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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel. dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4636/2024 promossa da:
, C.F. con l'Avv. MASTROTOTARO Parte_1 C.F._1
ELISABETTA
RICORRENTE
Contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bisceglie il
04.09.1999 n.200 parte II serie A, tra la IG.ra ed il IG. Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, a mezzo CP_1 rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b) Nulla disporre in merito all'affidamento della FI in quanto attualmente Per_1 maggiorenne;
c) Disporre che il IG. corrisponda la somma di €600,00 a titolo di Controparte_1 assegno divorzile per la IG.ra e la somma di € 300,00 per il Parte_1 mantenimento della FI , studentessa, (da adeguarsi agli aggiornamenti degli Per_1 indici ISTAT), da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese, così come stabilito dal
Tribunale di Trani al punto 6) della sentenza 1319/21 – RG 4135/17, confermandola nel punto;
d) Disporre l'obbligo a carico di di partecipare nella misura del Controparte_1
50% alle spese straordinarie per la FI;
Per_1
e) Disporre che l'Assegno Unico sia interamente corrisposto in favore della IG.ra
; Parte_1
f) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 04.09.1999 a Bisceglie. CP_1
Dalla loro unione sono nate due figlie, , divenuta maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, e , deceduta prematuramente nel 2010. Persona_2
In particolare, la sig.ra riferiva che il marito non aveva assolto ai doveri di Pt_1 assistenza morale e materiale nei confronti della famiglia, dilapidando tutte le risorse economiche e intraprendendo una relazione extraconiugale, scoperta contestualmente al suo arresto nel 2013 e protrattasi anche negli anni successivi.
Il IG. aveva altresì interrotto il pagamento dei canoni di locazione della casa CP_1 familiare, costringendo la moglie e la FI a trasferirsi presso la madre della Per_1 ricorrente a seguito dello sfratto, per poi abbandonare definitivamente, nell'anno 2016, il tetto coniugale e trasferirsi a Stradella (PV), intraprendendo una nuova relazione, senza curarsi delle difficoltà economiche della famiglia.
Per queste ragioni, la ricorrente ha instaurato il procedimento di separazione dinanzi al
Tribunale di Trani, il quale, con sentenza n. 1319/2021 RG 4135/2017, depositata il
10.07.2017, ha disposto la separazione dei coniugi addebitandone la responsabilità esclusivamente al IG. , ha stabilito l'affido esclusivo della FI Controparte_1
alla madre e l'obbligo per il convenuto di versare un assegno mensile Per_1 complessivo di €900,00, suddiviso in €600,00 a favore della moglie e €300,00 a titolo di mantenimento della FI, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Pag. 2 di 6 Nonostante l'espresso disposto della sentenza, il IG. non ha mai Controparte_1 provveduto al versamento degli assegni dovuti e ha completamente interrotto i contatti con la FI , privandola di qualunque rapporto con il padre ormai da oltre dieci Per_1 anni.
In conseguenza di tale comportamento, la IG.ra ha presentato denuncia-querela Pt_1 per violazione dell'art. 570 bis c.p., che ha portato a due condanne a carico del IG.
, pronunciate dal Tribunale di Trani con le sentenze n. 1916/23 e n. Controparte_1
2313/13, a conferma della persistente inosservanza dei suoi doveri genitoriali.
In data 16.12.2024, la IG.ra , a seguito della dichiarata incompetenza del Parte_1
Tribunale di Trani, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni stabilite in sede di separazione.
Nonostante la regolarità della notifica il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 10.04.2025, il Giudice Dott.ssa Bellegrandi, dato atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto e confermava i provvedimenti separativi.
Contestualmente, ritenendo non necessario lo svolgimento dell'attività istruttoria, fissava per l'assegnazione della causa in decisione l'udienza del 29.10.2025, disponendo che la stessa si svolgesse tramite deposito di note scritte entro il medesimo termine.
Sullo status: sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorsi i termini di legge senza che tra le parti sia mai ripresa la convivenza. La domanda va dunque accolta.
