Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1431/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FINOCCHIARO Parte_1 C.F._1
MARIAROSARIA e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
FINOCCHIARO MARIAROSARIA
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POLITI Parte_2 C.F._2
ANTONIO e elettivamente domiciliato in via Fraiello 9 95031 Adrano, presso lo studio dell'avv.
POLITI ANTONIO
CONVENUTO
E nei confronti di
(nuova denominazione di ), (P.I ), con il CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SANTO SPAGNOLO e elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. Santo Spagnolo,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
pagina 1 di 17
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – n.q. di assuntore del concordato Parte_1
fallimentare e personale dei soci e Controparte_3 Parte_3 Parte_4
(fallimento dichiarato in data 16.09.1997 dal Tribunale di Catania e concordato omologato in data
27.02.2009) - conveniva in giudizio – n.q. di cessato curatore della suddetta Parte_2
procedura – al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al rimborso dell'importo di € 338.736,23 e di ottenere la condanna del convenuto alla restituzione della superiore somma, oltre interessi e rivalutazione.
Eccepiva parte attrice la violazione - da parte di - delle obbligazioni nascenti Parte_2 dall'incarico svolto - lamentando, in particolare, la omessa o inesatta esecuzione della prestazione dovuta – dalla quale sarebbe derivata la mancata corretta conservazione del patrimonio del fallimento e il conseguente danno economico dell'assuntore.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito di: “Compiacersi, Statuire e Dichiarare che , Parte_1
nella qualità di assuntore del concordato fallimentare e P.IVA CP_3 Controparte_3 P.IVA_2
e personale di e , fallimento dichiarato in data 16.09.1997 dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Catania, e concordato omologato in data 27.02.2009, e/o per esso gli organi della procedura fallimentare e/o esecutiva, ha versato indebitamente e/o sine titulo e/o erroneamente e comunque in eccesso alle somme effettivamente a lui spettanti quale residuo fallimentare la complessiva somma di € 338.736,23 oltre a quelle già accertate con distinti giudizi passati in giudicato
e/o corroborate dalle restituzioni conseguenti a richieste stragiudiziali in autotutela o quella maggiore
o minor somma accertata in corso di causa;
conseguentemente compiacersi, accertare, dichiarare e disporre il depauperamento del residuo fallimentare liquidato all'assuntore attore per € 338.736,23 oltre a quelle già accertate con distinti giudizi restitutori passati in giudicato e/o corroborate dalle restituzioni conseguenti a richieste stragiudiziali in autotutela o quella maggiore o minor somma accertata in corso di causa quale conseguenza direttamente collegata alla responsabilità esclusiva del
Curatore convenuto e per l'effetto compiacersi Per l'effetto Condannare il sig. Avv. Parte_2
, nella qualità di curatore del fallimento a restituire, rifondere, risarcire o
[...] Controparte_3
pagina 2 di 17 con ogni altra statuizione di giustizia comunque obbligare a versare all'attore la complessiva somma di € 338.736,23 o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche quale conseguenza di inesatta esecuzione del suo mandato, non osservanza della diligenza impostagli, erroneo conteggio e/o di ogni altra ritenuta di giustizia, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali della prima richiesta di restituzione o, in subordine dalla domanda e sino al soddisfo.
Condannare il medesimo Avv. n.q al risarcimento del danno per responsabilità Parte_2 contrattuale per € 338.736,23 e/o extracontrattuale da liquidarsi in misura pari al depauperamento patrimoniale dell'attore e/o altra somma accertata in corso di causa e/o anche stabilita in via equitativa dal Giudice. In ogni caso, dichiarare la responsabilità del convenuto alla mancata conservazione dell'attivo fallimentare, per causa esclusivamente allo stesso imputabile, per come già evidenziato dai rimborsi ottenuti direttamente dalla assuntoria sia tramite istanze in autotutela che con procedure giudiziali, meglio specificate in narrativa, e per l'effetto condannarlo alla refusione dei danni conseguenti al mancato recupero di tali somme in seno al fallimento e/o alla refusione della svalutazione monetaria conseguente al recupero ex post da parte della assuntoria e/o agli interessi per mancato recupero a far data dalla chiusura del fallimento fino all'effettivo soddisfo dell'assuntore e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa. Condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore di 338.736,23 e/o di tutte le somme non dovute o altrimenti indebitamente non attribuite al patrimonio fallimentare de residuo, ed accertate in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo. Condannare parte convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre e c.p.a nella misura di legge da distrarre al procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto e richiesto da Parte_2 [...]
ed invocando il rigetto delle istanze attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Chiedeva, pertanto, a questo G.I.: “Preliminarmente ritenere prescritto ogni eventuale diritto e/o pretesa vantata dall'attore per decorso del termine decennale di prescrizione;
dichiarare
l'infondatezza e/o la improcedibilità della domanda per l'avvenuta approvazione senza riserve del rendiconto della gestione da parte dell'assuntore; nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata sia nell' an che nel quantum;
dichiarare
l'assoluta mancanza di responsabilità da parte del professionista per tutto quanto già esposto in premessa;
rigettare la domanda attrice stante nessuna eccezione e/o rilievo vennero mossi dall'assuntore al momento dell'approvazione del rendiconto della gestione;
condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 3 di 17 L'odierno convenuto chiedeva, altresì, l'autorizzazione a chiamare in causa la onde Controparte_1 essere dalla stessa manlevato e garantito ai sensi dell'art. 106 c.p.c.
