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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 8809/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), con sede legale a Bari (avv. Parte_1 P.IVA_1
Mario Spinelli);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede a Imola (BO), via Molino Rosso n. 8, in persona Controparte_1 P.IVA_2 del procuratore speciale (avv. Gian Luigi Serafini); CP_2
- CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata in causa di
(C.F. , (avv. Federico Mastrolillo); Controparte_3 P.IVA_3
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
* * *
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE.
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
«Insiste perché codesto On.le Tribunale, voglia:
1) dichiarare inammissibile l'avversa domanda di pagamento, per carenza di legittimazione passiva dell'opponente ; Parte_1
2) in subordine, nel merito, dichiarare estinta l'avversa pretesa di pagamento per effetto dell'intervenuta prescrizione biennale ovvero, in subordine, per effetto della intervenuta prescrizione quinquennale;
3) sempre nel merito e in via gradata, dichiarare infondata l'avversa domanda di pagamento per difetto di titolarità del diritto controverso in capo alla;
Parte_1
4) quantomeno rigettare l'avversa domanda di pagamento, in quanto infondata e sfornita di prova, sia nell'an che nel quantum;
pagina 1 di 31 5) in ogni caso, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 2288/21 emesso dal Tribunale di Bologna in data 19.5.2021;
6) rigettare le richieste istruttorie delle controparti e, solo in caso di ammissione dell'interrogatorio formale deferito da nei confronti di , delegare il Tribunale CP_1 Parte_1 di Bari ai sensi dell'art. 203 cpc per il suo espletamento;
7) condannare l'opposta alla integrale rifusione di spese e compensi nei confronti dell' , distraendoli in favore del sottoscritto procuratore, il Parte_1 quale si dichiara anticipatario.»
Per la convenuta opposta:
«Questa difesa, pertanto, in via preliminare, insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e nell'ammissione a prova contraria come da terza memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c..
In via subordinata, precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., da intendersi integralmente qui riportate, e ne chiede l'integrale accoglimento.>> così la prima ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
«Voglia l'Ill.mo Giudice Unico dell'Intestato Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
In via preliminare e di rito:
- respingere l'eccezione di prescrizione formulata da in quanto infondata;
Parte_1
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 sulla fattura oggetto di ingiunzione dalla scadenza al saldo effettivo.
In via principale:
- respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 sulla fattura oggetto di ingiunzione dalla scadenza al saldo effettivo.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione avversaria e salvo gravame:
- condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento della diversa somma che risulterà a seguito dell'istruttoria, oltre agli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sulla fattura oggetto del monitorio dalla scadenza sino al saldo ovvero dalla domanda al saldo;
- accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, per i danni subiti da e, per l'effetto, condannarla al Controparte_1 risarcimento del danno quantificato in corso di causa ovvero condannarla a manlevare e mantenere indenne o rimborsare di quanto la stessa sia condannata a pagare o abbia CP_1 pagato all'opponente o alla terza chiamata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria:
Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
(i) questa difesa chiede che sia ordinato, ad (già Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ombrone n. 2,
[...]
Roma, P.IVA e C.F. la produzione in giudizio di ogni flusso informatico P.IVA_4 P.IVA_3 pagina 2 di 31 o documento o riepilogo di dati utile a ricostruire i consumi di Parte_1 relativi al POD IT001E89702386 (erroneamente indicato come IT001E74513349) di cui si
[...] discute, rifornito da in regime di salvaguardia, con riferimento al periodo dal CP_1
21/03/2012 al 21/03/2017 al fine di verificare la conformità dei dati rilevati dall'impresa distributrice ai consumi successivamente fatturati da a parte opponente;
CP_1
(ii) questa difesa che sia ordinato, ad (già , in Controparte_3 Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ombrone n. 2, Roma, P.IVA e C.F. la produzione in giudizio di ogni flusso informatico o P.IVA_4 P.IVA_3 documento o riepilogo di dati utile a ricostruire gli oneri di trasporto, l'addebito di penali, anche a titolo di CTS, e ogni altro costo relativo alla somministrazione di energia in favore del
[...] sul POD di cui si discute rifornito da in regime di Parte_1 CP_1 salvaguardia con riferimento al periodo dal 21/03/2012 al 21/03/2017 al fine di verificare la conformità degli ulteriori addebiti fatturati da a parte opponente;
CP_1
Consulenza tecnica d'ufficio:
(iii) Al fine di rendere intellegibile all'organo giudicante la documentazione prodotta (cfr. docc. 6, 7, 16, 17, 18 e 19), ed esibita si chiede sin d'ora di disporre consulenza tecnica d'ufficio, che verifichi (i) se i consumi fatturati da con la fattura allegata sub. doc. 2 del fascicolo CP_1 monitorio siano coerenti con il dato letto dal distributore e riepilogato nei nella certificazione dei consumi del 2017 (cfr. doc. 6, 7, 16, 17, 18 e 19);
(ii) se l'importo fatturato da sia il corretto risultato delle tariffe applicate in CP_1 salvaguardia (cfr. docc.
3-3quinquies) in rapporto ai consumi rilevati dal distributore, tenuto conto anche delle maggiorazioni determinate dai servizi di vendita, dai servizi di rete, CTS, imposte e altri oneri.
(iv) Qualora l'organo giudicante voglia accertare la correttezza dei dati riportati nei documenti 6, 7, 16, 17, 18 e 19 di , si chiede altresì che il CTU sia dotato di conoscente CP_1 informatiche e munito dei poteri necessari a ottenere dalla società di distribuzione i dati di consumo relativi ai periodi e alle utenze di cui si discute nonché gli oneri e costi addebitati dal distributore.
Prova testimoniale:
(v) Si chiede, altresì, che venga ammessa prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che l'impresa distributrice individua i POD, che dovranno essere somministrati in regime di salvaguardia, e effettua la comunicazione a ? CP_1
2) Vero che è l'impresa distributrice a verificare i requisiti necessari all'attivazione del servizio di salvaguardia?
3) Vero che è l'impresa distributrice ad assegnare il numero di POD e la matricola al momento dell'installazione del contatore?
4) Vero che è titolare del POD IT001E89702386 (erroneamente indicato come POD Parte_1
IT001E74513349) di cui oggi si discute?
5) Vero che , in forza delle comunicazioni di cui al capitolo n. 2), procede alla CP_1 fornitura in salvaguardia per obblighi di legge?
6) Vero che il servizio di salvaguardia impedisce che i clienti industriali restino senza fornitore di energia in mancanza di scelta di una società di vendita dell'energia sul libero mercato?
pagina 3 di 31 7) Vero che i prezzi applicati da , in quanto più bassi di quelli offerti dagli altri CP_1 partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, hanno determinato l'aggiudicazione alla stessa del servizio di salvaguardia in alcune regioni, come emerge dal doc. 1 che si rammostra?
8) Vero che le condizioni contrattuali applicate sono quelle indicate nei documenti sub 2 che qui si rammostrano?
9) Vero che le condizioni economiche applicate sono quelle indicate nei documenti da 3 a 3quinquies che qui si rammostrano?
10) Vero che le condizioni contrattuali ed economiche applicate al servizio sono state debitamente pubblicate sul sito di ? CP_1
11) Vero che il monitoraggio dei consumi viene effettuato dall'impresa distributrice?
12) Vero che i consumi e gli oneri di trasporto vengono comunicati dall'impresa distributrice a
, dall'aprile 2017, tramite l'invio di flussi informatici in XML? CP_1
13) Vero che quando si tratta di consumi ricostruiti a seguito di prelievi fraudolenti vengono comunicati dall'impresa distributrice a , tramite l'invio di flussi informatici in XML? CP_1
14) Vero che provvede alla fatturazione all'utente sulla base dei consumi e degli CP_1 oneri di trasporto comunicati dall'impresa distributrice?
15) Vero che la fatturazione di è automatica e tramite il sistema informatico della CP_1 società recepisce direttamente i dati trasmessi dalla società di distribuzione (cfr. doc. 16)?
16) Vero che, come risulta dalla comunicazione del distributore inviata tramite portale di collegamento (cfr. doc. 6 e 18), che si rammostra, la società di distribuzione ha confermato il contenuto del documento di sintesi (cfr. doc. 16) di quanto ai consumi e agli oneri nello CP_1 stesso riportati?
Si indica a teste:
- la dott.ssa dipendente di con sede in Imola via Testimone_1 CP_1 CP_1
Molino Rosso n. 8, sui capitoli da 1) a 16).
