TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1178/2025 promossa da: ato a Livorno il 29.01.1961 (c.f. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Marchesiello
e
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f. CP_1
), con l'Avv. Piero Neri C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 3.4.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 18.09.1993 in Livorno e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1
a RA (PI) in data 05.06.2004, ad oggi maggiorenne.
[...]
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 7.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 22.5.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 18.09.1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 414 parte II Serie A dell'anno 1993 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare posta in Livorno Via dei Bagni 47, di proprietà esclusiva del sig. e sulla quale grava un mutuo contratto dal solo signor Parte_1 Parte_1 mentre la signora era fideiussore, unitamente agli immobili ad essa CP_1 pertinenziali, verranno trasferiti alla sig.ra entro e non oltre tre mesi CP_1 dell'avvenuto deposito da parte del Tribunale adito della Sentenza di Omologa della separazione personale dei coniugi, con atto notarile di compravendita che si renda conforma alle pattuizioni intervenute fra le parti nel presente ricorso;
pertanto il sig. con la sottoscrizione del ricorso si obbliga e s'impegna a trasferire alla sig.ra _1
, che accetta fin da ora, entro e non oltre tre mesi dell'avvenuto deposito CP_1 da parte del Tribunale adito della Sentenza di Omologa della separazione personale dei coniugi, con atto notarile di compravendita che si renda conforma alle pattuizioni intervenute fra le parti nel presente ricorso, gli immobili posti in Livorno via dei Bagni 45-47 con ogni pertinenza e accessorio e come meglio indicato e descritto negli atti allegati al presente ricorso;
il prezzo fin da ora è convenuto e pattuito tra le parti in Euro centoquarantamila/00 (Euro 140.000,00), di cui Euro centodiecimila/00 (E. 110.000,00) saranno corrisposti mediante erogazione mutuo già richiesto dalla signora e deliberato dalla Banca Monte dei Paschi CP_1 di Siena S.p.A. e destinati in parte per l'estinzione del mutuo contratto dal signor e per il resto mediante bonifico bancario/assegno circolare/assegno Parte_1 bancario (salvo buon fine del titolo) intestato direttamente al signor e Parte_1 per i residui trentamila/00 (E. 30.000,00) utilizzando denari personali, con piena liberazione del sig. _1
In relazione al trasferimento degli immobili sopra descritti le parti a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanti segue: IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI I DATI CATASTALI degli immobili sono i seguenti: A) IMMOBILE PRICIPALE AD USO ABITATIVO Comune di Livorno N.C.E.U.: foglio 69, particella 146 subalterno 9; Cat. A/2 Cl 2, vani 6, R.C. € 759,19= e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor oltre alle pertinenze come infra meglio descritte. Parte_1
I coniugi dichiarano che la planimetria dell'immobile depositata in catasto in data 12.10.2017, Prot. n. LI0057347, e successiva variazione nel Classamento del 20.06.2018, è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale. PROVENIENZA Dichiarano i coniugi che gli immobili oggetto di trasferimento sono pervenuti: a) quanto all'appartamento per titolo anteriore al ventennio e precisamente per acquisto da con atto ricevuto il 21 dicembre 1989 dal Persona_2 notaio di Livorno, ivi registrato il 2 gennaio 1990 ed ivi Persona_3 trascritto il 22 dicembre 1989 al n. 9144; b) quanto al ripostiglio per acquisto da con atto ricevuto il 9 Persona_4 aprile 2008 dal notaio di Livorno, ivi registrato il 10 aprile Persona_5
2008 al n. 4017 serie 1T ed ivi trascritto il giorno 11 aprile 2008 al n. 3812; c) quanto al locale magazzino per acquisto da , , Parte_2 CP_2
e con atto ricevuto il giorno 11 dicembre 2014 dal CP_3 CP_4 menzionato notaio registrato a Livorno il giorno 8 gennaio 2015 al Per_5
n. 52 serie 1T ed ivi trascritto il giorno 8 gennaio 2015 al n. 91; d) quanto alla cantina per acquisto da e con Parte_3 Controparte_5 atto ricevuto il giorno 11 ottobre 2022 dal più volte menzionato notaio registrato a Livorno il 4 novembre 2022 al n. 10480 serie 1T ed ivi Per_5 trascritto il 4 novembre 2022 al n. 14097.
SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell' immobile oggetto di trasferimento dichiara:
- che gli immobili oggetto di trasferimento sono stati costruiti anteriormente al 01.09.1967, ma che successivamente gli stessi sono stati oggetto delle seguenti pratiche edilizie:
- Condono Edilizio prot. 57846 del 1986 con rilascio da parte del Comune di Livorno della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 901839 del 19/01/1991;
- Concessione Edilizia prot. 22372 del 18/06/1993;
- Concessione Edilizia prot. 31959 del 14/09/1993;
- Concessione Edilizia prot. 33269 del 10/09/1994;
- DIA prot. 34751 del 02/09/1995;
- DIA prot. 28880 del 09/08/1997;
- Concessione Edilizia prot. 059464 del 14/06/2001;
- DIA prot. 090456 del 29/11/2005;
- Pratiche per l'autorizzazione al vincolo Paesaggistico di cui prot.lli 1152 del 04/01/2005 e 89393 del 16/11/2006.
- che l'opera è stata eseguita in conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio;
- che successivamente gli immobili non sono stati oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione, salvo per quanto sopra menzionato;
- posto che sul detto immobile grava a tutt'oggi mutuo ipotecario contratto dal signor con fideiussione della signora con Parte_1 CP_1 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con atto ricevuto il giorno 11 dicembre 2014 dal notaio registrato a Livorno il giorno 11 Per_5 dicembre 2014 al n. 9105 serie 1T ed iscritto a Livorno il 12 dicembre 2014 al n. 2505 annotato di surrogazione in data 22 dicembre 2017 al n. 2989 con la Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. con atto ricevuto il 28 novembre 2017 dal notaio registrato a Livorno il 22 dicembre Per_5
2017 al n. 11556 serie 1T, la sig.ra a mezzo del presente atto si CP_1 obbliga a provvedere all'estinzione di detto mutuo in via esclusiva mediante richiesta di un mutuo con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., previamente al trasferimento nel di lei favore dell'immobile principale ad uso abitativo nonché dei seguenti
IMMOBILI PERTINENZIALI
B) Magazzino posto in Comune di Livorno, via dei Bagni, 45, piano terreno, composto di due locali ed accessori;
confini: detta via, parte cedente per due _1 lati, salvo se altri;
Comune di Livorno, al catasto fabbricati foglio 69, part. 146, sub 606, cat C/2, cl. 6°, mq 74, rendita € 210,20=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
C) Locale ad uso ripostiglio con servizio igienico e porzione di corte posto in Comune di Livorno, via dei Bagni n. civ. 47, piano terreno, avente accesso da altra piccola corte a comune con la proprietà confini: Vettori, Cassa di Risparmio _1 di Lucca e Livorno spa per più lati salvo se altri;
Comune di Livorno, al Catasto dei fabbricati foglio 69, part. 146, sub 10, cat c/2, cl. 4°, mq 24, rendita € 48,34=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
D) Locale ad uso cantina posto in Comune di Livorno, via dei Bagni n. civ. 47, piano seminterrato;
confini: per due lati, androne condominiale, salvo Parte_1 se altri;
Comune di Livorno, al Catasto dei fabbricati foglio 69, part., 146, sub. 16, cat. C/2, Cl. 5°, mq 47 escluse arre scoperte, mq 77, rendita € 111,66=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
3. Il sig. all'atto di trasferimento si obbliga a lasciare la casa familiare e nelle _1 more continuerà ad abitare nella casa familiare con espresso consenso della sig.ra ; CP_1
4. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti (il sig. è _1 pensionato e la sig.ra è dipendente presso lo studio del notaio dott. CP_1 in Livorno) e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a Persona_5 titolo di mantenimento e/o altro e diverso titolo e/o causale e di aver già diviso ogni bene mobile e immobile;
5. Entrambi i genitori si impegnano e obbligano a corrispondere al figlio , Per_1 oggi maggiorenne, residente e domiciliato presso la casa familiare ma non ancora economicamente indipendente e/o autosufficiente, quanto necessario per il suo mantenimento e, soprattutto per quelle straordinarie, in misura proporzionale ai rispettivi redditi;
ciò avverrà versando le somme direttamente al figlio maggiorenne o provvedendovi direttamente
6. Spese di lite al definitivo;
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 22.5.2025 Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1178/2025 promossa da: ato a Livorno il 29.01.1961 (c.f. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Marchesiello
e
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f. CP_1
), con l'Avv. Piero Neri C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 3.4.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 18.09.1993 in Livorno e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1
a RA (PI) in data 05.06.2004, ad oggi maggiorenne.
