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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 43/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AR GR CI Presidente
Dott. TO CO Consigliere rel.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.12.2024 da
(C.F. , con il patrocinio degli avv. Patron Paolo e Parte_1 P.IVA_1
NI EL ( ), con elezione di domicilio in Galleria del Corso, 1 C.F._1
20122 Milano, presso e nello studio dell'avv. Patron Paolo;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Degani Giorgio Emanuele, con CP_1 P.IVA_2 elezione di domicilio in Via Pisacane 51, Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma CO d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott. Vincenzo
Nicolini, n. 10328 del 28/11/2024 nel giudizio RG 15713/2023, notificata il 29/11/2024 e in accoglimento dei motivi di impugnazione, accogliere l'appello proposto da e Parte_1 rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto infondata in fatto CP_1 Parte_1
e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a Parte_1 CP_1 per i titoli dedotti in giudizio;
- per l'effetto, condannare C.F. , con sede in Uboldo (VA), Via Caduti della CP_1 P.IVA_2
Liberazione 57, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Parte_1 la somma di Euro 198.863,51, maggiorata degli interessi dal rimborso al saldo effettivo;
in subordine, con gli interessi dalla notificazione della presente domanda di restituzione fino al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine, condannare a restituire a con CP_1 Parte_1 la maggiorazione degli interessi, la somma che risulterà versata in eccedenza rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio.
per CP_1
CHIEDE a codesta On.le CO d'Appello di Milano, rigettata ogni eccezione contraria di parte, voglia:
- in via preliminare, rilevata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 342, c.p.c., dichiarare l'inammissibilità del gravame interposto dalla Parte_2
- in via principale, di rigettare integralmente tutte le domande e tutte le eccezioni di cui all'appello interposto dalla Società e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo Parte_3 grado emessa dal Tribunale di Milano;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c., stante la pacifica giurisprudenza di merito, di legittimità, unionale e costituzionale sul tema.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO concludeva con il contratto di somministrazione e fornitura CP_1 Parte_1 continua di gas naturale per il periodo dal 1 ottobre 2012 fino al 30 settembre 2015, nonché dal 1
2 Cont ottobre 2017 fino a marzo 2023. adempiendo regolarmente ai propri obblighi, versava, durante il periodo contrattuale, gli importi richiesti e addebitati dal fornitore in bolletta.
Tra gli oneri addebitati in fattura dal fornitore al cliente finale veniva compresa anche l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (c.d. ). CP_2 ha presentato ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al Tribunale di Milano chiedendo accertare CP_1
e dichiarare che le somme pagate da al fornitore a titolo di CP_1 Parte_1 addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, sono state indebitamente corrisposte e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 188.234,90 oltre interessi moratori o, in subordine, legali dal pagamento al saldo.
A seguito di fissazione e notifica di ricorso e decreto si costituiva Parte_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10328 del 28/11/2024 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda avanzata da
[...] nei confronti di condannava a pagare a CP_1 Parte_1 Parte_1 [...]
l'importo di € 187.825,54, con gli interessi specificati in motivazione;
compensava per intero CP_1 le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo respingere le domande Pt_1 Parte_1 formulate da e condannarla a restituire le somme incassate in conseguenza della CP_1 condanna di primo grado.
Si doleva, in particolare, parte appellante dell'illegittimità della sentenza, sostenendo che la
Direttiva UE non è applicabile nei rapporti tra privati, come ha precisato la CO di Giustizia;
l'addizionale regionale non costituisce autonomo tributo, ma modulazione quantitativa dell'accisa sul gas naturale.
Si costituiva chiedendo dichiarare inammissibile il gravamene, o comunque, nel merito, CP_1 respingersi l'appello.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 29.4.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, il consigliere fissava l'udienza del 8.7.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tema del giudizio consiste nello stabilire:
a) se la norma istitutiva dell' (art. 9 D.Lgs. n. 398/1990) contrasti o meno con il diritto CP_2 eurounitario susseguitosi nel tempo (Direttiva 92/12/CE e Direttiva 2008/118/CE);
b) se, in caso di contrasto della norma nazionale con il diritto eurounitario, il consumatore inciso dall'imposta per effetto della rivalsa operata dal fornitore (soggetto passivo del tributo), abbia diritto di ripetere, nei confronti del fornitore stesso, le somme pagate a tale titolo: se, cioè, nel rapporto civilistico che si instaura tra fornitore del gas naturale e consumatore, si sia in presenza di un pagamento indebito con conseguente diritto del solvens alla ripetizione di quanto pagato.
