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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano LItano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 24.04.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall' avv. Michela Izzo
APPELLANTE
E in Controparte_1 persona del Dirigente p.t.
Rappresentata e difesa dagli avv,ti Augusto Chiosi e Giuseppe Merola
APPELLATA
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Restituzione somme a seguito di riforma di sentenza. Inesistenza della procura ad litem. Inammissibilità del ricorso. Giudicato.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di SMCV, in funzione di Giudice del
Lavoro, n.2263/2023, pubblicata il 22 novembre 2023, che aveva, da un lato, parzialmente accolto la domanda azionata dall' , odierna appellata, tesa CP_2
ad ottenere la ripetizione nei confronti del , odierno appellante, Pt_1
delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza del Tribunale di CP_3
n. 2172/2014, che agli aveva riconosciuto l'indennità di cui all'art.9 del CCNL
Comparto Sanità, a titolo di indennità per lavoro festivo infrasettimanale, successivamente riformata in Appello con sentenza n. 6659/2017, pubblicata in data 10.10.2017; mentre, dall'altro lato, rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dall' esponente, finalizzata a conseguire l'indennità ex art. 9 cit. per il periodo successivo a quello coperto dal giudicato.
Il primo Giudice, superate le eccezioni preliminari, aveva ritenuto fondata la domanda di restituzione per la minor somma ottenuta dalla detrazione degli oneri fiscali e previdenziali.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza della procura alle liti, invece inesistente, essendo stata prodotta solamente una deliberazione del tutto generica sulla problematica di cui all'art. 9 cit. ove l'Ufficio legale era stato investito in via generale della questione, senza alcuna specifica attinenza al presente procedimento. Solo in corso di giudizio era stata depositata la procura, la quale tuttavia non poteva sanare la pregressa inesistenza. Contestava, altresì che il Tribunale avesse ritenuto coperta da giudicato la corresponsione dell'indennità ex art. 9 CCNL
Sanità per cui era causa nel procedimento presupposto, anche per il periodo successivo a quello di cui alla sentenza riformata dalla Corte di Appello.
Rivendicava, infatti, il cambiamento della causa petendi, laddove nel presente procedimento si era azionato in riconvenzionale il diritto al riposo compensativo, da chiedersi nei trenta giorni successivi o, in alternativa,
l'indennità per il lavoro straordinario, con l'integrazione per il lavoro festivo.
2 Non era stato chiesto, dunque, lo straordinario, che risultava solamente il parametro per la quantificazione dell'indennità per i turnisti che svolgevano servizio nei festivi infrasettimanali, non la prerogativa della indennità.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta dall' datrice di lavoro e accolta la CP_1
domanda riconvenzionale, nei termini già articolati nella comparsa di risposta in primo grado.
Si è costituita l' resistendo all'appello, del quale preliminarmente ha CP_1
eccepito l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., e l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa, insistendo per la conferma della sentenza gravata
All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
1.1 Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
3 critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
1.2 Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici (nonché in parte fondati, per quanto si dirà) motivi di impugnazione sulle due domande, principale e riconvenzionale, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
2. Prima di passare ad esaminare il preliminare e diffuso primo motivo di appello che si impernia sulla questione della possibilità o meno di applicare l'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo ratione temporis qui vigente, anche nell'ipotesi in cui la procura ad litem sia inesistente, giova rilevare che questa
Corte si è già pronunciata (cfr. sent. 1375/2024 del 21.03.2024, pubblicata il
22.3.2024 rel. ; sent.2693/2024 del 26.06.2024 pubblicata il Parte_2
27.06.2024 rel. in controversia del tutto sovrapponibile alla presente, Per_1
per l'esatta coincidenza dei motivi di gravame proposti, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
2.1 Orbene come mandato difensivo, nel giudizio di primo grado era stato prodotto, dall'Amministrazione ricorrente, a corredo del ricorso originario, un provvedimento congiunto del direttore GRU e del direttore ad interim dell'UOC Affari Legali. All'esito di una relazione di un collegio di legali in ordine alla questione dell'art. 9 del CCNL, alla luce del formarsi, all'epoca, di una giurisprudenza favorevole di questa Corte per la parte datoriale, allorchè, riformandosi le sentenze sfavorevoli di primo grado, provvisoriamente esecutive ed eseguite dall' si poneva il problema del recupero delle CP_1
4 somme così erogate, detta determinazione riportava “di prendere atto, attese le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono qui riportate e trascritte, della relazione conclusiva sulla problematica “ex art. 9” predisposta dai legali del Gruppo di Lavoro istituito con deliberazione n.1092/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento… di intraprendere conseguentemente, nell'interesse dell' , e CP_1
fermi i principi di imparzialità e buon andamento, le azioni individuate come necessarie dal
Gdl.... di incaricare l'UOC Affari Legali, titolare per competenza, di tutti gli adempimenti esecutivi ed operativi conseguenziali e l' di prestare il l necessario Pt_3
supporto ai legali all'uopo incaricati...”
