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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1148 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), con l'avvocato C.F._2 Parte_3 C.F._3
Fiorella Perna
-attori-
E
[...]
Controparte_1
(c.f. , in persona del l.r.p.t., con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro P.IVA_1
-convenuto-
avente ad oggetto: . Parte_4
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 2/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 [...] hanno adito questo Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro diritto ad accedere Pt_3 al reati intenzionali di Controparte_2 tipo violento, istituito presso il ai sensi della legge 22 dicembre 1999 n. 512. Controparte_1
In particolare, gli attori, nella rispettiva qualità di moglie ( ) e figli ( Parte_1 [...]
e di , vittima di reato di tipo mafioso, hanno esposto di aver Pt_2 Parte_3 Persona_1
Pag. 1 a 6 presentato alla Prefettura di Cosenza istanza di accesso al Fondo di rotazione ai sensi della l. n.
512/1999, giusta sentenza n. 1481/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro, con la quale veniva accertato il loro diritto al risarcimento dei danni subiti per l'omicidio di stampo mafioso del loro congiunto, perpetrato in Cosenza il 9/11/2000.
In data 2/8/2019, tuttavia, la inviava agli istanti parere contrario Controparte_3 all'accoglimento della domanda, in quanto non risultava la completa estraneità della vittima ad ambienti e a rapporti delinquenziali.
Dunque, con delibera n. 289 del 12/9/2019, il rigettava definitivamente Controparte_4
l'istanza.
In diritto, gli attori, eccependo l'illegittimità della determinazione assunta dall'Amministrazione, hanno sostenuto: a) che l'estraneità ad ambienti delinquenziali deve riguardare soltanto gli eredi, non già il de cuius; b) che, comunque, non vi è prova della vicinanza di
[...]
a contesti di criminalità organizzata. Per_1
2. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto delle domande avversarie Controparte_1 in ragione della loro infondatezza per le ragioni spiegate in comparsa di risposta.
3. Così delineato il perimetro delle questioni controverse, va osservato che oggetto di accertamento nel presente giudizio è la sussistenza, o meno, del diritto delle odierne ricorrenti, quali eredi di una vittima di mafia, all'accesso al beneficio economico di cui al
[...]
, istituito dalla legge 22 dicembre 1999 n. 512; Parte_4 accertamento che richiede la verifica della presenza “delle condizioni dettate dalla l. 512/99 smi”, in presenza delle quali “gli aventi diritto al beneficio risultano titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione” (ex multis Cass., sez. un., n. 26626/2007; n. 21927/2008).
Passando in rassegna i requisiti necessari per l'accesso, va osservato che, in base all'art. 4 della l. n. 512/1999, possono fruire dei benefici di legge le persone fisiche, alle seguenti condizioni:
a) che siano vittime di uno dei reati di cui all'art.416-bis del codice penale o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso, circostanza che va riferita al soggetto deceduto, in caso di domanda presentata dagli eredi;
b) che si siano costituite parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (con condanna al pagamento di una provvisionale o risarcimento dei danni), o si siano costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di un reato accertato in giudizio penale;
c) che, alla data di presentazione della domanda, non sia stata pronunciata, sia nei confronti della vittima che degli istanti, sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. e per gli stessi reati non vi siano, a carico dei predetti soggetti, procedimenti penali in corso;
nonché che, alla data di presentazione della domanda, non sia stata applicata, né vi siano procedimenti in corso, per
Pag. 2 a 6 l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
d) che, alla data di presentazione della domanda, gli istanti non abbiano già ricevuto somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da parte del condannato al risarcimento del danno;
e) che, al tempo dell'evento, risultino essere del tutto estranee ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del loro coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che le medesime, al tempo dell'evento, si erano già dissociate o comunque estraniate dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipavano.
Quest'ultimo requisito è stato in particolare introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera c), della l. n. 122/2016 che ha novellato l'art. 4 della legge n. 512/1999 aggiungendo, al comma terzo, un'ulteriore limitazione di accesso al nel caso in cui “risultano escluse le condizioni di cui Pt_4 all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”. In particolare, l'art. 1, comma
2, lett. b) della l. n. 303/1990 esclude il riconoscimento di benefici economici al soggetto leso che non risulti essere “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
Dunque, la ratio sottesa alla normativa appena sopra citata è quella di escludere l'accesso ai benefici di cui alla l. n. 512/1999 a quei soggetti vittime dei reati di stampo mafioso - e ai loro eredi
-, a loro volta legati all'ambiente della criminalità organizzata;
ciò a prescindere dal fatto che la loro appartenenza al sodalizio criminale non sia de facto mai stata conclamata all'esito di un procedimento penale o che i medesimi non siano mai stati sottoposti ad una misura di prevenzione. L'intento fondamentale della novella è, perciò, evitare che persone legate al sistema criminale che lo Stato stesso si propone di combattere godano dei benefici previsti dal Fondo al pari di coloro che invece, totalmente estranei al fenomeno mafioso, ne siano rimasti ugualmente colpiti, senza loro colpa alcuna.
Infatti, in base al principio espresso sul punto dalla Suprema Corte, “In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione istituito dalla l. n. 512 del 1999 costituisce condizione immanente allo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, dovendosi attribuire all'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016 - che ha introdotto nella disciplina positiva l'espressa previsione di tale condizione - valenza non innovativa ma meramente confermativa del requisito”
(Cass. 08.11.2019, n. 28820).
Inoltre, come la Suprema Corte ha avuto modo di puntualizzare in una recente pronuncia, la ratio e la lettera dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l. n. 303/1990 stabiliscono che, per l'accesso al
, non è sufficiente che il Parte_4 beneficiario sia incensurato o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, ma si richiede che vi sia la completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo
Pag. 3 a 6 particolarmente rigoroso laddove per ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, occorrendo quindi anche la dimostrazione dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti delinquenziali (cfr. in motivazione Cass., ord. 25 maggio 2022, n. 16844).
4. Orbene, applicando i suesposti principi nel presente procedimento, deve rilevarsi la mancanza, nella fattispecie in esame, della prova della sussistenza della condizione prevista dall'art. 4, comma terzo, della l. n. 512/1999.
In particolare, pacifica ed incontroversa l'estraneità ad ambienti di criminalità organizzata degli odierni attori, quanto alla posizione del de cuius , sono rimaste indimostrate le Persona_1 affermazioni del , secondo le quali “sono emerse notizie pregiudizievoli sul conto della CP_1 vittima, che hanno evidenziato la presenza di numerosi precedenti penali e di polizia per reati di furto, estorsione, rapina, armi ed associazione a delinquere” (cfr. pag. 3 della comparsa).
Agli atti, invero, risulta prodotta soltanto una informativa della Questura di Cosenza –
Divisione Polizia Anticrimine del 2/7/2019 (doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta), in cui si legge che “nel 1996 è stato condannato per associazione per delinquere finalizzata alla Persona_1 commissione di rapine, unitamente ad altri soggetti. Dopo un periodo di detenzione carceraria era stato ammesso nel 1997 al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ed aveva terminato la detenzione nell'ottobre 1998. Secondo alcune testimonianze e diverse fonti confidenziali dei primi anni 2000, nel 1999 aveva ripreso i rapporti di frequentazione con il Persona_1 [...]
, anch'egli vittima nello stesso agguato del 09.11.2000, che al tempo era un elemento di Persona_2 spicco del clan RUA-PERNA”.
Nessun ulteriore elemento è stato, tuttavia, offerto al fine di meglio circostanziare l'assunto per il quale, al tempo dell'evento, la vittima di omicidio non fosse del tutto estranea ad ambienti delinquenziali (come, ad es., precedenti controlli unitamente ad altri pregiudicati, segnalazioni, annotazioni di p.g.), non potendo essere, all'uopo, sufficiente la mera compresenza del sul Per_1 posto dell'agguato perpetrato, oltre che ai suoi danni, nei confronti di , vero Persona_2 obiettivo dei killer, come specificato a più riprese nella sentenza resa dal GUP di Catanzaro in data
16/12/2014 (doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta).