2. Ritiene il collegio che a tali quesiti debba essere offerta risposta positiva, dovendo tro-vare applicazione, anche con riferimento all'addizionale in questione, i principi affermati da questa CO in tema di diritto dei clienti finali alla ripetizione di quanto pagato a titolo di addi-zionale sull'energia elettrica.
3. Va, infatti, osservato che la richiamata direttiva 118/2008/CE consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte indirette”, ma solo ed esclusivamente se
“aventi finalità specifiche” (e purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta). Come affermato dalla CO di giustizia UE
(sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13 punto 36; 25 luglio 2018, in causa C-103/17, CP_3
punto 36), i requisiti della finalità specifica del tributo e della sua conformità alle norme
[...] fiscali dell'Unione hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (la CO, tra l'altro, ha evidenziato che sebbene la direttiva 2008/118 abbia abrogato e sostituito la direttiva 92/12 con effetto al 1°aprile 2010, dai testi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso, con la conseguenza che la giurisprudenza della CO relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118: CO di Giustizia, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13). Con riferimento alla “finalità specifica”, la GU, in particolare, ha più volte precisato che esso non deve ridursi ad un obiettivo puramente di bilancio e di entrata
(ordinanze Vapo Atlantic SA, punti 19 e seguenti, e 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta, punti 27 e seguenti;
sentenza La
punti 34 e se-guenti) e ha altresì chiarito che, poiché qualsiasi imposta persegue Controparte_3 necessariamente uno scopo di bilancio, la presenza di tale obiettivo non esclude, di per sé sola, che
4 il tributo soddisfi, al contempo, il requisito della finalità di cui all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE. In assenza di un meccanismo di destinazione del gettito predeterminato, una finalità specifica sussiste, però, solo qualora l'imposta sia concepita, quanto alla sua struttura – e, segnatamente, riguardo alla materia imponibile o all'aliquota di imposta –, in modo tale da realizzare tale finalità influenzando il comportamento dei contribuenti, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi volta a scoraggiarne il consumo (cfr., da ultimo, GU
14/3/2024 n. C-336/22 secondo cui “un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, deve perseguire una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è conce-pita in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo”; v., inoltre, CO di giustizia UE, ordinanza Vapo
Atlantic SA, punto 27; sentenza Tallinna Ettevõtlusamet, punto 42).
4. Nel caso in esame, l'art. 9 D.Lgs. n. 398/1990 ha istituito l'addizionale regionale senza prevedere alcuna destinazione socio-ambientale e, del resto, l'art. 6, 1° comma della legge delega 158/1990, sulla scorta della quale è stata promulgata la citata legge istitutiva dell'addizionale regionale, delegava il governo della Repubblica a adottare, tra l'altro, un decreto istitutivo di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, “al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della
Costituzione”. Il decreto risponde, quindi, a una mera finalità di bilancio, né risulta che la CP_4 abbia in concreto vincolato il gettito derivante dall'addizionale a una finalità specifica
[...] nel senso sopra indicato. Come osservato dall'appellata, invero, nei bilanci della Controparte_4 riguardanti il periodo oggetto della richiesta di rimborso (nel caso di specie anni 2013-2014-2015-
2017-2018-2019-2020-2021-2022) (ricorso primo grado, doc. 18) risulta che il gettito dell'addizionale è senza vincolo di destinazione, rientrando queste tra le risorse del “Titolo I”, ossia tra le “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, iscritte nella voce “Entrate tributarie non vincolate”.
Da ciò consegue l'irrilevanza della destinazione delle maggiori entrate al finanziamento generico di
“politica attiva per il lavoro giovanile e per lo sviluppo delle attività produttive”, in quanto, in concreto, l'addizionale regionale è un tributo a destinazione non vincolata.
5. L'addizionale regionale istituita con l'art. 9 D. Lgs. n. 398/1990, in quanto priva di finalità specifica, si pone dunque in contrasto con l'interpretazione che la CO di Giustizia ha offerto della
Direttiva 2008/118/CE (e prima ancora della Direttiva 1992/12/CEE). Proprio quanto in precedenza
5 osservato circa la consolidata giurisprudenza comunitaria - è appena il caso di evidenziare - rende superfluo il rinvio pregiudiziale alla GU si sensi dell'art. 267 TFUE. Né può farsi a meno di osservare che a nulla rileva, ai fini che interessano, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che il D. Lgs. n. 48/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva
2008/118/CE non sia intervenuto sulle addizionali regionali e nulla abbia disposto in senso innovativo. Il fatto che la norma istitutiva dell'addizionale sia tutt'ora in vigore non preclude al giudice nazionale di valutarne la conformità al diritto unionale e, in caso di difformità, di disapplicarla ove della disapplicazione sussistano i presupposti.
