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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 154/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 154/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 16/2025, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 50/2023 R.G., datata 3/1/2025, pubblicata in data 3/1/2025, avente ad oggetto
“Divorzio – Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RA Grisi e dall'avv. Carmen Maria Piscitelli Parte_1 per procura depositata in via telematica in allegato al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 174;
APPELLANTE PRINCIPALE / APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Daria Russo De Luca per procura depositata in Controparte_1 via telematica in allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Cava de' Tirreni, alla via De Filippis, n. 29;
APPELLATO PRINCIPALE / APPELLANTE INCIDENTALE
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 3/7/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3/2/2025 ha proposto appello Parte_1
(principale) avverso la sentenza n. 16/2025, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 50/2023 R.G., datata 3/1/2025, pubblicata in data 3/1/2025, nei confronti di Con tale atto ha chiesto, in particolare, quanto Controparte_1 Parte_1 segue: «CONCLUSIONI»: «Piaccia alla Ecc/ma Corte accogliere in toto il presente ricorso in appello e, per lo effetto, così giudicare: 1) Accogliere lo appello, dichiarando la nullità della sentenza per la mancata partecipazione del P.M. 2) Ammettere i mezzi istruttori (prova per testi ed in caso, pur da escludere, di non ammissione deferirsi al Dr. giuramento decisorio come Controparte_1 formalizzato. 3) Disporre ed attribuire l'assegno divorzile di euro 1000 (mille) mensile a carico del
SI. ed in favore della SI.ra in relazione all'apporto economico, Controparte_1 Parte_1 personale ed eccezionale conferito per la conduzione della vita familiare del patrimonio familiare, della carriera del coniuge e costituzione del suo patrimonio e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con le maggiorazioni ISTAT, con affidamento esclusivo all'appellante, 4) Disporre aumento almeno ad euro 800 per il mantenimento del minore RA, stabilito circa dieci anni prima
(nel 2016) di euro 650 e poi ridotto addirittura a 550 € per l'arrivo della sorella tenendo conto Per_1 dell'apporto della convivente, SI.ra che gode di autonomo lavoro e stipendio mensile Parte_2 di circa 2000 euro quale dipendente della stessa che il Dr. dirige. 5) Ripartire Parte_3 CP le spese straordinarie non nell'erroneo 50% disposto ma in proporzione dei rispettivi redditi disponibili, come già disposto dalla sentenza esibita della Corte di Appello Salerno, del 75 % a carico del e 25 % a carico della madre. (Cfr. Sent. Cass. 10 maggio 2022, n.14813). 6) Condannare CP il Dr. al pagamento delle spese, oltre accessori del doppio grado del giudizio in favore della CP
SI.ra , con attribuzione ai sottoscritti avvocati, procuratori anticipanti. SA ed Parte_1 impregiudicato ogni altro diritto, ragione ed azione».
La parte appellata (principale) si è costituita in appello, proponendo Controparte_1 anche appello incidentale, e, nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «CONCLUSIONI: Per tali motivi si ritiene di poter concludere per: 1) il rigetto del ricorso in appello per improcedibilità e/o inammissibilità per la violazione delle norme in materia circa i dettami degli art. 473 bis 30 c.p.c. 2) Il rigetto della domanda avanzata dalla sig.ra di Pt_1 aumento dell'assegno di mantenimento del figlio RA per manifesta infondatezza. 3) Il rigetto della domanda di assegno divorzile dell'appellante perché infondata in fatto ed in diritto, verificato che il Tribunale ha correttamente “condiviso” i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.18287\2018. Infatti il Tribunale ha osservato che la sig.ra non Pt_1 versa in stato di bisogno economico nell'ottica del riconoscimento della componente assistenziale, atteso che oltre l'attività lavorativa riconosciuta per tabulas, risulta pacifico che la sig.ra Pt_1 percepisce un canone di locazione;
considerata l'attività lavorativa come istruttrice di danza, provata anche dalla ammissione dell'appellante oltre che con le dichiarazioni dei redditi agli atti di causa. 4)
L'accoglimento dell'appello incidentale di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
RA per le ragioni su esposte o in via subordinata la riduzione ad euro 250,00 mensili dell'assegno di mantenimento in favore del figlio RA, da erogarsi dal mese di dicembre 2025 direttamente al figlio, perché maggiorenne al 20.11.2025. 5) La condanna dell'appellante delle spese processuali».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 3/7/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi,
è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
»: «Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1) Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di ciascun genitore di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con il minore, nell'indirizzo comune concordato;
2) Dispone che il padre potrà incontrare liberamente il figlio RA;
3) Determina in € 550,00 l'assegno di mantenimento per il figlio RA che il ricorrente è tenuta a corrispondere mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, disponendo che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio;
4) Dichiara inammissibile le domande risarcitorie proposte;
5) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
6) compensa tra le parti le spese di lite».
I motivi dell'impugnazione principale.
ha proposto appello (principale) avverso la sentenza pronunziata in primo Parte_1 grado. I motivi dell'impugnazione principale possono essere sintetizzati nei termini seguenti: in ordine alla erronea declaratoria di inammissibilità della prova si insiste sulla richiesta formale di ammissione della prova per testi e giuramento decisorio;
né in sede di separazione e né in sede di divorzio il
Tribunale ha ammesso le prove richieste impedendo l'accoglimento delle richieste formalizzate in ogni sede;
se i primi Giudici avessero ammesso la prova articolata sarebbe emerso lo ingente apporto di oltre 1 milione in favore del coniuge dato dall'appellante, come da assegni bancari depositati in atti, e della costituzione del suo patrimonio personale, oltre quello familiare dedicando tutta la propria persona al servizio esclusivo del nucleo familiare, rinunziando ad ogni altro rapporto sociale e di vita, curando, anche quale unica insegnante, i corsi di danza dell'Associazione ”, CP_2 costituita dal marito, che la presiedeva, e per soci i suoi genitori e sorella, incrementando i ricavi senza nulla mai corrispondere alla consorte e con incasso di euro 1500 mensili;
lo stesso Tribunale, poi, trae la conseguenza di rigetto della domanda dello assegno divorzile per non avere la offerto la Pt_1 prova, anche documentalmente esistente (assegni bancari) a del proprio apporto personale, finanziario ed economico dato al e, quindi, la mancata osservanza dell'onere probatorio;
in ordine alla CP richiesta di aumento dell'assegno in favore del minore RA ad euro 800, si evidenzia che dalla
DSU del 2023 presentata dal Dr. , emerge un suo reddito annuo imponibile ai fini Irpef del CP dott. di 71.414,00; rispetto all'anno 2015, quando fu stabilito l'assegno di mantenimento a CP favore del figlio RA in euro 650,00 e in euro 250,00 a favore della moglie (provvedimenti presidenziali), il Dr. ha incrementato il suo reddito da euro 50.973,00 a euro 71.441,00 ossia CP del 40 % (vedi Perizia Dr. su ); l'assegno di mantenimento a favore del minore e Per_2 CP
l'assegno divorzile richiesto a favore della appellante devono, pertanto, essere incrementati almeno con lo stesso indice e in ogni caso in misura non inferiore a euro 800 per il minore e 1000 per il particolare apporto dato dall'appellante; è errata e non condivisibile la motivazione data dal Tribunale con riguardo alla nascita della figlia dalla convivenza con la SI.ra , circostanza Per_1 Parte_2 che ha portato (per ) un ulteriore incremento del reddito, costituito dall'apporto economico CP della stessa convivente, titolare di autonomo reddito di circa 2000 €, come dipendente della stessa società Caramico Spa - Salerno di cui il Dr. è Dirigente e la SI.ra sua dipendente;
CP Pt_2 il Tribunale non ha dato rilevanza alcuna alla circostanza che il Dr. , in costanza di CP matrimonio e successivamente, manteneva, di nascosto, rapporti bancari con circa 8 istituti di credito;
vi è stato apporto economico - patrimoniale - finanziario conferito dalla appellante alla Pt_1 conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare e personale del dr.
, con contributo alla sua carriera e con rinunzia, con lo stesso concordata, durante il CP fidanzamento ad ogni attività di studio e lavorativa;
vi è stato rapporto di lavoro della per 10 Pt_1 anni quale insegnante dei corsi di danza presso l'associazione “ di cui l'ex coniuge era CP_2 presidente e soci i suoi familiari;
vi è stato un eccezionale APPORTO ECONOMICO conferito dalla
SI.ra al patrimonio del dott. ; in regime di separazione dei beni le spese della vita Pt_1 CP quotidiana sono state divise al 50 % tra i coniugi e la appellante ha dato ulteriore apporto, mentre non risulta alcun apporto dato dal marito, oltre la divisione al 50 % delle spese quotidiane;
la perizia redatta dal dott. è corredata dai singoli documenti di riferimento che attestano in maniera Per_2 inconfutabile l'APPORTO INGENTE ECONOMICO fornito dalla sig.ra al patrimonio Pt_1 familiare e personale del dott. ; sia nel giudizio di separazione che in questo di divorzio non CP sono stati ammessi i mezzi istruttori;
i primi giudici non rilevano e, quindi, non valutano che il reddito del Dr. supera per ben quattro volte quello della ex consorte va evidenziata CP Pt_1
l'inadeguatezza e lo squilibrio reddituale, di mezzi e di vita della rispetto al Dott. Pt_1 CP
le ricerche di lavoro e le domande presentate (dalla hanno avuto esito negativo;
la
[...] Pt_1
SI.ra ha un'età (52 anni) che la colloca fuori dal mondo del lavoro;
è dovuto l'assegno Pt_1 divorzile anche se la richiedente fa addirittura lavori saltuari;
il contesto Regionale campano presenta un alto tasso di disoccupazione;
la disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell'assegno divorzile;
il riacquisto fatto dalla della vecchia casa Pt_1 di famiglia, sita in Salerno, alla Via Olivieri, 9, già domicilio coniugale in comodato gratuito, non è situata affatto sul lungomare, ma alla Via Olivieri, 9, ed è un bene ereditario, degli anni 60, e l'intero fabbricato è di vecchia data e in corso di ristrutturazione condominiale;
la casa è stata
RIACQUISTATA per volontà della madre , perché bene di famiglia ereditato e che aveva CP_3 venduto perché costretta dalla figlia per poter eseguire il pagamento del prezzo della nuova Pt_1 casa, di maggiore superficie;
si tratta della vecchia casa dove gli ex coniugi Controparte_4 avevano vissuto la loro vita matrimoniale in comodato gratuito per 13 anni ed oggi, si ripete, è da ristrutturare;
la appellante non aveva il merito creditizio per cui il fratello, ha Persona_3 prestato la garanzia per un mutuo di durata TRENTENNALE, per cui fino alla età di anni 82 sarà tenuta al relativo pagamento con una rata mensile di euro 709.79.
La prospettazione del resistente, appellante incidentale.
Il resistente, appellante incidentale ha, in particolare, dedotto quanto segue: sussiste
Inammissibilità e improcedibilità del ricorso in appello: non vengono indicati analiticamente i capi della sentenza di primo grado che vengono impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice e le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione non risultano articolate ritualmente;
priva di pregio è la doglianza del mancato intervento del P.M. che parte appellante enuncia nulla argomentando;
vi è inammissibilità e\o improcedibilità della domanda di affido esclusivo del figlio RA e di aumento dell'assegno in favore dello stesso ad euro 800,00; il figlio RA compirà il 20/11/2025 anni 18 ed è stato sottoposto ad esame del Giudice il
20/4/2023, esame riportato anche in sentenza;
la previsione che il padre possa incontrare liberamente il figlio RA è stata dettata dalla ovvia considerazione che RA è prossimo al raggiungimento della maggiore età; questa previsione rispetta quanto è nell'interesse di un ragazzo mostratosi maturo e indipendente durante l'esame (aveva 16 anni) che ha convinto il Magistrato che sa “gestirsi autonomamente anche nei rapporti tra i genitori”; sono inammissibili la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento e della ripartizione al 75 % delle spese straordinarie a carico del sig.
; ininfluente e illogica è la tesi dell'appellante secondo cui l'assegno di mantenimento CP andrebbe aumentato ad euro 800,00 mensili perché il sig. ha una stabile convivenza con la CP sig.ra il cui apporto economico dovrebbe sommarsi alle finanze dell'appellato; la sig.ra Parte_2
, con cui l'appellato ha costituito un nuovo nucleo familiare con la nascita della piccola Pt_2
è percettrice di reddito di euro 1.300,00 mensili lordo e non, come afferma controparte, di Per_1 euro 2.000,00, oltre che debitrice di mutuo ipotecario;
si propone appello incidentale per ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio RA, e in via subordinata di riduzione dello stesso ad euro 250,00, mensili;
