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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 727/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa AL AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 727/2022 R.G., promossa da
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Rismondi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Simona Barberio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
IA SA PU, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rende (CS) Piazza della Libertà n. 5 presso lo studio dell'Avv. Piero Pompameo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_4
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 (Sede di Catanzaro) presso lo studio dell'Avv. CP_3
ST Folino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.06.2022 la proponeva Parte_1 opposizione avverso: a) l'intimazione di pagamento n. 03020199006115872000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 19.05.2022, relativamente alle cartelle n. 03020120024190761000,
n. 03020140004382737000, n. 03020150005106201000, n. 030201500015274333000, n.
03020160009529441000, n. 03020170009762631000, n. 03020170014352177000 e n.
03020180008716663000, aventi ad oggetto rate premio/regolazioni premio e relative sanzioni civili
, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120001170121000, n. 33020130000988346000, n. CP_3
33020160002861635000, n. 33020170000056957000, n. 330201700010192922, n.
33020170001624516000, n. 33020170001624718000, n. 330201800000218272000 e n.
33020180002239410000, aventi ad oggetto contributi previdenziali;
b) l'intimazione di CP_1 pagamento n. 03020229001777064000, notificata a mezzo p.e.c. in data 19.05.2022, relativamente alle cartelle n. 03020120024190761000, n. 03020140004382737000, n. 03020150005106201000, n.
03020150015274333000, n. 03020160009529441000, n. 03020170009762631000, n.
03020170014352177000, n. 030201800016663000, n. 03020190000934263000 e n.
03020190013265154000, aventi ad oggetto rate premio/regolazioni premio e relative sanzioni civili
, nonché agli avvisi di addebito n. 330201200000170064000, n. 33020120000203426000, n. CP_3
33020120001170121000, n. 33020130000988346000, n. 33020160002861635000, n.
33020170000056957000, n. 33020170000119936000, n. 33020170000192922000, n.
33020170001624516000, n. 33020170001624718000, n. 33020180000218272000, n.
33020180002239410000 e n. 33020190000186719000, aventi ad oggetto contributi previdenziali
; c) l'intimazione di pagamento n. 03020229002221545000, notificata a mezzo p.e.c. in data CP_1
8.06.2022, relativamente all'avviso di addebito n. 33020160001339465000, avente ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) la nullità della notifica delle intimazioni opposte per CP_1 mancata notifica degli atti prodromici;
b) la nullità delle intimazioni di pagamento per violazione dello Statuto del contribuente;
c) l'estinzione della pretesa azionata per intervenuta prescrizione quinquennale alla data di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società ricorrente;
f) la notifica di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'ente della riscossione.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna della società opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, nell'ipotesi di perdita del credito , chiedeva che venisse dichiarata CP_1
l'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa a tenere indenne l' CP_4 CP_1 previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio come l'eventuale condanna alle spese.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'incompetenza per territorio CP_3 del Tribunale di Lamezia Terme in favore di quello di Catanzaro, in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti;
b) l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di interesse ad CP_3 agire, nonché per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per questioni attinenti al merito della pretesa creditoria azionata;
d) la regolare notifica delle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della rituale notificazione di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale.
4. Con comparsa di costituzione depositata il 29.11.2022 l' eccepiva: a) in via preliminare, CP_4
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Catanzaro, in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti;
b) l'inammissibilità CP_3 dell'opposizione in quanto tardivamente proposta;
c) che l'intimazione di pagamento n.
03020199006115872000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 19.05.2022 era stata, invece, notificata il 25.09.2019, fornendo prova della suddetta notificazione;
d) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
5. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.10.2023 è stata dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro, in funzione del Giudice del Lavoro, limitatamente alle cartelle esattoriali sottese alle intimazioni di pagamento opposte, aventi ad oggetto i crediti previdenziali vantati dall' , atteso che la sede titolare dell'obbligo assicurativo era CP_3 quella di Catanzaro, assegnando termine per la riassunzione del giudizio e compensando le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l'Istituto assicuratore.
6. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.10.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 14.10.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
7. Richiamando il contenuto dell'ordinanza di parziale incompetenza per territorio del 17.10.2023 e circoscrivendo, quindi, l'oggetto dell'accertamento ai crediti vantati dall' , deve rilevarsi CP_1 innanzitutto che, nonostante la parte opponente abbia asserito che l'intimazione di pagamento n.
03020199006115872000 sarebbe stata notificata, a mezzo p.e.c., in data 19.05.2022, l' ha dato CP_4 prova di aver notificato la suddetta intimazione il 25.09.2019.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società opponente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'estrinseca illegittimità delle intimazioni di pagamento opposte, in primis, per l'omessa notifica degli atti presupposti.
7.1 Per quanto attiene all'intimazione di pagamento n. 03020199006115872000, dalla documentazione prodotta dall' emerge che: CP_1 a) l'avviso di addebito n. 33020120001170121000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 11/2011 – 2/2012, è stato inviato con lettera racc.
a/r n. 65006816842-5 del 20.09.2012 e consegnato l'8.10.2012;
b) l'avviso di addebito n. 33020130000988346000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 3/2012 – 6/2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65016009532-0 del 3.10.2013 e consegnato l'11.10.2013;
c) l'avviso di addebito n. 33020160002861635000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 4/2016 – 7/2016, è stato notificato il 15.12.2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
d) l'avviso di addebito n. 33020170000056957000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 8/2016 – 11/2016, è stato notificato il
12.04.2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e) l'avviso di addebito n. 3302017000101929220, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 1/2017, è stato notificato il 22.06.2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
f) l'avviso di addebito n. 33020170001624516000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 2/2017 – 3/2017, è stato notificato il 17.10.2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
g) l'avviso di addebito n. 33020170001624718000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 4/2017, è stato notificato il 17.10.2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
h) l'avviso di addebito n. 330201800000218272000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 5/2017 – 12/2017, è stato notificato il
12.05.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
i) l'avviso di addebito n. 33020180002239410000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 1/2018 – 6/2018, è stato notificato il 3.12.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
7.2 Per quanto attiene, invece, all'intimazione di pagamento n. 03020229001777064000 emerge che:
j) l'avviso di addebito n. 330201200000170064000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 6/2011 – 9/2011, è stato inviato con lettera Par racc. a/r n. 65002232259-4 17.03.2012 e consegnato il 22.03.2012;
k) l'avviso di addebito n. 33020120000203426000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 10/2011, è stato inviato con lettera racc. a/r n.
65002232464-3 del 17.03.2012 e consegnato il 22.03.2012;
l) l'avviso di addebito n. 33020190000186719000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 7/2018 – 12/2018, è stato notificato il 10.05.2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Si precisa, inoltre, che l'intimazione di pagamento di cui si discute ha ad oggetto anche gli avvisi di addebito n. 33020120001170121000, n. 33020130000988346000, n. 33020160002861635000, n. 33020170000056957000, n. 33020170000119936000, n. 33020170000192922000, n.
33020170001624516000, n. 33020170001624718000, n. 33020180000218272000 e n.
33020180002239410000, di cui alle sopraindicate lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), di cui l'ente previdenziale ha dato prova della notificazione.
7.3 Infine, per quanto concerne l'intimazione di pagamento n. 03020229002221545000, l'avviso di addebito n. 33020160001339465000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 9/2014 – 3/2016, è stato notificato il 13.09.2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Dall'estratto del Registro INI-PEC, prodotto dall'ente previdenziale, emerge che l'indirizzo di posta elettronica certificata ove sono state effettuate le notifiche degli avvisi di addebito risulta essere il domicilio digitale della società.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti atti entro il termine di 40 giorni ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalla data di notificazione degli avvisi di addebito), i crediti contributivi ivi portati sono divenuti irretrattabili.
8. Per quanto concerne il merito della controversia contributiva, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ebbene, nel costituirsi in giudizio l'agente della riscossione ha eccepito di aver compiuto, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione e, in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03020179002874658000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
33020120001170121000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 23.05.2017;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020179005355536000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 33020120000170064000 e 33020120000203426000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 20.10.2017;
c) l'intimazione di pagamento n. 03020189001206204000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
33020130000988346000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 26.01.2018.
Tuttavia, non v'è prova dell'effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio relativo agli atti sopraindicati, posto che l'ente della riscossione ha prodotto solo le copie in formato “.pdf” delle ricevute di avvenuta consegna p.e.c., anziché i files originali in formato “.eml” o “.msg” che avrebbero consentito di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato e il suo contenuto.
All'uopo, può richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui
“L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.” (cfr. Cass. Sez. Civ. ordinanza n. 16189 dell'8.06.2023).
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'intervenuta estinzione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 330201200000170064000, n.
33020120000203426000, posto che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
03020229001777064000 (19.05.2022) risultava già ampiamente maturata la prescrizione quinquennale, tenuto conto che i menzionati avvisi sono stati notificati entrambi il 22.03.2012 e che non vi è prova dell'effettivo compimento, medio tempore, di atti interruttivi da parte di CP_4
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo agli avvisi di addebito n.
33020120001170121000 e n. 33020130000988346000, notificati, rispettivamente, in data 8.10.2012 ed in data 11.10.2012, atteso che, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
03020199006115872000 (risalente al 25.09.2019), era già ampiamente maturata la prescrizione quinquennale e che non vi è prova dell'effettivo compimento di precedenti atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Per quanto concerne, invece, gli avvisi di addebito n. 33020160002861635000, n.
33020170000056957000, n. 330201700010192922, n. 33020170001624516000, n.
33020170001624718000, n. 330201800000218272000 e n. 33020180002239410000, il termine di prescrizione (decorrente dalla data di notificazione dei suddetti avvisi - risalente, rispettivamente, al
15.12.2016, al 12.04.2017, al 22.06.2017, al 17.10.2017, al 17.10.2017, al 12.05.2018 ed al
3.12.2018) è stato interrotto con la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
03020199006115872000 (eseguita il 25.09.2019); sicché, alla data di notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 03020229001777064000 (19.05.2022), cui risultano sottesi gli avvisi di addebito sopraindicati, non era maturata alcuna prescrizione estintiva, tenuto conto anche della sospensione dei termini operata nel periodo di emergenza sanitaria.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi, poi, con riguardo all'avviso di addebito n.
33020190000186719000, notificato il 10.05.2019, posto che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03020229001777064000 (19.05.2022) alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Infine, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 33020160001339465000 (notificato in data
13.09.2016), si evidenzia che il termine di prescrizione è rimasto sospeso, dapprima, dal 23.02.2020 al 30.06.2020, per 129 giorni e, successivamente, per ulteriori 182 giorni, dal 31.12.2020 al
30.06.2021, per complessivi 311 giorni, per effetto della legislazione emergenziale sopra richiamata.
Ne consegue che, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
03020229002221545000 (8.06.2022), alcuna prescrizione era dirsi maturata. 10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
11. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008). Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_6
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione". Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_2
12. Tenuto conto della reciproca soccombenza rispetto alla questione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, nonché all'eccezione di prescrizione, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo, ponendo a carico della società opponente i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo in ragione del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 33020120001170121000, n. 33020130000988346000, n.
330201200000170064000 e n. 33020120000203426000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché delle intimazioni di pagamento opposte nelle parti riferite ai menzionati avvisi;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna la società ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 33020160001339465000, n.
33020160002861635000, n. 33020170000056957000, n. 330201700010192922, n.
33020170001624516000, n. 33020170001624718000, n. 330201800000218272000, n.
33020180002239410000 e n. 33020190000186719000, sottesi alle intimazioni di pagamento opposte, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di un terzo, condannando la
[...] al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 1.545,50 per compensi Parte_1 professionali, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell' ed in € 1.545,50 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell' CP_4
Lamezia Terme, 17.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa AL AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa AL AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 727/2022 R.G., promossa da
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Rismondi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Simona Barberio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
IA SA PU, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rende (CS) Piazza della Libertà n. 5 presso lo studio dell'Avv. Piero Pompameo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_4
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 (Sede di Catanzaro) presso lo studio dell'Avv. CP_3
ST Folino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.06.2022 la proponeva Parte_1 opposizione avverso: a) l'intimazione di pagamento n. 03020199006115872000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 19.05.2022, relativamente alle cartelle n. 03020120024190761000,
n. 03020140004382737000, n. 03020150005106201000, n. 030201500015274333000, n.
03020160009529441000, n. 03020170009762631000, n. 03020170014352177000 e n.
03020180008716663000, aventi ad oggetto rate premio/regolazioni premio e relative sanzioni civili
, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120001170121000, n. 33020130000988346000, n. CP_3
33020160002861635000, n. 33020170000056957000, n. 330201700010192922, n.
33020170001624516000, n. 33020170001624718000, n. 330201800000218272000 e n.
33020180002239410000, aventi ad oggetto contributi previdenziali;
b) l'intimazione di CP_1 pagamento n. 03020229001777064000, notificata a mezzo p.e.c. in data 19.05.2022, relativamente alle cartelle n. 03020120024190761000, n. 03020140004382737000, n. 03020150005106201000, n.
03020150015274333000, n. 03020160009529441000, n. 03020170009762631000, n.
03020170014352177000, n. 030201800016663000, n. 03020190000934263000 e n.
03020190013265154000, aventi ad oggetto rate premio/regolazioni premio e relative sanzioni civili
, nonché agli avvisi di addebito n. 330201200000170064000, n. 33020120000203426000, n. CP_3
33020120001170121000, n. 33020130000988346000, n. 33020160002861635000, n.
33020170000056957000, n. 33020170000119936000, n. 33020170000192922000, n.
33020170001624516000, n. 33020170001624718000, n. 33020180000218272000, n.
33020180002239410000 e n. 33020190000186719000, aventi ad oggetto contributi previdenziali
; c) l'intimazione di pagamento n. 03020229002221545000, notificata a mezzo p.e.c. in data CP_1
8.06.2022, relativamente all'avviso di addebito n. 33020160001339465000, avente ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) la nullità della notifica delle intimazioni opposte per CP_1 mancata notifica degli atti prodromici;
b) la nullità delle intimazioni di pagamento per violazione dello Statuto del contribuente;
c) l'estinzione della pretesa azionata per intervenuta prescrizione quinquennale alla data di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società ricorrente;
f) la notifica di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'ente della riscossione.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna della società opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, nell'ipotesi di perdita del credito , chiedeva che venisse dichiarata CP_1
l'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa a tenere indenne l' CP_4 CP_1 previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio come l'eventuale condanna alle spese.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'incompetenza per territorio CP_3 del Tribunale di Lamezia Terme in favore di quello di Catanzaro, in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti;
b) l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di interesse ad CP_3 agire, nonché per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per questioni attinenti al merito della pretesa creditoria azionata;
d) la regolare notifica delle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della rituale notificazione di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale.
4. Con comparsa di costituzione depositata il 29.11.2022 l' eccepiva: a) in via preliminare, CP_4
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Catanzaro, in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti;
b) l'inammissibilità CP_3 dell'opposizione in quanto tardivamente proposta;
c) che l'intimazione di pagamento n.
03020199006115872000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 19.05.2022 era stata, invece, notificata il 25.09.2019, fornendo prova della suddetta notificazione;
d) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
5. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.10.2023 è stata dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro, in funzione del Giudice del Lavoro, limitatamente alle cartelle esattoriali sottese alle intimazioni di pagamento opposte, aventi ad oggetto i crediti previdenziali vantati dall' , atteso che la sede titolare dell'obbligo assicurativo era CP_3 quella di Catanzaro, assegnando termine per la riassunzione del giudizio e compensando le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l'Istituto assicuratore.
6. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.10.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 14.10.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
7. Richiamando il contenuto dell'ordinanza di parziale incompetenza per territorio del 17.10.2023 e circoscrivendo, quindi, l'oggetto dell'accertamento ai crediti vantati dall' , deve rilevarsi CP_1 innanzitutto che, nonostante la parte opponente abbia asserito che l'intimazione di pagamento n.
03020199006115872000 sarebbe stata notificata, a mezzo p.e.c., in data 19.05.2022, l' ha dato CP_4 prova di aver notificato la suddetta intimazione il 25.09.2019.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società opponente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'estrinseca illegittimità delle intimazioni di pagamento opposte, in primis, per l'omessa notifica degli atti presupposti.
7.1 Per quanto attiene all'intimazione di pagamento n. 03020199006115872000, dalla documentazione prodotta dall' emerge che: CP_1 a) l'avviso di addebito n. 33020120001170121000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 11/2011 – 2/2012, è stato inviato con lettera racc.
a/r n. 65006816842-5 del 20.09.2012 e consegnato l'8.10.2012;
b) l'avviso di addebito n. 33020130000988346000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 3/2012 – 6/2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65016009532-0 del 3.10.2013 e consegnato l'11.10.2013;
c) l'avviso di addebito n. 33020160002861635000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 4/2016 – 7/2016, è stato notificato il 15.12.2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
d) l'avviso di addebito n. 33020170000056957000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 8/2016 – 11/2016, è stato notificato il
12.04.2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e) l'avviso di addebito n. 3302017000101929220, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 1/2017, è stato notificato il 22.06.2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
f) l'avviso di addebito n. 33020170001624516000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 2/2017 – 3/2017, è stato notificato il 17.10.2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
g) l'avviso di addebito n. 33020170001624718000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 4/2017, è stato notificato il 17.10.2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
h) l'avviso di addebito n. 330201800000218272000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 5/2017 – 12/2017, è stato notificato il
12.05.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
i) l'avviso di addebito n. 33020180002239410000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 1/2018 – 6/2018, è stato notificato il 3.12.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
7.2 Per quanto attiene, invece, all'intimazione di pagamento n. 03020229001777064000 emerge che:
j) l'avviso di addebito n. 330201200000170064000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 6/2011 – 9/2011, è stato inviato con lettera Par racc. a/r n. 65002232259-4 17.03.2012 e consegnato il 22.03.2012;
k) l'avviso di addebito n. 33020120000203426000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 10/2011, è stato inviato con lettera racc. a/r n.
65002232464-3 del 17.03.2012 e consegnato il 22.03.2012;
l) l'avviso di addebito n. 33020190000186719000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 7/2018 – 12/2018, è stato notificato il 10.05.2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Si precisa, inoltre, che l'intimazione di pagamento di cui si discute ha ad oggetto anche gli avvisi di addebito n. 33020120001170121000, n. 33020130000988346000, n. 33020160002861635000, n. 33020170000056957000, n. 33020170000119936000, n. 33020170000192922000, n.
33020170001624516000, n. 33020170001624718000, n. 33020180000218272000 e n.
33020180002239410000, di cui alle sopraindicate lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), di cui l'ente previdenziale ha dato prova della notificazione.
7.3 Infine, per quanto concerne l'intimazione di pagamento n. 03020229002221545000, l'avviso di addebito n. 33020160001339465000, avente ad oggetto contributi modello DM 10, oltre somme aggiuntive ed interessi, relativi al periodo 9/2014 – 3/2016, è stato notificato il 13.09.2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Dall'estratto del Registro INI-PEC, prodotto dall'ente previdenziale, emerge che l'indirizzo di posta elettronica certificata ove sono state effettuate le notifiche degli avvisi di addebito risulta essere il domicilio digitale della società.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti atti entro il termine di 40 giorni ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalla data di notificazione degli avvisi di addebito), i crediti contributivi ivi portati sono divenuti irretrattabili.
8. Per quanto concerne il merito della controversia contributiva, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ebbene, nel costituirsi in giudizio l'agente della riscossione ha eccepito di aver compiuto, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione e, in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03020179002874658000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
33020120001170121000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 23.05.2017;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020179005355536000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 33020120000170064000 e 33020120000203426000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 20.10.2017;
c) l'intimazione di pagamento n. 03020189001206204000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
33020130000988346000, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. in data 26.01.2018.
Tuttavia, non v'è prova dell'effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio relativo agli atti sopraindicati, posto che l'ente della riscossione ha prodotto solo le copie in formato “.pdf” delle ricevute di avvenuta consegna p.e.c., anziché i files originali in formato “.eml” o “.msg” che avrebbero consentito di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato e il suo contenuto.
All'uopo, può richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui
“L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.” (cfr. Cass. Sez. Civ. ordinanza n. 16189 dell'8.06.2023).
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'intervenuta estinzione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 330201200000170064000, n.
33020120000203426000, posto che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
03020229001777064000 (19.05.2022) risultava già ampiamente maturata la prescrizione quinquennale, tenuto conto che i menzionati avvisi sono stati notificati entrambi il 22.03.2012 e che non vi è prova dell'effettivo compimento, medio tempore, di atti interruttivi da parte di CP_4
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo agli avvisi di addebito n.
33020120001170121000 e n. 33020130000988346000, notificati, rispettivamente, in data 8.10.2012 ed in data 11.10.2012, atteso che, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
03020199006115872000 (risalente al 25.09.2019), era già ampiamente maturata la prescrizione quinquennale e che non vi è prova dell'effettivo compimento di precedenti atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Per quanto concerne, invece, gli avvisi di addebito n. 33020160002861635000, n.
33020170000056957000, n. 330201700010192922, n. 33020170001624516000, n.
33020170001624718000, n. 330201800000218272000 e n. 33020180002239410000, il termine di prescrizione (decorrente dalla data di notificazione dei suddetti avvisi - risalente, rispettivamente, al
15.12.2016, al 12.04.2017, al 22.06.2017, al 17.10.2017, al 17.10.2017, al 12.05.2018 ed al
3.12.2018) è stato interrotto con la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
03020199006115872000 (eseguita il 25.09.2019); sicché, alla data di notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 03020229001777064000 (19.05.2022), cui risultano sottesi gli avvisi di addebito sopraindicati, non era maturata alcuna prescrizione estintiva, tenuto conto anche della sospensione dei termini operata nel periodo di emergenza sanitaria.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi, poi, con riguardo all'avviso di addebito n.
33020190000186719000, notificato il 10.05.2019, posto che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03020229001777064000 (19.05.2022) alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Infine, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 33020160001339465000 (notificato in data
13.09.2016), si evidenzia che il termine di prescrizione è rimasto sospeso, dapprima, dal 23.02.2020 al 30.06.2020, per 129 giorni e, successivamente, per ulteriori 182 giorni, dal 31.12.2020 al
30.06.2021, per complessivi 311 giorni, per effetto della legislazione emergenziale sopra richiamata.
Ne consegue che, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n.
03020229002221545000 (8.06.2022), alcuna prescrizione era dirsi maturata. 10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
11. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008). Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_6
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione". Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_2
12. Tenuto conto della reciproca soccombenza rispetto alla questione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, nonché all'eccezione di prescrizione, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo, ponendo a carico della società opponente i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo in ragione del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 33020120001170121000, n. 33020130000988346000, n.
330201200000170064000 e n. 33020120000203426000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché delle intimazioni di pagamento opposte nelle parti riferite ai menzionati avvisi;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna la società ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 33020160001339465000, n.
33020160002861635000, n. 33020170000056957000, n. 330201700010192922, n.
33020170001624516000, n. 33020170001624718000, n. 330201800000218272000, n.
33020180002239410000 e n. 33020190000186719000, sottesi alle intimazioni di pagamento opposte, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di un terzo, condannando la
[...] al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 1.545,50 per compensi Parte_1 professionali, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell' ed in € 1.545,50 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell' CP_4
Lamezia Terme, 17.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa AL AT