Questo G.I. - ritenendo opportuna l'integrazione del contradditorio - differiva la prima udienza di trattazione e autorizzava la chiamata in giudizio della suindicata compagnia assicurativa.
Si costituiva, quindi, in giudizio la eccependo: la prescrizione quinquennale dei diritti Controparte_1 vantati dall'attore; l'inammissibilità dell'azione per giudicato esterno e non frazionabilità della domanda;
l'inoperatività del contratto assicurativo del convenuto per mancata previsione della estensione della garanzia alla attività di curatore fallimentare.
Chiedeva, dunque, all'odierno decidente di: “Ritenere e dichiarare prescritti i diritti vantati dall'attore nei confronti dell'avv. per le ragioni di cui in narrativa;
ritenere e dichiarare inammissibile la Pt_2
domanda attorea in quanto coperta dal giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Catania n.
1580/2021 e comunque per il divieto di frazionamento in plurimi giudizi delle diverse domande discendenti da un medesimo rapporto tra le parti;
ritenere e dichiarare, ove ne ricorrano i presupposti,
l'intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952, II comma, c.c. del diritto alla garanzia vantato dall'Avv. e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia avanzata nei confronti dell'odierna Pt_2 comparente;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività della garanzia invocata dall'Avv. Pt_2
i) essendo esclusa dal contratto assicurativo l'attività svolta dall' in qualità di curatore Parte_5
fallimentare; ii) non rientrando i fatti contestati nel biennio anteriore alla stipula del contratto di assicurazione;
iii) in conseguenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti sulla diffida ricevuta il 27-04-
2017; ove la garanzia sia ritenuta operante, dire la concludente tenuta esclusivamente nei limiti del previsto massimale, con l'applicazione della franchigia e di tutti gli altri limiti previsti in polizza, e limitare la pretesa avversaria al pregiudizio effettivamente sofferto e provato. Spese e compensi”.
All'udienza del 28.11.2022 venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 7.07.2023, questo G.I. rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 23.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, all'udienza del 23.09.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dal fallimento della e personale Controparte_3
di e (di cui al proc. fall. n. 11856/97) dichiarato dal Tribunale di Parte_3 Parte_4
pagina 4 di 17 Catania con sentenza del 16.09.1997n nell'ambito della quale veniva nominato, quale curatore, l'avv.
. Parte_2
Nelle more della suddetta procedura, - odierno attore - formulava proposta di Parte_1
concordato fallimentare con domanda di assunzione dei debiti, omologata in data 27.02.2009 (non reclamata nei termini e divenuta definitiva).
Sulla scorta della rendicontazione predisposta dall'avv Sgroi – odierno convenuto - la massa fallimentare avrebbe generato entrate per € 2.756.815,19 ed uscite per € 2.403.248,50 (dati che emergono dal rendiconto di gestione redatto dal curatore, debitamente versato in atti).
Tale rendiconto veniva preso in visione e siglato per approvazione dall'assuntore in data 24.11.2009.
Quindi, in data 17.06.2021 il Tribunale di Catania dichiarava eseguito il concordato, per intervenuto pagamento da parte dell'assuntoria di tutto quanto riportato come onere fallimentare, e ordinava la restituzione all'assuntore la documentazione relativa al fallimento.
L'odierno attore intraprendeva, quindi, delle verifiche sulla corretta determinazione del residuo attivo fallimentare in virtù delle quali riscontrava numerose anomalie.
In particolare, a seguito dei controlli eseguiti, rilevava discordanze fra quanto Parte_1
riportato in rendiconto e quanto effettivamente corrisposto ai creditori in relazione: ai versamenti per
ICI, ai versamenti compiuti in favore dei lavoratori, ai versamenti IVA, ai compensi per i difensori, ai versamenti INAIL, ai canoni di locazione, agli interessi e alle spese per pubblicità.
Tali irregolarità avrebbero – a suo dire - comportato un depauperamento del residuo fallimentare nella misura di € 338.736,23.
Ulteriori discrasie sarebbero – altresì - emerse riguardo alla mancata restituzione di interessi da parte della e alla mancata istanza di rimborsi IVA presso l'agenzia delle Entrate. Controparte_4
In ragione di quanto appurato, l'attore tentava ripetutamente di avere un confronto con l'avv. – Pt_2
n.q. di curatore- al fine di ottenere ragguagli in ordine a tutte le incongruenze afferenti alla rendicontazione del fallimento.
Invero, l' invitava l'odierno convenuto a chiarire e/o integrare la documentazione in suo Pt_1
possesso con altra eventualmente utile a giustificare le risultanze contabili e gli ammanchi (cfr. doc. ti
22, 24, 25 della produzione documentale di parte attrice).
Secondo la prospettazione attorea il curatore odierno convenuto avrebbe rifiutato il confronto, limitandosi a replicare che la mancata contestazione – da parte dell' – all'udienza di Pt_1
approvazione del rendiconto finale fosse circostanza idonea a superare ogni eventuale obiezione successiva sul suo contenuto.
pagina 5 di 17 Pertanto, si determinava ad agire in giudizio e, al fine di tutelare le proprie ragioni, Parte_1
incoava il presente procedimento.
