Art. 5.
Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda al prefetto competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata, oltre che dei documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto, anche:
a) del certificato di cittadinanza italiana;
b) del certificato generale del casellario giudiziario;
c) del certificato medico da cui risulti che il candidato e' esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.
Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda al prefetto competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata, oltre che dei documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto, anche:
a) del certificato di cittadinanza italiana;
b) del certificato generale del casellario giudiziario;
c) del certificato medico da cui risulti che il candidato e' esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.