Interrogatorio formale:
Si chiede, altresì, che venga ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
, dott. : Parte_1 Controparte_5
- sul capitolo 4)».
Per la terza chiamata in causa Controparte_3
«L'Avv. Federico Mastrolilli, per la terza chiamata , riportandosi Controparte_3 integralmente ai propri atti difensivi e insistendo per l'accoglimento delle richieste istruttorie e delle domande ivi contenute:
a) anzitutto, in via istruttoria, al fine di evitare decadenze, reitera la richiesta di ammissione della prova orale per testi sui capitoli di prova diretta dedotti nella memoria 183/2 e sui capitoli di prova contraria dedotti nella memoria 183/3;
b) in ogni caso, precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento di quelle rese nella comparsa di costituzione e risposta, che si riproducono di seguito:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 4 di 31 a) rigettare l'opposizione di , perché infondata in fatto e Parte_1 in diritto e sfornita di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione di , rigettare tutte le domande (risarcitoria e Parte_1 di manleva) formulate in via subordinata da nei confronti della concludente CP_1 perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, stante la correttezza del ricalcolo dei consumi e in generale dell'operato di e Controparte_3 comunque l'assenza di responsabilità di per gli eventuali danni subiti da Controparte_3 [...]
come conseguenza dell'emissione della fattura azionata in via monitoria nei confronti CP_1 di . Parte_1
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”».
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruzione svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 20 maggio 2021 n. 2288 (emesso, su ricorso depositato il 23 febbraio 2021, per la somma capitale di euro 229.212,58, oltre interessi e spese) promossa dalla società Parte_1
(di seguito, anche, ) con citazione notificata il 28 giugno 2021 via PEC a
[...] Parte_1 [...]
costituitasi il 22 dicembre 2021. CP_1
Chiamata in causa dalla convenuta, si è costituita l'11 agosto 2022. Controparte_3
2.
Gli inviti ad una soluzione amichevole non hanno ottenuto risultato alcuno.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
La domanda monitoria è stata così illustrata nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 23 febbraio 2021:
«premesso
1) che fornitore di energia elettrica ai sensi dell'art. 14 del Decreto Controparte_1
Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, è risultata assegnataria del servizio di salvaguardia, a seguito di procedura concorsuale, nelle aree territoriali di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, e Pt_1
Lombardia per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 e nelle aree territoriali di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, , Pt_1
Molise e Basilicata per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016;
2) che è risultata altresì assegnataria del medesimo servizio di Controparte_1 salvaguardia, a seguito di procedura concorsuale, anche nelle aree territoriali di Veneto, Emilia-
pagina 5 di 31 Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 e nel biennio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, nelle aree territoriali di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Lazio, Campania, Abruzzo,
, Molise e Basilicata;
Pt_1
3) che tale servizio, istituito a norma del D.L. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007, prevede la necessaria erogazione di energia elettrica in favore di tutti gli utenti che non abbiano effettuato la scelta del proprio fornitore sul mercato libero dell'energia e che siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro;
4) che ha provveduto alla fornitura di energia in regime di salvaguardia Controparte_1 alla (di seguito “Utente”), codice fiscale e partita iva Parte_1
pec: con sede legale in Bari (BA), Viale Giuseppe P.IVA_1 Email_1
Degennaro n. 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig.
, codice fiscale domiciliato in Bari (BA), via Sparano da Controparte_5 C.F._1
Bari n. 115 (ns. rif. 0094-2020, Legdecring, Cod. cliente 1002613316);
5) che, a seguito del persistente inadempimento dell'Utente nella corresponsione del compenso dovuto per il servizio di fornitura di energia di cui ha usufruito, con Controparte_1 lettera di mora del 14 settembre 2020 [c.d. lettera di mora inviata dall'avv. Serafini per conto di
, n.d.r.] inviata a mezzo PEC (cfr. doc. 1), ha intimato al debitore il saldo del dovuto;
CP_1
6) che, pertanto, è creditrice dell'Utente per l'importo complessivo di € Controparte_1
229.212,58 come risulta dalla fattura comunicata allo stesso (cfr. doc. 2), riversata nell'estratto conto del 12 ottobre 2020 munito di autentica notarile (cfr. doc. 3), oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla singola scadenza della fattura al saldo effettivo».
La fattura elettronica 26 novembre 2019 n. 411911105266 azionata in sede monitoria, emessa nei confronti di Codice cliente Codice fiscale Controparte_6 P.IVA_5
- Partita IVA I e avente scadenza al 16 dicembre 2019, si riferisce al P.IVA_1 P.IVA_6
Servizio fornito in viale Maestri Del Lavoro 99999 (in altri atti di causa o documenti prodotti si indica il numero 1 o la formula senza numero civico) 70132 Bari, e riporta, fra gli altri, i seguenti dati:
«Vendita nell'ambito del servizio di salvaguardia
Informazioni contrattuali
Offerta: Salvaguardia Lotto 8
Codice contratto: 3021138258
Tipologia di contratto: Altri usi in bassa tensione
Data di attivazione della fornitura: 21.03.2012
Consumo annuo: 48.180 kWh - F1, 17.520 kWh - F2, 21.900 kWh - F3
Informazioni tecniche
Potenza impegnata: 50,00 kW
Potenza disponibile: 50,00 kW
Tensione di alimentazione: Bassa tensione Trifase
Società di distribuzione: Controparte_3
Opzione di distribuzione: Opzione BTA6 pagina 6 di 31 POD (Punto di prelievo): IT001E74513349».
Come più avanti si dirà, la fattura 26 novembre 2019 riporta un POD (IT001E74513349) che pacificamente non era nella titolarità di . , prima, ed , poi, Parte_1 CP_1 Controparte_3 hanno spiegato nel presente giudizio l'origine di questo errore.
La fattura descrive analiticamente i consumi fatturati (o meglio, come si dirà, retroattivamente ricostruiti della società di distribuzione nei limiti di un quinquennio ossia della prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4), c.c.) con riferimento al periodo dal 21 marzo 2012 al 21 marzo 2017 ed i corrispettivi applicati. Il quinquennio viene fatto retroagire dal 21 marzo 2017 che è la data in cui è stato redatto, dai tecnici della società di distribuzione , il «verbale Controparte_3 di verifica per auto – attivazioni non autorizzate» n. 17 di cui si dirà.
Questo l'estratto conto alla data del 12 ottobre 2020 prodotto col ricorso per decreto ingiuntivo:
Controparte_6
P. I.V.A./Codice fiscale P.IVA_1
Codice cliente 1002613316
Documento Data emissione Data scadenza Euro
contratto 3021138258 Energia Elettrica
411911105266 26/11/2019 16/12/2019
I 229.212,581
Totale contratto 3021138258 229.212,58
2,58
5.
riconduce la propria pretesa creditoria al rapporto di somministrazione di energia CP_1 elettrica in regime di salvaguardia, pur riconoscendo che nel caso di specie è stata emessa fattura solo nel 2019, e sulla base di misurazioni effettuate nel 2017, quando l'erogazione di energia viene ricondotta al periodo 21 marzo 2012 – 21 marzo 2017.
6.
Il regime di salvaguardia è stato introdotto dall'art. 1, commi 2 e 4, d.l. 18 giugno 2007 n. 73, convertito in legge con modificazioni dalla l. 3 agosto 2007, n. 125 («2. A decorrere dal 1o luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di pagina 7 di 31 energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma. […] 4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori.» (il testo coordinato è pubblicato in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2007/08/14/188/sg/pdf; v. anche il d.m. Ministero
[...]
23 novembre 2007, recante Modalità e criteri per assicurare il servizio di Controparte_7 salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, in GU - Serie Generale n. 283 del 5 dicembre 2007, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
; gli Email_2 ulteriori riferimenti normativi e regolamentari sono richiamati negli atti di causa, in particolare in quelli della convenuta e della terza chiamata).
7.
Le peculiarità del caso di specie emergono già dalle prime difese della società di vendita, CP_1
[...]