6. Anche con riferimento all' si pone, quindi, così come in tema di addizionale CP_2 provinciale sull'energia elettrica, la questione se l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla ricorrente sia precluso dall'impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria – seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato – efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
7. In proposito va rammentato, in primo luogo, che “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CO di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (CO Cost.
8.06.1984 n. 170
e successive;
GU 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”. Alle pronunce della CO di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla CO di legittimità con la sentenza n. 22577/2012, secondo cui: “l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla CO di giustizia, ha efficacia 'ultra partes', sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della TÀ” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017). In tema di efficacia del diritto comunitario, ha altresì osservato il S.C., il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell'art. 11 della Costituzione, laddove stabilisce che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (Cass. 4466/05). Il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria - è stato quindi osservato - non dà luogo ad invalidità o alla illegittimità delle prime, ma comporta la loro "non applicazione", che consiste nell'impedire che la norma interna
6 venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale (Cass. del
2.3.2005, n. 4466, in mo-tiv.).
8. In altri termini, il dictum della CO di Giustizia costituisce una regula iuris applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio;
con la conseguenza che la sentenza della CO di Giustizia è fonte di diritto oggettivo (Cass. 9/02/2012, n. 9217; Cass. del 2.03.2005, n. 4466;
Cass. 857/95). Inoltre, l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla CO di
Giustizia può e deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (CG del 15 settembre 1998, C-231/96; Cass. dell'11.09.2015, n.
17994). Su tale questione la S.C. ha ripetutamente affermato che dalla natura dichiarativa delle sentenze della CO di Giustizia discende l'efficacia retroattiva, sin dal momento dell'entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così come interpretato dalla CO suddetta, può essere applicato ad ogni rapporto giuridico già sorto, purché non esaurito. (Sez. U. del 16.06.2014, n. 13676; vedi anche Cass. del 27.11.2014, n. 25268; Cass. del 11/09/2015, n. 17993, in motiv.; Cass. del 27.07.2021, n. 21419, in motiv.).
9. È alla luce dei detti principi che va riconosciuto alle sentenze della CO di Giustizia il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso - come già rilevato - che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della TÀ (Cass. 22577/12, cit.). Ciò comporta che, in via generale, nessuna norma nazionale può porsi in contrasto con il diritto eurounitario, con la conseguenza che il giudice ordinario che, nel caso concreto, rilevi tale violazione, deve comportarsi in modo tale da risolvere egli stesso tale antinomia. I giudici nazionali, infatti, attraverso gli strumenti, quali l'interpretazione conforme, la disapplicazione, la sospensione provvisoria della misura nazionale ritenuta incompatibile con il diritto UE (anche prima della decisione della CO), devono rendere omogenei l'ordinamento Eurounitario e quello nazionale.
10. Sulla base di tali principi, con riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2 (in tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica), nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale, la S.C., sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La CO ha altresì precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di
7 ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. Il diritto del consumatore ad agire direttamente nei confronti del fornitore per la ripetizione delle somme corrisposte a seguito del ribaltamento dell'addizionale non dovuta discende quindi dalla separazione del rapporto tributario, che intercorre tra fornitore ed Ente impositore, da quello ci-vilistico, intercorrente tra il cliente ed il fornitore. Infatti, come puntualmente osservato dalla CO di legittimità:
1) “obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono au- tonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale ab-bia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanzia-ria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa
(come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (Cass. ass. n. 2733 del
30/1/2024). Più precisamente, la possibilità per il consumatore finale di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore, come osservato dal S.C., è prevista implicitamente dall'art. 14, comma 2 TUA (secondo cui una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l'azione di rimborso nei confronti del fornitore, quest'ultimo ha 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria).
8 11. Nell'ambito del rapporto civilistico, in conclusione, per valutare la sussistenza del diritto di ripetizione, il giudice non può che procedere ad una valutazione, meramente incidentale, della legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'Erario verso il fornitore di energia non direttamente applicabile in giudizio, in quanto attinente al rapporto esistente tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo d'imposta (dunque un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale). In altri termini, l'illegittimità della norma interna è valutata solo in via incidentale (nell'ambito del rapporto, di natura verticale, tra il destinatario della pretesa impositiva e l'Erario) ai fini della decisione della controversia civilistica tra privati avente ad oggetto la ripetizione non dell'imposta, ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o “consumatore finale”.
