Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Parte_1 domiciliato elettivamente in Olbia, presso lo studio dell'avv.to Carlo Selis che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
CP_1
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Antonietta Canu in forza di procura in atti,
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di pensione invalidità ex art. 22 L. n.
859/1965.
All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta In via Principale - Riformare la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di Tempio P. E per l'effetto accogliere la domanda giudiziaria del sig. volta ad accertare il diritto alla pensione Parte_1 per invalidità specifica di cui all'art. 22, 2 comma, lettera a) della Legge n. 859 del 1965,per le ragioni esposte in precedenza Per l'effetto Condannare l' al CP_1 pagamento della pensione di invalidità specifica con di tutti gli arretrati dalla data della decorrenza come da domanda ossia dal gennaio 2020; - con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
- respingere il ricorso in appello e per l'effetto dichiarare che non Parte_1 aveva maturato il diritto alla pensione di cui all'art.22 L.859/1965 -con vittoria di spese, diritti ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “ Con ricorso regolarmente notificato parte ricorrente ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro,
1
S.p.a., come assistente di volo e che in data 23.05.2016 è stato preso in cura dal servizio assistenza sanitaria ai naviganti per “cardio-patia ipertrofica” e sospeso dall'attività lavorativa, quindi del brevetto di volo sino al 14.06.2016, data in cui è stata confermata l'inidoneità provvisoria al rinnovo dell'attestato di volo per 5 mesi, poi ulteriormente prorogata. Ha dedotto che in data 24.10.2017 l'istituto di Medicina Aerospaziale dell' lo aveva dichiarato “ non idoneo al rinnovo CP_2 dell'attestato per l'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina a seguito della patologia riscontrata “Cardiomiopatia ipertrofica con gradiente intraventricolare, sindrome ansioso depressiva reattiva e che in seguito alla procedura di mobilità attivata nel 2015, la Meridiana Fly S.p.A. gli aveva comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 21.06.2016. Ha dedotto da ultimo di avere presentato in data 15.02.2018 domanda all' al fine CP_1 di ottenere la pensione di invalidità specifica prevista dall'Art. 22, 2 comma, lettera a) della Legge n. 859 del 1965, che veniva liquidata in via provvisoria il
24.05.2018, maso-speso fino al dicembre 2019, mese in cui aveva ricevuto l'ultimo rateo di indennità di mobilità, e di non aver mai ricevuto nessun rateo della pensione di invalidità. Ha chiesto pertanto;
” Accertare il diritto del sig. alla Pt_1 pensione per invalidità specifica di cui all'art. 22, 2 comma, lettera a) della Legge n. 859 del 1965, Per l'effetto Condannare l' al pagamento della pensione di CP_1 invalidità specifica e di tutti gli arretrati dalla data della decorrenza come da domanda ossia dal gennaio 2020; In ogni caso Con vittoria di competenze e spese CP_ di giudizio. Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.” La causa, istruita mediante prova documentale, è stata definita con la sentenza n.
77/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale, riportato l'art. 22 L. n. 859/1965 disciplinante la materia oggetto del contendere, ha aderito integralmente alla giurisprudenza della Corte di Appello di Roma che, in analoga fattispecie, ha disatteso le richieste dell'ex assistente di volo sul presupposto che la risoluzione del rapporto di lavoro in pendenza del procedimento di accertamento dell'inidoneità assoluta al volo, osta al riconoscimento della pensione in questione per mancanza del nesso di causalità tra la detta risoluzione e l'inidoneità fisica all'espletamento della prestazione lavorativa specifica. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con opposizione dell' . Pt_1 Pt_2 La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante ha contestato l'errata interpretazione del dato normativo atteso che la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento collettivo è intervenuta in pendenza del procedimento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità: procedimento su cui l'appellante non ha alcun controllo e che avrebbe certamente portato al riconoscimento dell'inidoneità al volo e, dunque, alla risoluzione del contratto di lavoro.
2 La decisione del Tribunale, invece, gli ha addossato il rischio connesso alla durata del procedimento di accertamento sanitario, mentre dovrebbe aversi riguardo alla sola circostanza che l'insorgere della patologia e la procedura per il suo riconoscimento sono anteriori alla risoluzione del contratto e che l'inidoneità è definitivamente accertata anche se successivamente a detta risoluzione L'appellante ha criticato altresì il passo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrato il requisito dell'inabilità totale al lavoro anche sul presupposto che l'azienda avrebbe potuto impiegarlo in mansioni diverse (operatore di terra). Infatti, non soltanto la norma invocata riguarda il lavoratore inabile titolare di un regolare brevetto aeronautico, ma lo jus variandi è ammesso soltanto con riguardo alla medesima categoria legale, estranea nel caso di specie.
Il primo motivo non è condivisibile, con conseguente assorbimento del secondo. Invero, l'art. 22, co. 2, L. n. 859/1965 ha previsto che “Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti: a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
b) …. ….”. Dunque, il diritto alla pensione di invalidità spetta “purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro”: è stato appunto il legislatore a stabilire il nesso causale tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'invalidità lavorativa utilizzando il termine “purché” introduttivo di proposizioni subordinate con valore condizionale. E nel caso di specie, è documentato che l'appellante, destinatario di provvedimento di messa in mobilità sin dal 2015, è stato licenziato come da accordo concluso in sede sindacale da cui emerge che egli ha dichiarato di non opporsi al provvedimento di licenziamento con decorrenza dal 21.6.2016.
Considerato che il primo provvedimento medico di non idoneità al rinnovo dell'attestato per l'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina reca la data del 14.6.2016 ed è temporaneo con riesame dopo 5 mesi, la non opposizione al licenziamento collettivo dopo appena una settimana non solo è incompatibile logicamente con la tesi secondo cui la risoluzione del contratto di lavoro per licenziamento collettivo sarebbe dipesa dalle lungaggini del procedimento sanitario
(invero, il giudizio definitivo di inidoneità è intervenuto sedici mesi dopo, preceduto da altre proroghe di temporanea inabilità), ma soprattutto vi è conferma che al momento dell'accettazione del licenziamento, l'appellante non aveva alcuna certezza di essere definitivamente inidoneo.
E, pertanto, la scelta di accettare di non opporsi al licenziamento ha comunque rappresentato la causa della risoluzione del rapporto contrattuale, impedendo che potesse avere rilievo la successiva inidoneità fisica assoluta ai fini della risoluzione del predetto rapporto: ipotesi che avrebbe potuto verificarsi nel caso di impugnazione del licenziamento, risultato – come è noto a questo Ufficio per le plurime cause definite e passate in giudicato - illegittimo e, dunque, inefficace a determinare la risoluzione del contratto di lavoro.
3 Infatti, soltanto una volta eliso il provvedimento di licenziamento, l'appellante avrebbe potuto invocare la risoluzione del contratto per la sopravvenuta inidoneità lavorativa ex art. 22, co. 2, lett. a) citata.
Stante la peculiarità della fattispecie, per la quale non si rinvengono precedenti di legittimità editi, né precedenti di merito che non siano quelli della Corte di Appello di Roma, peraltro successivi a un messaggio interpretativo dell' , ricorrono i CP_1 presupposti per compensare le spese anche del presente grado di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 77/2022 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante, CP_1 CP_3
;
[...] dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Giorni 5 per il deposito della motivazione.
Sassari, 9.4.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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