TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/09/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 124/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. GNECH ALESSANDRA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in STR. FARINI 35 PARMA, presso lo studio dell'avv. GNECH
ALESSANDRA
- ATTORE -
C o n t r o
) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
D'ARGENIO MATTEO MASSIMO e dell'avv. ARTUSI ARTURO, elettivamente domiciliato in
STR. FARINI 47 PARMA, presso lo studio dell'avv. ARTUSI ARTURO
-CONVENUTI –
Causa Civile iscritta al 124/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale erede di , deceduto il 29.10.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1 [...]
e , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
che, nell'anno 2008, il padre, , contestualmente alla stipulazione di un contratto di Persona_1
mutuo, stipulava una polizza assicurativa a copertura del rischio morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, malattia grave e disoccupazione, in adesione alle polizze collettive stipulate ai sensi dell'art. 1891 c.c. dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza con la Finaref Life Ltd e con la Finaref Insurance Ltd (ora Designated e Caci Non-Life CP_1 Controparte_1
Designated Activity Company), per un capitale assicurato di euro 200.000,00; che, nell'anno 2016, l'Assicurato denunciava alle Compagnie un'ulcera plantare al piede sinistro con relativa gangrena, chiedendo l'indennizzo dell'evento, ma queste ultime, con nota del
27.10.2016, respingevano la richiesta, sostenendo, tra l'altro, trattarsi di “grave malattia … preesistente alla data di stipula del contratto”; che, dopo il decesso di , parte attrice chiedeva la liquidazione dell'indennizzo dovuto Persona_1 per morte dell'assicurato; che, tuttavia, con nota del 27.09.2019, le convenute, dopo aver acquisito il certificato di morte con indicazione, a fini statistici, delle cause del decesso, respingevano tale richiesta, sostenendo che, dal modello ISTAT D4 contenente l'indicazione della causa del decesso, emergerebbe che “il signor
deceduto a causa di cardiopatia ischemica in data 29/10/2018, soffrisse di tale Persona_1 patologia da data antecedente la sottoscrizione del contratto”; Per_ che, con nota del 29.10.2019, parte attrice contestava il fatto che il non avesse dichiarato le patologie da cui era affetto al momento della stipula della polizza, sottolineando che, in ogni caso, le compagnie convenute erano perfettamente a conoscenza della malattia che aveva causato la morte dell'assicurato quantomeno a far tempo dall'anno 2016, quando avevano respinto una sua richiesta di indennizzo per la stessa malattia;
che le Compagnie convenute, con nota del 28.11.2019, comunicavano che il sinistro denunciato dall'assicurato nell'anno 2016 si riferiva ad una patologia diversa da quella che conduceva al decesso, posto che la prima era un'ulcera plantare al piede sinistro, mentre la morte era causato da una cardiopatia ischemica;
che, come, emerge dalla relazione medico legale del dott. e dalla approfondita Persona_2
analisi della documentazione clinica in essa contenuta, contrariamente a quanto sostenuto dalle
Compagnie di assicurazioni, la causa ultima della morte di è da individuare, non nella Persona_1
“cardiopatia ischemica”, bensì nel diabete mellito, che costituisce una condizione patologica pregressa da cui sono derivate tutte le complicanze tipiche del diabete scompensato, fra cui l'ulcera e la gangrena del piede (cosiddetto piede diabetico) e la stessa cardiopatia ischemica;
che, nonostante le Compagnie, quantomeno a far tempo dall'anno 2016, fossero a conoscenza della patologia che ha condotto alla morte dell'assicurato, le stesse non hanno impugnato il contratto di assicurazione né hanno esercitato il proprio recesso, nemmeno dopo la morte dell'Assicurato, proponendo, al contrario, all'odierno attore, il subentro nella polizza;
che, di conseguenza, le parti attrici sono decadute, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., dal diritto di impugnare e/o recedere dal contratto di assicurazione e, al contrario, hanno prestato il proprio assenso al mantenimento della polizza nonostante l'esistenza di tale patologia;
Per_ che, all'epoca del decesso del l'importo residuo del mutuo ancora da rimborsare ammontava ad euro 233.217,80, sicché l'indennizzo dovuto ammonta ad euro 155.478,53 (pari a 2/3 di euro
233.217,80).
