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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2540/2022 promossa da:
(P.I.: ), in persona del Direttore CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mariarosaria Di Trolio
(C.F.: ) e dall'avv. Mariagiusy Guarente (C.F.: ), CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in alla Via degli Imbimbo nn. 10/12, Pt_1
( ; Email_1
OPPONENTE
contro
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Barretta (C.F.:
, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, alla via Aurelio Bosco Lucarelli, C.F._3
7, ( ; Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 441/2022, emesso in data 5.05.2022 e notificato il 06.05.2022, con il quale il
Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 9.613,39, oltre interessi come per legge e le spese e pagina 1 di 8 competenze della procedura monitoria a titolo di saldo (10%) del corrispettivo per le prestazioni per le prestazioni di Patologia Clinica inerenti all'annualità 2021.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “In via pregiudiziale: In via preliminare - accertare
e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare dichiarare la improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo. Nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il che concludeva Controparte_2 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'esito dello scioglimento della riserva assunta il 05/01/2023 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 22.5.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ L'eccezione, avanzata da parte opponente, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. va rigettata.
A mente dell'art. 633 c.p.c.: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione”.
Parte opposta ha provveduto ad allegare il contratto, le fatture e le relative notule-distinte riepilogative;
pertanto, risultano soddisfatti i requisiti normativamente richiesti.
Altresì la giurisprudenza ha specificato come: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se
pagina 2 di 8 l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (Sez. 3, Sentenza n.
16767 del 23/07/2014) e “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza
e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano
l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Sez. 3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006).
Pertanto, anche l'eventuale assenza dei requisiti richiesti non incide sulla validità del decreto ingiuntivo né della fase di opposizione, ma esclusivamente sulla regolamentazione delle spese.
§ Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione della clausola di salvaguardia, contenuta nell'art. 14 del contratto, “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”
Orbene con tale clausola le parti si sono impegnate a non intraprendere azioni nei confronti di atti adottati;
essendo stata contestata la variazione della C.O.M., adottata in data 13.07.2022 la stessa risulta essere successiva al momento della conclusione del contratto, sottoscritto in data 21.10.2022 e pertanto l'azione risulta essere ammissibile.
§ Le prestazioni sanitarie erogate non sono in contestazione e sono debitamente documentate, parimenti, in ordine all'esistenza del rapporto ed alla sua esecuzione non vi è alcuna contestazione.
Le contestazioni afferiscono invece all'infondatezza della domanda di pagamento stante la mancata emissione delle note di credito per le fatture emesse nonché il superamento del limite massimo di prestazioni consentite per le annualità 2018 - 2019 e 2020 e la modifica della capacità C.O.M.
pagina 3 di 8 L'emissione delle note di credito, quale condizione a cui è subordinato il pagamento delle fatture per le prestazioni erogate, individua la sua fonte nel contratto stipulato tra le parti, art. 7, punto 3 e punto 6.
A sostegno delle proprie deduzioni ed eccezioni l' evidenzia come per le fatture Parte_2
azionate con il decreto ingiuntivo opposto non sono state emesse le relative note di credito, condizione contrattualmente stabilita all'art. 7 punto 3 del Contratto stipulato tra le parti, Allegato A/7 (Contratto di laboratorio analisi 2021), datato 21.10.2021, a mente del quale “….Per il pagamento di ciascun Part saldo la sottoscritta potrà richiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o
l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5…” e con il successivo punto 5 specifica, inoltre, “Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di Part ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della della/e suddetta/e …nota/e di credito”.
Il contratto stabilisce, cioè, che il pagamento delle prestazioni è consequenziale al controllo della regolarità delle prestazioni e dei criteri contrattualmente stabiliti, previa emissione, da parte della struttura accreditata, delle note di credito richieste.
Tra i criteri stabiliti per la liquidazione vi rientra la verifica di regolarità in caso di eventuale superamento della C.O.M.
La capacità operativa massima costituisce, infatti, quel valore sintetico, che esprime le potenzialità funzionali e strutturali di un centro erogatore di prestazioni sanitarie per conto del S.S.R., così ponendosi come limite massimo, entro il quale può astrattamente estendersi il contenuto del rapporto di provvisorio accreditamento, la cui concreta ed effettiva misura è tuttavia data dalla definizione del limite di spesa, dato valoriale di programmazione generale fissato a livello regionale per macroarea ed a livello aziendale per singola branca di attività (Cons. St., sez. III, 3.10.2011, n. 5427).