In aggiunta, per quanto sopra detto, la norma interna deve essere disapplicata per il suo contrasto con i principi di diritto unionale come interpretato dalle sentenze della GU del 2015 e del 2018 in tema di disposizioni degli Stati membri aventi ad oggetto pretese impositive del tipo di accise prive di finalità specifica.
12. Né può accedersi alla tesi secondo cui i principi di diritto enunciati dalla CO di Giustizia con le sopra citate sentenze non sarebbero vincolanti in quanto riguardanti fattispecie differenti da quelle oggetto di giudizio perché vertenti su controversie tra privati e organi statali (rapporti c.d. verticali) e aventi ad oggetto la valutazione della conformità delle norme estoni e francesi oggetto del rinvio pregiudiziale alla “finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva 2008/118/CE (e prima di questo, di cui all'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12). I principi sopra richiamati della CO di Giustizia in ipotesi tutte riguardanti rimborsi di accise sono stati espressi, invero, in termini ampi e generali: a prescindere da qualsiasi questione attinente all'ambito di efficacia della Direttiva
2008/118/CE, le imposte addizionali devono avere, come già detto, una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bi-lancio. Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che la CO di Giustizia non si sia mai pronunciata espressamente in merito all'addizionale regionale italiana, atteso che le normative degli Stati membri dell'Unione Europea prese in considerazione dalla CO di Giustizia con le menzionate pronunce sono sovrapponibili a quella istitutiva dell'addizionale oggetto di causa e i principi di diritto ivi enunciati sono dunque idonei a costituire il discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
13. I principi sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, al luce di quanto già osservato in ordine al contenuto precettivo della direttiva enucleato dalla richiamata giurisprudenza della GU (che, si ripete, rappresenta una fonte di diritto primario e direttamente applicabile all'interno degli Stati
9 membri) e al rilevato difetto della finalità specifica dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, possono trovare applicazione, ad avviso del collegio, anche a tale ultima imposta, sicché, non potendo trovare applicazione l'art. 9 D. Lgs. 398/1990, la fornitrice deve essere condannata alla restituzione di quanto percepito a titolo di addizionale regionale all'accise sul gas naturale trattandosi di pagamenti non sorretti da valida causa solvendi.
14. Va osservato, infine, che le argomentazioni sin qui svolte non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla CO di Giustizia Europea con la sentenza resa in data 11/4/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla possibilità o meno di disapplicare la norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
15. È vero, infatti, che la GU ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rap-porti tra privati”. Ha, tuttavia, precisato che “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
16. Orbene, come già ampiamente argomentato, il risultato di assicurare effettività di tutela al consumatore finale può essere conseguito, in via interpretativa, senza violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing. Si è osservato, infatti, che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo
10 sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico. Per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TU Accise. In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica. Certamente il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo. Per valutare la sussistenza dell'indebito -civilistico- oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale”
(applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”. Tale valutazione è la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avviene in via non principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati. È, poi, pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale dal giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della CO di Cassazione che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame. La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo
Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore.”
17. In ultima analisi, l'orientamento assunto da questa CO è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali alle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicarla per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione
Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla CO di Giustizia
Europea con le sentenze intervenute in materia. Tale orientamento, unitamente a una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente, inoltre, di realizzare
11 l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito, da ultimo, dalla
CO di Giustizia.
18. Tale interpretazione, d'altra parte, è coerente anche con l'indirizzo della Suprema CO (Cass.
31609/22) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c.
c. 4 Dlgs 504/95, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
19. La CO Costituzionale, con sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 ha dichiarato:
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata dichiarata incostituzionale in quanto la legge istitutiva della medesima viola l'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/UE, a mente della quale gli Stati membri possono introdurre un'imposta ulteriore all'accisa armonizzata solo se a questa venga attribuita una “finalità specifica” non meramente generica e di bilancio, ma il cui gettito deve essere collegato ad una effettiva spesa.
Si tratta di principi evidentemente sovrapponibili al caso in esame, a conferma della correttezza delle valutazioni operate.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza appellata.
In considerazione della complessità dei profili indagati ai fini della decisione;
degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della controversa questione;
dell'intervento della CO di Giustizia dell'Unione Europea e della CO Costituzionale;
devono essere compensate tra le parti le spese del procedimento.
12
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- respinge l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 10328/24, resa tra le parti in data 28/11/2024 dal Tribunale di Milano.
- compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del procedimento.