All'esame del merito della questione che ci occupa occorre premettere il vaglio delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, ovvero: prescrizione di ogni diritto vantato dall'attore; approvazione del rendiconto senza riserva alcuna;
inammissibilità dell'azione per giudicato esterno e non frazionabilità della domanda.
Giova innanzitutto precisare che la responsabilità odiernamente invocata dall'attore si configura come responsabilità di tipo contrattuale, soggiacente ai termini prescrizionali decennali (cfr. Cass. civ. sez. I,
2 luglio 2020, n. 13597).
Con specifico riferimento all'eccezione di avvenuta prescrizione del diritto oggetto del presente giudizio va, poi, rilevato che l'odierno attore non ebbe a seguire le vicende del fallimento fin dalla sua origine, atteso che solo con la dichiarazione di assuntoria ne divenne parte, e solo con la chiusura della procedura gli venne poi consegnata la relativa documentazione.
Ora, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 5100 del 9 marzo 2006).
Pertanto, nel caso di specie, la decorrenza del termine prescrizionale non può coincidere né con l'approvazione del rendiconto, né con la chiusura del fallimento, ma va ricondotta alla (successiva) data in cui parte attrice ha avuto contezza (per preciso riscontro dei creditori) che la rendicontazione fosse erronea.
La prescrizione decorre, dunque, dal giorno in cui l'assuntore ha riscontrato lo squilibrio tra attività e passività del residuo fallimentare che era a lui destinato.
In ogni caso, l'attore – con le sue deduzioni ed allegazioni - ha dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi di ogni prescrizione decennale prevista in materia di responsabilità contrattuale (almeno dal
2014). Invero, nessuna prescrizione può essere maturata alla luce delle numerose diffide e missive inviate dall'attore, segnatamente: pec del 26.04.2017, a cui seguiva riscontro del 04.05.2017; pec di riscontro del 15.11.2019; diffida giugno 2020, pec del 26.04.2021 (cfr. doc. 22, 23, 24, 25 della produzione documentale di parte attrice).
Inoltre, la stessa parte convenuta, con pec dell'8.12.2019 (in atti) riconosceva che l'attore – per il tramite proprio legale dell'epoca (Avv. Salfi) - aveva già formulato nell'anno 2014 le medesime doglianze relative al rendiconto approvato nel 2009 (“...mi permetto di allegarLe la nota che ebbi ad inviare all'Avv. il quale già nel 2014 ebbe a formulare identica richiesta”) CP_5
interrompendo la prescrizione decennale.
pagina 6 di 17 Emerge, dunque, per tabulas, che l'assuntore mosse fin da subito eccezioni e/o rilievi al rendiconto della gestione (circostanza confermata dalla stessa curatela e avvalorata dalla produzione in giudizio della ricevuta di spedizione - cfr. allegato a 1 della produzione documentale di parte attrice) contestando, in molteplici occasioni, l'operato della curatela.
Pertanto, indipendentemente dal momento in cui decorra il dies a quo, deve escludersi l'intervenuta maturazione dei termini prescrizionali decennali.
L'eccezione de qua, non può, pertanto, trovare accoglimento.
Parimenti infondata deve ritenersi l'ulteriore eccezione di approvazione del rendiconto senza riserve da parte dell' atteso che - per consolidata giurisprudenza - l'azione di responsabilità nei confronti Pt_1 del cessato curatore fallimentare è ammissibile nonostante l'avvenuta approvazione del rendiconto medesimo.
Con sentenza n. 18438 dell'8 settembre 2011 la Corte di Cassazione ha escluso la preclusione della domanda per effetto dell'approvazione del rendiconto, affermando che: “E' vero che l'azione di responsabilità – che investe il merito della gestione e della condotta del curatore sotto il profilo del rispetto della legge e della diligenza nell'assolvimento dei doveri – è di norma proposta in sede di giudizio di rendiconto, L. Fall., ex art. 116, non necessariamente limitato alla verifica di eventuali errori materiali, omissioni o improprietà dei criteri di conteggio adottati (Cass., sez. 1, 10 settembre
2007, n. 18940; Cass., sez. 1, 5 ottobre 2000, n. 13274). Ma per l'appunto si tratta di sede naturale;
e non esclusiva, in forza di connessione assoluta, ex lege: data l'ammissibilità della scissione del controllo più propriamente contabile da quella gestionale. Senza che la prima fase, pur conclusasi in assenza di rilievi critici, abbia effetti liberatori, rendendo inammissibile la successiva azione di responsabilità per mala gestio. Analogamente a quanto previsto in tema di approvazione dei bilanci di società per azioni (art. 2434 c.c.); o in ipotesi di omessa contestazione degli estratti-conto bancari
(Cass. sez. 1, 14 febbraio 2011, n. 3574; Cass., sez. 1, 19 marzo 2007, n. 6514)”.
La Suprema Corte - con pronuncia del 14 gennaio 2016 n. 529 - ha, altresì, precisato che: “l'eventuale sentenza di approvazione del rendiconto non preclude uno specifico autonomo accertamento da parte del giudice investito dell'azione di responsabilità”.