Come si legge alle pagine 4-5 della comparsa di costituzione di , «Il servizio di CP_1 salvaguardia è stato istituito dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2007, per tutti gli utenti che (i) non abbiano effettuato la scelta del proprio fornitore sul mercato libero dell'energia o che siano rimasti privi, per qualsiasi motivo, del fornitore di energia sul libero mercato e che, al contempo, (ii) siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. L'introduzione del servizio in commento ha una finalità di tutela dei soggetti, c.d. industriali, che per qualsiasi ragione (anche per risoluzione del contratto di somministrazione) siano rimasti senza fornitore di energia sul libero mercato, evitando loro l'interruzione immediata della somministrazione. A conferma di quanto sopra, si rileva che è l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2007, a stabilire l'obbligo, per gli esercenti la salvaguardia, di proseguire con l'erogazione di energia elettrica in favore di tutti i soggetti aventi i requisiti di legge e garantendo loro l'applicazione di prezzi controllati dal Ministero per lo Sviluppo Economico. […]»
Richiamate le definizioni contenute nell'art. 1, d.l. 18 giugno 2007 n. 73, ha CP_1 prodotto, fra le altre, le condizioni generali di contratto delle forniture in regime di salvaguardia pagina 8 di 31 relative al periodo di applicazione 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 (doc. 2, pagine 3-6) oltre che del successivo periodo di applicazione 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 (doc. 2, pag. 7-10).
Si richiamano qui in particolare, quanto al periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013:
l'art. 1 concernente le «definizioni»:
«1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
- “Cliente”: il soggetto, persona giuridica, titolare di punti di prelievo aventi i requisiti per l'inclusione degli stessi in regime di salvaguardia;
- “Fornitura dei servizi energetici”: la fornitura di energia elettrica;
- “RA OM SR”: società autorizzata alla vendita di energia elettrica dal Ministero dello Sviluppo Economico e assegnataria, per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, del servizio di salvaguardia a seguito di procedura concorsuale nelle seguenti aree territoriali: Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, e Lombardia. Pt_1
- “Punto di Prelievo (d'ora in poi “POD”)”: punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata da e prelevata dal Cliente;
CP_1
- “Parti”: ed il Cliente definiti congiuntamente»; CP_1
l'art. 2, relativo alle «condizioni per ottenere la fornitura»:
«2.1 si riserva la facoltà di subordinare l'efficacia del contratto al pagamento CP_1 delle morosità pregresse riconducibili anche a forniture diverse da quelle oggetto del contratto. Le forniture diverse possono essere di energia elettrica e/o gas naturale, anche se cessate, riconducibili allo stesso Cliente.
2.2 I POD oggetto del contratto verranno inseriti dal Distributore locale nel contratto di trasporto e di dispacciamento di CP_1
2.3 provvederà, per la fornitura di energia elettrica presso i POD in BT, a CP_1 richiedere per conto del Cliente le prestazioni oggetto del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di competenza del Distributore (Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, n. 198/11). Con riferimento ai POD in MT, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, resta facoltà del Cliente inoltrare direttamente al Distributore la richiesta di prestazioni oggetto del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di competenza del Distributore (Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, n. 198/11). Diversamente, il Cliente in MT può scegliere di inoltrare le richieste di prestazione mediante il proprio fornitore, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine contrarrà in proprio CP_1 nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c.
Il Cliente autorizza altresì RA OM SR ad essere destinataria del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore locale.
2.4 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra»;
l'art. 7 in tema di FATTURAZIONE E PAGAMENTI, il cui primo comma recita:
pagina 9 di 31 «7.1 La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è mensile;
entro la fine del mese successivo a quello di prelievo, fatturerà al Cliente i corrispettivi di cui CP_1 all.art.4 ed ogni altro onere ed imposta a carico del Cliente. […]»;
l'art. 12 in tema di «CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA»:
«12.1 L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, in seguito ad accertamenti eseguiti dal Fornitore, daranno luogo a idonea comunicazione alle Autorità competenti.
12.2 In tali casi determinerà il consumo di energia elettrica su accertamenti CP_1 tecnici insindacabili e potrà sospendere immediatamente la vendita, nonché risolvere di diritto il contratto.
12.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad e/o a terzi.» CP_1
Sono prodotte anche le, sostanzialmente analoghe, condizioni generali di contratto delle forniture in regime di salvaguardia applicate nel periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 (pagine 7-10).
Si riporta l'art. 12:
«ART. 12 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
12.1 L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, in seguito ad accertamenti eseguiti dal Fornitore, daranno luogo a idonea comunicazione alle Autorità competenti.
12.2 In tali casi determinerà il consumo di energia elettrica su accertamenti CP_1 tecnici insindacabili e potrà sospendere immediatamente la vendita, nonché risolvere di diritto il contratto.
12.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad e/o a terzi». CP_1
Il riferimento alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è stato ampiamente sviluppato da anche nella nota integrativa depositata il 1 aprile 2021 (il giudice della CP_1 fase monitoria, prima di pronunciare sul ricorso per decreto ingiuntivo, aveva chiesto chiarimenti in ordine alla competenza territoriale):
«[…]
Nella fattispecie che ci vede impegnati, il rapporto di somministrazione è stato attivato in regime di salvaguardia ed è regolato dall'applicazione delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 5) e dalle condizioni economiche (cfr. doc. 6, 6bis, 6 ter e 6quater), predisposte da CP_1
e debitamente pubblicate sul proprio sito internet, che recepiscono e rispettano quanto previsto dalla disciplina di settore.
In particolare, stata individuata quale fornitore in salvaguardia della società CP_1 con riferimento all' utenza IT001E74513349 (cfr. doc. 2 Parte_1 fascicolo monitorio) intestata a quest'ultimo.
Quanto all'instaurazione del rapporto di somministrazione, si precisa che Parte_1
[...]
pagina 10 di 31 (i) è stato individuato dall'impresa distributrice come soggetto avente i requisiti necessari a ricadere nel servizio di salvaguardia;
(ii) ha i requisiti per accedere al servizio di salvaguardia, in quanto è intestatario di almeno un sito in MT (Media Tensione); è privo di fornitore sul mercato libero dell'energia e ha goduto della somministrazione nelle sue sedi operative della , regione in cui è stata Pt_1 CP_1 individuata quale esercente il servizio di salvaguardia (cfr. doc.4).
Pertanto, in ossequio alle indicazioni ricevute da e nel rispetto dalla Controparte_4 normativa di settore che prevede un obbligo di alimentazione a carico dell'esercente la salvaguardia (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007), ha provveduto all'erogazione di energia nell'ambito del servizio di CP_1 salvaguardia in favore di Parte_1
***
La doverosa premessa circa il servizio di salvaguardia offerto ci consente di entrare nel merito per rispondere alla richiesta di chiarimenti del Giudice e precisare quanto segue.
[…]».
8.
Solo a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo è emerso, dalle deduzioni e produzioni della convenuta e della terza chiamata, che la pretesa creditoria di derivava da un CP_1 prelievo irregolare di energia elettrica, ossia da una fornitura non preceduta da contratto di somministrazione.
Ecco perché la fattura azionata in sede monitoria, emessa il 26 novembre 2019 ed immediatamente contestata da , si riferisce alla erogazione di energia elettrica in bassa Parte_1 tensione dal 21 marzo 2012 al 21 marzo 2017.
9.
Come meglio si dirà, la data di attivazione della fornitura (21 marzo 2012) è stata retroattivamente individuata dalla società di distribuzione nel marzo 2017 Controparte_3
(v. la lettera di ricostruzione 30 marzo 2017 inviata da a ma che non Controparte_3 CP_1 risulta spedita a , pur indicata quale destinataria per conoscenza;
doc. 7 prodotto da Parte_1
. CP_1
Peraltro, secondo la società di distribuzione, è «verosimile che il prelievo irregolare» di energia elettrica in relazione al POD (Punto di prelievo) IT001E89702386 «sia iniziato in concomitanza con l'installazione del contatore […] avvenuta il 30 luglio 2010», installazione alla quale non si era però accompagnata l'attivazione della fornitura dal punto di vista commerciale conseguente alla stipula di un contratto, al punto che la richiesta di attivazione proveniente da era stata annullata. Parte_1
Si rimanda, sul punto, a quanto esposto da a pagina 9 della sua comparsa di Controparte_3 risposta:
«1) Oggetto del presente giudizio è la fornitura di energia elettrica per “usi diversi dall'abitazione” sita in Bari, Viale Maestri del Lavoro Snc, contraddistinta dal punto di prelievo codice POD IT001E89702386 e intestata a . Parte_1
pagina 11 di 31 2) L'attivazione della fornitura veniva richiesta in data 24 maggio 2010 dalla società di vendita per conto del cliente (come emerge dai sistemi CP_1 Parte_1 informatici dell'esponente, doc. 7).