Così deciso in Milano, 15.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TO CO AR GR CI
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AR GR CI Presidente
Dott. TO CO Consigliere rel.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.12.2024 da
(C.F. , con il patrocinio degli avv. Patron Paolo e Parte_1 P.IVA_1
NI EL ( ), con elezione di domicilio in Galleria del Corso, 1 C.F._1
20122 Milano, presso e nello studio dell'avv. Patron Paolo;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Degani Giorgio Emanuele, con CP_1 P.IVA_2 elezione di domicilio in Via Pisacane 51, Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma CO d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott. Vincenzo
Nicolini, n. 10328 del 28/11/2024 nel giudizio RG 15713/2023, notificata il 29/11/2024 e in accoglimento dei motivi di impugnazione, accogliere l'appello proposto da e Parte_1 rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto infondata in fatto CP_1 Parte_1
e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a Parte_1 CP_1 per i titoli dedotti in giudizio;
- per l'effetto, condannare C.F. , con sede in Uboldo (VA), Via Caduti della CP_1 P.IVA_2
Liberazione 57, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Parte_1 la somma di Euro 198.863,51, maggiorata degli interessi dal rimborso al saldo effettivo;
in subordine, con gli interessi dalla notificazione della presente domanda di restituzione fino al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine, condannare a restituire a con CP_1 Parte_1 la maggiorazione degli interessi, la somma che risulterà versata in eccedenza rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio.
per CP_1
CHIEDE a codesta On.le CO d'Appello di Milano, rigettata ogni eccezione contraria di parte, voglia:
- in via preliminare, rilevata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 342, c.p.c., dichiarare l'inammissibilità del gravame interposto dalla Parte_2
- in via principale, di rigettare integralmente tutte le domande e tutte le eccezioni di cui all'appello interposto dalla Società e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo Parte_3 grado emessa dal Tribunale di Milano;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c., stante la pacifica giurisprudenza di merito, di legittimità, unionale e costituzionale sul tema.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO concludeva con il contratto di somministrazione e fornitura CP_1 Parte_1 continua di gas naturale per il periodo dal 1 ottobre 2012 fino al 30 settembre 2015, nonché dal 1
2 Cont ottobre 2017 fino a marzo 2023. adempiendo regolarmente ai propri obblighi, versava, durante il periodo contrattuale, gli importi richiesti e addebitati dal fornitore in bolletta.
Tra gli oneri addebitati in fattura dal fornitore al cliente finale veniva compresa anche l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (c.d. ). CP_2 ha presentato ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al Tribunale di Milano chiedendo accertare CP_1
e dichiarare che le somme pagate da al fornitore a titolo di CP_1 Parte_1 addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, sono state indebitamente corrisposte e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 188.234,90 oltre interessi moratori o, in subordine, legali dal pagamento al saldo.
A seguito di fissazione e notifica di ricorso e decreto si costituiva Parte_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10328 del 28/11/2024 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda avanzata da
[...] nei confronti di condannava a pagare a CP_1 Parte_1 Parte_1 [...]
l'importo di € 187.825,54, con gli interessi specificati in motivazione;
compensava per intero CP_1 le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo respingere le domande Pt_1 Parte_1 formulate da e condannarla a restituire le somme incassate in conseguenza della CP_1 condanna di primo grado.
Si doleva, in particolare, parte appellante dell'illegittimità della sentenza, sostenendo che la
Direttiva UE non è applicabile nei rapporti tra privati, come ha precisato la CO di Giustizia;
l'addizionale regionale non costituisce autonomo tributo, ma modulazione quantitativa dell'accisa sul gas naturale.
Si costituiva chiedendo dichiarare inammissibile il gravamene, o comunque, nel merito, CP_1 respingersi l'appello.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 29.4.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, il consigliere fissava l'udienza del 8.7.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tema del giudizio consiste nello stabilire:
a) se la norma istitutiva dell' (art. 9 D.Lgs. n. 398/1990) contrasti o meno con il diritto CP_2 eurounitario susseguitosi nel tempo (Direttiva 92/12/CE e Direttiva 2008/118/CE);
b) se, in caso di contrasto della norma nazionale con il diritto eurounitario, il consumatore inciso dall'imposta per effetto della rivalsa operata dal fornitore (soggetto passivo del tributo), abbia diritto di ripetere, nei confronti del fornitore stesso, le somme pagate a tale titolo: se, cioè, nel rapporto civilistico che si instaura tra fornitore del gas naturale e consumatore, si sia in presenza di un pagamento indebito con conseguente diritto del solvens alla ripetizione di quanto pagato.