In ogni caso, secondo parte convenuta, le domande attoree avrebbero dovuto ritenersi inammissibili per effetto del giudicato costituito dalle sentenze n. 3446/2015 e n. 1580/2018 (rispettivamente, all_cc05 e all_cc06 della produzione documentale di parte convenuta) rese dal Tribunale di Catania nell'ambito dei giudizi R.G. n. 4658/2013 e R.G. n. 12864/2020.
La difesa del convenuto sosteneva, infatti, che anche nei suindicati giudizi - come nell'odierno procedimento - parte attrice avrebbe contestato al curatore responsabilità aventi origine nel rendiconto.
pagina 7 di 17 Orbene, tale eccezione è infondata in quanto i giudicati de quibus non hanno coperto ciò che è stato dedotto con il presente giudizio.
Invero, giudizio R.G. n. 12864/20 definito con sentenza n. 1580/2018 riguardava il diritto ad ottenere la restituzione degli interessi (oggi non contesi) riscossi illegittimamente da ed il Controparte_4
giudizio R.G. n. 4658 del 2013 definito con sentenza n. 3446/2015 verteva sulla differenza (non pretesa in questa sede) delle somme corrisposte a titolo di interessi legali al Banco di Sicilia e ai soggetti ad essa subentrati.
Quindi, l'accertamento oggetto di giudicato non ha investito un giudizio ex post sulla complessiva responsabilità del curatore per i fatti collegati al suo ufficio.
Né può ritenersi formato un giudicato implicito, configurabile solo ove tra la questione espressamente decisa e quella che si assume essere stata implicitamente risolta intercorra un nesso di dipendenza così indissolubile da non poter decidere l'una questione senza aver deciso l'altra (cfr. Cass. 10252/2002).
Il richiamo alle prefate sentenze deve, pertanto, ritenersi inconducente atteso che, nei superiori giudizi, il Giudice – per un verso - non è entrato nel merito dell'accertamento della responsabilità del curatore,
e - per altro verso - pronunciandosi limitatamente a domande dotate di una propria individualità ed autonomia, ha integrato una decisione del tutto indipendente rispetto alla presente causa.
Peraltro, i fatti allegati alla domanda attorea sono emersi solo successivamente alle richiamate vicende processuali, con conseguente assenza di duplicazione e/o frammentazione dell'azione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la tutela processuale frazionata deve ritenersi legittima se i crediti sorgono in momenti differenti (“Là dove i crediti scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio vengano ad esistenza e diventino esigibili in momenti differenti, è del tutto legittimo che il creditore si avvalga di una tutela processuale frazionata, introducendo volta per volta differenti e successive azioni giudiziarie preordinate al riconoscimento soltanto dei crediti divenuti già esigibili al momento dell'avvio del singolo giudizio avente ad oggetto siffatti, già scaduti crediti”, Cass. Civ. 20 settembre
2021, ordinanza n. 25413).
Venendo al merito della vicenda che ci occupa, in questa sede, deduce l'inesatto Parte_1 adempimento, da parte dell'avv. dell'incarico conferitogli ai sensi degli artt. 27-39 della L.F. Pt_2
267/1942 ed invoca l'accertamento - ai sensi dell'art. 1218 c.c. - della responsabilità del cessato curatore per la mancata conservazione dell'attivo fallimentare per cause a lui imputabili.
Segnatamente, l' agisce al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ad ottenere la restituzione Pt_1
di quanto lamentato, previo accertamento della responsabilità del soggetto che ha gestito il fallimento.
L'attore, infatti, con istanza del 22.05.2008, aveva presentato proposta di concordato con assuntoria, successivamente omologata in data 27.02.2009.
pagina 8 di 17 Orbene, il concordato fallimentare, con accollo dei relativi impegni da parte di un terzo assuntore e dietro cessione al medesimo di tutte le attività, secondo le previsioni normative vigenti, integra una scelta convenzionale, con l'avallo degli organi del fallimento e l'omologazione del tribunale, basata sul presupposto dell'insufficienza di quelle attività all'integrale tacitazione dei creditori e giustificata da una valutazione di opportunità e convenienza di un pagamento percentuale garantito, rispetto alla liquidazione concorsuale delle attività medesime.
L'assuntore, infatti, non si aggiunge al fallito, ma - con la liberazione di questo ultimo - lo sostituisce, accollandosi le obbligazioni nascenti dal concordato a fronte del corrispettivo nascente dalla gestione e dalla cessione dei beni facenti parte della massa fallimentare.
Egli è, quindi, l'unico legittimato attivo alla promozione di azioni restitutorie e/o risarcitorie.
Ciò premesso, va rilevato che gli addebiti mossi all'odierno convenuto (concernenti, specificamente, la pretesa mala gestio nell'esercizio delle funzioni di curatore) sono fondati.
A tal riguardo, merita menzione la sentenza n. 13597 del 2 luglio 2020 mediante la quale la Suprema
Corte ha attribuito natura contrattuale alla responsabilità del curatore ex art. 38 della Legge
Fallimentare, alla luce della considerazione per cui la violazione degli obblighi derivanti dall'incarico professionale sarebbe equiparabile alla violazione di obblighi specifici e predeterminati per legge nell'interesse della giustizia e dei creditori (e non, invece, di doveri “astratti”, fonte di responsabilità extra-contrattuale).