le ragioni risiedono nelle considerazioni già fatte dal Giudice di primo grado laddove nella impugnata sentenza, dopo aver rilevato una inesistente disparità di trattamento reddituale evidenzia “tempi di permanenza ad oggi quasi paritetici e maggiori esigenze del figlio laddove all'epoca della pronuncia di separazione i tempi di permanenza erano certamente inferiore”, elemento questo non considerato appieno dal Tribunale;
in ogni caso se fosse stabilito un assegno a favore del figlio RA, prossimo al raggiungimento della maggiore età, si chiede che venga erogato direttamente a lui, quando sarà divenuto maggiorenne, assecondando anche una richiesta avanzata da controparte;
la non versa in stato di bisogno;
anzi dall'esame della Certificazione INPS 2021 Pt_1 si evince che alla stessa è stata negata in quell'anno l'agevolazione INPS perché superava la soglia massima di euro 50.000,00, che le impediva di percepire l'Assegno Unico;
le dichiarazioni ISEE dimostrano più delle dichiarazioni dei Redditi relative agli anni d'imposta, il reale potere d'acquisto del soggetto non solo percettore di reddito, ma anche la sua reale capacità patrimoniale (conti correnti, proprietà immobiliari, mobiliari); vi è stato un errore del Tribunale nell'aver ignorato le attestazioni
ISEE, le DSU e i documenti INPS messi a disposizione dal;
da questi documenti, nel CP periodo esaminato dal Tribunale, emerge un aumento dell'indice a lui riferibile poiché da € 29.145 del 2018 arriva a € 45.193 nel 2021; l'ISEE della però, era ben maggiore come dimostra una Pt_1 comunicazione inviata dall'INPS alla in data 14/09/2021, ovvero la risposta n. 445797, con Pt_1 la quale viene negato all'appellante l'assegno unico per il figlio RA poiché “l'ISEE risulta superiore alla soglia massima di € 50.000,00”; se disparità reddituale esisteva, pertanto, questa era in favore della e in danno del;
non si ravvisa, pertanto, alcun motivo che giustifica la Pt_1 CP previsione di un assegno mensile a debito del padre;
se poi si considera che lo stesso Tribunale ha statuito “tempi di permanenza ad oggi quasi paritetici e maggiori esigenze del figlio laddove all'epoca della pronuncia di separazione i tempi di permanenza erano certamente inferiore” ; sostanzialmente il diritto di visita del è stato ampliato a 15 pernottamenti mensili rispetto ai 6 previsti dalla CP sentenza definitiva di separazione;
il “è gravato dal pagamento di una rata di mutuo di € CP
893,09 mensili a tasso fisso contratto nel 2021” e “ha costituito un altro nucleo familiare con la nascita di altra figlia nel 2020”; non sono stati opportunamente valutati fatti e deduzioni che riducono Per_1 le capacità economiche del sig. in misura considerevole;
vanno considerate le mutate CP condizioni economiche del sig. rispetto a quelle osservate dal giudice durante l'esame del CP
I grado;
dai documenti depositati emerge una riduzione dell'ISEE del 10%, ovvero da € 45.193 per l'anno di imposta 2021 (l'ultimo depositato in primo grado) a € 40.712 per l'anno di imposta 2023; risulta un costante maggior benessere della la capacità reddituale della è Pt_1 Pt_1 sottostimata perché i proventi delle Associazioni Sportive, non essendo dichiarati, non rientrano nemmeno tra i parametri di calcolo dell'ISEE;
considerato che
il figlio RA continua, per sua scelta, a ripartire equamente il tempo fra i genitori e che non sono sopraggiunti ulteriori eventi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non esistono presupposti per l'attribuzione dell'assegno in favore della madre;
sussiste inammissibilità della domanda di assegno divorzile di euro 1.000,00 della sig.ra parte appellante si limita a Pt_1 dichiarare la sua inferiorità economica, nonostante le prove documentali dal sig. introdotte CP nel giudizio di primo grado;
come dedotto e provato in via documentale dal sig. , il Giudice CP
a quo nella sua decisione ha evidenziato che la ha acquistato l'immobile in Salerno nel 2022, Pt_1 che percepisce canoni di locazione da altro immobile, che lavora quale istruttrice di danza e ha fitti attivi che le garantiscono un reddito dichiarato annuo medio di euro 24.000,00 mila;
non merita censura la articolata decisione del Magistrato in ordine alle capacità reddituali della odierna appellante;
