Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
FRANCINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione
Capezzano Pianore, via S. Michele Arcangelo n. 5, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SIMONA Parte_2 C.F._2
BERTELLOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Vittor Pisani n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I ricorrenti sono liberi di fissare la propria residenza/domicilio ovunque e dovunque nel mutuo e civile reciproco rispetto obbligandosi a darsene comunicazione scritta.
2) La sig.ra continuerà ad abitare e risiedere presso l'abitazione sita in Viareggio Via Parte_1
Pisacane n. 172 (ex casa familiare), che sarà ad uso esclusivo della madre e del figlio fino al Per_1
30.9.2029.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di euro 400,00 da Parte_2 Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, fino a quando questi non diventi Per_1 economicamente autosufficiente.
1
In particolare, si intendono per spese straordinarie quelle di seguito elencate, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari
(master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore. Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e ed allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione (a mezzo, WhatsApp, sms, e-mail, fax, PEC, etc.) dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta
2 scritta avanzata dall'altro (a mezzo WhatsApp, sms, e-mail, fax, PEC, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro un giorno dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro i successivi 5 giorni a decorrere dalla richiesta.
5) Le parti si impegnano a dare immediata attuazione alle clausole del presente ricorso, nessuna esclusa, dalla data di sottoscrizione dello stesso.
6) I coniugi dispongono di redditi autonomi e rinunciano ad ogni pretesa economica reciproca a titolo di assegno di divorzio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 6/5/1999, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
12/10/2000), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Viareggio (LU) in data 6/5/1999, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 37, Parte II, Serie A, dell'Anno
1999;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4