Pertanto, come risulta dal relativo verbale (doc. 8), in data 30 luglio 2010 i tecnici dell'esponente procedevano ad installare presso gli impianti di il contatore matricola n. Parte_1
00406895.
Trattandosi di un contatore nuovo, le letture rilevate in tale occasione (come riportate sul verbale di installazione, cfr. doc. 8) erano ovviamente pari a 0 Kwh.
Si precisa che, dopo l'installazione, il contatore (come emerge dai sistemi informatici dell'esponente, doc. 9) rimaneva nello stato “presa predisposta”, dovendosi attendere, per il passaggio allo stato “attivo” e dunque per l'effettiva attivazione della fornitura, che venisse concluso l'iter contrattuale tra il cliente finale e la società di vendita.
Nondimeno, l'iter contrattuale non veniva concluso con successo e dunque l'attivazione della fornitura non veniva eseguita dal punto di vista commerciale, come dimostra la circostanza che nei sistemi informatici dell'esponente la richiesta di attivazione della fornitura risulta come
“Annullata” (cfr. ancora doc. 7)».
10.
Le contestazioni di sono ben anteriori alla proposizione della domanda monitoria Parte_1 da parte di CP_1
Già prima del giudizio, con PEC 6 dicembre 2019 indirizzata ad , l'odierna CP_1 opponente aveva radicalmente contestato il credito di cui alla fattura elettronica 26 Parte_1 novembre 2019 azionata in via monitoria, nella quale veniva indicato un POD (IT001E74513349) di cui l'opponente non era titolare.
Si richiama il testo della PEC 6 dicembre 2019:
«Spettabile Società,
Preliminarmente disconosciamo la titolarità del pod in questione (IT001E74513349).
Inoltre, riferendosi la vostra richiesta al periodo 2013 – 2017 , l'ipotetico credito risulta prescritto, così come previsto dalla legge, poiché antecedente di oltre 2 anni rispetto alla richiesta
Vi invitiamo, pertanto, a procedere con l'emissione di nota credito a storno della predetta fattura.
In attesa di un cortese celere cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Viale Giuseppe Degennaro n. 1 70132 – BARI». Parte_1
La risposta di , inviata l'11 dicembre 2019, contiene ancora una volta l'erronea CP_1 indicazione del POD:
«[…] In particolare, risulta che l'utenza pod IT001E74513349 di VIALE MAESTRI DEL LAVORO, 99999 70132 BARI (BA) è stata attiva dal 21/03/2012 al 21/03/2017 come da ricostruzione consumi fraudolenti (il contatore risulta non essere stato attivato dal distributore per cui si tratta di un'attivazione abusiva) del distributore avente n. 487695306.
Trattandosi di fatturazione per ricostruzione consumi fraudolenti, le bollette non sono soggette a prescrizione biennale.
Per maggiori chiarimenti, vi invitiamo a contattare direttamente il distributore locale. Pertanto, la bolletta n. 411911105266 del 26/11/2019 di € 230.744,40 risulta dovuta.
pagina 12 di 31 Esaminata la vostra richiesta siamo spiacenti di comunicarvi che non sussistono elementi per procedere ad una richiesta di rettifica delle fatturazioni emesse, le quali sono pertanto da intendersi formalmente esatte e per tale motivo esigibili alla scadenza indicata, ovvero a quella eventualmente concordata con i nostri uffici di gestione del credito.
[…]».
Con PEC 19 dicembre 2019 ribadisce la contestazione della fattura n 41191110526 Parte_1 del 26 novembre 2019 e diffida dall'interrompere la fornitura. CP_1
Con email 14 luglio 2020 indirizzata ad (menzionata dalla stessa attrice nell'atto di Parte_1 citazione in opposizione: «in data 14 luglio 2020 ha inviato ad una ulteriore CP_1 Parte_1 comunicazione affermando laconicamente che la fattura sarebbe stata emessa a seguito di una
“verifica del distributore” (n. 487695306 del 30.01.2017), allegata a detta comunicazione (doc. 6)»
[ma il doc. 6 in Consolle porta altro documento, n.d.r.], con la precisazione secondo cui «la menzionata “verifica del distributore” non è stata mai inviata ad (l'indirizzo in essa Parte_1 indicato appare financo errato) di tal che l'esponente non ha mai potuto nemmeno chiedere una verifica in contraddittorio con l'odierna opposta»), nuovamente ribadisce la debenza CP_1 della somma portata dalla fattura 26 novembre 2019 e indica il POD errato, ma questa volta: menziona la verifica del 30 (rectius, 31) gennaio 2017 eseguita da personale della società di distribuzione (quella che, come meglio spiegato da nella sua comparsa di Controparte_3 costituzione depositata l'11 agosto 2022, ha portato i tecnici della società di distribuzione a scoprire che il contatore matricola n. 00406895 installato il 30 luglio 2020, collegato al POD IT001E89702386 era attivo e regolarmente funzionante e che energia elettrica veniva erogata agli impianti di illuminazione esterna dello stabilimento di ); Parte_1 allega la lettera di E-Distribuzione sull'esito delle verifiche del 2017, che non risulta essere stata a suo tempo trasmessa ad;
Parte_1 allega altresì il verbale di verifica n. 17 del 21 marzo 2017 redatto dai tecnici di E- Distribuzione, contenente l'esatta indicazione del POD IT001E89702386 cui si riferisce il contatore matricola n. 00406895.
Si rimanda al documento 11 prodotto dalla convenuta CP_1
11.
Secondo la prospettazione di (confermata nella comparsa di costituzione e CP_1 risposta, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e nei successivi scritti), l'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto la somma chiesta dalla convenuta società di vendita, che ha veste sostanziale di attrice, quale corrispettivo della somministrazione di energia elettrica fornita in regime di salvaguardia nel periodo 21 marzo 2012 - 21 marzo 2017, come si desume dalla già menzionata fattura-bolletta elettronica n. 26 novembre 2019 n. 411911105266 oltre che dalla difese della convenuta.
Sono opportune alcune precisazioni per meglio evidenziare le peculiarità del caso concreto rispetto alle ordinarie ipotesi di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia, peculiarità emerse solo nel giudizio di opposizione.
11.1.
Va premesso che l'emissione della fattura elettronica 26 novembre 2019 azionata in via monitoria consegue all'accertamento, effettuato solo nel 2017 dalla società di distribuzione E-
pagina 13 di 31 di un prelievo «irregolare» di energia elettrica (irregolare perché effettuato in Controparte_4 mancanza di contratto;
ma in comparsa di costituzione la convenuta parla di «auto attivazione del punto di fornitura», pag. 18 o 21, e di «prelievo anomalo […] consistito sostanzialmente nel prelievo doloso di energia, cioè senza la preventiva contrattualizzazione dell'utente», pag. 21; v. anche la lettera 11 dicembre 2019 inviata da dopo la prima email di contestazione 6 CP_1 dicembre 2019 inviata da ) e alla ricostruzione dei consumi operata dalla società di Parte_1 distribuzione (v. la lettera 30 marzo 2027, doc. 7 prodotto da . CP_1
E' per questo che non è stata seguita la consueta procedura di comunicazione, tramite la c.d. welcome letter, dell'attivazione della fornitura in regime di salvaguardia.
In sostanza, si è trattato di una, per così dire, attivazione retroattiva e ciò di fatto era incompatibile con l'invio, da parte dell'esercente la salvaguardia (nella specie, ) al CP_1 cliente finale ( ), della comunicazione prevista dall'art. 5, d.m. Ministero dello Sviluppo Parte_1
Economico 23 novembre 2007 (recante Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125) e dall'art.
4.10 dell'allegato A al TIV (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07) nel testo vigente ratione temporis
Si riporta l'art.
4.10 dell'allegato A al TIV:
«4.10 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'allegato B alla delibera 487/2015/R/eel indicando almeno:
a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito internet del medesimo esercente, ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni».
11.2.