In altri termini, la Corte di Cassazione ha ribadito il concetto secondo cui la responsabilità contrattuale “presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto”, laddove la responsabilità extra- contrattuale scaturisce dal compimento di un atto illecito – compiuto in violazione del principio del
«neminem laedere» – di guisa che è la stessa obbligazione risarcitoria ad assurgere al ruolo di fonte di responsabilità.
In tale contesto, la responsabilità del curatore che non «adempie ai doveri del proprio ufficio […] con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico» (art. 38 Legge Fallimentare) è equiparabile alla responsabilità nella quale incorre «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta» (art. 1218 cod. civ.) in qualsiasi ipotesi in cui l'inesatto o mancato adempimento riguardino un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte.
Tale previsione risponde allo scopo di responsabilizzare maggiormente i soggetti a cui è affidata la gestione di una procedura nella quale sono coinvolti gli interessi di numerosi soggetti e delle collettività.
pagina 9 di 17 Peraltro, al fine di raggiungere tale scopo, la legge fallimentare stabilisce che il curatore, accettando l'incarico, venga sottoposto allo specifico regime di responsabilità delineato dall'art. 38 L.F.
Egli viene quindi viene assoggettato all'obbligo di dispiegare le proprie attribuzioni con una diligenza particolarmente qualificata, determinata dai doveri impostigli dalla legge, da quelli previsti nel piano di liquidazione e parametrata non solo all'incarico che gli è stato conferito, ma anche alla professione che generalmente è chiamato a svolgere.
Nel caso di specie, il curatore non ha ottemperato all'obbligo di diligenza qualificata sancito dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. (e richiamato dall'art. 38 L.F.), avendo egli omesso di vigilare circa la correttezza degli importi attribuiti ai creditori e la corrispondenza dei medesimi a quanto dichiarato in sede di rendicontazione.
Certamente, tali compiti sono esercitati, in prima istanza, nell'interesse dei creditori;
ma non può negarsi che un interesse, diretto, vada ravvisato anche in capo al debitore, non fosse altro perché, meglio il patrimonio è amministrato e liquidato, minori saranno i suoi debiti residui e, di converso, maggiori saranno le possibilità ch'egli possa godere di un residuo.
Per tali ragioni, il curatore può essere chiamato a rispondere dei danni che sue condotte (commissive od omissive) possono recare alla massa dei creditori id est alla procedura, intesa nel suo complesso;
ovvero dei pregiudizi arrecati a singoli creditori, al fallito o all'assuntore.
Pare, a questo punto, opportuno un richiamo ai principi che governano il riparto dell'onere della prova.
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, ovvero quei fatti che ne hanno determinato l'origine. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Tuttavia, la giurisprudenza sull'art. 2697 c.c. ha talvolta reso tale regola generale meno rigorosa. Si pensi, al c.d. principio di vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova riguardo a un determinato fatto dovrebbe ricadere sul soggetto che ha la disponibilità degli elementi probatori che occorrono alla sua dimostrazione.
In virtù di tale principio, più volte invocato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è stato chiarito che in tema di inadempimento contrattuale per il creditore sia sufficiente dimostrare la fonte del proprio credito e limitarsi ad allegare l'inadempimento da parte del debitore;
su quest'ultimo, invece, ricadrà l'onere della prova dell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, quale fatto estintivo del diritto vantato dal creditore (cfr. Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
pagina 10 di 17 Adattando i suesposti principi al caso che ci occupa, discende che avrebbe dovuto Parte_1 provare l'esistenza della propria pretesa creditoria e l'intervenuta estinzione Parte_2
della stessa.
L'attore è, infatti, onerato di fornire la prova esclusivamente del suo credito, rectius del suo diritto alla prestazione che, nella specie, corrisponde al minor importo portato al residuo fallimentare e/o alla avvenuta refusione delle somme non dovute, mentre sul curatore incombe l'onere di provare l'adempimento e, in difetto, che esso è stato determinato da causa a lui non imputabile.
Giova, a questo punto, procedere alla disamina della documentazione offerta da parte attrice a supporto dell'asserito depauperamento del residuo fallimentare liquidato all'assuntore.
L'attore dimostra che i versamenti relativi all'ICI - rendicontati dal curatore nell'importo di €
81.347,55 - risultano invece eseguiti in misura inferiore, atteso che il Comune di Sant'Agata di Battiati
- con certificazione compiutamente versata in atti - dichiara di avere percepito solo € 64.365,72 a totale soddisfo (cfr. doc. 8 della produzione documentale di parte attrice); considerato che € 1.834,18 erano destinati al Comune di Catania, emerge dunque una differenza di € 15.147,65.
Deduce poi parte attrice che i versamenti compiuti in favore dei lavoratori “che nel rendiconto di gestione ammontano ad € 257.579,51 a titolo di tfr e crediti da lavoro vengono invece contabilizzati CP_ dall'ente, di Catania, per sua espressa dichiarazione nella minor somma di € 121.254,10 comprensivi di interessi legali maturati fino al soddisfo, con conseguente differenza di € 136.325,41 che allo stato attuale non è nelle mani dell'attore, né in quella dell'ente (all. 10)”.
Tale – presunto - ammanco lamentato dall'attore pare, tuttavia, destituito di fondamento.
Invero, la difesa attorea riporta esclusivamente le somme pagate dall' a seguito delle singole CP_6
istanze presentate dai lavoratori in virtù della loro ammissione al passivo.
Tale circostanza non è di per sé idonea ad escludere che la curatela possa aver eseguito ulteriori versamenti direttamente in favore dei lavoratori, ad integrazione delle somme ancora loro dovute come da ammissione allo stato passivo.
Prova ne è che, dallo stesso rendiconto emerge l'esistenza di due piani di riparto (vd. voce “1° e “2° riparto parziale” sub “uscite” alla quale corrisponde l'importo di € 257.579,51).
Sarebbe quindi stato necessario un supporto documentale più specifico, precisandosi peraltro che l'eventuale ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice (al fine dimostrare che “le CP_ uniche somme percepite dai lavoratoti promanarono esclusivamente dall' ) non sarebbe stata sufficiente a fornire adeguato riscontro in ordine alla circostanza de qua, essendosi l'attore limitato ad invocare l'escussione di un solo lavoratore (tale . Persona_1
pagina 11 di 17 Conseguentemente, l'importo di € 136.325,41 - preteso da parte attrice a titolo di differenza - non potrà essere riconosciuto in suo favore.
Lo stesso dicasi riguardo ai versamenti IVA.
Anche per tali voci va osservato che la documentazione in possesso dell'assuntore non esclude che vi siano stati altri modelli f24 e relativi versamenti tali da giustificare l'importo riportato in rendiconto.
L'attore versa altresì in atti un elenco di professionisti e le relative fatture di pagamento che non avrebbero riscontro con quanto riportato nel rendiconto.
Anche in questo caso va rilevato che la documentazione prodotta da parte attrice non è idonea ad escludere l'intervento di altri difensori e il conferimento di ulteriori incarichi.
Con riferimento ai versamenti Inail si rendono, invece, necessarie considerazioni di segno opposto.
Va, infatti, rilevato che tali uscite originariamente ammontavano € 587.784,64.
Tuttavia, a fronte della insinuazione dell'Ente, promossa per il citato importo, la liquidazione avveniva per la minor somma di € 522.035,19 – come comprovato da quietanza liberatoria rilasciata per €
522.035,19 (cfr. doc. 13 della produzione documentale di parte attrice).
Nel rendiconto rimane tuttavia contabilizzato il maggior importo di € 587.784,64 con differenza di €
65.749,45 che non risulta versata all'ente, né restituita all'assuntore, nonostante il convenuto ne avesse contezza, giusta dichiarazione resa dallo stesso in data 9.09.2009 (cfr. doc. 14 della produzione documentale di parte attrice).
Tale differenza andrà, pertanto, riconosciuta in favore dell' Pt_1
Non si comprende, invece, il criterio adottato dalla difesa attorea per definire le somme che presuntivamente sarebbero dovute derivare dagli incassi dei canoni di locazione, attestandosi tali presunte voci di entrata nel fallimento su un piano meramente ipotetico e sfornito di adeguato supporto documentale.
Con riferimento agli interessi prodotti dal libretto di deposito intestato alla procedura, la cui maturazione è stata indicata in € 86.100,57, giova rilevare che essi risultano per tabulas (cfr. doc. 15 della produzione documentale di parte attrice) pari alla maggior somma di € 116.684,03, con ammanco di € 30.583,46.
Le spese di pubblicità quantificate nel rendiconto per € 10.121,58 sono invece documentate all'attore per la minor somma di € 5.403,52 con differenza di € 4.718,06 (cfr. doc. 16 della produzione documentale di parte attrice).
Il depauperamento del residuo fallimentare corrisponde, pertanto, all'importo di € 116.198,62.
pagina 12 di 17 Ulteriori profili di responsabilità imputabili alla curatela vanno altresì rintracciati nel non aver attivato le procedure conservative del patrimonio fallimentare, attraverso la promozione di azioni che avrebbero comportato i dovuti rimborsi (successivamente poste in essere - motu proprio - da ). Parte_1
Si pensi alla somma di € 9.775,45 risultata illegittimamente riscossa da parte del creditore CP_4
(vicenda definita con il riconoscimento del diritto dell'odierno attore al rimborso, giusta sentenza n.
1580/18 sul giudizio R.G. n. 12864/13 in seno al quale veniva accertata la responsabilità solidale del curatore per non aver esperito egli stesso l'azione di restituzione a tutela della massa fallimentare - cfr. doc. 17 della produzione documentale di parte attrice).
Si pensi, altresì, alla mancata presentazione dell'istanza di rimborso IVA presso l'Agenzia delle
Entrate.
A tal riguardo va rilevato che, in assenza di attivazione da parte della curatela, gli esuberi dovuti venivano rimborsati per effetto della autonoma iniziativa dell'assuntoria (cfr. istanza n. protocollo
249555 anno di imposta 2010 - doc. 18 della produzione documentale di parte attrice;
cfr. istanza n. protocollo 13794 anno di imposta 2011 - doc. 19 della produzione documentale di parte attrice).
Ancora, con provvedimento R.G. n. 865 del 19.09.2014 n. 90 il Comune di Sant'Agata Li Battiati provvedeva a restituire importi ICI per € 12.381,20 (cfr. doc. 9 della produzione documentale di parte attrice).
Infine, con sentenza resa dalla Commissione Tributaria di Catania, sezione 9, n. 7556/2016 sul giudizio iscritto al R.G. n. 2852 anno 2012 per gli anni dal 1993 al 1997 venivano rimborsati € 25.446,76 oltre accessori (cfr. doc. 20 della produzione documentale di parte attrice) e con sentenza della Commissione
Tributaria di Catania, sezione 4, n. 9982/2016 sul giudizio iscritto al R.G. n. 830 anno 2016 per gli anni di imposta 1993 venivano restituiti € 51.207, 23 oltre accessori (cfr. doc. 21 della produzione documentale di parte attrice).
Alla luce della superiore elencazione delle voci credito/debito non adeguatamente giustificate, certa appare la circostanza che il patrimonio fallimentare de residuo attribuito all'assuntore sia risultato inferiore a quello dovuto.
Peraltro, il buon fine delle azioni intraprese dall'odierno attore ha evidenziato che vi erano tutti i presupposti per procedere al recupero delle somme sopra riportate già da parte della curatela.
Conseguentemente, va valutata la responsabilità del convenuto per le omissioni del suo ufficio.
Le argomentazioni attoree esposte a supporto della dedotta "mala gestio” appaiono, infatti, dotate di concretezza e specificità, essendo puntualmente indicate le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al convenuto di essere venuto meno ai propri doveri, nonchè le conseguenze, certamente dannose (date le discrasie contabili emerse) che ne siano derivate.
pagina 13 di 17 Invero, le somme elencate sul rendiconto a titolo di pagamento della massa fallimentare sono superiori a quelle che avrebbero dovuto essere riportate, e quanto dedotto viene confermato dai creditori (che dichiarano espressamente quale sia l'importo della loro soddisfazione).
Le suddette somme, frutto della differenza tra quanto dovuto ai creditori e quanto rendicontato, non sono certamente rientrate nel patrimonio dell'assuntore a chiusura del fallimento, in quanto il patrimonio de residuo è quantificato sottraendo le uscite.
Dalla documentazione in atti emerge altresì l'esecuzione di pagamenti non dovuti che dovevano portarsi a rimborso, a tutela del patrimonio fallimentare (operazione compiuta ex post dall'attore con maggior aggravio di quest'ultimo).
Ora, se l'attore ha compitamente assolto all'onere di provare il proprio diritto di credito, nessuna prova contraria risulta fornita, sul punto, dal convenuto.
Spettava, infatti a quest'ultimo allegare i fatti estintivi o modificativi dei crediti così come dedotti e/o dimostrare l'insussistenza di alcuna responsabilità in relazione alle allegate discrasie.
Invece, a fronte della puntuale ricostruzione - per singole voci di credito - compiuta dall'attore, corredata da precise allegazioni probatorie (costituite, in molti casi, da documentazione ufficiale, promanante da enti pubblici e mai disconosciuta) parte convenuta nulla ha dedotto ed allegato per contestare in maniera specifica – come imposto dall'art. 115 c.p.c. - le difese e le prove documentali fornite da . Parte_1
Inoltre, solo all'udienza del 15 maggio 2023, l'odierno convenuto provvedeva ad esibire la documentazione attestante i versamenti compiuti dalla curatela, in favore dei lavoratori.
Tuttavia, sul punto, parte attrice – correttamente - rilevava l'inammissibilità dei documenti depositati dall'attore dopo la scadenza dei termini dell'articolo 183 comma 6 c.p.c. e l'assenza di prova circa la sopravvenienza degli stessi (cfr. Corte D'Appello di Napoli, sentenza n. 474/2022 del 07.02.2022).
In assenza di diversa allegazione deve, quindi, ritenersi pacifico che il rendiconto riporti delle somme diverse ed in eccesso rispetto a quanto i creditori dichiarano di aver percepito.
È quindi legittimo ed attuale l'interesse dell' ad agire in questa sede per la tutela del proprio Pt_1
diritto alla conservazione del residuo fallimentare, nonché per la dichiarazione di responsabilità in capo a chi aveva l'onere di tutelare detto patrimonio (anche in relazione al mancato recupero di somme che sono illegittimamente uscite dal compendio fallimentare).
Come sopra diffusamente esposto, l'attore ha, infatti, dimostrato di aver dovuto personalmente formulare istanze di rimborso in autotutela successivamente alla chiusura del fallimento, in quanto alcune somme risultavano erogate anche se non dovute.
pagina 14 di 17 Anche tali atti omissivi, si configurano come comportamenti posti in essere dal convenuto in lesione al patrimonio fallimentare de residuo.
Deve quindi essere dichiarata la responsabilità contrattuale del curatore, per aver prestato acquiescenza alla attribuzione di somme in esubero rispetto a quelle che dovevano essere effettivamente erogate e per non aver agito per il recupero di quanto spettante in favore del fallimento.
Giova, a questo punto, esaminare, la domanda di manleva formulata da , nei Parte_2
confronti della compagnia assicurativa Controparte_1
Si rendono, in particolare, necessarie, alcune considerazioni in ordine all'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla compagnia assicurativa.
L'odierno convenuto, con la propria comparsa di risposta, menzionava genericamente una polizza poi, con l'atto di citazione di terzo precisava di voler chiamare in garanzia la Controparte_7 in virtù della “polizza n. 552541031 valevole all'epoca del sinistro con la compagnia Controparte_1
poi , oggi .”, nonchè CP_7 Controparte_2 Controparte_2 CP_1 della “polizza n. 800240150”. CP_1
Solo con la propria memoria ex art. 183 n. 1 produceva un unico documento (cfr. all_cc08 della produzione documentale di parte convenuta) contenente: alle pagine da 1 a 3, una polizza AN
NO Assicurazioni n. 11201 con effetto dalle ore 24 del 07.10.1999 alle ore 24 del 07.10.2000; alla pagina 4, una polizza AN NO Assicurazioni n. 552541031-03 con effetto dalle ore 24 del 29.11.2000 alle ore 24 del 07.10.2001; alla pagina 5, una polizza n. Controparte_7
552541031 con effetto dalle ore 24 del 07.10.2009 alle ore 24 del 07.10.2010; alla pag. 6, una polizza
AMISSIMA n. 800240150 con effetto dalle ore 24 del 07.10.2017 alle ore 24 del 07.10.2018; alla pag.
7, un foglio (appendice di regolazione premio) che sembrerebbe riferirsi ad una polizza AMISSIMA n.
552541031 con effetto dalle ore 24 del 07.10.2015: nella quale tuttavia è indicata, in basso, come data di pagamento del premio, quella del 19.10.2016 (sembrerebbe, dunque, trattarsi dell'unione di due
Contr differenti fogli); alla pagina 8, una polizza . 800240150 con copertura dalle ore 24 del
07.04.2022 alle ore 24 del 07.10.2022.
Trattandosi di polizze regolate dalla clausola "claims made", esse valgono “per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all nel corso del periodo di efficacia Parte_5
dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque [AN] o due [ ] anni prima della data di effetto della CP_2 polizza”.
Ora, indipendentemente dalla circostanza per cui la prima richiesta inoltrata a Parte_2
sia costituita dalla lettera risalente al 2014 (cfr. allegato a riscontro 8 12 19 prodotto dall'attore, e non pagina 15 di 17 contestato dal convenuto), ovvero al 26.04.2017 (cfr. doc. 22 della produzione documentale di parte attrice), nessuna delle polizze menzionate risulta idonea a fondare la domanda di garanzia nei confronti della Controparte_1
Quanto alla richiesta del 2014 (cfr. allegato a1 della produzione documentale di parte attrice) perché relativamente a tale periodo non esiste alcuna polizza assicurativa.
In ogni caso, qualsivoglia diritto dell'assicurato dovrebbe ritenersi prescritto per il decorso del termine biennale di prescrizione, di cui all'art. 2952 c.c. (Cass. civ. n. 11581/2020) maturato tra le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' (nel 2014, ovvero nel 2017) e la denunzia di Parte_5
sinistro datata 03.05.2021 (cfr. doc_05 della produzione documentale di . Controparte_1
Inoltre, i comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato ed asseritamente produttivi di danno erano anteriori all'approvazione del rendiconto da parte dell'attore, avvenuta il 24.11.2009 (all_cc04) e quindi non erano ricompresi nei periodi di retroattività delle polizze.
Infine, le polizze successive a quelle AN NO (che estendevano espressamente la copertura, mediante la condizione aggiuntiva "F" - funzioni pubbliche, all'attività di curatore fallimentare), assicuravano esclusivamente i rischi derivanti dalla professione di avvocato, prevedendo la possibilità di coprire i rischi relativi alle funzioni di curatore fallimentare solo tramite patto espresso, ai sensi dell'art. 33 della CGA: “Art. 33 – RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE -
L'assicurazione non vale per: (...) b) le perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare o (...)” (cfr. art. 33 delle condizioni di polizza, doc_07_B2, pag. 17
CGA, produzione documentale di;
“CONDIZIONI AGGIUNTIVE Applicabili Controparte_1
soltanto se espressamente richiamate in polizza. (...) F) Funzioni pubbliche - A parziale deroga dell'Art. 33 lettere b) e c) l'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di: - curatore fallimentare;
(...)”
(cfr. condizioni aggiuntive, doc_07_B3, pag. 20 CGA, produzione documentale di . Controparte_1
Ne consegue che, non risultando espressamente derogato l'art. 33 delle condizioni generali di assicurazione, e in ragione della mancata previsione - nel contratto assicurativo - della estensione della garanzia all'attività di curatore fallimentare, l'invocata copertura assicurativa non opera con riferimento ai fatti oggetto del giudizio.
Dall'accoglimento della eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa relativamente agli eventi per cui è causa deriva il rigetto della domanda di manleva avanzata da nei Parte_2
confronti di Controparte_1
pagina 16 di 17 Tutto ciò premesso, questo G.I. accoglie la domanda attorea e l'eccezione sollevata da Controparte_1
e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della Parte_2 Parte_1 somma di € 116.198,62 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1431/2022 R.G. così provvede:
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 116.198,62, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_2 Controparte_1 condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore e del terzo chiamato in causa, che liquida per ciascuno in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva, cpa come per legge.
Catania, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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