2.2.1 Trattasi, all'evidenza, di una manifestazione di generico affidamento di una problematica da gestire e affrontare, non essendovi un riferimento ad alcuna causa in particolare e ad alcun contenzioso in generale e nemmeno alcun riferimento specifico alla necessaria introduzione di azioni giudiziali.
Come ha ben osservato la S.C. (cfr. Cass. n, 7522 del 2001, in una fattispecie concreta assai meno pregnante della presente, in cui non vi è alcun riferimento a un singolo credito o creditore), in tema di invalidità della procura ad litem (vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo), la delibera amministrativa con la quale si conferisca al legale l'incarico di recuperare il credito vantato dall'Amministrazione nei confronti di un terzo si riferisce, in mancanza di esplicite previsioni, ad un'attività di tipo sostanziale e non processuale (Nella specie si era ritenuto che l'attività processuale era stata posta in essere in mancanza di una valida procura ad litem da parte dell'Amministrazione, che si era costituita quale convenuta in sede di opposizione a precetto).
2.3 Siamo pertanto, di fronte ad un'ipotesi non di nullità, ma di radicale inesistenza della procura.
2.4 La nullità, nella sua radice letterale, non include l'inesistenza, bensì configura una esistenza non congruamente configurata, id est viziata.
5 2.5 La Suprema Corte – cr. Cass. civ. sez. III, 09/10/2023, n.28251- valutando la funzione difensiva come non conferibile retroattivamente e quindi non idonea ad attivare una sequenza processuale espletando una sorta di condizionata potestas, si è pronunciata e, per così dire, fermata, poco prima dell'entrata in vigore della novella e dunque non percependo l'apporto di quest'ultima come conclusione del percorso di una fattispecie del diritto vivente, id est formalizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale, qui effettivamente inattuabile, come precisato dalle SS.UU. 21 dicembre 2022 n.
37434, “per carenza di uniformità interpretativa”.
2.5.1 Le citate Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, invero, affermato che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, non permette di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (diversamente da quanto consentito nel testo - qui non applicabile ratione temporis - dell'art. 182 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente estesa la possibilità di sanatoria anche alle fattispecie di inesistenza;
cfr. Cass civ. sez. lav.,
02/03/2025, n.5510).
2.6 La domanda proposta con il ricorso di primo grado dall' si CP_1
appalesa, pertanto, inammissibile e in tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
3. Venendo agli altri motivi di appello che per l'intima connessione possono essere trattati congiuntamente l'appello è, invece, infondato nella parte in cui l'appellante impugna il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, che deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta a ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell' eccezione riconvenzionale (cfr. Cass n. 21731 del 2016).