Peraltro, nel corso del processo, ed in particolare subito dopo la costituzione di CP_1 risalente al 22 dicembre 2021 (in comparsa di risposta la convenuta, correggendo quanto esposto in fase monitoria e dunque l'erronea indicazione – in fattura – del punto di prelievo di riferimento, ha fornito chiarimenti in ordine al POD cui si riferisce la fornitura di energia elettrica e ha prodotto documentazione ulteriore, non allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, in parte prodotta dalla stessa opponente: v. in particolare i documenti 5-13) e dopo la costituzione della terza chiamata in causa avvenuta l'11 agosto 2022 ha affermato la necessità, a fronte della Controparte_3 situazione di «prelievi irregolari» e di «attivazione senza contratto» quale emersa solo dopo i sopralluoghi del 31 gennaio 2017 e del 21 marzo 2017, di inserire i «dati di consumo» come ricostruiti ed il POD IT001E89702386 nel «contratto di trasporto dell'esercente il Servizio di Salvaguardia», servizio finalizzato a garantire la fornitura di energia elettrica senza soluzione di continuità ai grandi clienti privi di un contratto di somministrazione sul mercato libero: v. le pagine pagina 14 di 31 7-11 della comparsa di costituzione, integralmente contestata dall'opponente già con la nota scritta depositata il 21 settembre 2022), l'opponente ha espressamente contestato la Parte_1 sussistenza dei presupposti, o requisiti, per l'attivazione della fornitura in regime di salvaguardia (v. già la nota scritta 2 febbraio 2022, richiamata nella nota scritta depositata il 21 settembre 2022; tale contestazione è ulteriormente sviluppata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata il 9 dicembre 2022), ritenuti invece sussistenti dalle altre parti, mentre sin dall'atto di citazione aveva negato di aver tenuto condotte fraudolente e si era detta estranea ai consumi esposti nella fattura di «non avendo mai usufruito delle somministrazioni di energia ex CP_1 adverso dedotte» (invero, l'atto di citazione fa riferimento al POD erroneamente menzionato nella fattura e non a quello oggetto della verifica del gennaio 2017 e di cui era, ed è, Parte_1 effettivamente titolare).
Dunque, l'argomento svolto da con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, CP_1
c.p.c. (depositata il 9 gennaio 2023, pagine 1-6), laddove si afferma che con la prima memoria istruttoria depositata il 9 dicembre 2022 l'opponente avrebbe sollevato «eccezioni nuove» e tardive (mancanza di un contratto;
insussistenza dei requisiti per l'applicazione del servizio di salvaguardia;
mancato ricevimento della comunicazione da parte di dell'avvio della CP_1 fornitura in regime di salvaguardia), non è affatto convincente, sia perché quelle evidenziate da non sono vere e proprie eccezioni (in particolare, eccezioni in senso stretto), sia CP_1 perché la prima memoria istruttoria è finalizzata ad una messa a punto delle difese (anche) dell'attore (qui in senso esclusivamente processuale) alla luce della posizione assunta dal convenuto e dal terzo chiamato in casa nei rispettivi atti introduttivi, sia perché quelle contestazioni (in fatto) o difese (in diritto) erano già state svolte da in citazione e Parte_1 comunque con la nota scritta 2 febbraio 2022, primo atto difensivo depositato dopo la costituzione della convenuta ed in vista della prima udienza 10 febbraio 2022 (poi svoltasi secondo la modalità della trattazione scritta quale regolata dall'allora vigente diritto processuale dell'emergenza epidemiologica).
11.3.
Ad ogni modo, tutte le parti concordano sul fatto che l'erogazione di energia elettrica per cui è causa (e di cui peraltro l'opponente nega di essere stata beneficiaria) è avvenuta in assenza di un contratto stipulato tra cliente finale e società di vendita: si tratta di un dato indiscusso, che introduce elementi di difficoltà nell'inquadramento sul piano del diritto dei fatti storici.
11.4.
Del pari è pacifico che , attese le peculiarità del caso concreto, non aveva (né CP_1 avrebbe potuto) inviare preventivamente la c.d. welcome letter: la ricostruzione dei consumi, l'attivazione del rapporto, l'inserimento del POD nel regime di salvaguardia sono tutti stati effettuati retroattivamente dalla società di distribuzione.
11.5.
Infine, gli altri argomenti sollevati dell'opponente nella prima memoria istruttoria attengono a profili e fatti rispetto ai quali la convenuta , attrice in senso sostanziale, è gravata CP_1 dall'onere della prova, regola di giudizio il cui rispetto è stato invocato dall'opponente già con l'atto di citazione (pagine 5-6), oltre che nei successivi scritti difensivi, e che in ogni caso deve essere applicata dal giudice. pagina 15 di 31 Osserva che il consumo di energia, o gas, da parte di un utente genera un doppio CP_1 flusso, uno fisico e un contabile, e che ove manchi un regolare contratto (o il previo inserimento del POD nel regime di salvaguardia) l'allocazione del consumo è rimesso alla società di distribuzione:
«Il flusso fisico è il consumo reale di gas o energia da parte di un utente, il flusso contabile è successivo e opera attraverso l'allocazione o attribuzione della fornitura a un determinato venditore. Questo passaggio viene realizzato dal Distributore.
Quando l'utente effettua un consumo regolamentato da un contratto, l'allocazione del consumo a un venditore è automatica.
Quando si effettua, invece, un consumo abusivo, come nel caso di specie, l'allocazione del consumo è rimessa al Distributore ed ecco la ragione per cui il venditore non invia alcuna lettera di avvio del servizio.
In forza dell'allocazione dei consumi a un determinato venditore, questo è tenuto a sopportare i costi d'acquisto del gas o dell'energia e i costi del trasporto in favore dell'utente, costi che, successivamente, provvederà a fatturare al cliente finale.
Nella fattispecie, il Distributore ha allocato la fornitura a (cfr. doc. 6), la quale, CP_1 conseguentemente, ha provveduto a sostenere i costi dell'acquisto dell'energia e del trasporto per il periodo che ci impegna.
Della allocazione della fornitura in capo ad , a fronte del consumo abusivo, in ogni CP_1 caso è stato chiaramente informato nelle risposte che ha fornito ai reclami Parte_1 CP_1
(cfr. docc. 9 e 11) di conseguenza bene avrebbe potuto attivarsi per contestare l'operato del Distributore, rivolgendo le proprie doglianze a quest'ultimo» (così nella memoria istruttoria n. 2, pagine 5-6).
11.6.
E' opportuno richiamare lo scambio di corrispondenza tra le parti, cui si è già accennato.
La prima lettera inviata da a è quella datata 11 dicembre 2019 (doc. 4 CP_1 Parte_1 prodotto dall'opponente), in risposta al reclamo – contestazione di cui alla email 6 dicembre 2019 inviata da . Parte_1
Dopo le premesse relative al servizio di salvaguardia («La informiamo che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07, RA OM SR è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori di Toscana, Umbria e Marche per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 e nei territori di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, e Lombardia per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre Pt_1
2013 e nei territori di Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, , Molise, Basilicata, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre Pt_1
2016 e nei territori di Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria, Sicilia per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018. Vi informiamo che, ai sensi della Legge 3 agosto 2007 n. 125/07 l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto. La Legge ha infatti istituito il “Servizio di Salvaguardia” allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, per qualsiasi motivo, sono senza un fornitore sul mercato libero. Maggiori informazioni su: www.heracomm.com alla pagina “Servizio di Salvaguardia”»), CP_1 scriveva fra l'altro di essersi attenuta a quanto comunicatole dalla società di distribuzione e di aver emesso fattura «per ricostruzione consumi fraudolenti»: pagina 16 di 31 «Ricordiamo che la scrivente , in qualità di esercente del mercato di salvaguardia, Pt_2 nella fattispecie ha recepito i dati dell'utenza e dell'intestatario della fornitura comunicati dal distributore . Controparte_3
Inoltre, non esistono i contratti cartacei sottoscritti dai clienti in tale mercato. Nessuna responsabilità può essere imputata alla Scrivente per l'attivazione del rapporto di fornitura in tale mercato le cui tariffe vengono stabilite a seguito di procedura concorsuale.
In particolare, risulta che l'utenza pod IT001E74513349 [in realtà, come emerso in corso di causa, si tratta del POD IT001E89702386, n.d.r.], di VIALE MAESTRI DEL LAVORO, 99999 70132 BARI (BA) è stata attiva dal 21/03/2012 al 21/03/2017 come da ricostruzione consumi fraudolenti (il contatore risulta non essere stato attivato dal distributore per cui si tratta di un'attivazione abusiva) del distributore avente n. 487695306.
Trattandosi di fatturazione per ricostruzione consumi fraudolenti, le bollette non sono soggette a prescrizione biennale.
Per maggiori chiarimenti, vi invitiamo a contattare direttamente il distributore locale. Pertanto, la bolletta n. 411911105266 del 26/11/2019 di € 230.744,40 risulta dovuta. […]».