Sul mantenimento della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
In ordine alla domanda della ricorrente di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno pari a 300,00 € mensili in favore della FI , oggi Per_1 ventenne, va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo gli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a che i figli maggiorenni non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che il genitore interessato alla revoca dell'assegno di mantenimento non dia la prova che il mancato svolgimento di un'attività
Pag. 3 di 6 lavorativa da parte del figlio dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
La Cassazione ha diffusamente affrontato il tema in oggetto ed ha statuito che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 5088 del 5 marzo 2018).
Nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della FI di percepire un assegno in proprio favore, considerato che la ragazza, studentessa universitaria, non è economicamente indipendente.
Al fine di determinarne l'importo si deve tener conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori.
Dagli atti emerge un chiaro squilibrio economico a favore del IG. , Controparte_1 che appare stabilmente occupato sin dal 2019 quale dipendente del CAB Consorzio
Autotrasporti e, come risulta dalla dichiarazione del terzo datore di lavoro depositata in atti (doc. 2), percepisce un reddito pari a €2.000,00 lordi mensili. La IG.ra
[...]
, al contrario, non ha mai svolto un'attività lavorativa stabile e ha provveduto Parte_1 al proprio sostentamento esclusivamente grazie all'aiuto della madre, recentemente deceduta, e dei familiari, nonché mediante lo svolgimento di lavori domestici e di pulizia in modo del tutto saltuario.
Tale situazione è puntualmente documentata dagli ultimi tre ISEE prodotti, dai quali emerge una condizione reddituale estremamente modesta, ulteriormente aggravata dal fatto che le somme formalmente indicate a titolo di mantenimento non vengono percepite integralmente, essendo l'azione esecutiva in corso limitata al pignoramento di una quota pari a 1/5 delle somme spettanti al IG. . Controparte_1
Alla luce di quanto esposto, considerata altresì la totale assenza del padre da oltre 10 anni, il Collegio ritiene di dover confermare quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori emanati, e dunque di disporre a carico del padre l'obbligo di versare in
Pag. 4 di 6 favore della FI un assegno di mantenimento pari a 300,00€ mensili, oltre che farsi carico del 50% delle spese extra assegno.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
In ordine alla domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente va premesso che in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, deve verificare che la parte richiedente non disponga di mezzi economici adeguati ovvero si trovi in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.
Occorre, a tal fine, effettuare una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi al termine della vita matrimoniale e laddove dovesse sussistere uno squilibrio evidente tra le parti, tanto da far ritenere inadeguati i redditi del soggetto più debole, si dovrà riconoscere un assegno di divorzio in favore di quest'ultimo.
Si rileva, altresì, che le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno di divorzio non soltanto una funzione di tipo assistenziale, nel caso in cui il coniuge richiedente non abbia raggiunto un'indipendenza economica, ma anche una funzione compensativo- perequativa, per consentire al coniuge più debole ma autosufficiente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge.
Nel caso di specie, la domanda della IG.ra appare fondata in quanto la Pt_1 ricorrente versa in una condizione di oggettiva debolezza economica, non avendo mai potuto svolgere un'attività lavorativa stabile e avendo dedicato la propria vita alla cura della famiglia e delle figlie, supplendo integralmente alle carenze del coniuge.
La grave condizione economica in cui la stessa verte risulta ulteriormente aggravata dal comportamento del IG. il quale, nonostante l'intervenuta sentenza di CP_1 separazione, non ha mai adempiuto agli obblighi economici posti a suo carico, costringendo la ricorrente a vivere in una situazione di costante precarietà; pertanto, il
Collegio ritiene di dover confermare a carico del convenuto l'obbligo di versare l' assegno divorzile richiesto, principalmente di natura assistenziale, pari a € 600,00 mensili.