Altresì il punto 5 del sopra menzionato contratto prevede come le prestazioni eccedenti le capacità operative massime, non potranno in alcun caso essere remunerate, con la precisazione che “tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare…”.
Occorre premettere che in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio, vanno considerati i tetti di spesa individuati dalla Regione, limiti massimi invalicabili di tipo finanziario, e le Capacità Operative Massime, C.O.M., che è limite attinente alla specifica capacità di ogni singolo centro.
Le Regioni, ai sensi dell'art. 32, comma 8 della legge n. 449 del 1997, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo
pagina 4 di 8 sanitario ed i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di piani annuali preventivi che definiscano le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e in quelle private.
Ne consegue che alla Regione spetta il compito di emanare un atto autoritativo di programmazione e, quindi, di fissare, anche unilateralmente il tetto massimo annuale della spesa sanitaria sostenibile, con Part determinazione vincolante, laddove la successiva fase di contrattazione tra l' e gli operatori interessati ha ad oggetto i piani annuali preventivi che assolvono un ruolo sostanzialmente attuativo ed esecutivo di scelte già compiute al superiore livello organizzativo (vedi Cons. Stato, 2001, n. 2459, Tar
Campania Salerno 2001, n. 1023).
I poteri decisori della Regione, con particolare riferimento ai tetti di spesa, possono essere sia esercitati in modo puntuale ed analitico, con riferimento a ciascuna istituzione sanitaria pubblica o privata, sia con determinazione più ampia e generale, per gruppi di istituzioni sanitarie (vedi Tar Campania
Salerno, 2003, n. 179: “E' legittima la delibera con cui la Regione, stabilendo i limiti di spesa con riferimento alle aziende sanitarie e alle aziende ospedaliere regionali, ha esercitato, ai sensi dell'art.
32, comma 8 l. 27 dicembre 1997, n. 449, la potestà autoritativa di determinazione dei detti limiti per gruppi di istituzioni sanitarie, indicando poi nella fase di negoziazione dei piani annuali delle prestazioni lo strumento successivo attraverso il quale in concreto individuare il limite di spesa per ciascun operatore sanitario, sempre nel rispetto del tetto massimo generale autoritativamente stabilito”).
Tale quadro non è stato modificato dalla legge del 1999, n. 229 che ha novellato l'art.8 d. lgs. n. 502, Part del 1992 che disciplina la stipulazione degli accordi contrattuali tra le i soggetti accreditati.
Il momento negoziale della contrattazione dei piani annuali ha quindi una rilevanza che assume connotazioni differenti a seconda di come la Regione abbia in concreto scelto di esercitare le suddette potestà autoritative;
se l'ente Regione ha determinato i tetti di spesa ed i preventivi annuali per ciascuna istituzione pubblica o privata, il successivo momento negoziale ha una funzione meramente riproduttiva, delle scelte già effettuate a monte dall'ente pubblico, di fatto traducendo in accordo i contenuti della determinazione unilaterale. Al contrario, quando la Regione si sia limitata a fissare i limiti di spesa ed i preventivi annuali solo per gruppi di istituzioni sanitarie spetta al successivo momento negoziale della contrattazione dei piani annuali la concreta delimitazione del limite di spesa, della quantità e delle tipologie delle prestazioni con riferimento alle singole strutture erogatrici,
l'accordo deve regolamentare pure l'ipotesi in cui le strutture abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, come nel caso di specie.
pagina 5 di 8 A fronte della delibera regionale che stabilisce i tetti di spesa in maniera complessiva per macroarea Part con obbligo per le di stipulare singoli contratti con i soggetti accreditati è necessario che vi sia il contratto nel quale le parti concordano il numero massimo di prestazioni erogabili ed il loro valore economico, nonché regolano la remunerazione delle prestazioni extra budget.
Con riferimento all'ipotesi in cui le strutture eroghino volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, la sopra menzionata disciplina, l'art.8- quater, introdotto dal d.lg. n. 229 del
1999 e d.lg. n. 502 del 1992, sancisce il principio in base al quale “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.
8- quinquies”. Con tale disposizione si dispone che al di fuori del contratto, la struttura sanitaria accreditata, che ha l'onere sia di conseguire l'accreditamento che di stipulare l'accordo contrattuale, non
è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale e, per contro,
l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la remunerazione.
Il quadro normativo di riferimento viene completato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma
8, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, la quale dispone che: “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui alla L. 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, art. 2, comma 5, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui alla
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 32”.
La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, si limita, in linea del tutto generale, ad attribuire alle regioni il compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni.
Il combinato disposto della richiamata normativa prevede, pertanto, mediante il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene fissato il tetto massimo di spesa sostenibile, il controllo sulla spesa sanitaria, ivi compreso la capacità operative massima.
Il tetto massimo complessivo di spesa è, quindi, determinato dalla regione e, in subordine, nei limiti del tetto calcolato a livello regionale, la singola azienda sanitaria provvedere a determinare il budget, nonché la capacità massima da assegnare ad ogni singola struttura operante nel territorio di rispettiva competenza, in linea con il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica.
pagina 6 di 8 Ugualmente il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto alle regioni, anche mediante le aziende sanitarie, il potere di provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il Fondo sanitario regionale e di distribuire le risorse disponibili per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché di provvedere alla determinazione dei tetti preventivi annuali delle prestazioni (cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2014, sent. n. 1582; Cons. St., sez. III, 3 luglio 2013, n 3752; Cons. St., sez. III, 14 settembre
2017, sent. n. 4347).
Con particolare riferimento alla C.O.M., la giurisprudenza ha previsto come: “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice” (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 29474 del 14/11/2024; in senso conforme Sez. 1 - , Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021).
Il superamento della C.O.M è circostanza contestata tra le parti.
Parte opposta ha provveduto ad allegare la nota del 30.12.2020, con la quale al è Controparte_2
stata fatta richiesta di rimodulazione della capacità operativa massima (cfr. allegato 2 parte opposta).
È in atti la nota n. 4310 del 15/06/2022 di riscontro alla nota n. 4188 del 22/05/2022 nella quale veniva espressa l'impossibilità di procedere al pagamento per le annualità 2018-2019 e 2020, per la mancata emissione delle note di credito, e stante la chiesta dell'opposto laboratorio di modifica qualitativa e quantitativa della capacità operativa massima, nonché è in atti la missiva di parte opposta con la quale
Parte veniva sollecitata una risposta da parte dell'
È stato, altresì, allegato lo stralcio del verbale n. 155/COM del 31.03.2022, in cui sono state richieste le integrazioni documentali ai fini dei corretti calcoli della C.O.M. (cfr. allegato opposizione parte opponente).
Parte opposta nulla ha provato in ordine al mancato superamento della C.O.M., per l'anno 2021, né per le annualità precedenti.
Risulta invece documentalmente provata la variazione della capacità operativa massima.
Risulta, altresì, documentata, a seguito dell'inoltro, in data 17.06.2022, della necessaria documentazione, l'autorizzazione alla rimodulazione della on la nota n. 38286 del 13.07.2022. Pt_3
pagina 7 di 8 La datazione della determina di modifica del C.O.M. implica che la struttura sanitaria accreditata non sia obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale e, per contro,
l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la remunerazione, essendo stata formalizzata la variazione esclusivamente per l'anno successivo a quello interessato dalle prestazioni per le quali si è agito in via monitoria.
In definitiva, se la procedura negoziale può difettare a monte, in sede di autoritativa fissazione dei tetti di spesa da parte della Regione, la stessa è ineludibile a valle, in sede di remunerazione.
Va pertanto rigettata la richiesta di pagamento e va consequenzialmente rigettata la richiesta di pagamento degli interessi moratori.
In definitiva, la documentazione probatoria versata in atti non può ritenersi idonea a provare la spettanza della somma oggetto di richiesta di pagamento ed a superare le contestazioni mosse da parte opponente e pertanto, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 441/2022.
§ La peculiarità della lite, essendo state rese le prestazioni, unitamente alla soccombenza reciproca, essendo infondati i primi motivi di opposizione, sono ragioni idonee a compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.77/2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 441/2022;
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio. Il Giudice
AVELLINO, 13 giugno 2025 dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2540/2022 promossa da:
(P.I.: ), in persona del Direttore CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mariarosaria Di Trolio
(C.F.: ) e dall'avv. Mariagiusy Guarente (C.F.: ), CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in alla Via degli Imbimbo nn. 10/12, Pt_1
( ; Email_1
OPPONENTE
contro
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Barretta (C.F.:
, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, alla via Aurelio Bosco Lucarelli, C.F._3
7, ( ; Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 441/2022, emesso in data 5.05.2022 e notificato il 06.05.2022, con il quale il
Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 9.613,39, oltre interessi come per legge e le spese e pagina 1 di 8 competenze della procedura monitoria a titolo di saldo (10%) del corrispettivo per le prestazioni per le prestazioni di Patologia Clinica inerenti all'annualità 2021.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “In via pregiudiziale: In via preliminare - accertare
e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare dichiarare la improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo. Nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il che concludeva Controparte_2 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'esito dello scioglimento della riserva assunta il 05/01/2023 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 22.5.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ L'eccezione, avanzata da parte opponente, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. va rigettata.
A mente dell'art. 633 c.p.c.: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione”.
Parte opposta ha provveduto ad allegare il contratto, le fatture e le relative notule-distinte riepilogative;
pertanto, risultano soddisfatti i requisiti normativamente richiesti.
Altresì la giurisprudenza ha specificato come: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se
pagina 2 di 8 l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (Sez. 3, Sentenza n.
16767 del 23/07/2014) e “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza
e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano
l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Sez. 3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006).
Pertanto, anche l'eventuale assenza dei requisiti richiesti non incide sulla validità del decreto ingiuntivo né della fase di opposizione, ma esclusivamente sulla regolamentazione delle spese.
§ Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione della clausola di salvaguardia, contenuta nell'art. 14 del contratto, “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”
Orbene con tale clausola le parti si sono impegnate a non intraprendere azioni nei confronti di atti adottati;
essendo stata contestata la variazione della C.O.M., adottata in data 13.07.2022 la stessa risulta essere successiva al momento della conclusione del contratto, sottoscritto in data 21.10.2022 e pertanto l'azione risulta essere ammissibile.
§ Le prestazioni sanitarie erogate non sono in contestazione e sono debitamente documentate, parimenti, in ordine all'esistenza del rapporto ed alla sua esecuzione non vi è alcuna contestazione.
Le contestazioni afferiscono invece all'infondatezza della domanda di pagamento stante la mancata emissione delle note di credito per le fatture emesse nonché il superamento del limite massimo di prestazioni consentite per le annualità 2018 - 2019 e 2020 e la modifica della capacità C.O.M.
pagina 3 di 8 L'emissione delle note di credito, quale condizione a cui è subordinato il pagamento delle fatture per le prestazioni erogate, individua la sua fonte nel contratto stipulato tra le parti, art. 7, punto 3 e punto 6.
A sostegno delle proprie deduzioni ed eccezioni l' evidenzia come per le fatture Parte_2
azionate con il decreto ingiuntivo opposto non sono state emesse le relative note di credito, condizione contrattualmente stabilita all'art. 7 punto 3 del Contratto stipulato tra le parti, Allegato A/7 (Contratto di laboratorio analisi 2021), datato 21.10.2021, a mente del quale “….Per il pagamento di ciascun Part saldo la sottoscritta potrà richiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o
l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5…” e con il successivo punto 5 specifica, inoltre, “Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di Part ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della della/e suddetta/e …nota/e di credito”.
Il contratto stabilisce, cioè, che il pagamento delle prestazioni è consequenziale al controllo della regolarità delle prestazioni e dei criteri contrattualmente stabiliti, previa emissione, da parte della struttura accreditata, delle note di credito richieste.
Tra i criteri stabiliti per la liquidazione vi rientra la verifica di regolarità in caso di eventuale superamento della C.O.M.
La capacità operativa massima costituisce, infatti, quel valore sintetico, che esprime le potenzialità funzionali e strutturali di un centro erogatore di prestazioni sanitarie per conto del S.S.R., così ponendosi come limite massimo, entro il quale può astrattamente estendersi il contenuto del rapporto di provvisorio accreditamento, la cui concreta ed effettiva misura è tuttavia data dalla definizione del limite di spesa, dato valoriale di programmazione generale fissato a livello regionale per macroarea ed a livello aziendale per singola branca di attività (Cons. St., sez. III, 3.10.2011, n. 5427).