l'appellante ha una capacità reddituale dichiarata che non giustifica l'assegno divorzile perché non versa in stato di bisogno economico nell'ottica del riconoscimento della componente assistenziale, senza tener conto di quanto dichiarato e dimostrato in primo grado per tabulas: la sig.ra ha rapporti di lavoro, con conseguente reddito, grazie all'organizzazione dei corsi sportivi Pt_1 gestiti dalle sue Associazioni Sportive Dilettantistiche e “Aerobic Dance Salerno”, CP_2 formalmente senza scopo di lucro ma in realtà fonti di elevati redditi (non dichiarati al fisco), tenuti presso i locali del Centro Polifunzionale Onmic, Torrione e della Palestra I.C. Matteo Mari di Salerno, nonché redditi dichiarati che ammontavano ad € 21.842,00 nell'anno 2021 (modello 730/2022, ovvero il più recente tra quelli depositati); la svolge dal 1997, ininterrottamente, la Pt_1 professione di insegnante di danza grazie alla gestione di Associazioni Sportive formalmente senza fine di lucro, ma sostanzialmente fonte di entrate rilevanti;
nel documento del dott. definito Per_2
“perizia” la quantifica le entrate della sua attività in € 1.200,00 netti mensili (€ 144.000,00 Pt_1 in 10 anni fino al 2015) per la sola Associazione Sportiva Dilettantistica Salerno Danza;
considerando che la gestisce almeno due Associazioni ( e Aerobic Dance Salerno) e che dal Pt_1 CP_2
2015 ad oggi sono certamente aumentate sia le rette sportive che le entrate collegate, il Tribunale avrebbe potuto facilmente presumere che i redditi da lavoro non dichiarati al Fisco sono da sommare ad essi ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento e ammontano almeno a € 2.400,00 netti mensili;
la ha presentato in fase di divorzio la documentazione relativa all'acquisto di Pt_1 un appartamento in Salerno al prezzo di € 240.000,00 e alla contrazione di un mutuo di € 181.000,00 con la rata mensile di € 709,00; la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo finanziato dalla ovvero € 59.000,00, è stato pagato dalla con rimesse dirette;
il Tribunale avrebbe CP_5 Pt_1 dovuto chiedersi come può una persona che si è sempre dichiarata indigente e disoccupata, con un'entrata di 1.000 al mese, disporre di migliaia di euro in contanti e pagare rate di mutuo di € 709,00; si tralasciano ulteriori considerazioni sul prezzo di vendita dell'immobile dichiarato nell'atto di compravendita, ovvero € 240.000,00; trattandosi di un appartamento di 120mq sul lungomare di
Salerno in zona Mercatello, vista mare, dal valore commerciale sicuramente superiore ai 300.000 euro;
sorgono non pochi dubbi in merito a ulteriori versamenti effettuati dalla grazie ai Pt_1 proventi in contanti delle sue Associazioni Sportive.
La decisione.
La dedotta nullità della sentenza impugnata.
Nella intestazione della sentenza impugnata risulta che il P.M. è stato interventore ex lege in primo grado. In appello, peraltro, la Procura Generale presso questa Corte di Appello ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Ogni motivo di impugnazione sul punto proposto risulta infondato;
in ogni caso, l'intervento del P.M. in appello ha comunque sanato ogni eventuale irregolarità sul punto.
La inammissibilità e improcedibilità dell'appello.
L'atto di appello principale contiene la indicazione sufficientemente precisa delle parti della sentenza di cui si chiede la modifica e delle ragioni della impugnazione;
la controparte quindi, ha potuto pienamente svolgere le sue difese. Ogni motivo di impugnazione sul punto proposto risulta infondato.
Le modalità dell'affidamento del figlio minorenne.
La sentenza impugnata ha previsto, in particolare, l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con previsione della possibilità che padre possa incontrare liberamente il figlio RA. Queste disposizioni risultano sicuramente rispondenti con l'interesse del minore. Va, peraltro, evidenziato che il figlio RA è nato in [...]
20/11/2007 e, quindi, è prossimo al compimento della maggiore età. Dagli atti non emerge alcun utile elemento per modificare le statuizioni contenute nella sentenza impugnata. Non emergono, in particolare, elementi per ritenere che la organizzazione in atto della vita del minore abbia prodotto significative difficoltà. Una modifica di questa organizzazione, peraltro in prossimità del compimento della maggiore età potrebbe avere effetti pregiudizievoli sulla vita del minore.
Tutte le disposizioni sul punto rese dal tribunale vanno, pertanto, confermate.
L'assegno di mantenimento per il figlio minorenne e l'assegno divorzile di mantenimento per
. Parte_1
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata è corretta e va confermata.
Il Tribunale ha, in particolare, previsto un assegno mensile di mantenimento per il figlio
RA a carico di oltre rivalutazione, e ha previsto una contribuzione, a carico Controparte_1 di ciascun genitore, nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio. Il Tribunale ha, poi, rigettato la domanda della di previsione di Pt_1 assegno divorzile.