Nello specifico, nel suddetto provvedimento, che ha condannato alla Parte_5 pena di anni 9 di reclusione per i reati di omicidio pluriaggravato in danno di e Persona_2
e di tentato omicidio in danno di , viene ricostruita la causale del delitto, Persona_1 Parte_6 da individuarsi negli affronti che il aveva portato al gruppo criminale di cui faceva parte il Per_2
(ossia, la mancata corresponsione della parte dei proventi derivanti dalle estorsioni ai Parte_5 danni delle imprese che stavano eseguendo dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria,
Pag. 4 a 6 l'organizzazione di un agguato non letale ai danni di due affiliati e l'ostruzione ai progetti espansionistici del – cfr. pag. 5 della sentenza). Circostanze che avevano fatto maturare Parte_5 il proposito, in seno alla consorteria di riferimento, di eliminare fisicamente il . In tale Per_2 contesto, la soppressione anche di – inizialmente non deliberata (cfr. pag. 11 Persona_1 sentenza GUP) – è stata comunque posta in essere quale conseguenza “necessitata” di quest'ultimo sul luogo dell'agguato, “avendo gli agenti ben compreso che la selvaggia azione omicidiaria che stavano ponendo in essere avrebbe con certezza comportato anche la morte dell'accompagnatore del
” (sempre pag. 11). Per_2
Pertanto, neppure dai provvedimenti giudiziari che hanno riguardato, in sede penale, la vicenda della morte di , è possibile inferire una sua contiguità alla criminalità Persona_1 organizzata o, comunque, la sua non estraneità a contesti delinquenziali.
In difetto di siffatti elementi, non può, pertanto, ritenersi sussistente alcuna causa ostativa all'accertamento del diritto degli odierni attori all'accesso al Fondo di cui alla l. n. 512/1999.
5. La domanda proposta da e deve essere, Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 pertanto, accolta per le motivazioni sin qui esposte.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (procedimento di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€ 989.356,80), delle singole fasi del procedimento, ivi compresa quella di trattazione (pur in assenza di autonoma istruttoria – cfr. Cassazione civile sez. II,
09/07/2024, n.18723), e di un importo pari al minimo tariffario (in virtù del carattere prettamente documentale ed in diritto della causa, della sostanziale unicità del punto rilevante ai fini della decisione, nonché in relazione alla semplicità del tenore degli scritti difensivi).
Tenuto conto dell'intervenuta ammissione, in corso di causa, di al Parte_1 beneficio del patrocinio, le spese liquidate in favore di quest'ultima devono essere attribuite all'Erario.
In particolare, dividendo gli onorari complessivamente liquidati in solido in favore degli attori per 3 (€ 14.598,00/3), si ottiene la somma di € 4.866,00 ciascuno. La quota parte di Parte_1
da attribuire all'Erario, considerato che l'istanza di ammissione è intervenuta in data 9/3/2020
[...]
(delibera del COA del 13/3/2020), dunque successivamente alle fasi studio ed introduttiva, è allora pari ad € 3.591,33. Il residuo (€ 1.274,67) segue, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pag. 5 a 6 - accoglie la domanda di parte attrice, e per l'effetto: a) dichiara, previa disapplicazione della delibera del (costituito in seno al Controparte_5
) n. 289 del 12/9/2019, il diritto di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...] di accedere al , Pt_3 Parte_4 relativamente al pagamento delle somme per cui è stata statuita condanna in loro favore dalla
Sentenza n. 1481/2018 del Tribunale civile di Catanzaro, pubblicata in data 21/8/2018; b) condanna conseguentemente parte convenuta al pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2 delle somme di cui al precedente punto a); Parte_3
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi (€ 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marche da bollo) ed € 11.006,67 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli attori;
- condanna, altresì, parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali sostenute da successivamente all'istanza di ammissione al beneficio Parte_1 del patrocinio a spese dello Stato (9/3/2020), liquidate in € 3.591,33 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute.
Si comunichi.
Catanzaro, 17/06/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6