevato che tale istanza non ha avuto risposta, così nessuna comunicazione è pervenuta dal Ministero
a seguito della notificazione del ricorso e del decreto, nonostante siano stati disposti dei rinvii per attendere le determinazioni del predetto Ministero;
Rilevato che ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. come modificato dall'art. 381 CCII, nel caso di insolvenza della società cooperativa, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società
dispone la liquidazione coatta amministrativa e che le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale;
Ritenuto che la sia soggetta a liquidazione giudiziale Parte_2
come si evince dall'oggetto sociale che menziona attività di tipo commerciale e come riferito nella stessa istanza del commissario liquidatore del 9.12.2024 al Mimit ove l'apertura della liquidazione coatta amministrativa viene indicata come alternativa all'apertura della liquidazione giudiziale;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale:
la società non risulta nel possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità
a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
la stessa si trova in stato di insolvenza come riferito nella predetta istanza del commissario liquidatore nonché dai seguenti elementi sintomatici:
pagina 2 di 4 -dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale non impugnato dalla debitrice;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dal ricorrente;
-dall'esposizione debitoria verso l per € 2.408.264,67; Controparte_1
-dalle risultanze dello stato passivo predisposto nella procedura ex art. 2645-septiesdecies c.c.;
-dal mancato deposito dei bilanci a far data dall'esercizio 2021;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in Parte_2 P.IVA_1
CAMPI BISENZIO VIA MUGELLESE 13/A;
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria EL Legnaioli;
e Curatore l'avv. Jacopo Marzetti tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 17.07.2025 ad ore 11 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di pagina 3 di 4 insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 09/04/2025
La Presidente est.
Dott. Maria EL Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria EL Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_1
confronti della (c.f./p.i. ) con sede in CAMPI Parte_2 P.IVA_1
BISENZIO VIA MUGELLESE 13/A;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Rilevato che con Decreto Direttoriale del 4 agosto 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico è stato disposto lo scioglimento della società debitrice per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdiecies c.c. ed è stato nominato Commissario Liquidatore l'Avv. Jacopo Marzetti;
pagina 1 di 4 Rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla società all'indirizzo pec della società risultante dal registro delle imprese, al commissario liquidatore e al Ministero delle
Imprese e del Made in Italy;
Preso atto che la società debitrice, si è costituita in persona del commissario liquidatore il quale ha riferito di avere depositato presso questo tribunale lo stato passivo della procedura, che evidenziava un ammontare complessivo di debiti pari ad euro 1.295.747,00, e di avere quindi inoltrato all'Autorità di vigilanza ministeriale (MIMIT) l'istanza di trasformazione della procedura di scioglimento per atto di autorità di in procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Pt_2
Rilevato che tale istanza non ha avuto risposta, così nessuna comunicazione è pervenuta dal Ministero
a seguito della notificazione del ricorso e del decreto, nonostante siano stati disposti dei rinvii per attendere le determinazioni del predetto Ministero;
Rilevato che ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. come modificato dall'art. 381 CCII, nel caso di insolvenza della società cooperativa, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società
dispone la liquidazione coatta amministrativa e che le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale;
Ritenuto che la sia soggetta a liquidazione giudiziale Parte_2
come si evince dall'oggetto sociale che menziona attività di tipo commerciale e come riferito nella stessa istanza del commissario liquidatore del 9.12.2024 al Mimit ove l'apertura della liquidazione coatta amministrativa viene indicata come alternativa all'apertura della liquidazione giudiziale;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale:
la società non risulta nel possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità
a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
la stessa si trova in stato di insolvenza come riferito nella predetta istanza del commissario liquidatore nonché dai seguenti elementi sintomatici:
pagina 2 di 4 -dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale non impugnato dalla debitrice;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dal ricorrente;
-dall'esposizione debitoria verso l per € 2.408.264,67; Controparte_1
-dalle risultanze dello stato passivo predisposto nella procedura ex art. 2645-septiesdecies c.c.;
-dal mancato deposito dei bilanci a far data dall'esercizio 2021;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in Parte_2 P.IVA_1
CAMPI BISENZIO VIA MUGELLESE 13/A;
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria EL Legnaioli;
e Curatore l'avv. Jacopo Marzetti tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 17.07.2025 ad ore 11 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di pagina 3 di 4 insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 09/04/2025
La Presidente est.
Dott. Maria EL Legnaioli
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