Su questi punti il Tribunale ha, in particolare, così motivato: «Va quindi determinato il contributo per il mantenimento per il figlio, dovendo farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, esaminando la documentazione prodotta dalle parti. Orbene, il ricorrente, che svolge attività come dirigente di azienda, ha costituito un altro nucleo familiare con la nascita di altra figlia nel 2020. Per l'anno di imposta 2019 ha dichiarato un reddito imponibile Per_1 di € 67813,00, per l'anno 2020 un reddito di € 67708,00, per l'anno 2021 un reddito di € 67749,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte). Per l'anno 2022, il suo reddito, ai fini ISEE, ha dichiarato un reddito di € 70708,00, laddove negli anni precedenti esso era rimasto tendenzialmente invariato anche rispetto a quanto già dichiarato nel corso del giudizio di separazione (modelli ISEE prodotti, per l'anno 2021 un reddito di € 55722,00 per l'anno 2020 un reddito di € 52090,00, laddove dalla lettura della sentenza di separazione risulta per l'anno 2016 un reddito di € 52115,44). Egli è proprietario di un immobile con pertinenza ed è gravato dal pagamento di una rata di mutuo di €
893,09 mensili a tasso fisso contratto nel 2021. La resistente, invece, che svolge attività di insegnate di danza e che, contrariamente a quanto dedotto, non aveva conseguito la laurea, essendosi bloccata nel percorso universitario già nel 2001, 2 anni prima del matrimonio (come evincibile dal libretto universitario allegato dal ricorrente ove si evince che dopo i primi esami superati brillantemente negli anni 1996 1997, ha sostenuto altro esame nel 2001, per poi bloccarsi), ha dichiarato per l'anno di imposta 2019 un reddito di € 25664,00, per l'anno 2020 un reddito di € 22265,00, per l'anno 2021 un reddito imponibile di € 24873,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte). Ella è proprietaria della casa ove vive acquistata nel 2022 contraendo un mutuo con rata variabile di circa € 709,00 (si veda contratto di mutuo e quietanza di pagamento), nonché di altro immobile dal quale percepisce un canone di locazione. Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale si ritiene di dover confermare la somma di € 550,00 che il ricorrente dovrà da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat, considerando che vi è una disparità reddituale delle parti, tempi di permanenza ad oggi quasi paritetici e maggiori esigenze del figlio, laddove all'epoca della pronuncia di separazione i tempi di permanenza era certamente inferiori. Inoltre, va altresì confermato l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minori (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc.) da concordarsi preventivamente (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate, nella misura del 50% ciascuno. Va infine esaminata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente che ritiene il Tribunale sia infondata e come tale vada rigettata, in applicazione dei principi di recente elaborazione giurisprudenziale, ormai condivisi. …
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Orbene, il
Tribunale osserva che, dalla comparazione delle posizioni economiche delle parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento alla resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile neanche nella sua componente assistenziale. Ed invero, la resistente ha una sua capacità reddituale, anche se inferiore a quella del ricorrente. È proprietaria di immobili ed è riuscita ad acquistare nel 2022 la casa ove oggi abita, pur contraendo un mutuo. Ella percepisce canone di locazione e svolge attività lavorativa come istruttrice di danza. Non può quindi dirsi che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale. Lo stesso dicasi per … la componente perequativa-compensativa, essendo stato documentato che il mancato completamento del percorso universitario non è dipeso dal matrimonio e che ella comunque ha svolto attività di istruttrice di danza. Non è stato provato il contributo prestato dalla resistente alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale … Da ciò consegue il rigetto della domanda».
La motivazione esposta dal Tribunale merita integrale condivisione.
L'assegno per il figlio minorenne.
In relazione all'assegno per il figlio RA, minorenne, va evidenziato, in particolare, quanto segue.
Ad esempio, per il periodo di imposta 2021 risulta per un reddito Controparte_1 complessivo di € 71.588,00. Per lo stesso periodo di imposta 2021 risulta, peraltro, per Parte_1
un reddito imponibile di € 24.873,00. Va, poi, richiamato quanto correttamente esposto nella
[...] motivazione della sentenza impugnata in ordine ai rispettivi redditi degli ex coniugi. Il CP risulta, peraltro, essere dirigente di un supermercato;
egli ha ora una nuova famiglia e dalla nuova unione ha avuto una figlia ( nata in data [...]). Il ha un reddito alquanto Per_1 CP elevato, anche se ovviamente è tenuto, come tutti i genitori, ha contribuire al mantenimento della nuova figlia. Sia il , sia la hanno beni immobili. La ha un reddito inferiore CP Pt_1 Pt_1
a quello di . La tuttavia, svolge l'attività di insegnante di danza e gestisce CP Pt_1 associazioni di danza;
ella ha, quindi, una buona capacitò di lavoro e di reddito. La peraltro, Pt_1 già in precedenza svolgeva, in costanza dell'unione con il l'attività di insegnante di danza Pt_1 presso la scuola di danza appartenente al e alla di lui famiglia. Sia il , sia la Pt_1 CP Pt_1 hanno contratto mutui per acquisto di immobili.
Il figlio RA, peraltro, è collocato in via prevalente presso la madre, anche se il padre gode di un diritto di frequentazione del figlio molto ampio.