2. Ritiene il collegio che a tali quesiti debba essere offerta risposta positiva, dovendo tro-vare applicazione, anche con riferimento all'addizionale in questione, i principi affermati da questa CO in tema di diritto dei clienti finali alla ripetizione di quanto pagato a titolo di addi-zionale sull'energia elettrica.
3. Va, infatti, osservato che la richiamata direttiva 118/2008/CE consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte indirette”, ma solo ed esclusivamente se
“aventi finalità specifiche” (e purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta). Come affermato dalla CO di giustizia UE
(sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13 punto 36; 25 luglio 2018, in causa C-103/17, CP_3
punto 36), i requisiti della finalità specifica del tributo e della sua conformità alle norme
[...] fiscali dell'Unione hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (la CO, tra l'altro, ha evidenziato che sebbene la direttiva 2008/118 abbia abrogato e sostituito la direttiva 92/12 con effetto al 1°aprile 2010, dai testi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso, con la conseguenza che la giurisprudenza della CO relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118: CO di Giustizia, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13). Con riferimento alla “finalità specifica”, la GU, in particolare, ha più volte precisato che esso non deve ridursi ad un obiettivo puramente di bilancio e di entrata
(ordinanze Vapo Atlantic SA, punti 19 e seguenti, e 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta, punti 27 e seguenti;
sentenza La
punti 34 e se-guenti) e ha altresì chiarito che, poiché qualsiasi imposta persegue Controparte_3 necessariamente uno scopo di bilancio, la presenza di tale obiettivo non esclude, di per sé sola, che
4 il tributo soddisfi, al contempo, il requisito della finalità di cui all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE. In assenza di un meccanismo di destinazione del gettito predeterminato, una finalità specifica sussiste, però, solo qualora l'imposta sia concepita, quanto alla sua struttura – e, segnatamente, riguardo alla materia imponibile o all'aliquota di imposta –, in modo tale da realizzare tale finalità influenzando il comportamento dei contribuenti, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi volta a scoraggiarne il consumo (cfr., da ultimo, GU
14/3/2024 n. C-336/22 secondo cui “un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, deve perseguire una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è conce-pita in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo”; v., inoltre, CO di giustizia UE, ordinanza Vapo
Atlantic SA, punto 27; sentenza Tallinna Ettevõtlusamet, punto 42).
4. Nel caso in esame, l'art. 9 D.Lgs. n. 398/1990 ha istituito l'addizionale regionale senza prevedere alcuna destinazione socio-ambientale e, del resto, l'art. 6, 1° comma della legge delega 158/1990, sulla scorta della quale è stata promulgata la citata legge istitutiva dell'addizionale regionale, delegava il governo della Repubblica a adottare, tra l'altro, un decreto istitutivo di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, “al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della
Costituzione”. Il decreto risponde, quindi, a una mera finalità di bilancio, né risulta che la CP_4 abbia in concreto vincolato il gettito derivante dall'addizionale a una finalità specifica
[...] nel senso sopra indicato. Come osservato dall'appellata, invero, nei bilanci della Controparte_4 riguardanti il periodo oggetto della richiesta di rimborso (nel caso di specie anni 2013-2014-2015-
2017-2018-2019-2020-2021-2022) (ricorso primo grado, doc. 18) risulta che il gettito dell'addizionale è senza vincolo di destinazione, rientrando queste tra le risorse del “Titolo I”, ossia tra le “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, iscritte nella voce “Entrate tributarie non vincolate”.
Da ciò consegue l'irrilevanza della destinazione delle maggiori entrate al finanziamento generico di
“politica attiva per il lavoro giovanile e per lo sviluppo delle attività produttive”, in quanto, in concreto, l'addizionale regionale è un tributo a destinazione non vincolata.
5. L'addizionale regionale istituita con l'art. 9 D. Lgs. n. 398/1990, in quanto priva di finalità specifica, si pone dunque in contrasto con l'interpretazione che la CO di Giustizia ha offerto della
Direttiva 2008/118/CE (e prima ancora della Direttiva 1992/12/CEE). Proprio quanto in precedenza
5 osservato circa la consolidata giurisprudenza comunitaria - è appena il caso di evidenziare - rende superfluo il rinvio pregiudiziale alla GU si sensi dell'art. 267 TFUE. Né può farsi a meno di osservare che a nulla rileva, ai fini che interessano, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che il D. Lgs. n. 48/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva
2008/118/CE non sia intervenuto sulle addizionali regionali e nulla abbia disposto in senso innovativo. Il fatto che la norma istitutiva dell'addizionale sia tutt'ora in vigore non preclude al giudice nazionale di valutarne la conformità al diritto unionale e, in caso di difformità, di disapplicarla ove della disapplicazione sussistano i presupposti.