[...]
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 7.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 22.5.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 18.09.1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 414 parte II Serie A dell'anno 1993 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare posta in Livorno Via dei Bagni 47, di proprietà esclusiva del sig. e sulla quale grava un mutuo contratto dal solo signor Parte_1 Parte_1 mentre la signora era fideiussore, unitamente agli immobili ad essa CP_1 pertinenziali, verranno trasferiti alla sig.ra entro e non oltre tre mesi CP_1 dell'avvenuto deposito da parte del Tribunale adito della Sentenza di Omologa della separazione personale dei coniugi, con atto notarile di compravendita che si renda conforma alle pattuizioni intervenute fra le parti nel presente ricorso;
pertanto il sig. con la sottoscrizione del ricorso si obbliga e s'impegna a trasferire alla sig.ra _1
, che accetta fin da ora, entro e non oltre tre mesi dell'avvenuto deposito CP_1 da parte del Tribunale adito della Sentenza di Omologa della separazione personale dei coniugi, con atto notarile di compravendita che si renda conforma alle pattuizioni intervenute fra le parti nel presente ricorso, gli immobili posti in Livorno via dei Bagni 45-47 con ogni pertinenza e accessorio e come meglio indicato e descritto negli atti allegati al presente ricorso;
il prezzo fin da ora è convenuto e pattuito tra le parti in Euro centoquarantamila/00 (Euro 140.000,00), di cui Euro centodiecimila/00 (E. 110.000,00) saranno corrisposti mediante erogazione mutuo già richiesto dalla signora e deliberato dalla Banca Monte dei Paschi CP_1 di Siena S.p.A. e destinati in parte per l'estinzione del mutuo contratto dal signor e per il resto mediante bonifico bancario/assegno circolare/assegno Parte_1 bancario (salvo buon fine del titolo) intestato direttamente al signor e Parte_1 per i residui trentamila/00 (E. 30.000,00) utilizzando denari personali, con piena liberazione del sig. _1
In relazione al trasferimento degli immobili sopra descritti le parti a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanti segue: IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI I DATI CATASTALI degli immobili sono i seguenti: A) IMMOBILE PRICIPALE AD USO ABITATIVO Comune di Livorno N.C.E.U.: foglio 69, particella 146 subalterno 9; Cat. A/2 Cl 2, vani 6, R.C. € 759,19= e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor oltre alle pertinenze come infra meglio descritte. Parte_1
I coniugi dichiarano che la planimetria dell'immobile depositata in catasto in data 12.10.2017, Prot. n. LI0057347, e successiva variazione nel Classamento del 20.06.2018, è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale. PROVENIENZA Dichiarano i coniugi che gli immobili oggetto di trasferimento sono pervenuti: a) quanto all'appartamento per titolo anteriore al ventennio e precisamente per acquisto da con atto ricevuto il 21 dicembre 1989 dal Persona_2 notaio di Livorno, ivi registrato il 2 gennaio 1990 ed ivi Persona_3 trascritto il 22 dicembre 1989 al n. 9144; b) quanto al ripostiglio per acquisto da con atto ricevuto il 9 Persona_4 aprile 2008 dal notaio di Livorno, ivi registrato il 10 aprile Persona_5
2008 al n. 4017 serie 1T ed ivi trascritto il giorno 11 aprile 2008 al n. 3812; c) quanto al locale magazzino per acquisto da , , Parte_2 CP_2
e con atto ricevuto il giorno 11 dicembre 2014 dal CP_3 CP_4 menzionato notaio registrato a Livorno il giorno 8 gennaio 2015 al Per_5
n. 52 serie 1T ed ivi trascritto il giorno 8 gennaio 2015 al n. 91; d) quanto alla cantina per acquisto da e con Parte_3 Controparte_5 atto ricevuto il giorno 11 ottobre 2022 dal più volte menzionato notaio registrato a Livorno il 4 novembre 2022 al n. 10480 serie 1T ed ivi Per_5 trascritto il 4 novembre 2022 al n. 14097.
SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell' immobile oggetto di trasferimento dichiara:
- che gli immobili oggetto di trasferimento sono stati costruiti anteriormente al 01.09.1967, ma che successivamente gli stessi sono stati oggetto delle seguenti pratiche edilizie:
- Condono Edilizio prot. 57846 del 1986 con rilascio da parte del Comune di Livorno della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 901839 del 19/01/1991;
- Concessione Edilizia prot. 22372 del 18/06/1993;
- Concessione Edilizia prot. 31959 del 14/09/1993;
- Concessione Edilizia prot. 33269 del 10/09/1994;
- DIA prot. 34751 del 02/09/1995;
- DIA prot. 28880 del 09/08/1997;
- Concessione Edilizia prot. 059464 del 14/06/2001;
- DIA prot. 090456 del 29/11/2005;
- Pratiche per l'autorizzazione al vincolo Paesaggistico di cui prot.lli 1152 del 04/01/2005 e 89393 del 16/11/2006.
- che l'opera è stata eseguita in conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio;
- che successivamente gli immobili non sono stati oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione, salvo per quanto sopra menzionato;
- posto che sul detto immobile grava a tutt'oggi mutuo ipotecario contratto dal signor con fideiussione della signora con Parte_1 CP_1 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con atto ricevuto il giorno 11 dicembre 2014 dal notaio registrato a Livorno il giorno 11 Per_5 dicembre 2014 al n. 9105 serie 1T ed iscritto a Livorno il 12 dicembre 2014 al n. 2505 annotato di surrogazione in data 22 dicembre 2017 al n. 2989 con la Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. con atto ricevuto il 28 novembre 2017 dal notaio registrato a Livorno il 22 dicembre Per_5
2017 al n. 11556 serie 1T, la sig.ra a mezzo del presente atto si CP_1 obbliga a provvedere all'estinzione di detto mutuo in via esclusiva mediante richiesta di un mutuo con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., previamente al trasferimento nel di lei favore dell'immobile principale ad uso abitativo nonché dei seguenti
IMMOBILI PERTINENZIALI
B) Magazzino posto in Comune di Livorno, via dei Bagni, 45, piano terreno, composto di due locali ed accessori;
confini: detta via, parte cedente per due _1 lati, salvo se altri;
Comune di Livorno, al catasto fabbricati foglio 69, part. 146, sub 606, cat C/2, cl. 6°, mq 74, rendita € 210,20=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
C) Locale ad uso ripostiglio con servizio igienico e porzione di corte posto in Comune di Livorno, via dei Bagni n. civ. 47, piano terreno, avente accesso da altra piccola corte a comune con la proprietà confini: Vettori, Cassa di Risparmio _1 di Lucca e Livorno spa per più lati salvo se altri;
Comune di Livorno, al Catasto dei fabbricati foglio 69, part. 146, sub 10, cat c/2, cl. 4°, mq 24, rendita € 48,34=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
D) Locale ad uso cantina posto in Comune di Livorno, via dei Bagni n. civ. 47, piano seminterrato;
confini: per due lati, androne condominiale, salvo Parte_1 se altri;
Comune di Livorno, al Catasto dei fabbricati foglio 69, part., 146, sub. 16, cat. C/2, Cl. 5°, mq 47 escluse arre scoperte, mq 77, rendita € 111,66=; si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria raffigurata in Catasto;
3. Il sig. all'atto di trasferimento si obbliga a lasciare la casa familiare e nelle _1 more continuerà ad abitare nella casa familiare con espresso consenso della sig.ra ; CP_1
4. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti (il sig. è _1 pensionato e la sig.ra è dipendente presso lo studio del notaio dott. CP_1 in Livorno) e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a Persona_5 titolo di mantenimento e/o altro e diverso titolo e/o causale e di aver già diviso ogni bene mobile e immobile;
5. Entrambi i genitori si impegnano e obbligano a corrispondere al figlio , Per_1 oggi maggiorenne, residente e domiciliato presso la casa familiare ma non ancora economicamente indipendente e/o autosufficiente, quanto necessario per il suo mantenimento e, soprattutto per quelle straordinarie, in misura proporzionale ai rispettivi redditi;
ciò avverrà versando le somme direttamente al figlio maggiorenne o provvedendovi direttamente
6. Spese di lite al definitivo;
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 22.5.2025 Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra