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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/09/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11/09/2025 alle ore 10,58 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 397/2025 promossa da
.f. (avv.ti Luca Belgrado e Giacomo Parte_1 C.F._1
Battistini) contro c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Sanguineti)
Sono presenti:
l'avv. Belgrado e l'avv. Sanguineti che discutono la causa.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 17.4.2025 premesso di essere titolare Parte_1 di pensione di sordità e di indennità di comunicazione, di aver svolto fra il
28.1.2019 e il 27.1.2020 un tirocinio extracurricolare e di essere dall'8.10.2020 lavoratrice subordinata, ha esposto che l' con provvedimento comunicatole CP_1 il 30.11.2024 le aveva rideterminato la maggiorazione sociale e quella di cui a all'art. 38 L. 448/11 per il periodo gennaio 2022-luglio 2024 richiedendole il pagamento di un indebito pari a € 5.679,76 e, argomentando che i suoi redditi erano conoscibili dall'Istituto, in quanto risultavano dalle certificazioni uniche rilasciate dal suo datore di lavoro, ha assunto le seguenti conclusioni di merito:
“…annullare e/o comunque dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace, il provvedimento di rideterminazione della prestazione pensionistica n. 044- CP_1
390007012887 Cat. INVCIV (doc. 02) con conseguente restituzione delle somme
1 già indebitamente trattenute dall' alla ricorrente in virtù del ridetto CP_1 provvedimento di rideterminazione della prestazione pensionistica”.
L' resiste, evidenziando in punto di fatto che l'Agenzia delle Entrate gli aveva CP_1 trasmesso le dichiarazioni reddituali della ricorrente riferite all'anno 2021 soltanto il 29.3.2024 e dopo solleciti e aggiungendo di aver proceduto tempestivamente alla revoca dopo aver ricevuto quelle dichiarazioni.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere” (così da ult. Cass., 23.2.2023 n. 5606).
In particolare, la regolare presentazione di dichiarazioni dei redditi conformi al vero esclude che si possa configurare un dolo del pensionato (cfr. p.e. Cass.,
2.7.2021 n. 18820).
Sul punto si veda anche App. Genova, 1.6.2022 n. 133, prodotta dall' : CP_1
“…deve ritenersi che il mancato invio all' , non solo dei modelli RED (non CP_1 obbligatori), ma anche delle dichiarazioni richieste dall' art. 13 comma 2 della L.
n. 118/71, non assuma rilevanza ai fini [della] configurazione del dolo omissivo, in quanto – alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – l'importante è che
l'accipiens sia stato in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771); ciò in quanto, attraverso questo sistema di scambio di informazioni telematiche, l ha la possibilità in CP_1 qualsiasi momento di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per
l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali”.
Questo giudice, in altre controversie in cui si discuteva della tutela dell'affidamento del percettore di prestazioni assistenziali indebite, ha poi già osservato che le certificazioni uniche vengono comunicate alla Agenzia delle
Entrate e che l può quindi conoscerle attraverso il medesimo scambio di CP_1
2 informazioni telematiche che gli consente di conoscere le dichiarazioni dei redditi e ha quindi ritenuto “pur in assenza di precedenti al riguardo sul punto specifico… che la conoscibilità delle certificazioni uniche da parte dell' sia sufficiente CP_1 per parificarle alle dichiarazioni dei redditi agli odierni fini…” (così Trib. Spezia,
21.11.2024 n. 418).
3. Essendo sostanzialmente pacifico che i dati reddituali sulla cui scorta l CP_1 ha revocato gli incrementi e le maggiorazioni di cui si discute erano desumibili dalla documentazione in possesso dell'Agenzia delle Entrate, tanto che lo stesso
Istituto ha riferito di aver proceduto alla revoca allorché, nel 2024, l'Agenzia le trasmise le dichiarazioni reddituali della parte riferite al 2021, l'affidamento della ricorrente, di fronte a un'erogazione proseguita per circa trenta mesi, appare allora degno di tutela alla luce dei principi che si sono sopra richiamati.
Si è già detto che l'omessa trasmissione dei modelli RED da parte della ricorrente
è irrilevante, perché l' poteva conoscere i dati reddituali. CP_1
4. Ora, è vero che la dichiarazione dei redditi viene presentata nel corso dell'anno successivo, che non è subito conoscibile e che all'Istituto, anche in considerazione della enorme quantità di posizioni gestite, è necessario un certo lasso di tempo per elaborare i dati e verificare la sussistenza di indebiti.
Queste considerazioni, che sono state effettivamente evidenziate da recente giurisprudenza di merito per escludere l'irripetibilità dell'indebito, si fondano su dati di fatto che sono sicuramente veri;
ma, ad avviso di questo giudice, non sono rilevanti.
Come si è visto, il diritto vivente stabilisce che la regola è l'irripetibilità dell'indebito assistenziale anteriore alla revoca, e l'eccezione è la ripetibilità.
La ripetibilità sussiste quando, in presenza di un dolo del pensionato, viene meno il suo affidamento tutelabile: a questa valutazione è completamente estranea la valutazione dell'operato dell' . CP_1
Il fondamento dell'irripetibilità, cioè, non è l'inerzia dell'Istituto previdenziale, e non giova quindi all evidenziare che non sarebbe stato possibile revocare CP_1 la prestazione prima della data in cui l'ha revocata.
Infatti, che vi sia uno scarto temporale fra il momento in cui il requisito reddituale viene perduto e il momento in cui l accerta questa perdita è del tutto CP_1 fisiologico: ma far leva su questo scarto temporale per affermare la ripetibilità dell'indebito significa in realtà sostituire al principio ormai individuato dal diritto
3 vivente (e cioè: l'indebito assistenziale che si verifica prima della revoca è irripetibile, salvo che venga meno l'affidamento del pensionato) un principio del tutto diverso se non opposto (e cioè: l'indebito assistenziale che si verifica prima della revoca è ripetibile, salvo che emerga una colpevole inerzia dell' ). CP_1
Per lo stesso motivo non appare rilevante che, come l afferma accaduto nel CP_1 caso di specie, l'Agenzia delle Entrate trasmetta le dichiarazioni reddituali in ritardo.
In particolare, non è neppure dedotto che il ritardo nella trasmissione sia dovuto a omissioni imputabili a Pt_1
5. Il richiamo all'onere di parte ricorrente di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione sembra poi estrinseco al caso concreto, visto che la ricorrente non contesta che le maggiorazioni e gli incrementi non fossero dovuti (e non deve quindi provare fatti costitutivi di un diritto che ritiene insussistente), ma afferma di non essere, ciò nonostante, tenuta alla ripetizione.
6. La domanda, quindi, si accoglie, perché l'affidamento della ricorrente risulta tutelabile, con la conseguente condanna dell a restituire alla ricorrente le CP_1 somme eventualmente già trattenute per il recupero dell'indebito per cui è causa oltre gli accessori di legge.
La pronuncia si rende in termini di accertamento della irripetibilità dell'indebito, e non, come letteralmente richiesto dalla ricorrente, di annullamento o declaratoria di invalidità/inefficacia del provvedimento di rideterminazione in quanto il giudice ordinario conosce dei diritti, e non della legittimità degli atti.
7. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 5201/26000 in relazione al valore dichiarato in ricorso e non contestato, assenza di istruttoria, equa riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia) e seguono la soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, accerta che non è tenuta a restituire all' l'indebito per cui è Parte_1 CP_1 causa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a restituire a le somme eventualmente già trattenute a Parte_1 quel titolo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal giorno in cui le singole trattenute sono state operate,
4 condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1
a le spese di lite, che liquida in € 1865,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Luca Belgrado
e Giacomo Battistini.
Il giudice
Marco Viani
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11/09/2025 alle ore 10,58 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 397/2025 promossa da
.f. (avv.ti Luca Belgrado e Giacomo Parte_1 C.F._1
Battistini) contro c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Sanguineti)
Sono presenti:
l'avv. Belgrado e l'avv. Sanguineti che discutono la causa.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 17.4.2025 premesso di essere titolare Parte_1 di pensione di sordità e di indennità di comunicazione, di aver svolto fra il
28.1.2019 e il 27.1.2020 un tirocinio extracurricolare e di essere dall'8.10.2020 lavoratrice subordinata, ha esposto che l' con provvedimento comunicatole CP_1 il 30.11.2024 le aveva rideterminato la maggiorazione sociale e quella di cui a all'art. 38 L. 448/11 per il periodo gennaio 2022-luglio 2024 richiedendole il pagamento di un indebito pari a € 5.679,76 e, argomentando che i suoi redditi erano conoscibili dall'Istituto, in quanto risultavano dalle certificazioni uniche rilasciate dal suo datore di lavoro, ha assunto le seguenti conclusioni di merito:
“…annullare e/o comunque dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace, il provvedimento di rideterminazione della prestazione pensionistica n. 044- CP_1
390007012887 Cat. INVCIV (doc. 02) con conseguente restituzione delle somme
1 già indebitamente trattenute dall' alla ricorrente in virtù del ridetto CP_1 provvedimento di rideterminazione della prestazione pensionistica”.
L' resiste, evidenziando in punto di fatto che l'Agenzia delle Entrate gli aveva CP_1 trasmesso le dichiarazioni reddituali della ricorrente riferite all'anno 2021 soltanto il 29.3.2024 e dopo solleciti e aggiungendo di aver proceduto tempestivamente alla revoca dopo aver ricevuto quelle dichiarazioni.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere” (così da ult. Cass., 23.2.2023 n. 5606).
In particolare, la regolare presentazione di dichiarazioni dei redditi conformi al vero esclude che si possa configurare un dolo del pensionato (cfr. p.e. Cass.,
2.7.2021 n. 18820).
Sul punto si veda anche App. Genova, 1.6.2022 n. 133, prodotta dall' : CP_1
“…deve ritenersi che il mancato invio all' , non solo dei modelli RED (non CP_1 obbligatori), ma anche delle dichiarazioni richieste dall' art. 13 comma 2 della L.
n. 118/71, non assuma rilevanza ai fini [della] configurazione del dolo omissivo, in quanto – alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – l'importante è che
l'accipiens sia stato in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771); ciò in quanto, attraverso questo sistema di scambio di informazioni telematiche, l ha la possibilità in CP_1 qualsiasi momento di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per
l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali”.
Questo giudice, in altre controversie in cui si discuteva della tutela dell'affidamento del percettore di prestazioni assistenziali indebite, ha poi già osservato che le certificazioni uniche vengono comunicate alla Agenzia delle
Entrate e che l può quindi conoscerle attraverso il medesimo scambio di CP_1
2 informazioni telematiche che gli consente di conoscere le dichiarazioni dei redditi e ha quindi ritenuto “pur in assenza di precedenti al riguardo sul punto specifico… che la conoscibilità delle certificazioni uniche da parte dell' sia sufficiente CP_1 per parificarle alle dichiarazioni dei redditi agli odierni fini…” (così Trib. Spezia,
21.11.2024 n. 418).
3. Essendo sostanzialmente pacifico che i dati reddituali sulla cui scorta l CP_1 ha revocato gli incrementi e le maggiorazioni di cui si discute erano desumibili dalla documentazione in possesso dell'Agenzia delle Entrate, tanto che lo stesso
Istituto ha riferito di aver proceduto alla revoca allorché, nel 2024, l'Agenzia le trasmise le dichiarazioni reddituali della parte riferite al 2021, l'affidamento della ricorrente, di fronte a un'erogazione proseguita per circa trenta mesi, appare allora degno di tutela alla luce dei principi che si sono sopra richiamati.
Si è già detto che l'omessa trasmissione dei modelli RED da parte della ricorrente
è irrilevante, perché l' poteva conoscere i dati reddituali. CP_1
4. Ora, è vero che la dichiarazione dei redditi viene presentata nel corso dell'anno successivo, che non è subito conoscibile e che all'Istituto, anche in considerazione della enorme quantità di posizioni gestite, è necessario un certo lasso di tempo per elaborare i dati e verificare la sussistenza di indebiti.
Queste considerazioni, che sono state effettivamente evidenziate da recente giurisprudenza di merito per escludere l'irripetibilità dell'indebito, si fondano su dati di fatto che sono sicuramente veri;
ma, ad avviso di questo giudice, non sono rilevanti.
Come si è visto, il diritto vivente stabilisce che la regola è l'irripetibilità dell'indebito assistenziale anteriore alla revoca, e l'eccezione è la ripetibilità.
La ripetibilità sussiste quando, in presenza di un dolo del pensionato, viene meno il suo affidamento tutelabile: a questa valutazione è completamente estranea la valutazione dell'operato dell' . CP_1
Il fondamento dell'irripetibilità, cioè, non è l'inerzia dell'Istituto previdenziale, e non giova quindi all evidenziare che non sarebbe stato possibile revocare CP_1 la prestazione prima della data in cui l'ha revocata.
Infatti, che vi sia uno scarto temporale fra il momento in cui il requisito reddituale viene perduto e il momento in cui l accerta questa perdita è del tutto CP_1 fisiologico: ma far leva su questo scarto temporale per affermare la ripetibilità dell'indebito significa in realtà sostituire al principio ormai individuato dal diritto
3 vivente (e cioè: l'indebito assistenziale che si verifica prima della revoca è irripetibile, salvo che venga meno l'affidamento del pensionato) un principio del tutto diverso se non opposto (e cioè: l'indebito assistenziale che si verifica prima della revoca è ripetibile, salvo che emerga una colpevole inerzia dell' ). CP_1
Per lo stesso motivo non appare rilevante che, come l afferma accaduto nel CP_1 caso di specie, l'Agenzia delle Entrate trasmetta le dichiarazioni reddituali in ritardo.
In particolare, non è neppure dedotto che il ritardo nella trasmissione sia dovuto a omissioni imputabili a Pt_1
5. Il richiamo all'onere di parte ricorrente di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione sembra poi estrinseco al caso concreto, visto che la ricorrente non contesta che le maggiorazioni e gli incrementi non fossero dovuti (e non deve quindi provare fatti costitutivi di un diritto che ritiene insussistente), ma afferma di non essere, ciò nonostante, tenuta alla ripetizione.
6. La domanda, quindi, si accoglie, perché l'affidamento della ricorrente risulta tutelabile, con la conseguente condanna dell a restituire alla ricorrente le CP_1 somme eventualmente già trattenute per il recupero dell'indebito per cui è causa oltre gli accessori di legge.
La pronuncia si rende in termini di accertamento della irripetibilità dell'indebito, e non, come letteralmente richiesto dalla ricorrente, di annullamento o declaratoria di invalidità/inefficacia del provvedimento di rideterminazione in quanto il giudice ordinario conosce dei diritti, e non della legittimità degli atti.
7. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 5201/26000 in relazione al valore dichiarato in ricorso e non contestato, assenza di istruttoria, equa riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia) e seguono la soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, accerta che non è tenuta a restituire all' l'indebito per cui è Parte_1 CP_1 causa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a restituire a le somme eventualmente già trattenute a Parte_1 quel titolo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal giorno in cui le singole trattenute sono state operate,
4 condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1
a le spese di lite, che liquida in € 1865,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Luca Belgrado
e Giacomo Battistini.
Il giudice
Marco Viani
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