Invero, nella lettera 30 marzo 2017 inviata da via PEC ad (e che Controparte_3 CP_1 però non risulta inviata ad : non ve ne è prova nel doc. 12 prodotto dalla terza chiamata) Parte_1 il distributore non parlava di prelievi fraudolenti (più volte menzionati nell'allegato A al TIV) ma di «autoattivazione non autorizzata» e di «prelievo irregolare» perché effettuata «senza la preventiva stipula dei necessari contratti»:
«Spett.le
Controparte_8
VIA MOLINO ROSSO 8
40026 IMOLA BO
Trasmessa tramite PEC
Email_3
[...]
Parte_1
VIALE MAESTRI DEL LAVORO SN
70123 BARI BA
Oggetto: Verifica n. 487695306, relativa al punto di prelievo contraddistinto con il N. POD IT001E74513349 [in realtà, come meglio si dirà, si tratta del POD IT001E89702386, n.d.r.]
Cliente: INTERPORTO REGIONALE Parte_1
Ubicazione del punto di prelievo VLE MAESTRI DEL LAVORO SN 70123 BARI BA
Ricostruzione prelievi di energia elettrica e di potenza
Codice pratica: 145936477
Vi comunichiamo che a seguito di verifica effettuata in data 31/01/2017, la scrivente società ha accertato una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo indicato in oggetto.
In particolare, con la verifica sopra indicata, è stato accertato autoattivazione non autorizzata.
Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 21/03/2012.
pagina 17 di 31 La ricostruzione delle misure è relativa al/ai periodo/i:
• dal 21/03/2012 al 21/03/2017; intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al contratto, ed è stata effettuata sulla base:
• consumi regolarmente registrati dal misuratore;
I quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti, relativi al periodo indicato, sono riportati nel prospetto allegato.
Inoltre provvederemo ad addebitarvi le seguenti spese di verifica, a titolo di risarcimento dei danni ai nostri impianti e per i costi amministrativi e commerciali:
Costo verifica e redazione verbale 0 €
Costo sostituzione misuratore 0 €
Costo attività amministrative e commerciali 0 €
Spese per danni 0 €
La presente è stata trasmessa all'Esercente indicato in oggetto, in quanto, nell'occasione, sono stati effettuati prelievi irregolari senza la preventiva stipula dei necessari contratti. Al riguardo, si precisa che, secondo quando previsto dell'art. 4.3, del Testo Integrato Vendita [TIV] di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i., nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede ad inserire i medesimi punti di prelievo nei contratti di trasporto dell'Esercente la Maggior Tutela o dell'Esercente la Salvaguardia
Cordiali saluti
Parte_3
Il Responsabile
[…]
Elenco dei documenti inviati in allegato:
Verbale di verifica 48769530
Tabella di ricostruzione
Accertamento fotografico».
Manca peraltro, tra i documenti acquisiti (compresi quelli prodotti da ), Controparte_3
l'accertamento fotografico menzionato nella lettera 30 marzo 2017 di . Controparte_3
Nelle pagine 3, 4 e 5 della lettera 30 marzo 2017 è riprodotta la tabella di ricostruzione dei consumi a seguito della verifica 31 gennaio 2017 (così si legge nella lettera 30 marzo 2017) effettuata col misuratore (il contatore) per il recupero dell'energia erogata dal 21 marzo 2012 al 21 marzo 2017.
pagina 18 di 31 pagina 19 di 31 pagina 20 di 31 11.7.
I consumi sono stati ricostruiti retroattivamente, secondo i criteri di calcolo ed il metodo illustrati alle pagine 13-15 della comparsa di costituzione di E-Distribuzione: distribuzione aritmetica, sul totale dei giorni qualificati come di «prelievo irregolare», dei consumi misurati dal contatore;
calcolo di una media giornaliera aritmetica;
moltiplicazione di detto valore per i giorni compresi nel periodo 21 marzo 2012 - 21 marzo 2017 (sulla attivazione retroattiva del servizio di salvaguardia relativa a punti di prelievo privi, per motivazioni diverse, di un contratto di dispacciamento e trasporto, tra cui rientravano anche casi di “autoattivazione” da parte del cliente, v. la deliberazione 3 aprile 2014 161/2014/R/EEl della Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico – ARERA, avente ad oggetto interventi urgenti in merito alla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive afferenti la società hera comm s.r.l. in https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/14/161-14.pdf).
11.8.
Come emerso con chiarezza nel corso del processo, e come la stessa opponente ben poteva rilevare - ed ha in effetti rilevato - a luglio 2020 esaminando i due allegati alla email 14 luglio 2020 inviata da a (doc. 6 prodotto dall'opponente), già dall'esame della CP_1 Parte_1 comunicazione 30 marzo 2017 della società di distribuzione e del verbale di Controparte_3 verifica per auto-attivazione non autorizzata n. 17/2017 emesso il 21 marzo 2017 e relativo a verifica effettuata il 31 gennaio 2017 (v. gli allegati alla email di appena citata) e CP_1 menzionati anche in atto di citazione (pag. 3, nota 1), era agevole desumere che la fornitura per cui è causa riguarda la somministrazione di energia elettrica consegnata al POD (Punto di prelievo) IT001E89702386, che la società di distribuzione indica come attivato il 21 marzo 2012 e cessato il 21 marzo 2017 (data del verbale n. 1772017 sopra menzionato), e non al POD IT001E74513349, pur erroneamente menzionato nella fattura-bolletta elettronica 26 novembre 2019 n. 411911105266 e in altri atti inviati dalla società di vendita o da quella di distribuzione.
In comparsa di costituzione, come già ricordato, ha spiegato l'origine Controparte_3 dell'indicazione del POD IT001E74513349.
In effetti, come si dirà, non sono convincenti gli argomenti difensivi illustrati dall'opponente per affermare la propria estraneità ai fatti di causa e dunque la propria carenza di legittimazione passiva.
pagina 21 di 31 11.9.
La lettera 31 marzo 2017 di di segnalazione dell'accertamento di Controparte_3 prelievo irregolare, cui è allegato il verbale di verifica per auto-attivazione non autorizzata emesso il 21 marzo 2017 dopo la verifica effettuata il 31 gennaio 2017, era stata inviata dalla società di distribuzione a e indica quale destinatario per conoscenza anche CP_1 Parte_1
ma l'opponente nega di averla mai ricevuta, rilevando un errore nell'indirizzo e
[...]
l'assenza di prova di un invio di quel verbale via PEC.
In effetti, come dedotto dall'opponente, manca la prova dell'avvenuta comunicazione all'attrice, già nel 2017, del verbale di verifica per auto-attivazione non autorizzata: tale dato, invero, non è di per sé solo decisivo ai fini della definizione della controversia.
11.10.
Peraltro, è pacifico che prima di eseguire la verifica l'operatore inviato dalla società di distribuzione aveva contattato per telefono l'ing. , responsabile dell'impianto per conto CP_9 della società odierna opponente, il quale aveva risposto di non potersi recare sul posto. Si rimanda al verbale, prodotto dall'opponente sub doc. 6 come allegato alla email 4 luglio 2020 inviata da
CP_1
E' altresì pacifico che al momento del sopralluogo 31 gennaio 2017 nei «locali adibiti ad altri usi (illuminazione esterna)», ai fini della verifica «per auto-attivazioni non autorizzate», era presente la dipendente di signora (si rimanda al Parte_1 Persona_1 verbale emesso il 21 marzo 2017 con numero 17; ad è Persona_1 Email_4 stata indirizzata, per conoscenza, la prima email di contestazione – reclamo inviata il 6 dicembre 2019 da ad , doc. 3 prodotto dall'opponente; ha inviato a Parte_1 CP_1 Persona_1 [...] con email 17 maggio 2018 la copia firmata da del contratto mercato libero CP_4 Parte_1 stipulato dall'odierna opponente con la società di vendita in ordine al POD per cui è causa CP_4 ossia il IT001E89702386, doc. 12 prodotto dall'opponente).
In altri termini, l'odierna opponente era a conoscenza del fatto che il 31 gennaio 2017 i tecnici di oggi ), e , avevano eseguito un sopralluogo e CP_4 Controparte_3 Tes_2 Parte_4 riscontrato una «fornitura senza contratto».
pagina 22 di 31 11.11.
Ad ogni modo è pacifico e comunque riscontrato dai documenti acquisiti che il POD IT001E89702386 era stato attribuito all'odierna opponente, società Parte_1
e costituisce un punto presa posto all'interno del perimetro (anche se non
[...]