Altresì il punto 5 del sopra menzionato contratto prevede come le prestazioni eccedenti le capacità operative massime, non potranno in alcun caso essere remunerate, con la precisazione che “tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare…”.
Occorre premettere che in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio, vanno considerati i tetti di spesa individuati dalla Regione, limiti massimi invalicabili di tipo finanziario, e le Capacità Operative Massime, C.O.M., che è limite attinente alla specifica capacità di ogni singolo centro.
Le Regioni, ai sensi dell'art. 32, comma 8 della legge n. 449 del 1997, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo
pagina 4 di 8 sanitario ed i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di piani annuali preventivi che definiscano le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e in quelle private.
Ne consegue che alla Regione spetta il compito di emanare un atto autoritativo di programmazione e, quindi, di fissare, anche unilateralmente il tetto massimo annuale della spesa sanitaria sostenibile, con Part determinazione vincolante, laddove la successiva fase di contrattazione tra l' e gli operatori interessati ha ad oggetto i piani annuali preventivi che assolvono un ruolo sostanzialmente attuativo ed esecutivo di scelte già compiute al superiore livello organizzativo (vedi Cons. Stato, 2001, n. 2459, Tar
Campania Salerno 2001, n. 1023).
I poteri decisori della Regione, con particolare riferimento ai tetti di spesa, possono essere sia esercitati in modo puntuale ed analitico, con riferimento a ciascuna istituzione sanitaria pubblica o privata, sia con determinazione più ampia e generale, per gruppi di istituzioni sanitarie (vedi Tar Campania
Salerno, 2003, n. 179: “E' legittima la delibera con cui la Regione, stabilendo i limiti di spesa con riferimento alle aziende sanitarie e alle aziende ospedaliere regionali, ha esercitato, ai sensi dell'art.
32, comma 8 l. 27 dicembre 1997, n. 449, la potestà autoritativa di determinazione dei detti limiti per gruppi di istituzioni sanitarie, indicando poi nella fase di negoziazione dei piani annuali delle prestazioni lo strumento successivo attraverso il quale in concreto individuare il limite di spesa per ciascun operatore sanitario, sempre nel rispetto del tetto massimo generale autoritativamente stabilito”).
Tale quadro non è stato modificato dalla legge del 1999, n. 229 che ha novellato l'art.8 d. lgs. n. 502, Part del 1992 che disciplina la stipulazione degli accordi contrattuali tra le i soggetti accreditati.
Il momento negoziale della contrattazione dei piani annuali ha quindi una rilevanza che assume connotazioni differenti a seconda di come la Regione abbia in concreto scelto di esercitare le suddette potestà autoritative;
se l'ente Regione ha determinato i tetti di spesa ed i preventivi annuali per ciascuna istituzione pubblica o privata, il successivo momento negoziale ha una funzione meramente riproduttiva, delle scelte già effettuate a monte dall'ente pubblico, di fatto traducendo in accordo i contenuti della determinazione unilaterale. Al contrario, quando la Regione si sia limitata a fissare i limiti di spesa ed i preventivi annuali solo per gruppi di istituzioni sanitarie spetta al successivo momento negoziale della contrattazione dei piani annuali la concreta delimitazione del limite di spesa, della quantità e delle tipologie delle prestazioni con riferimento alle singole strutture erogatrici,
l'accordo deve regolamentare pure l'ipotesi in cui le strutture abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, come nel caso di specie.
pagina 5 di 8 A fronte della delibera regionale che stabilisce i tetti di spesa in maniera complessiva per macroarea Part con obbligo per le di stipulare singoli contratti con i soggetti accreditati è necessario che vi sia il contratto nel quale le parti concordano il numero massimo di prestazioni erogabili ed il loro valore economico, nonché regolano la remunerazione delle prestazioni extra budget.
Con riferimento all'ipotesi in cui le strutture eroghino volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, la sopra menzionata disciplina, l'art.8- quater, introdotto dal d.lg. n. 229 del
1999 e d.lg. n. 502 del 1992, sancisce il principio in base al quale “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.
8- quinquies”. Con tale disposizione si dispone che al di fuori del contratto, la struttura sanitaria accreditata, che ha l'onere sia di conseguire l'accreditamento che di stipulare l'accordo contrattuale, non
è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale e, per contro,
l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la remunerazione.
Il quadro normativo di riferimento viene completato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma
8, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, la quale dispone che: “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui alla L. 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, art. 2, comma 5, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui alla
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 32”.
La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, si limita, in linea del tutto generale, ad attribuire alle regioni il compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni.
Il combinato disposto della richiamata normativa prevede, pertanto, mediante il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene fissato il tetto massimo di spesa sostenibile, il controllo sulla spesa sanitaria, ivi compreso la capacità operative massima.
Il tetto massimo complessivo di spesa è, quindi, determinato dalla regione e, in subordine, nei limiti del tetto calcolato a livello regionale, la singola azienda sanitaria provvedere a determinare il budget, nonché la capacità massima da assegnare ad ogni singola struttura operante nel territorio di rispettiva competenza, in linea con il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica.
pagina 6 di 8 Ugualmente il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto alle regioni, anche mediante le aziende sanitarie, il potere di provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il Fondo sanitario regionale e di distribuire le risorse disponibili per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché di provvedere alla determinazione dei tetti preventivi annuali delle prestazioni (cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2014, sent. n. 1582; Cons. St., sez. III, 3 luglio 2013, n 3752; Cons. St., sez. III, 14 settembre
2017, sent. n. 4347).
Con particolare riferimento alla C.O.M., la giurisprudenza ha previsto come: “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice” (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 29474 del 14/11/2024; in senso conforme Sez. 1 - , Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021).
Il superamento della C.O.M è circostanza contestata tra le parti.
Parte opposta ha provveduto ad allegare la nota del 30.12.2020, con la quale al è Controparte_2
stata fatta richiesta di rimodulazione della capacità operativa massima (cfr. allegato 2 parte opposta).
È in atti la nota n. 4310 del 15/06/2022 di riscontro alla nota n. 4188 del 22/05/2022 nella quale veniva espressa l'impossibilità di procedere al pagamento per le annualità 2018-2019 e 2020, per la mancata emissione delle note di credito, e stante la chiesta dell'opposto laboratorio di modifica qualitativa e quantitativa della capacità operativa massima, nonché è in atti la missiva di parte opposta con la quale
Parte veniva sollecitata una risposta da parte dell'
È stato, altresì, allegato lo stralcio del verbale n. 155/COM del 31.03.2022, in cui sono state richieste le integrazioni documentali ai fini dei corretti calcoli della C.O.M. (cfr. allegato opposizione parte opponente).
Parte opposta nulla ha provato in ordine al mancato superamento della C.O.M., per l'anno 2021, né per le annualità precedenti.
Risulta invece documentalmente provata la variazione della capacità operativa massima.
Risulta, altresì, documentata, a seguito dell'inoltro, in data 17.06.2022, della necessaria documentazione, l'autorizzazione alla rimodulazione della on la nota n. 38286 del 13.07.2022. Pt_3
pagina 7 di 8 La datazione della determina di modifica del C.O.M. implica che la struttura sanitaria accreditata non sia obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale e, per contro,
l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la remunerazione, essendo stata formalizzata la variazione esclusivamente per l'anno successivo a quello interessato dalle prestazioni per le quali si è agito in via monitoria.
In definitiva, se la procedura negoziale può difettare a monte, in sede di autoritativa fissazione dei tetti di spesa da parte della Regione, la stessa è ineludibile a valle, in sede di remunerazione.
Va pertanto rigettata la richiesta di pagamento e va consequenzialmente rigettata la richiesta di pagamento degli interessi moratori.
In definitiva, la documentazione probatoria versata in atti non può ritenersi idonea a provare la spettanza della somma oggetto di richiesta di pagamento ed a superare le contestazioni mosse da parte opponente e pertanto, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 441/2022.
§ La peculiarità della lite, essendo state rese le prestazioni, unitamente alla soccombenza reciproca, essendo infondati i primi motivi di opposizione, sono ragioni idonee a compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.77/2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 441/2022;
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio. Il Giudice
AVELLINO, 13 giugno 2025 dott.ssa Aureliana Di Matteo
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