Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2022, proposto da:
Nodari S.r.l., e Fab-El S.r.l. Unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Luppi, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia via Solferino 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manerba del Garda, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Comune di Manerba del Garda di diniego di cambio di destinazione d'uso senza opere da RTA a Residenziale protocollo 10731/2022 del 27/6/2022;
- dell'art. 32 delle NTA del Piano delle Regole e del punto 5 della relazione tecnica del Piano dei Servizi del PGT vigente del Comune di Manerba del Garda, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 25 del 21/5/2018, limitatamente alla richiesta di approvazione di un permesso di costruire convenzionato e alla richiesta di pagamento di un contributo denominato “ CCA ”; per il cambio di destinazione d'uso senza opere dell'immobile dei ricorrenti da RTA a residenziale;
nonché
- per l’accertamento ai sensi degli artt. 31 e 34 c.p.a. della fondatezza della pretesa dedotta in termini di sufficienza, nel caso di specie, di una comunicazione unilaterale di cambio d'uso da RTA a residenziale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, LR 12/05;
in subordine,
- per la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento di cambio d'uso richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso di data 29 settembre 2025, notificata in pari data e depositata in data 30 settembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa RA MA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto depositato fuori udienza, in data 30 settembre 2025, le parti ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate.
2. L’atto di rinuncia è stato notificato al Comune resistente, non costituito in giudizio, in data 29 settembre 2025.
3. Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a., l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, onde consentire a quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi.
4. Di tale adempimento vi è prova in atti e il Comune non si è avvalso della facoltà di cui all’art. 84 comma 3 c.p.a.
5. Alla luce di quanto sinora esposto non resta che dare atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, senza che vi stata opposizione da parte del Comune resistente.
6. Conseguentemente, preso atto della rinuncia, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2, lett. c) c.p.a.
7. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia allo stesso e lo dichiara estinto.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU ED, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MA | AU ED |
IL SEGRETARIO