6. Anche con riferimento all' si pone, quindi, così come in tema di addizionale CP_2 provinciale sull'energia elettrica, la questione se l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla ricorrente sia precluso dall'impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria – seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato – efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
7. In proposito va rammentato, in primo luogo, che “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CO di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (CO Cost.
8.06.1984 n. 170
e successive;
GU 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”. Alle pronunce della CO di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla CO di legittimità con la sentenza n. 22577/2012, secondo cui: “l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla CO di giustizia, ha efficacia 'ultra partes', sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della TÀ” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017). In tema di efficacia del diritto comunitario, ha altresì osservato il S.C., il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell'art. 11 della Costituzione, laddove stabilisce che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (Cass. 4466/05). Il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria - è stato quindi osservato - non dà luogo ad invalidità o alla illegittimità delle prime, ma comporta la loro "non applicazione", che consiste nell'impedire che la norma interna
6 venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale (Cass. del
2.3.2005, n. 4466, in mo-tiv.).
8. In altri termini, il dictum della CO di Giustizia costituisce una regula iuris applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio;
con la conseguenza che la sentenza della CO di Giustizia è fonte di diritto oggettivo (Cass. 9/02/2012, n. 9217; Cass. del 2.03.2005, n. 4466;
Cass. 857/95). Inoltre, l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla CO di
Giustizia può e deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (CG del 15 settembre 1998, C-231/96; Cass. dell'11.09.2015, n.
17994). Su tale questione la S.C. ha ripetutamente affermato che dalla natura dichiarativa delle sentenze della CO di Giustizia discende l'efficacia retroattiva, sin dal momento dell'entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così come interpretato dalla CO suddetta, può essere applicato ad ogni rapporto giuridico già sorto, purché non esaurito. (Sez. U. del 16.06.2014, n. 13676; vedi anche Cass. del 27.11.2014, n. 25268; Cass. del 11/09/2015, n. 17993, in motiv.; Cass. del 27.07.2021, n. 21419, in motiv.).
9. È alla luce dei detti principi che va riconosciuto alle sentenze della CO di Giustizia il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso - come già rilevato - che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della TÀ (Cass. 22577/12, cit.). Ciò comporta che, in via generale, nessuna norma nazionale può porsi in contrasto con il diritto eurounitario, con la conseguenza che il giudice ordinario che, nel caso concreto, rilevi tale violazione, deve comportarsi in modo tale da risolvere egli stesso tale antinomia. I giudici nazionali, infatti, attraverso gli strumenti, quali l'interpretazione conforme, la disapplicazione, la sospensione provvisoria della misura nazionale ritenuta incompatibile con il diritto UE (anche prima della decisione della CO), devono rendere omogenei l'ordinamento Eurounitario e quello nazionale.
10. Sulla base di tali principi, con riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2 (in tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica), nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale, la S.C., sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La CO ha altresì precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di
7 ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. Il diritto del consumatore ad agire direttamente nei confronti del fornitore per la ripetizione delle somme corrisposte a seguito del ribaltamento dell'addizionale non dovuta discende quindi dalla separazione del rapporto tributario, che intercorre tra fornitore ed Ente impositore, da quello ci-vilistico, intercorrente tra il cliente ed il fornitore. Infatti, come puntualmente osservato dalla CO di legittimità:
1) “obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono au- tonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale ab-bia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanzia-ria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa
(come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (Cass. ass. n. 2733 del
30/1/2024). Più precisamente, la possibilità per il consumatore finale di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore, come osservato dal S.C., è prevista implicitamente dall'art. 14, comma 2 TUA (secondo cui una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l'azione di rimborso nei confronti del fornitore, quest'ultimo ha 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria).
8 11. Nell'ambito del rapporto civilistico, in conclusione, per valutare la sussistenza del diritto di ripetizione, il giudice non può che procedere ad una valutazione, meramente incidentale, della legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'Erario verso il fornitore di energia non direttamente applicabile in giudizio, in quanto attinente al rapporto esistente tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo d'imposta (dunque un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale). In altri termini, l'illegittimità della norma interna è valutata solo in via incidentale (nell'ambito del rapporto, di natura verticale, tra il destinatario della pretesa impositiva e l'Erario) ai fini della decisione della controversia civilistica tra privati avente ad oggetto la ripetizione non dell'imposta, ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o “consumatore finale”.