6 4. Reputa la Corte, anche in questo caso richiamando i precedenti sopra citati, che nei rapporti di durata, attesa l'unicità e la durevolezza dell'interesse protetto, se una prima sentenza abbia accertato l'esistenza o l'inesistenza di una facoltà e/o di un obbligo relativi ad una situazione giuridica ad effetti durevoli nel tempo, una seconda sentenza non può contraddire la precedente statuizione, a situazione normativa e fattuale immutata, semplicemente accedendo al' idea che ci si trovi di fronte ad un una serie di identici rapporti, distinti tuttavia in ragione dei diversi periodi di tempo in cui sorgono. Deve, invece, ritenersi che l' aspetto precettivo dell' accertamento giudiziale si estenda anche, a situazione normativa e fattuale immutata, a rapporti attinenti a diversi periodi di tempo, ma legati da un nesso di identità contenutistica e funzionale con quello accertato e destinati a sorgere tra le stesse parti sulla base di fatti costitutivi che si ripetono identicamente nel corso del tempo. Al riguardo la S.C., in ambiti diversi dell'ordinamento, ha avuto modo di affermare che in caso di rapporti protratti nel tempo oggetto del giudicato è l' unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento (così Cass. n. 3230/01), sicché l' autorità della cosa giudicata comporta che la statuizione può essere modificata solo sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione.
4.1 Si è precisato, allora, che il principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l' accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
7 4.1.1 Conseguentemente neppure il riferimento al principio dell' autonomia dei singoli periodi di identici rapporti distinti in ragione dei diversi periodi di tempo in cui sorgono può consentire un' ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in altra decisione passata in giudicato, ove sia identica la situazione normativa e fattuale (Cfr. Cass n. 8658/01; n. 10420/02).
4.1.2 Questi orientamenti giurisprudenziali sono sintetizzati dalla decisione della Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 16 agosto 2004, n.15931, secondo cui: “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro,
l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
4.2 Del resto, ha stabilito una sentenza coeva della III sezione civile della
Corte di Cassazione (n. 8379 del 07 aprile 2009): “il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica” (In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 8 gennaio 2007 n. 67).
8 4.2.1 Anche da ultimo (cfr. Cass. n. 1954/23) è stato riaffermato che in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il Giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l' autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l' unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
5. La sentenza emessa dalla Corte di Appello di LI (sopra indicata), passata in cosa giudicata, copre, inoltre, con il suo accertamento, sia il dedotto che il deducibile.
6. Dunque, e a confutazione del tentativo di parte appellante di delineare una diversa causa petendi tra la domanda sfociata nel giudicato e quella concernente il periodo successivo, può concludersi nel senso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa allo specifico bene della vita chiesto dall' attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all' esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia (arg. ex Cass. n. 916/14), per cui senza dubbio, una volta affermato che nel rapporto tra le parti l'indennità ex art. 9 non spetti in caso di lavoro festivo infrasettimanale (non, evidentemente, al di fuori dell'ipotesi in cui il giorno festivo infrasettimanale fosse stato lavorato oltre il limite dell'ordinario orario di lavoro delle 36 ore settimanali, stante anche la previsione del comma 12 del successivo art. 44, che retribuisce con un'ulteriore indennità il servizio prestato in giorno festivo), tale esclusione investe irreversibilmente il rapporto obbligatorio, ponendo una regolamentazione che non può essere mutata senza che nuove condizioni di fatto o di diritto sopravvengano.
9 6.1 Tra queste ultime, peraltro, non possiamo annoverare il nuovo contrario orientamento della Corte di cassazione, che si snoda da Cass. n.1505/21 a
Cass. n.23880/22 e a cui anche questa Corte si è successivamente conformata.
6.1.1 A parte, inoltre, che l'argomento non è stato posto e a parte anche il rilievo che le sentenze della Suprema Corte, nel nostro sistema basato sulla codificazione, non sono fonte del diritto, il periodo azionato in via riconvenzionale è ben anteriore al maturare di detto diverso orientamento giurisprudenziale.
7. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112
c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
7.1 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. L'appello va, pertanto, parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della pronuncia gravata, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità, per difetto di procura, della domanda dell' , formulata CP_1
con il ricorso di primo grado, mentre il gravame medesimo va disatteso laddove volto a riformare la sentenza con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale.
9. Le spese di entrambi i gradi di giudizio data la reciproca soccombenza si compensano.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile la domanda dell' formulata CP_1
con il ricorso di primo grado;
rigetta nel resto;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in LI in data 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano LItano Dott.ssa Raffaella Genovese
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano LItano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 24.04.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall' avv. Michela Izzo
APPELLANTE
E in Controparte_1 persona del Dirigente p.t.
Rappresentata e difesa dagli avv,ti Augusto Chiosi e Giuseppe Merola
APPELLATA
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Restituzione somme a seguito di riforma di sentenza. Inesistenza della procura ad litem. Inammissibilità del ricorso. Giudicato.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di SMCV, in funzione di Giudice del
Lavoro, n.2263/2023, pubblicata il 22 novembre 2023, che aveva, da un lato, parzialmente accolto la domanda azionata dall' , odierna appellata, tesa CP_2
ad ottenere la ripetizione nei confronti del , odierno appellante, Pt_1
delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza del Tribunale di CP_3
n. 2172/2014, che agli aveva riconosciuto l'indennità di cui all'art.9 del CCNL
Comparto Sanità, a titolo di indennità per lavoro festivo infrasettimanale, successivamente riformata in Appello con sentenza n. 6659/2017, pubblicata in data 10.10.2017; mentre, dall'altro lato, rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dall' esponente, finalizzata a conseguire l'indennità ex art. 9 cit. per il periodo successivo a quello coperto dal giudicato.
Il primo Giudice, superate le eccezioni preliminari, aveva ritenuto fondata la domanda di restituzione per la minor somma ottenuta dalla detrazione degli oneri fiscali e previdenziali.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza della procura alle liti, invece inesistente, essendo stata prodotta solamente una deliberazione del tutto generica sulla problematica di cui all'art. 9 cit. ove l'Ufficio legale era stato investito in via generale della questione, senza alcuna specifica attinenza al presente procedimento. Solo in corso di giudizio era stata depositata la procura, la quale tuttavia non poteva sanare la pregressa inesistenza. Contestava, altresì che il Tribunale avesse ritenuto coperta da giudicato la corresponsione dell'indennità ex art. 9 CCNL
Sanità per cui era causa nel procedimento presupposto, anche per il periodo successivo a quello di cui alla sentenza riformata dalla Corte di Appello.
Rivendicava, infatti, il cambiamento della causa petendi, laddove nel presente procedimento si era azionato in riconvenzionale il diritto al riposo compensativo, da chiedersi nei trenta giorni successivi o, in alternativa,
l'indennità per il lavoro straordinario, con l'integrazione per il lavoro festivo.
2 Non era stato chiesto, dunque, lo straordinario, che risultava solamente il parametro per la quantificazione dell'indennità per i turnisti che svolgevano servizio nei festivi infrasettimanali, non la prerogativa della indennità.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta dall' datrice di lavoro e accolta la CP_1
domanda riconvenzionale, nei termini già articolati nella comparsa di risposta in primo grado.
Si è costituita l' resistendo all'appello, del quale preliminarmente ha CP_1
eccepito l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., e l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa, insistendo per la conferma della sentenza gravata
All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
1.1 Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
3 critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
1.2 Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici (nonché in parte fondati, per quanto si dirà) motivi di impugnazione sulle due domande, principale e riconvenzionale, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
2. Prima di passare ad esaminare il preliminare e diffuso primo motivo di appello che si impernia sulla questione della possibilità o meno di applicare l'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo ratione temporis qui vigente, anche nell'ipotesi in cui la procura ad litem sia inesistente, giova rilevare che questa
Corte si è già pronunciata (cfr. sent. 1375/2024 del 21.03.2024, pubblicata il
22.3.2024 rel. ; sent.2693/2024 del 26.06.2024 pubblicata il Parte_2
27.06.2024 rel. in controversia del tutto sovrapponibile alla presente, Per_1
per l'esatta coincidenza dei motivi di gravame proposti, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
2.1 Orbene come mandato difensivo, nel giudizio di primo grado era stato prodotto, dall'Amministrazione ricorrente, a corredo del ricorso originario, un provvedimento congiunto del direttore GRU e del direttore ad interim dell'UOC Affari Legali. All'esito di una relazione di un collegio di legali in ordine alla questione dell'art. 9 del CCNL, alla luce del formarsi, all'epoca, di una giurisprudenza favorevole di questa Corte per la parte datoriale, allorchè, riformandosi le sentenze sfavorevoli di primo grado, provvisoriamente esecutive ed eseguite dall' si poneva il problema del recupero delle CP_1
4 somme così erogate, detta determinazione riportava “di prendere atto, attese le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono qui riportate e trascritte, della relazione conclusiva sulla problematica “ex art. 9” predisposta dai legali del Gruppo di Lavoro istituito con deliberazione n.1092/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento… di intraprendere conseguentemente, nell'interesse dell' , e CP_1
fermi i principi di imparzialità e buon andamento, le azioni individuate come necessarie dal
Gdl.... di incaricare l'UOC Affari Legali, titolare per competenza, di tutti gli adempimenti esecutivi ed operativi conseguenziali e l' di prestare il l necessario Pt_3
supporto ai legali all'uopo incaricati...”