Le spese di lite
Pag. 5 di 6 Si ritiene di dover liquidare le spese a carico del convenuto in virtù del principio di soccombenza, essendo state accolte in toto le domande come formulate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da celebrato, con rito concordatario, in Bisceglie il 04.09.1999, atto Controparte_1 iscritto nei Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n.200 Parte II, Serie A, Anno 1999 -
Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che il convenuto versi in favore della ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
- condanna il sig. a rifondere in favore della sig.ra le spese di lite del presente CP_1 Pt_1 procedimento, che si liquidano in € 3.200,00, oltre alle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Pavia, camera di consiglio del 18.12.2025
Presidente est. dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel. dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4636/2024 promossa da:
, C.F. con l'Avv. MASTROTOTARO Parte_1 C.F._1
ELISABETTA
RICORRENTE
Contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bisceglie il
04.09.1999 n.200 parte II serie A, tra la IG.ra ed il IG. Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, a mezzo CP_1 rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b) Nulla disporre in merito all'affidamento della FI in quanto attualmente Per_1 maggiorenne;
c) Disporre che il IG. corrisponda la somma di €600,00 a titolo di Controparte_1 assegno divorzile per la IG.ra e la somma di € 300,00 per il Parte_1 mantenimento della FI , studentessa, (da adeguarsi agli aggiornamenti degli Per_1 indici ISTAT), da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese, così come stabilito dal
Tribunale di Trani al punto 6) della sentenza 1319/21 – RG 4135/17, confermandola nel punto;
d) Disporre l'obbligo a carico di di partecipare nella misura del Controparte_1
50% alle spese straordinarie per la FI;
Per_1
e) Disporre che l'Assegno Unico sia interamente corrisposto in favore della IG.ra
; Parte_1
f) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 04.09.1999 a Bisceglie. CP_1
Dalla loro unione sono nate due figlie, , divenuta maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, e , deceduta prematuramente nel 2010. Persona_2
In particolare, la sig.ra riferiva che il marito non aveva assolto ai doveri di Pt_1 assistenza morale e materiale nei confronti della famiglia, dilapidando tutte le risorse economiche e intraprendendo una relazione extraconiugale, scoperta contestualmente al suo arresto nel 2013 e protrattasi anche negli anni successivi.
Il IG. aveva altresì interrotto il pagamento dei canoni di locazione della casa CP_1 familiare, costringendo la moglie e la FI a trasferirsi presso la madre della Per_1 ricorrente a seguito dello sfratto, per poi abbandonare definitivamente, nell'anno 2016, il tetto coniugale e trasferirsi a Stradella (PV), intraprendendo una nuova relazione, senza curarsi delle difficoltà economiche della famiglia.
Per queste ragioni, la ricorrente ha instaurato il procedimento di separazione dinanzi al
Tribunale di Trani, il quale, con sentenza n. 1319/2021 RG 4135/2017, depositata il
10.07.2017, ha disposto la separazione dei coniugi addebitandone la responsabilità esclusivamente al IG. , ha stabilito l'affido esclusivo della FI Controparte_1
alla madre e l'obbligo per il convenuto di versare un assegno mensile Per_1 complessivo di €900,00, suddiviso in €600,00 a favore della moglie e €300,00 a titolo di mantenimento della FI, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Pag. 2 di 6 Nonostante l'espresso disposto della sentenza, il IG. non ha mai Controparte_1 provveduto al versamento degli assegni dovuti e ha completamente interrotto i contatti con la FI , privandola di qualunque rapporto con il padre ormai da oltre dieci Per_1 anni.
In conseguenza di tale comportamento, la IG.ra ha presentato denuncia-querela Pt_1 per violazione dell'art. 570 bis c.p., che ha portato a due condanne a carico del IG.
, pronunciate dal Tribunale di Trani con le sentenze n. 1916/23 e n. Controparte_1
2313/13, a conferma della persistente inosservanza dei suoi doveri genitoriali.
In data 16.12.2024, la IG.ra , a seguito della dichiarata incompetenza del Parte_1
Tribunale di Trani, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni stabilite in sede di separazione.
Nonostante la regolarità della notifica il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 10.04.2025, il Giudice Dott.ssa Bellegrandi, dato atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto e confermava i provvedimenti separativi.
Contestualmente, ritenendo non necessario lo svolgimento dell'attività istruttoria, fissava per l'assegnazione della causa in decisione l'udienza del 29.10.2025, disponendo che la stessa si svolgesse tramite deposito di note scritte entro il medesimo termine.
Sullo status: sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorsi i termini di legge senza che tra le parti sia mai ripresa la convivenza. La domanda va dunque accolta.
Sul mantenimento della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
In ordine alla domanda della ricorrente di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno pari a 300,00 € mensili in favore della FI , oggi Per_1 ventenne, va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo gli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a che i figli maggiorenni non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che il genitore interessato alla revoca dell'assegno di mantenimento non dia la prova che il mancato svolgimento di un'attività
Pag. 3 di 6 lavorativa da parte del figlio dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
La Cassazione ha diffusamente affrontato il tema in oggetto ed ha statuito che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 5088 del 5 marzo 2018).
Nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della FI di percepire un assegno in proprio favore, considerato che la ragazza, studentessa universitaria, non è economicamente indipendente.
Al fine di determinarne l'importo si deve tener conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori.
Dagli atti emerge un chiaro squilibrio economico a favore del IG. , Controparte_1 che appare stabilmente occupato sin dal 2019 quale dipendente del CAB Consorzio
Autotrasporti e, come risulta dalla dichiarazione del terzo datore di lavoro depositata in atti (doc. 2), percepisce un reddito pari a €2.000,00 lordi mensili. La IG.ra
[...]
, al contrario, non ha mai svolto un'attività lavorativa stabile e ha provveduto Parte_1 al proprio sostentamento esclusivamente grazie all'aiuto della madre, recentemente deceduta, e dei familiari, nonché mediante lo svolgimento di lavori domestici e di pulizia in modo del tutto saltuario.
Tale situazione è puntualmente documentata dagli ultimi tre ISEE prodotti, dai quali emerge una condizione reddituale estremamente modesta, ulteriormente aggravata dal fatto che le somme formalmente indicate a titolo di mantenimento non vengono percepite integralmente, essendo l'azione esecutiva in corso limitata al pignoramento di una quota pari a 1/5 delle somme spettanti al IG. . Controparte_1
Alla luce di quanto esposto, considerata altresì la totale assenza del padre da oltre 10 anni, il Collegio ritiene di dover confermare quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori emanati, e dunque di disporre a carico del padre l'obbligo di versare in
Pag. 4 di 6 favore della FI un assegno di mantenimento pari a 300,00€ mensili, oltre che farsi carico del 50% delle spese extra assegno.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
In ordine alla domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente va premesso che in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, deve verificare che la parte richiedente non disponga di mezzi economici adeguati ovvero si trovi in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.
Occorre, a tal fine, effettuare una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi al termine della vita matrimoniale e laddove dovesse sussistere uno squilibrio evidente tra le parti, tanto da far ritenere inadeguati i redditi del soggetto più debole, si dovrà riconoscere un assegno di divorzio in favore di quest'ultimo.
Si rileva, altresì, che le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno di divorzio non soltanto una funzione di tipo assistenziale, nel caso in cui il coniuge richiedente non abbia raggiunto un'indipendenza economica, ma anche una funzione compensativo- perequativa, per consentire al coniuge più debole ma autosufficiente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge.
Nel caso di specie, la domanda della IG.ra appare fondata in quanto la Pt_1 ricorrente versa in una condizione di oggettiva debolezza economica, non avendo mai potuto svolgere un'attività lavorativa stabile e avendo dedicato la propria vita alla cura della famiglia e delle figlie, supplendo integralmente alle carenze del coniuge.
La grave condizione economica in cui la stessa verte risulta ulteriormente aggravata dal comportamento del IG. il quale, nonostante l'intervenuta sentenza di CP_1 separazione, non ha mai adempiuto agli obblighi economici posti a suo carico, costringendo la ricorrente a vivere in una situazione di costante precarietà; pertanto, il
Collegio ritiene di dover confermare a carico del convenuto l'obbligo di versare l' assegno divorzile richiesto, principalmente di natura assistenziale, pari a € 600,00 mensili.
Le spese di lite
Pag. 5 di 6 Si ritiene di dover liquidare le spese a carico del convenuto in virtù del principio di soccombenza, essendo state accolte in toto le domande come formulate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da celebrato, con rito concordatario, in Bisceglie il 04.09.1999, atto Controparte_1 iscritto nei Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n.200 Parte II, Serie A, Anno 1999 -
Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che il convenuto versi in favore della ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
- condanna il sig. a rifondere in favore della sig.ra le spese di lite del presente CP_1 Pt_1 procedimento, che si liquidano in € 3.200,00, oltre alle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Pavia, camera di consiglio del 18.12.2025
Presidente est. dott.ssa Marina Bellegrandi
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