In aggiunta, per quanto sopra detto, la norma interna deve essere disapplicata per il suo contrasto con i principi di diritto unionale come interpretato dalle sentenze della GU del 2015 e del 2018 in tema di disposizioni degli Stati membri aventi ad oggetto pretese impositive del tipo di accise prive di finalità specifica.
12. Né può accedersi alla tesi secondo cui i principi di diritto enunciati dalla CO di Giustizia con le sopra citate sentenze non sarebbero vincolanti in quanto riguardanti fattispecie differenti da quelle oggetto di giudizio perché vertenti su controversie tra privati e organi statali (rapporti c.d. verticali) e aventi ad oggetto la valutazione della conformità delle norme estoni e francesi oggetto del rinvio pregiudiziale alla “finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva 2008/118/CE (e prima di questo, di cui all'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12). I principi sopra richiamati della CO di Giustizia in ipotesi tutte riguardanti rimborsi di accise sono stati espressi, invero, in termini ampi e generali: a prescindere da qualsiasi questione attinente all'ambito di efficacia della Direttiva
2008/118/CE, le imposte addizionali devono avere, come già detto, una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bi-lancio. Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che la CO di Giustizia non si sia mai pronunciata espressamente in merito all'addizionale regionale italiana, atteso che le normative degli Stati membri dell'Unione Europea prese in considerazione dalla CO di Giustizia con le menzionate pronunce sono sovrapponibili a quella istitutiva dell'addizionale oggetto di causa e i principi di diritto ivi enunciati sono dunque idonei a costituire il discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
13. I principi sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, al luce di quanto già osservato in ordine al contenuto precettivo della direttiva enucleato dalla richiamata giurisprudenza della GU (che, si ripete, rappresenta una fonte di diritto primario e direttamente applicabile all'interno degli Stati
9 membri) e al rilevato difetto della finalità specifica dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, possono trovare applicazione, ad avviso del collegio, anche a tale ultima imposta, sicché, non potendo trovare applicazione l'art. 9 D. Lgs. 398/1990, la fornitrice deve essere condannata alla restituzione di quanto percepito a titolo di addizionale regionale all'accise sul gas naturale trattandosi di pagamenti non sorretti da valida causa solvendi.
14. Va osservato, infine, che le argomentazioni sin qui svolte non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla CO di Giustizia Europea con la sentenza resa in data 11/4/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla possibilità o meno di disapplicare la norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
15. È vero, infatti, che la GU ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rap-porti tra privati”. Ha, tuttavia, precisato che “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
16. Orbene, come già ampiamente argomentato, il risultato di assicurare effettività di tutela al consumatore finale può essere conseguito, in via interpretativa, senza violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing. Si è osservato, infatti, che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo
10 sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico. Per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TU Accise. In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica. Certamente il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo. Per valutare la sussistenza dell'indebito -civilistico- oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale”
(applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”. Tale valutazione è la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avviene in via non principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati. È, poi, pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale dal giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della CO di Cassazione che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame. La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo
Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore.”
17. In ultima analisi, l'orientamento assunto da questa CO è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali alle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicarla per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione
Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla CO di Giustizia
Europea con le sentenze intervenute in materia. Tale orientamento, unitamente a una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente, inoltre, di realizzare
11 l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito, da ultimo, dalla
CO di Giustizia.
18. Tale interpretazione, d'altra parte, è coerente anche con l'indirizzo della Suprema CO (Cass.
31609/22) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c.
c. 4 Dlgs 504/95, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
19. La CO Costituzionale, con sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 ha dichiarato:
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata dichiarata incostituzionale in quanto la legge istitutiva della medesima viola l'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/UE, a mente della quale gli Stati membri possono introdurre un'imposta ulteriore all'accisa armonizzata solo se a questa venga attribuita una “finalità specifica” non meramente generica e di bilancio, ma il cui gettito deve essere collegato ad una effettiva spesa.
Si tratta di principi evidentemente sovrapponibili al caso in esame, a conferma della correttezza delle valutazioni operate.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza appellata.
In considerazione della complessità dei profili indagati ai fini della decisione;
degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della controversa questione;
dell'intervento della CO di Giustizia dell'Unione Europea e della CO Costituzionale;
devono essere compensate tra le parti le spese del procedimento.
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P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- respinge l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 10328/24, resa tra le parti in data 28/11/2024 dal Tribunale di Milano.
- compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del procedimento.
Così deciso in Milano, 15.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TO CO AR GR CI
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