2.2.1 Trattasi, all'evidenza, di una manifestazione di generico affidamento di una problematica da gestire e affrontare, non essendovi un riferimento ad alcuna causa in particolare e ad alcun contenzioso in generale e nemmeno alcun riferimento specifico alla necessaria introduzione di azioni giudiziali.
Come ha ben osservato la S.C. (cfr. Cass. n, 7522 del 2001, in una fattispecie concreta assai meno pregnante della presente, in cui non vi è alcun riferimento a un singolo credito o creditore), in tema di invalidità della procura ad litem (vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo), la delibera amministrativa con la quale si conferisca al legale l'incarico di recuperare il credito vantato dall'Amministrazione nei confronti di un terzo si riferisce, in mancanza di esplicite previsioni, ad un'attività di tipo sostanziale e non processuale (Nella specie si era ritenuto che l'attività processuale era stata posta in essere in mancanza di una valida procura ad litem da parte dell'Amministrazione, che si era costituita quale convenuta in sede di opposizione a precetto).
2.3 Siamo pertanto, di fronte ad un'ipotesi non di nullità, ma di radicale inesistenza della procura.
2.4 La nullità, nella sua radice letterale, non include l'inesistenza, bensì configura una esistenza non congruamente configurata, id est viziata.
5 2.5 La Suprema Corte – cr. Cass. civ. sez. III, 09/10/2023, n.28251- valutando la funzione difensiva come non conferibile retroattivamente e quindi non idonea ad attivare una sequenza processuale espletando una sorta di condizionata potestas, si è pronunciata e, per così dire, fermata, poco prima dell'entrata in vigore della novella e dunque non percependo l'apporto di quest'ultima come conclusione del percorso di una fattispecie del diritto vivente, id est formalizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale, qui effettivamente inattuabile, come precisato dalle SS.UU. 21 dicembre 2022 n.
37434, “per carenza di uniformità interpretativa”.
2.5.1 Le citate Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, invero, affermato che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, non permette di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (diversamente da quanto consentito nel testo - qui non applicabile ratione temporis - dell'art. 182 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente estesa la possibilità di sanatoria anche alle fattispecie di inesistenza;
cfr. Cass civ. sez. lav.,
02/03/2025, n.5510).
2.6 La domanda proposta con il ricorso di primo grado dall' si CP_1
appalesa, pertanto, inammissibile e in tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
3. Venendo agli altri motivi di appello che per l'intima connessione possono essere trattati congiuntamente l'appello è, invece, infondato nella parte in cui l'appellante impugna il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, che deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta a ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell' eccezione riconvenzionale (cfr. Cass n. 21731 del 2016).
6 4. Reputa la Corte, anche in questo caso richiamando i precedenti sopra citati, che nei rapporti di durata, attesa l'unicità e la durevolezza dell'interesse protetto, se una prima sentenza abbia accertato l'esistenza o l'inesistenza di una facoltà e/o di un obbligo relativi ad una situazione giuridica ad effetti durevoli nel tempo, una seconda sentenza non può contraddire la precedente statuizione, a situazione normativa e fattuale immutata, semplicemente accedendo al' idea che ci si trovi di fronte ad un una serie di identici rapporti, distinti tuttavia in ragione dei diversi periodi di tempo in cui sorgono. Deve, invece, ritenersi che l' aspetto precettivo dell' accertamento giudiziale si estenda anche, a situazione normativa e fattuale immutata, a rapporti attinenti a diversi periodi di tempo, ma legati da un nesso di identità contenutistica e funzionale con quello accertato e destinati a sorgere tra le stesse parti sulla base di fatti costitutivi che si ripetono identicamente nel corso del tempo. Al riguardo la S.C., in ambiti diversi dell'ordinamento, ha avuto modo di affermare che in caso di rapporti protratti nel tempo oggetto del giudicato è l' unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento (così Cass. n. 3230/01), sicché l' autorità della cosa giudicata comporta che la statuizione può essere modificata solo sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione.
4.1 Si è precisato, allora, che il principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l' accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
7 4.1.1 Conseguentemente neppure il riferimento al principio dell' autonomia dei singoli periodi di identici rapporti distinti in ragione dei diversi periodi di tempo in cui sorgono può consentire un' ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in altra decisione passata in giudicato, ove sia identica la situazione normativa e fattuale (Cfr. Cass n. 8658/01; n. 10420/02).
4.1.2 Questi orientamenti giurisprudenziali sono sintetizzati dalla decisione della Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 16 agosto 2004, n.15931, secondo cui: “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro,
l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
4.2 Del resto, ha stabilito una sentenza coeva della III sezione civile della
Corte di Cassazione (n. 8379 del 07 aprile 2009): “il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica” (In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 8 gennaio 2007 n. 67).
8 4.2.1 Anche da ultimo (cfr. Cass. n. 1954/23) è stato riaffermato che in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il Giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l' autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l' unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
5. La sentenza emessa dalla Corte di Appello di LI (sopra indicata), passata in cosa giudicata, copre, inoltre, con il suo accertamento, sia il dedotto che il deducibile.
6. Dunque, e a confutazione del tentativo di parte appellante di delineare una diversa causa petendi tra la domanda sfociata nel giudicato e quella concernente il periodo successivo, può concludersi nel senso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa allo specifico bene della vita chiesto dall' attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all' esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia (arg. ex Cass. n. 916/14), per cui senza dubbio, una volta affermato che nel rapporto tra le parti l'indennità ex art. 9 non spetti in caso di lavoro festivo infrasettimanale (non, evidentemente, al di fuori dell'ipotesi in cui il giorno festivo infrasettimanale fosse stato lavorato oltre il limite dell'ordinario orario di lavoro delle 36 ore settimanali, stante anche la previsione del comma 12 del successivo art. 44, che retribuisce con un'ulteriore indennità il servizio prestato in giorno festivo), tale esclusione investe irreversibilmente il rapporto obbligatorio, ponendo una regolamentazione che non può essere mutata senza che nuove condizioni di fatto o di diritto sopravvengano.
9 6.1 Tra queste ultime, peraltro, non possiamo annoverare il nuovo contrario orientamento della Corte di cassazione, che si snoda da Cass. n.1505/21 a
Cass. n.23880/22 e a cui anche questa Corte si è successivamente conformata.
6.1.1 A parte, inoltre, che l'argomento non è stato posto e a parte anche il rilievo che le sentenze della Suprema Corte, nel nostro sistema basato sulla codificazione, non sono fonte del diritto, il periodo azionato in via riconvenzionale è ben anteriore al maturare di detto diverso orientamento giurisprudenziale.
7. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112
c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
7.1 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. L'appello va, pertanto, parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della pronuncia gravata, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità, per difetto di procura, della domanda dell' , formulata CP_1
con il ricorso di primo grado, mentre il gravame medesimo va disatteso laddove volto a riformare la sentenza con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale.
9. Le spese di entrambi i gradi di giudizio data la reciproca soccombenza si compensano.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile la domanda dell' formulata CP_1
con il ricorso di primo grado;
rigetta nel resto;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in LI in data 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano LItano Dott.ssa Raffaella Genovese
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