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto la condanna delle convenute, in solido o in via parziaria tra loro, a corrispondere alla medesima, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza de qua, la somma di euro 155.478,53, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi di mora dal dì del dovuto al saldo.
In via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna delle Compagnie convenute, in via solidale o parziaria tra loro, alla restituzione della quota di premio relativa al periodo residuo di ammortamento del mutuo alla data del decesso dell'assicurato, maggiorata di interessi dal dì del dovuto al saldo.
Le convenute si sono costituite, eccependo il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, in quanto Compagnia operante esclusivamente nel ramo danni, e Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda anche nei confronti di Controparte_1
per insussistenza del diritto all'indennizzo.
Secondo la difesa di parte convenuta, infatti, il contratto prevederebbe l'esclusione dell'indennizzo, in caso di decesso dovuto a malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all'Assicurato, e l'ipotesi sussisterebbe nel caso concreto.
Infine, parte convenuta ha allegato di avere offerto a parte attrice di corrisponderle la riserva premio, ma che l'offerta è stata respinta.
A parere di questo giudicante, la domanda nei confronti di Controparte_2
deve essere respinta, mentre, nei confronti della sola
[...] Controparte_1
deve essere accolta la domanda subordinata, nei limiti che seguono.
[...]
Preliminarmente, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, posto che la polizza stipulata tra le parti prevede che “la copertura Controparte_2 assicurativa relativa al caso morte è prestata unicamente dalla società Finaref Life Ltd…” (v. nota informativa, doc. 5 di parte convenuta), ora . Controparte_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
deve, pertanto, essere accolta.
Nel merito, con riguardo unicamente a , è pacifico che il Controparte_1
decesso dell'Assicurato è avvenuto in conseguenza di condizioni morbose preesistenti alla stipulazione del contratto, a tale epoca note all'Assicurato.
Secondo parte attrice, le suddette patologie morbose avrebbero, quale causa comune, una patologia metabolica (diabete) scompensata, che, se non comunicata dall'Assicurato al momento della stipulazione del contratto, era, comunque, conosciuta dalla Compagnia nell'anno 2016, a seguito della denuncia di un sinistro da parte dell'Assicurato medesimo, senza, tuttavia, che la suddetta
Compagnia abbia esercitato le facoltà previste dagli artt. 1892 e 1893 c.c., dalle quali, di conseguenza, sarebbe decaduta.
Nel caso di specie, tuttavia, come osservato da parte convenuta, rileva l'art. 3 della Nota
Informativa, rubricato “Prestazioni assicurative e garanzie offerte”.
Tale clausola, infatti, al punto “A) Assicurazione temporanea in caso di Morte”, stabilisce che “Non rientra nel rischio assicurato dalla presente copertura il decesso dovuto a: […] malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all'Assicurato” (doc. 5, pg. 4 di parte convenuta).
Pertanto, è irrilevante che l non abbia comunicato alla Compagnia, al momento della Parte_2
stipulazione del contratto, la malattia preesistente a lui nota, poiché unico presupposto di esclusione della garanzia assicurativa è la preesistenza stessa, al contratto, di malattie note all'Assicurato, nel cui novero rientrano anche quelle regolarmente comunicate.
Nel caso di specie, di conseguenza, non si ritiene che trovino applicazione gli artt. 1892 e 1893 c.c.
La stessa clausola contrattuale, sopra citata, prevede, altresì, che “In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso”.
Di conseguenza, deve essere accolta la domanda attorea subordinata, limitatamente all'importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso di . Persona_1
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
In proposito, si osserva che la Compagnia ha allegato di avere offerto il suddetto importo all'attore, prima dell'instaurazione della causa, ma che quest'ultimo lo ha rifiutato.
Pur non essendovi prova dell'avvenuta comunicazione della proposta all'interessato (v. doc. 10), parte attrice non ha contestato le circostanze, che, pertanto, devono considerarsi provate. L'esito della lite e la condotta extra processuale dell'attore, sopra descritta, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a pagare a , quale erede Parte_1
di , l'importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso, oltre interessi Persona_1
legali dalla data della domanda al saldo;
respinge nel resto.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 15/09/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. GNECH ALESSANDRA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in STR. FARINI 35 PARMA, presso lo studio dell'avv. GNECH
ALESSANDRA
- ATTORE -
C o n t r o
) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
D'ARGENIO MATTEO MASSIMO e dell'avv. ARTUSI ARTURO, elettivamente domiciliato in
STR. FARINI 47 PARMA, presso lo studio dell'avv. ARTUSI ARTURO
-CONVENUTI –
Causa Civile iscritta al 124/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale erede di , deceduto il 29.10.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1 [...]
e , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
che, nell'anno 2008, il padre, , contestualmente alla stipulazione di un contratto di Persona_1
mutuo, stipulava una polizza assicurativa a copertura del rischio morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, malattia grave e disoccupazione, in adesione alle polizze collettive stipulate ai sensi dell'art. 1891 c.c. dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza con la Finaref Life Ltd e con la Finaref Insurance Ltd (ora Designated e Caci Non-Life CP_1 Controparte_1
Designated Activity Company), per un capitale assicurato di euro 200.000,00; che, nell'anno 2016, l'Assicurato denunciava alle Compagnie un'ulcera plantare al piede sinistro con relativa gangrena, chiedendo l'indennizzo dell'evento, ma queste ultime, con nota del
27.10.2016, respingevano la richiesta, sostenendo, tra l'altro, trattarsi di “grave malattia … preesistente alla data di stipula del contratto”; che, dopo il decesso di , parte attrice chiedeva la liquidazione dell'indennizzo dovuto Persona_1 per morte dell'assicurato; che, tuttavia, con nota del 27.09.2019, le convenute, dopo aver acquisito il certificato di morte con indicazione, a fini statistici, delle cause del decesso, respingevano tale richiesta, sostenendo che, dal modello ISTAT D4 contenente l'indicazione della causa del decesso, emergerebbe che “il signor
deceduto a causa di cardiopatia ischemica in data 29/10/2018, soffrisse di tale Persona_1 patologia da data antecedente la sottoscrizione del contratto”; Per_ che, con nota del 29.10.2019, parte attrice contestava il fatto che il non avesse dichiarato le patologie da cui era affetto al momento della stipula della polizza, sottolineando che, in ogni caso, le compagnie convenute erano perfettamente a conoscenza della malattia che aveva causato la morte dell'assicurato quantomeno a far tempo dall'anno 2016, quando avevano respinto una sua richiesta di indennizzo per la stessa malattia;
che le Compagnie convenute, con nota del 28.11.2019, comunicavano che il sinistro denunciato dall'assicurato nell'anno 2016 si riferiva ad una patologia diversa da quella che conduceva al decesso, posto che la prima era un'ulcera plantare al piede sinistro, mentre la morte era causato da una cardiopatia ischemica;
che, come, emerge dalla relazione medico legale del dott. e dalla approfondita Persona_2
analisi della documentazione clinica in essa contenuta, contrariamente a quanto sostenuto dalle
Compagnie di assicurazioni, la causa ultima della morte di è da individuare, non nella Persona_1
“cardiopatia ischemica”, bensì nel diabete mellito, che costituisce una condizione patologica pregressa da cui sono derivate tutte le complicanze tipiche del diabete scompensato, fra cui l'ulcera e la gangrena del piede (cosiddetto piede diabetico) e la stessa cardiopatia ischemica;
che, nonostante le Compagnie, quantomeno a far tempo dall'anno 2016, fossero a conoscenza della patologia che ha condotto alla morte dell'assicurato, le stesse non hanno impugnato il contratto di assicurazione né hanno esercitato il proprio recesso, nemmeno dopo la morte dell'Assicurato, proponendo, al contrario, all'odierno attore, il subentro nella polizza;
che, di conseguenza, le parti attrici sono decadute, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., dal diritto di impugnare e/o recedere dal contratto di assicurazione e, al contrario, hanno prestato il proprio assenso al mantenimento della polizza nonostante l'esistenza di tale patologia;
Per_ che, all'epoca del decesso del l'importo residuo del mutuo ancora da rimborsare ammontava ad euro 233.217,80, sicché l'indennizzo dovuto ammonta ad euro 155.478,53 (pari a 2/3 di euro
233.217,80).
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto la condanna delle convenute, in solido o in via parziaria tra loro, a corrispondere alla medesima, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza de qua, la somma di euro 155.478,53, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi di mora dal dì del dovuto al saldo.
In via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna delle Compagnie convenute, in via solidale o parziaria tra loro, alla restituzione della quota di premio relativa al periodo residuo di ammortamento del mutuo alla data del decesso dell'assicurato, maggiorata di interessi dal dì del dovuto al saldo.
Le convenute si sono costituite, eccependo il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, in quanto Compagnia operante esclusivamente nel ramo danni, e Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda anche nei confronti di Controparte_1
per insussistenza del diritto all'indennizzo.
Secondo la difesa di parte convenuta, infatti, il contratto prevederebbe l'esclusione dell'indennizzo, in caso di decesso dovuto a malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all'Assicurato, e l'ipotesi sussisterebbe nel caso concreto.
Infine, parte convenuta ha allegato di avere offerto a parte attrice di corrisponderle la riserva premio, ma che l'offerta è stata respinta.
A parere di questo giudicante, la domanda nei confronti di Controparte_2
deve essere respinta, mentre, nei confronti della sola
[...] Controparte_1
deve essere accolta la domanda subordinata, nei limiti che seguono.
[...]
Preliminarmente, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, posto che la polizza stipulata tra le parti prevede che “la copertura Controparte_2 assicurativa relativa al caso morte è prestata unicamente dalla società Finaref Life Ltd…” (v. nota informativa, doc. 5 di parte convenuta), ora . Controparte_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
deve, pertanto, essere accolta.
Nel merito, con riguardo unicamente a , è pacifico che il Controparte_1
decesso dell'Assicurato è avvenuto in conseguenza di condizioni morbose preesistenti alla stipulazione del contratto, a tale epoca note all'Assicurato.
Secondo parte attrice, le suddette patologie morbose avrebbero, quale causa comune, una patologia metabolica (diabete) scompensata, che, se non comunicata dall'Assicurato al momento della stipulazione del contratto, era, comunque, conosciuta dalla Compagnia nell'anno 2016, a seguito della denuncia di un sinistro da parte dell'Assicurato medesimo, senza, tuttavia, che la suddetta
Compagnia abbia esercitato le facoltà previste dagli artt. 1892 e 1893 c.c., dalle quali, di conseguenza, sarebbe decaduta.
Nel caso di specie, tuttavia, come osservato da parte convenuta, rileva l'art. 3 della Nota
Informativa, rubricato “Prestazioni assicurative e garanzie offerte”.
Tale clausola, infatti, al punto “A) Assicurazione temporanea in caso di Morte”, stabilisce che “Non rientra nel rischio assicurato dalla presente copertura il decesso dovuto a: […] malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all'Assicurato” (doc. 5, pg. 4 di parte convenuta).
Pertanto, è irrilevante che l non abbia comunicato alla Compagnia, al momento della Parte_2
stipulazione del contratto, la malattia preesistente a lui nota, poiché unico presupposto di esclusione della garanzia assicurativa è la preesistenza stessa, al contratto, di malattie note all'Assicurato, nel cui novero rientrano anche quelle regolarmente comunicate.
Nel caso di specie, di conseguenza, non si ritiene che trovino applicazione gli artt. 1892 e 1893 c.c.
La stessa clausola contrattuale, sopra citata, prevede, altresì, che “In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso”.
Di conseguenza, deve essere accolta la domanda attorea subordinata, limitatamente all'importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso di . Persona_1
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
In proposito, si osserva che la Compagnia ha allegato di avere offerto il suddetto importo all'attore, prima dell'instaurazione della causa, ma che quest'ultimo lo ha rifiutato.
Pur non essendovi prova dell'avvenuta comunicazione della proposta all'interessato (v. doc. 10), parte attrice non ha contestato le circostanze, che, pertanto, devono considerarsi provate. L'esito della lite e la condotta extra processuale dell'attore, sopra descritta, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a pagare a , quale erede Parte_1
di , l'importo della riserva premi, calcolato al momento del decesso, oltre interessi Persona_1
legali dalla data della domanda al saldo;
respinge nel resto.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 15/09/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi