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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. LE MA OL Presidente dr. RI RL SI Consigliere rel dr. Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2843/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in GALLERIA DEL CORSO 1 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. PATRON PAOLO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
TI IS
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), elettivamente domiciliati in VIA FRANCESCO FERRUCCI 6 20145 C.F._5
MILANO presso lo studio dell'avv. DE CESARE MARIA CARMEN, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
pagina 1 di 6 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) – appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1166/2024 pubblicata il 22.7.2024 notificata il 3.9.2024.
Causa assegnata in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza dell'1.7.2025 sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti come da rispettive note scritte e poi decisa nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, devoluta alla sua cognizione ogni questione sorta nel primo grado di giudizio, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- In riforma della sentenza inter partes n. 1166 del 22 luglio 2024 del Tribunale di Pavia resa in
RG 3060/2022 notificata il 3 settembre 2024 e in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di impugnazione,
- visto l'art. 615 cpc
- ritenuta la propria competenza,
- in via preliminare, accertata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza inter partes del Tribunale di Pavia n. 1066 del 22 luglio 2024 RG 3060/2022 notificata il 3 settembre 2024, e comunque sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
e sospendere l'esecuzione in corso di cui al RGE
1502/2022 avanti il Tribunale di Pavia;
- nel merito, accertare e dichiarare in capo ai sigg.rri e CP_1 CP_2 cumulativamente e singolarmente, l'assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg.rri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 cumulativamente e singolarmente considerati, per le ragioni di cui in atti;
- in ogni caso, con la migliore formula, accertare e dichiarare l'ineseguibilità della sentenza della Corte di Appello di Milano 2526/2015;
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato dai sigg.rri
e ai sigg.rri e CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 [...] per genericità ed indeterminatezza dell'adempimento intimato, e per ogni Parte_3 altra ragione illustrata in atti;
- in ogni caso e con la miglior formula dichiarare generico, indeterminato, privo di efficacia nonché nullo l'atto di precetto opposto;
pagina 2 di 6 - con vittoria di spese legali, spese generali, cpa e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, oltre che oneri di registrazione dell'emananda sentenza”
Per CP_1 CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa così giudicare:
Nel merito:
1) confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) con vittoria di compensi, spese e rimborso forfettario altresì del presente grado di giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1166/2024 con la quale il Tribunale Parte_3 di Pavia ha così provveduto: “A. respinge l'opposizione; B. condanna gli opponenti signori Pt_1
, e al pagamento delle spese di lite che liquida in
[...] Parte_2 Parte_3 complessivi Euro 1.800,00 oltre oneri”.
La suddetta sentenza, qui impugnata, è stata pronunziata ad esito del giudizio di opposizione all'esecuzione intrapreso dagli odierni appellanti a seguito della notifica del precetto notificato loro in data 3 – 6 giugno 2022 da e per esecuzione specifica di obbligo di fare ex CP_1 CP_2 art. 612 c.p.c.
Più in particolare, va rilevato che il titolo della pretesa messa in esecuzione da questi ultimi è la sentenza del Tribunale di Vigevano n. 301/2012 del 3.8.2012 (confermata dalla Corte di Appello di
Milano con sentenza n. 2526/2015 del 15.6.2015) con la quale è stato ordinato a Parte_1
e di procedere alla rimessione in pristino stato dei Parte_2 Parte_3 luoghi antecedente alle opere di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà “secondo quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. ”. Persona_1
Emerge dalla lettura degli atti di causa che i hanno demolito e ricostruito un fabbricato di loro Pt_1 proprietà (come identificato catastalmente nelle produzioni allegate in primo grado) in violazione della normativa disciplinante le distanze tra gli edifici ed in ogni caso in violazione della situazione preesistente.
Sostengono gli odierni appellanti che il Tribunale di Pavia avrebbe errato nel respingere l'opposizione dovendo, al contrario, ritenere la genericità, indeterminatezza e nullità del precetto, atteso che: ”non è pensabile che supplisca ex art. 612 cpc il giudice dell'esecuzione alle mancate indicazioni dei pagina 3 di 6 precedenti pronunciamenti in quanto non si tratterebbe solo di definire le modalità di esecuzione di un obbligo di fare, ma si tratterebbe di accertare il precedente stato dei luoghi, confrontarlo con quello attuale, e disporre l'adeguamento della attuale situazione di fatto a quella precedente, che non è stata Per_ accertata (v. relazioni Ing. ). Quindi si tratterebbe di ripetere interamente le precedenti fasi di giudizio, ciò che esula dall'ambito dell'art. 612 cpc”.
Si dolgono dunque gli appellanti:
1. dell'aver il Tribunale rassegnato nell'impugnata sentenza una motivazione soltanto apparente circa un aspetto essenziale della controversia;
2. dell'omessa pronuncia su una questione essenziale della controversia.
Gli appellati nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
Ritiene la Corte che l'appello sia da rigettare.
Dalla disamina dei motivi sottesi all'impugnazione emerge, infatti, come gli odierni appellanti introducano ragioni che attengono al merito della sentenza che costituisce il titolo a fondamento del precetto qui opposto, ragioni che, se vagliate in concreto, comporterebbe un'illegittima la revisione dei contenuti della sentenza stessa, ormai da tempo soggetta a cosa giudicata.
Sicchè, paradossalmente, si darebbe corso ad un terzo giudizio di merito in violazione dei principi dell'ordinamento.
Invero, con il precetto opposto gli odierni appellati hanno intimato l'esecuzione dell'obbligo di fare contenuto nel titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Tribunale di Vigevano n. 301/2012 del
3.8.2012 (confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2526/2015 del 15.6.2015) con la quale è stato ordinato a e di Parte_1 Parte_2 Parte_3 procedere alla rimessione in pristino stato dei luoghi antecedente alle opere di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà, secondo quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing.
Persona_1
Come è noto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
pagina 4 di 6 L'opposizione all'esecuzione si differenzia dall'opposizione agli atti esecutivi in quanto, mentre la prima è finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione
(an dell'esecuzione), la seconda è lo strumento per contestare la regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi (quomodo).
Nel caso di specie, l'opposizione promossa in primo grado dai e le ragioni qui sviluppate come Pt_1 motivi di appello, afferiscono al diritto dei di procedere nei confronti degli opponenti CP_1 Pt_1 odierni appellanti, sotto il profilo della genericità ed indeterminatezza del precetto, ma, valutati nella sostanza, i motivi attengono al merito della controversia decisa con il titolo azionato in via esecutiva, rappresentando gli opponenti odierni appellanti i vizi che affliggerebbero l'elaborato peritale e di conseguenza il merito della decisione.
È del tutto evidente che tali vizi rappresentano un ulteriore motivo di impugnazione della sentenza:
l'opposizione all'esecuzione è finalizzata a contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione, ma il giudice dell'esecuzione non ha alcun potere di modificare il titolo (cfr Cass. 21 novembre 2001, n. 14727, nonché Cass. sez. U. n. 226 del 2001, secondo cui, “nonostante l'indicata evoluzione delle Sezioni Unite, resta fermo che il giudice di legittimità non può interpretare il titolo esecutivo giudiziale nei procedimenti oppositivi, restando il provvedimento giurisdizionale incluso nel fatto e rimesso pertanto all'apprezzamento riservato al giudice di merito”).
Di talché va affermato che la cognizione devoluta al giudice dell'esecuzione, può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza.
Correttamente, quindi il Tribunale di Pavia ha così ritenuto: ”l'odierna causa pretende una revisione delle risultanze della CTU che si tradurrebbe in una sostanziale modifica delle statuizioni già assunte e Per_ divenute definitive: le indicazioni fornite dall'Ing. (CTU) alle quali fa riferimento la sentenza del
Tribunale di Vigevano e quindi la sentenza della Corte d'Appello di Milano – sono in realtà chiare partendo proprio dal quesito peritale…(omissis) …. è condivisibile l'assunto per cui la condanna all'adempimento di un obbligo di fare sia determinata ovvero sia determinabile mediante
l'integrazione del dispositivo con altre parti della decisione”.
L'appello va quindi rigettato con condanna degli appellanti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese processuali a favore delle controparti, costituite con unico difensore e con identica linea difensiva. pagina 5 di 6 Le stesse vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta ed alle questioni trattate, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, dei parametri medi previsti nonché di quelli minimi per la fase di trattazione svoltasi in unica udienza.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di e ,
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1166/2024 pubblicata il 22.7.2024 notificata il 3.9.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento a favore delle parti appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
8.469,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 7 luglio 2025
Il cons. est.
RI RL SI
La Presidente
LE MA OL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. LE MA OL Presidente dr. RI RL SI Consigliere rel dr. Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2843/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in GALLERIA DEL CORSO 1 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. PATRON PAOLO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
TI IS
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), elettivamente domiciliati in VIA FRANCESCO FERRUCCI 6 20145 C.F._5
MILANO presso lo studio dell'avv. DE CESARE MARIA CARMEN, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
pagina 1 di 6 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) – appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1166/2024 pubblicata il 22.7.2024 notificata il 3.9.2024.
Causa assegnata in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza dell'1.7.2025 sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti come da rispettive note scritte e poi decisa nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, devoluta alla sua cognizione ogni questione sorta nel primo grado di giudizio, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- In riforma della sentenza inter partes n. 1166 del 22 luglio 2024 del Tribunale di Pavia resa in
RG 3060/2022 notificata il 3 settembre 2024 e in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di impugnazione,
- visto l'art. 615 cpc
- ritenuta la propria competenza,
- in via preliminare, accertata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza inter partes del Tribunale di Pavia n. 1066 del 22 luglio 2024 RG 3060/2022 notificata il 3 settembre 2024, e comunque sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
e sospendere l'esecuzione in corso di cui al RGE
1502/2022 avanti il Tribunale di Pavia;
- nel merito, accertare e dichiarare in capo ai sigg.rri e CP_1 CP_2 cumulativamente e singolarmente, l'assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg.rri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 cumulativamente e singolarmente considerati, per le ragioni di cui in atti;
- in ogni caso, con la migliore formula, accertare e dichiarare l'ineseguibilità della sentenza della Corte di Appello di Milano 2526/2015;
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato dai sigg.rri
e ai sigg.rri e CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 [...] per genericità ed indeterminatezza dell'adempimento intimato, e per ogni Parte_3 altra ragione illustrata in atti;
- in ogni caso e con la miglior formula dichiarare generico, indeterminato, privo di efficacia nonché nullo l'atto di precetto opposto;
pagina 2 di 6 - con vittoria di spese legali, spese generali, cpa e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, oltre che oneri di registrazione dell'emananda sentenza”
Per CP_1 CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa così giudicare:
Nel merito:
1) confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) con vittoria di compensi, spese e rimborso forfettario altresì del presente grado di giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1166/2024 con la quale il Tribunale Parte_3 di Pavia ha così provveduto: “A. respinge l'opposizione; B. condanna gli opponenti signori Pt_1
, e al pagamento delle spese di lite che liquida in
[...] Parte_2 Parte_3 complessivi Euro 1.800,00 oltre oneri”.
La suddetta sentenza, qui impugnata, è stata pronunziata ad esito del giudizio di opposizione all'esecuzione intrapreso dagli odierni appellanti a seguito della notifica del precetto notificato loro in data 3 – 6 giugno 2022 da e per esecuzione specifica di obbligo di fare ex CP_1 CP_2 art. 612 c.p.c.
Più in particolare, va rilevato che il titolo della pretesa messa in esecuzione da questi ultimi è la sentenza del Tribunale di Vigevano n. 301/2012 del 3.8.2012 (confermata dalla Corte di Appello di
Milano con sentenza n. 2526/2015 del 15.6.2015) con la quale è stato ordinato a Parte_1
e di procedere alla rimessione in pristino stato dei Parte_2 Parte_3 luoghi antecedente alle opere di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà “secondo quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. ”. Persona_1
Emerge dalla lettura degli atti di causa che i hanno demolito e ricostruito un fabbricato di loro Pt_1 proprietà (come identificato catastalmente nelle produzioni allegate in primo grado) in violazione della normativa disciplinante le distanze tra gli edifici ed in ogni caso in violazione della situazione preesistente.
Sostengono gli odierni appellanti che il Tribunale di Pavia avrebbe errato nel respingere l'opposizione dovendo, al contrario, ritenere la genericità, indeterminatezza e nullità del precetto, atteso che: ”non è pensabile che supplisca ex art. 612 cpc il giudice dell'esecuzione alle mancate indicazioni dei pagina 3 di 6 precedenti pronunciamenti in quanto non si tratterebbe solo di definire le modalità di esecuzione di un obbligo di fare, ma si tratterebbe di accertare il precedente stato dei luoghi, confrontarlo con quello attuale, e disporre l'adeguamento della attuale situazione di fatto a quella precedente, che non è stata Per_ accertata (v. relazioni Ing. ). Quindi si tratterebbe di ripetere interamente le precedenti fasi di giudizio, ciò che esula dall'ambito dell'art. 612 cpc”.
Si dolgono dunque gli appellanti:
1. dell'aver il Tribunale rassegnato nell'impugnata sentenza una motivazione soltanto apparente circa un aspetto essenziale della controversia;
2. dell'omessa pronuncia su una questione essenziale della controversia.
Gli appellati nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
Ritiene la Corte che l'appello sia da rigettare.
Dalla disamina dei motivi sottesi all'impugnazione emerge, infatti, come gli odierni appellanti introducano ragioni che attengono al merito della sentenza che costituisce il titolo a fondamento del precetto qui opposto, ragioni che, se vagliate in concreto, comporterebbe un'illegittima la revisione dei contenuti della sentenza stessa, ormai da tempo soggetta a cosa giudicata.
Sicchè, paradossalmente, si darebbe corso ad un terzo giudizio di merito in violazione dei principi dell'ordinamento.
Invero, con il precetto opposto gli odierni appellati hanno intimato l'esecuzione dell'obbligo di fare contenuto nel titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Tribunale di Vigevano n. 301/2012 del
3.8.2012 (confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2526/2015 del 15.6.2015) con la quale è stato ordinato a e di Parte_1 Parte_2 Parte_3 procedere alla rimessione in pristino stato dei luoghi antecedente alle opere di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà, secondo quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing.
Persona_1
Come è noto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
pagina 4 di 6 L'opposizione all'esecuzione si differenzia dall'opposizione agli atti esecutivi in quanto, mentre la prima è finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione
(an dell'esecuzione), la seconda è lo strumento per contestare la regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi (quomodo).
Nel caso di specie, l'opposizione promossa in primo grado dai e le ragioni qui sviluppate come Pt_1 motivi di appello, afferiscono al diritto dei di procedere nei confronti degli opponenti CP_1 Pt_1 odierni appellanti, sotto il profilo della genericità ed indeterminatezza del precetto, ma, valutati nella sostanza, i motivi attengono al merito della controversia decisa con il titolo azionato in via esecutiva, rappresentando gli opponenti odierni appellanti i vizi che affliggerebbero l'elaborato peritale e di conseguenza il merito della decisione.
È del tutto evidente che tali vizi rappresentano un ulteriore motivo di impugnazione della sentenza:
l'opposizione all'esecuzione è finalizzata a contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione, ma il giudice dell'esecuzione non ha alcun potere di modificare il titolo (cfr Cass. 21 novembre 2001, n. 14727, nonché Cass. sez. U. n. 226 del 2001, secondo cui, “nonostante l'indicata evoluzione delle Sezioni Unite, resta fermo che il giudice di legittimità non può interpretare il titolo esecutivo giudiziale nei procedimenti oppositivi, restando il provvedimento giurisdizionale incluso nel fatto e rimesso pertanto all'apprezzamento riservato al giudice di merito”).
Di talché va affermato che la cognizione devoluta al giudice dell'esecuzione, può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza.
Correttamente, quindi il Tribunale di Pavia ha così ritenuto: ”l'odierna causa pretende una revisione delle risultanze della CTU che si tradurrebbe in una sostanziale modifica delle statuizioni già assunte e Per_ divenute definitive: le indicazioni fornite dall'Ing. (CTU) alle quali fa riferimento la sentenza del
Tribunale di Vigevano e quindi la sentenza della Corte d'Appello di Milano – sono in realtà chiare partendo proprio dal quesito peritale…(omissis) …. è condivisibile l'assunto per cui la condanna all'adempimento di un obbligo di fare sia determinata ovvero sia determinabile mediante
l'integrazione del dispositivo con altre parti della decisione”.
L'appello va quindi rigettato con condanna degli appellanti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese processuali a favore delle controparti, costituite con unico difensore e con identica linea difensiva. pagina 5 di 6 Le stesse vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta ed alle questioni trattate, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, dei parametri medi previsti nonché di quelli minimi per la fase di trattazione svoltasi in unica udienza.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di e ,
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1166/2024 pubblicata il 22.7.2024 notificata il 3.9.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento a favore delle parti appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
8.469,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 7 luglio 2025
Il cons. est.
RI RL SI
La Presidente
LE MA OL
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