«centrale», come osserva l'opponente) dell' a servizio dell'impianto di illuminazione Parte_1 esterna (v. i vari documenti prodotti dall'attrice sub doc. 34 e relativi, appunto, al POD IT001E89702386; v. le non contestate fotografie, ricavate da Google Maps, prodotte da E- Distribuzione;
v. la lettera 6 luglio 2018 inviata da a con l'allegato Controparte_3 CP_10 verbale 14 giugno 2018 e gli altri documenti prodotti sub 19 dalla convenuta), anche se nel periodo cui si riferisce la domanda di detto POD non era stato attivato su istanza di CP_1
pagina 23 di 31 : ciò si spiega col fatto che la fornitura di energia elettrica per cui è causa consegue ad Parte_1 un prelievo irregolare di energia consegnata al POD attribuito all'attrice e situato entro il perimetro dell' . Parte_1
Se ne trae conferma dal fatto che, come osservato dalla stessa opponente,
[...]
una volta ricevuto da il preventivo di spesa 30 aprile Parte_1 CP_10
2009 relativo ad una istanza 8 ottobre 2008, aveva chiesto ad di attivare il punto CP_10 presa de quo in viale Maestri del Lavoro 1 per «illuminazione esterna mag. G3-H», versando il 2 dicembre 2009 una somma per i costi di attivazione (euro 4.500,00), anche se successivamente le parti non erano addivenute alla stipula di un contratto (v. l'istanza per nuova fornitura 2 dicembre 2009 presentata da e gli altri documenti contenuti nel file PDF Parte_1 prodotto come doc. 34 in allegato alla memoria n. 3).
11.12.
pagina 24 di 31 E' pacifico che il 30 luglio 2010 (ricevuta la richiesta di cui al doc. 7, prodotto Controparte_3 dalla terza chiamata) aveva installato, proprio in relazione al numero presa IT001E89702386, il misuratore – contatore nuovo, avente numero di matricola 00406895, che a quella data aveva rilevato, come è ovvio, letture di consumi pari a 0 Kwh (v. il verbale 30 luglio 2010, sub doc. 8 prodotto dalla terza chiamata, che riporta quale nominativo del cliente quello dell'odierna società opponente).
E' altresì pacifico che, dopo essere stato installato in data 30 luglio 2010, il misuratore - contatore era rimasto nello stato “presa predisposta” senza passare allo stato “attivo”, poiché il contratto tra il cliente finale (l'odierna opponente) e la società di vendita non si era concluso con successo e dunque non era stata attivata la fornitura su base contrattuale: infatti, nei registri pagina 25 di 31 informatici della società di distribuzione la richiesta di attivazione della fornitura risulta
“annullata” (v. il già citato doc. 7 prodotto dalla terza chiamata).
Come osserva l'attrice in comparsa conclusionale, «è vero è che , Controparte_3 evidentemente sulla scorta della richiesta dell'opponente dell'aprile 2009, il 30 luglio 2010 procedette a installare il relativo contatore presso (cfr. doc. 8 di ), ma Parte_1 Controparte_3 dopo tale installazione la presa (POD) rimase solo “predisposta” (cfr. doc. 9 ) e il Controparte_3 contatore non fu mai attivato, rimanendo, per ammissione della terza chiamata, solo “in stato preposato o predisposto”. Il che significa (lo spiega la stessa in comparsa di Controparte_3 risposta, pag. 6) che il relativo “misuratore dei consumi risulta installato, ma manca l'attivazione commerciale sicché lo stesso non eroga energia”».
Si richiamano fra gli altri i documenti 7 (videata dal portale SII Sistema Informativo Integrato) e 11 (tabella certificazione titolarità e tabella certificazione consumi mensili, provenienti dal distributore prodotti dalla convenuta nel giudizio di opposizione e non Controparte_3 contestati.
12.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha svolto vari motivi, arricchendoli dopo la costituzione della convenuta e dopo la costituzione della terza chiamata.
In estrema sintesi, e facendo comunque richiamo agli atti di causa, Parte_1 ha dedotto:
[...]
a) la prescrizione dei crediti azionati: l'opponente ha sollevato eccezione di prescrizione biennale invocando la l. 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto previsto all'art. 1, commi 4 («4. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della OMissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.[…]») e 10 («10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020»); in subordine, e con riferimento ai, comunque contestati, consumi dal 21 marzo 2012 al 14 settembre 2015 (in relazione alla lettera di messa in mora inviata dall'avv. Serafini), ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.;
b) l'estraneità di ai consumi riportati nella fattura non Parte_1 essendo l'opponente titolare del POD IT001E74513349 menzionato nella fattura stessa, così sollevando eccezione di carenza di legittimazione passiva. L'opponente ha affermato di essere effettiva titolare di altri POD ossia: dal 2012, dei POD IT001E00229700, IT001E72046319, IT001E89512661, IT001E72046340, IT001E72016523, IT001E72016523, IT001E89750565, IT001E72046429, IT001E72046401, IT001E72046381; dal 2017, dei POD IT001E89720357 e IT001E74504171; dal 2018, del POD IT001E89702386, ossia di quello sui cui si fonda la pretesa creditoria di;
CP_1
c) la carenza di prova di un contratto;
d) l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia, come invece affermato da;
CP_1
pagina 26 di 31 e) la carenza di prova in ordine al fatto che l'energia sia stata effettivamente somministrata a;
Parte_1
f) la carenza di allegazione e prova in ordine al fatto che abbia posto in essere Parte_1 condotte materiali abusive, fraudolente, dolose, rimarcando altresì la mancata spiegazione ad opera delle controparti delle ragioni per cui vi sarebbe stata una auto attivazione, non potendosi neppure escludere un errore dei tecnici della società di distribuzione: si rimanda alle deduzioni di cui a pagina 5 della prima memoria istruttoria, rimaste in effetti senza efficace e convincente replica;
g) la carenza di prova in ordine all'energia elettrica che le controparti dicono essere stata erogata.
13.
Il motivo di opposizione sub b) è infondato.
Come pacifico, è titolare del POD IT001E89702386, al quale si riferisce la domanda Parte_1 di CP_1
La convenuta ha efficacemente spiegato che l'indicazione del POD IT001E74513349 all'interno della fattura azionata in via monitoria è stato frutto di un mero errore materiale, indotto da una comunicazione di , la quale a sua volta ha fornito la seguente, convincente Controparte_3 spiegazione: per ricostruire i consumi misurati dal contatore installato con numero di matricola 00406895 installato il 30 luglio 2020, si era reso necessario aprire presso i sistemi di E- Distribuzione un POD fittizio (IT001E74513349), ma quello effettivo era il POD IT001E89702386 cui si riferiva l'istanza di dell'8 ottobre 2008 (indirizzata ad e volta ad ottenere Parte_1 CP_10
l'attivazione del punto presa de quo in viale Maestri del Lavoro 1 per «illuminazione esterna mag. G3-H») nonché il contratto di somministrazione a mercato libero stipulato da e la Parte_1 società di vendita (si richiama la email 17 maggio 2018 inviata da ad CP_10 Persona_1 recante la copia firmata da del contratto relativo al POD IT001E89702386, CP_4 Parte_1 doc. 12 prodotto dall' ). Parte_1
Si richiama quanto esposto alle pagine 15-16 della comparsa di costituzione di E- Distribuzione:
«Al fine di procedere alla ricostruzione dei consumi una volta accertata l'attivazione non autorizzata della fornitura in questione, per esigenze dei sistemi informatici dell'esponente che non consentono di eseguire una ricostruzione dei consumi con riferimento a una fornitura in stato preposato (quale risultava, come ampiamente spiegato, la fornitura de qua), si è resa necessaria l'apertura negli stessi sistemi di E-Distribuzione di un POD “fittizio”, nel caso di specie il POD n. IT001E74513349.
Pertanto, si ribadisce che il POD IT001E74513349 e il POD IT001E89702386 sono riconducibili fisicamente alla stessa fornitura sita in Bari, Viale Maestri del Lavoro Snc, e identificano entrambi i consumi rilevati dallo stesso misuratore (ossia il misuratore n. 00406895 installato in data 30 luglio 2010).
L'apparente malinteso strumentalizzato da parte opponente nasce invece dalla circostanza che, per un mero errore materiale, l'esponente indicava tale codice POD “fittizio” nella lettera del 30 marzo 2017 con cui informava delle risultanze della verifica presso gli impianti CP_1 di e della relativa ricostruzione dei consumi, con la conseguenza che la società di vendita Parte_1
a sua volta indicava tale codice nella fattura per cui è causa.
pagina 27 di 31 Ma che si tratta di un mero errore materiale e che i consumi ricostruiti (e confluiti nella fattura di per cui è causa) sono effettivamente quelli imputabili al POD di codice CP_1 Parte_1
IT001E89702386 emerge per tabulas e in via dirimente dal fatto che le misure indicate nella Tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla comunicazione del 30 marzo 2017, che riporta il POD fittizio IT001E74513349 (cfr. doc. 12), coincidono con quelle annotate sul verbale di verifica n. 17 del 21 marzo 2017 (cfr. doc. 11), dove invece è correttamente indicato il codice POD IT001E89702386 A1 12.314 kWh;
A2 68.259 kWh;
A3 863.469 kWh».
Detto errore non consente di accogliere l'eccezione di propria carenza di legittimazione passiva sostanziale sollevata da e non pregiudica la possibilità per di ottenere Parte_1 CP_1
l'esame della domanda nel merito, in relazione agli altri elementi allegati.
In base ai dati di fatto sopra richiamati, con riguardo anche alle vicende succedutesi dal 2008 in poi, la stessa opponente, quantomeno dopo la lettera 14 luglio 2020, era ben in grado di rilevare detto errore materiale ed in ogni caso non vi è dubbio che la pretesa creditoria affermata da si riferisce proprio al POD IT001E89702386, essendo supportata anche dal doc. 7 CP_1 prodotto da , relativo all'esito dell'istanza di attivazione di fornitura per il POD Controparte_3
IT001E89702386 formulata nel 2008 da e infine annullata, Parte_1
dai documenti relativi ai consumi provenienti dalla distributrice e in generale dai documenti 5-19 prodotti da , dalla presenza della dipendente di , , al Controparte_3 Parte_1 Persona_1 sopralluogo 31 gennaio 2017, al quale era stato invitato a partecipare anche l'ing. Parte_5
(verbale, prodotto dall'opponente sub doc. 6 come allegato alla email 4 luglio 2020 Parte_1 pagina 28 di 31 inviata da ), dal verbale di verifica 21 marzo 2017 n. 17, avente fede privilegiata perché CP_1 redatto da personale della società di distribuzione che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio (cfr. Cass., sez. V, 12 marzo 2020, n. 7075; Trib. Roma, 10 dicembre 2019, in ipotesi di manomissione di contatore;
Trib. Crotone, 4 giugno 2022, n. 496, in un caso di allaccio abusivo e conseguente ricostruzione dei consumi), alla stipula, nel 2018, di un contratto di somministrazione a mercato libero proprio relativo al POD IT001E89702386 (doc. 12 prodotto dall'opponente).
14.
Infondata è l'eccezione di prescrizione biennale, che fa leva su una disciplina (quella introdotta dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205, articoli 1, commi 4 e 5 [abrogato dall'art. 1, comma 295, l. 27 dicembre 2019, n. 160] e 10) insuscettibile di applicazione retroattiva (cfr. Cass., sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15102, relativa alla somministrazione di acqua;
delibera ARERA 97/2018/R/com, https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/18/097-18.pdf) e applicabile in presenza di rapporti contrattuali, sia pure sorti ex lege, mentre nel caso di specie si discute di erogazione di energia elettrica effettuata sino al 21 marzo 2017 ed in assenza di un contratto.
Per altro verso, l'attrice non ha provato (né, invero, allegato) la sussistenza del presupposto soggettivo, ossia il fatto di rientrare nel novero delle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della OMissione, del 6 maggio 2003 (v. il comma 4 dell'art. 1, l. 27 dicembre 2017, n. 205), né essa può giovarsi del riferimento ai «professionisti», dovendo con tale formula, nel contesto del comma 4 della l. n. 205/2017 («Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della OMissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore,
[…]»), essere intesa restrittivamente con esclusivo riferimento alle persone fisiche (non si comprenderebbe altrimenti la previsione, selettiva, concernente le microimprese)
15.
E' invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, con riferimento all'obbligazione inerente alla fornitura anteriore al 14 luglio 2015 (primo valido atto interruttivo appare la sola lettera 14 luglio 2020 inviata da ossia la prima comunicazione nella quale si fa riferimento, CP_1 sia pur in via indiretta tramite gli allegati, al POD IT001E89702386; le precedenti comunicazioni, menzionanti invece il POD fittizio, di cui non era titolare, sono, a cagione di tale errore, Parte_1 come tale preclusivo della corretta individuazione del rapporto obbligatorio evocato e quale ne fosse la fonte, prive di effetto interruttivo).
Ciò vale sia che si faccia riferimento allo schema causale dedotto da , ossia CP_1 all'obbligazione derivante dal rapporto di somministrazione in regime di salvaguardia, che non sorge per contratto ma ex lege, e rispetto alla quale si applica l'art. 2948 c.c. (si richiama la disciplina legislativa, d.l. n. 73/2007 conv. nella l. n. 125/2007 e regolamentare applicabile nella specie;
v. tra le tante, App. Bologna, sez. II, 31 maggio 2024, n. 1194; App. Bologna, sez. II, 9 aprile 2024, n. 715; App. Bologna, sez. II, 28 dicembre 2022, n. 2664; Trib. Bologna, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 338; Trib. Bologna, sez. II, 8 aprile 2022, n. 932; Trib. Bologna, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 3060; nella giurisprudenza di legittimità: Cass., sez. III, ord. 21 marzo 2024, n. 7592; Cass., sez. III, ord. 28 settembre 2018, n. 23478) e prevede corrispettivi predeterminati, stabiliti in base a disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e modalità di pagina 29 di 31 calcolo fissate con decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico, non imposti del venditore né risultanti dalla libera contrattazione tra le parti;
sia che si ipotizzi una eventuale, ma non dedotta e comunque non ritualmente affermata, obbligazione da fatto illecito.
16.
A ben vedere, però, vi è un altro motivo di opposizione che opera in modo ancor più radicale, ossia quello che poggia sull'assenza del rapporto di somministrazione ex lege in regime di salvaguardia, non tanto per carenza dei presupposti soggettivi (l'opponente ha sollevato contestazioni generiche in proposito), quanto piuttosto per la non riconducibilità dei fatti storici, quali emersi all'esito del giudizio, allo schema delineato dalla disciplina legislativa.
Non ricorre infatti, nel caso di specie, l'ipotesi del soggetto – imprenditore sia rimasto privo, per qualsiasi motivo, di fornitore di energia elettrica sul libero mercato e rispetto al quale sorga l'esigenza di evitare l'interruzione immediata di energia elettrica.
Come pacifico in atti, l'utenza relativa al POD IT001E89702386, cui si riferiva l'istanza di risalente al 2008, non era stata attivata ed il contratto con non era stato Parte_1 CP_10 stipulato. Nessun'altra iniziativa, volta all'attivazione della fornitura sul libero mercato, era stata assunta da se non nel 2018. Parte_1
Considerati tali presupposti di fatto, non era ipotizzabile l'instaurazione del rapporto di somministrazione secondo la disciplina del servizio di salvaguardia, tant'è vero che mai nel periodo 2012 – 2017, o prima, risultano esservi rispettati i passaggi tipici di quel procedimento, sino alla comunicazione della c.d. welcome letter.
In assenza di chiara e rituale deduzioni di un diverso titolo a fondamento dell'obbligazione sottesa alla domanda di condanna proposta dalla convenuta, il decreto ingiuntivo va revocato.
17.
Va respinta la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta contro la terza chiamata in causa, in assenza di una chiara e tempestiva allegazione e prova dei danni genericamente lamentati.
18.
Le spese processuali liquidate in favore dell'attrice seguono la regola della soccombenza e la domanda come da nota spese.
19.
Attese le peculiarità del caso di specie e la relazione tra le parti, le spese tra convenuta e terza chiamata in causa vengono compensate.
pagina 30 di 31
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2288/2021;
- condanna e in solido tra loro, a pagare le spese Controparte_1 Controparte_3 processuali in favore di liquidate in euro 406,50 per spese Parte_1 ed euro 5.634,00 per compenso, oltre 15% R.F., C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- rigetta la domanda proposta da
contro
Controparte_1 Controparte_3
- dichiara compensate le spese processuali tra
contro
Controparte_1 Controparte_3
Bologna, 7 marzo 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 31 di 31