In questa situazione di squilibrio patrimoniale, in particolare reddituale, fra i genitori risulta sicuramente opportuna la previsione di un assegno in favore della madre per il mantenimento del figlio
RA. La misura di tale assegno determinata dal tribunale in € 550,00 mensili, con rivalutazione, risulta senz'altro congrua, tenuto conto delle attuali risultanze processuali e dele complessive risultanze degli atti. Anche la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio RA nella misura del 50 % per ciascun genitore risulta congrua, in considerazione di quanto sopra osservato in particolare con riguardo alla circostanza che entrambi i genitori godono di una buona situazione patrimoniale, anche se il ha una situazione reddituale almeno apparentemente migliore;
va, CP
d'altra parte, tenuto conto anche della capacità reddituale della in ragione dell'attività di Pt_1 gestione di scuola di danza da lei svolta.
Le disposizioni rese dal primo giudice in ordine all'assegno di mantenimento per il figlio
RA e alla ripartizione delle spese straordinarie per questo figlio risultano, quindi, congrue e vanno integralmente confermate.
Allo stato, peraltro, non risultano elementi idonei per disporre il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio minorenne RA.
Vanno, quindi, rigettati sia l'appello principale, sia l'appello incidentale sul punto proposti.
L'assegno divorzile di mantenimento per . Parte_1
Il Tribunale ha rigettato la domanda di previsione dell'assegno divorzile di mantenimento in favore di . Questa statuizione risulta corretta e va confermata. Parte_1
La cassazione ha affermato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018].
La cassazione ha, inoltre, precisato che, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità [cfr.
Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 32354 del 13/12/2024].
La cassazione ha anche puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 29920 del 3/10/2022].
La cassazione ha, peraltro, affermato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 38362 del 3/12/2021].
La cassazione ha, poi, puntualizzato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 9144 del 31/3/2023].
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 13420 del 16/5/2023].
La cassazione ha, inoltre, puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con la precisazione che il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018].
Sul piano probatorio la Suprema Corte ha, fra l'altro, affermato che, in tema di assegno di divorzio, il giudice può avvalersi di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti, può far uso di presunzioni e ricorrere a nozioni di comune esperienza per l'accertamento delle condizioni economiche delle parti e non è tenuto ad ammettere o disporre ulteriori mezzi di prova quando ricorrano elementi sufficienti per la formazione del suo convincimento, che si sottrae a censura in sede di legittimità quando sia logicamente e congruamente motivato [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n.
11059 del 10/8/2001].
Nella analoga materia della separazione, la cassazione ha affermato, sempre sul piano probatorio, che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice a presunzioni semplici, che deve ritenersi consentito nel concorso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità contemplate dall'art. 2729 c.c., non configura un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenendo conto che tale onere può essere assolto anche mediante la mera prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 2656 del 23/4/1985].
Nel caso qui esaminato risulta sussistere uno squilibrio essenzialmente reddituale fra i due ex coniugi. La tuttavia, risulta titolare di un adeguato reddito che le consente senz'altro di Pt_1 mantenere una condizione di vita dignitosa;
ella, inoltre, ha una capacità reddituale, quale insegnante di danze e titolare di scuole di danza, che le consente di produrre redditi senz'altro adeguati. Va precisato che la già svolgeva questa attività in una scuola di danza appartenente al Pt_1 CP
e alla famiglia di lui e che, quindi, ella non ha rinunziato a opportunità lavorative durante la vita coniugale, ma anzi ha avuto modo di esercitare la sua attività lavorativa di insegnante di danza proprio utilizzando la scuola del . Dagli atti si evince, peraltro, che la aveva smesso di CP Pt_1 studiare ben prima di contrarre matrimonio. La vita coniugale le ha, in definitiva, consentito di esercitare la sua attività lavorativa, senza rinunzie, derivanti da tale vita, ascrivibili a scelte comuni dei coniugi.
Va, peraltro, richiamato quanto correttamente esposto nella motivazione della sentenza impugnata in ordine ai rispettivi redditi degli ex coniugi e quanto più sopra esposto quanto alle rispettive condizioni patrimoniale e reddituali del e della con riguardo al tema CP Pt_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio minorenne RA.
Lo squilibrio reddituale fra i due ex coniugi, in definitiva, risulta attenuato dalla capacità reddituale della e dalla circostanza che entrambi gli ex coniugi sono titolari di diritti Pt_1 immobiliari. Il , inoltre, deve anche contribuire al mantenimento della figlia nata dalla sua CP nuova unione. La cassazione ha, d'altra parte, precisato che nel determinare la situazione patrimoniale dei componenti della coppia, una volta che questa si sia sciolta, occorre tenere conto anche della sopravvenuta nascita di altro figlio di uno dei due componenti al cui mantenimento quest'ultimo debba anche contribuire [cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 32466 del 22/11/2023].
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata, più sopra richiamata, va, quindi, senz'altro condivisa anche nella parte cui ha affermato che dalla comparazione delle posizioni economiche delle parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento alla resistente, ora appellante principale, del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile né nella sua componente assistenziale, né nella sua la componente perequativa-compensativa.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata risultano corrette e vanno integralmente confermate. Tutti i motivi di impugnazione proposti avverso il diniego dell'assegno divorzile vanno, quindi, disattesi.
La inammissibilità delle ulteriori domande.
Il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità delle domande risarcitorie proposte dalla
Nella sentenza impugnata si trova affermato, sul punto, quanto segue: «Tanto premesso, Pt_1 essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, vanno esaminate le ulteriori domande, dovendo in primo luogo dichiararsi l'inammissibilità delle domande di risarcimento dei danni articolare dalla resistente e che ella asserisce aver subito per essersi il ricorrente appropriato di somme indebitamente incassate in un'operazione immobiliare poi di fatto non andata a buon fine, nonché per la mancata retribuzione dell'attività di insegnante di danza nel periodo nel quale ella è stata sposata. A ben vedere l'azione proposta non è propriamente di risarcimento dei danni ma di restituzione di somme indebitamente percepite ovvero di pagamento di retribuzioni (secondo la ricostruzione della resistente) che, come tali, non presentano profili di connessione con il presente giudizio. Secondo giurisprudenza costante, difatti, sono inammissibili le domande di restituzione di somme di danaro o di beni mobili ed anche quelle risarcitorie e quelle di scioglimento della comunione, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., in quanto non è una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause. L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent.,
3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638 ed anche Cass. Civ. n. 18870/14). Da ciò segue l'inammissibilità delle domande». Questa motivazione risulta senz'altro condivisibile. In ogni caso sul punto non risulta proposta adeguata impugnazione.
I mezzi istruttori.
La parte ora appellante principale ha chiesto l'ammissione di prova per testimoni e di giuramento decisorio. Quanto al giuramento decisorio, va osservato quanto segue. La cassazione ha affermato che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 29614 del 25/10/2023. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 1551 del 19/1/2022, la quale ha affermato che è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito].
Nel caso qui esaminato i capitoli del giuramento sono formulati in maniera tale che, se anche il giuramento sortisse l'esito sperato dal richiedente, in ogni caso permarrebbe un margine di apprezzamento (peraltro estremamente ampio) del giudice in ordine alla accoglibilità oppure no delle domande proposte dalla Ne consegue che il giuramento decisorio, come dedotto e richiesto, Pt_1 risulta senz'altro inammissibile.
Quanto alla prova per testimoni dedotta dalla parte appellante principale, va osservato che se anche questa prova venisse espletata e sortisse l'esito sperato dalla in ogni caso questo Pt_1 non inciderebbe in maniera significativa sul quadro probatorio attualmente esistente. Gli elementi, anche documentali, presenti agli atti risultano, infatti, senz'altro idonei a pervenire alla decisione e l'esito della eventuale prova per testimoni (quale che fosse) non risulta suscettibile di modificare il predetto quadro probatorio.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata sia dalla parte appellante principale, sia dalla parte appellante incidentale;
tale sentenza risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate. Sia l'appello principale, sia l'appello incidentale vanno, pertanto, rigettati e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio, anche alla luce di quanto più sopra osservato. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite “Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa”. Questa statuizione merita conferma, tenuto conto della natura della controversia e delle complessive domande e deduzioni delle parti. Sul punto, peraltro, non emergono contestazioni adeguatamente motivate.
Le spese del secondo grado vanno, poi, integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza, atteso che vengono rigettati sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché sia la parte appellante principale, sia la parte appellante incidentale siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello principale proposto nell'interesse di , nei confronti di Parte_1 CP
nonché in ordine all'appello incidentale proposto nell'interesse di
[...] Controparte_1 essendo tutte le impugnazioni proposte avverso la sentenza n. 16/2025, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 50/2023 R.G., datata 3/1/2025, pubblicata in data 3/1/2025, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
4. dispone la integrale compensazione fra le parti e delle Parte_1 Controparte_1 spese del secondo grado di giudizio;
5. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante principale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115 del 30/5/2002;
6. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante incidentale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Controparte_6 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 10/7/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi