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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11423 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 25790/2025 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Pietro Ferri e Valeria Ferri, presso il cui studio domicilia Parte_1 in Roma, viale Libia, n. 58
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 16.7.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
17.7.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla pensione di inabilità, condannare l al pagamento dei ratei maturati e maturandi Controparte_2 della pensione di inabilità, ex art. 12 della Legge n. 118/71, con decorrenza dal 1°-11- 2023, oltre accessori;
Vittoria del compenso professionale, nonché rimborso forfettario, di cui il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“- Dichiarare inammissibili e/o infondate le domande del ricorrente, vista l'assenza di documentazione che comprovi in modo certo la decorrenza del termine per provvedere di cui all'art. 445-bis c.p.c. nonché la ricorrenza dei requisiti socio-economici necessari per il riconoscimento del diritto alla prestazione;
- Dichiarare l non tenuto all'erogazione della provvidenza economica vista la CP_1 mancata integrazione degli elementi necessari all'accertamento del diritto alla prestazione in oggetto.”. Acquisita la documentazione, concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto per verificare il pagamento preannunciato dall' (a verbale del 17.9.2025) la causa è stata rinviata per CP_1 discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato documentazione riguardante il pagamento della prestazione in CP_1 oggetto (con valuta al 7.10.2025 e 3.11.2025). Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha confermato che il pagamento è intervenuto in data 7.10.2025; entrambi i difensori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione delle spese processuali (come da verbale). La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. In ordine alle spese di lite: l , che ha ricevuto regolare notifica del decreto di CP_1 omologa e del mod. AP70, ciò che emerge dagli atti ed è stato ammesso dallo stesso funzionario delegato (a verbale del 17.9.2025), non risulta abbia sollecitato il ricorrente ad integrare la documentazione inviata in sede amministrativa (originariamente carente); d'altro canto il ricorrente ha depositato solo in corso di causa (in data 9.9.2025) il permesso di soggiorno e l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate (dalla quale risulta il possesso del requisito reddituale); l' ha provveduto a pagare dopo breve tempo (circa CP_1 trenta giorni dal deposito dei predetti documenti); tale situazione comporta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese di lite. Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 25790/2025 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Pietro Ferri e Valeria Ferri, presso il cui studio domicilia Parte_1 in Roma, viale Libia, n. 58
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 16.7.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
17.7.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla pensione di inabilità, condannare l al pagamento dei ratei maturati e maturandi Controparte_2 della pensione di inabilità, ex art. 12 della Legge n. 118/71, con decorrenza dal 1°-11- 2023, oltre accessori;
Vittoria del compenso professionale, nonché rimborso forfettario, di cui il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“- Dichiarare inammissibili e/o infondate le domande del ricorrente, vista l'assenza di documentazione che comprovi in modo certo la decorrenza del termine per provvedere di cui all'art. 445-bis c.p.c. nonché la ricorrenza dei requisiti socio-economici necessari per il riconoscimento del diritto alla prestazione;
- Dichiarare l non tenuto all'erogazione della provvidenza economica vista la CP_1 mancata integrazione degli elementi necessari all'accertamento del diritto alla prestazione in oggetto.”. Acquisita la documentazione, concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto per verificare il pagamento preannunciato dall' (a verbale del 17.9.2025) la causa è stata rinviata per CP_1 discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato documentazione riguardante il pagamento della prestazione in CP_1 oggetto (con valuta al 7.10.2025 e 3.11.2025). Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha confermato che il pagamento è intervenuto in data 7.10.2025; entrambi i difensori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione delle spese processuali (come da verbale). La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. In ordine alle spese di lite: l , che ha ricevuto regolare notifica del decreto di CP_1 omologa e del mod. AP70, ciò che emerge dagli atti ed è stato ammesso dallo stesso funzionario delegato (a verbale del 17.9.2025), non risulta abbia sollecitato il ricorrente ad integrare la documentazione inviata in sede amministrativa (originariamente carente); d'altro canto il ricorrente ha depositato solo in corso di causa (in data 9.9.2025) il permesso di soggiorno e l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate (dalla quale risulta il possesso del requisito reddituale); l' ha provveduto a pagare dopo breve tempo (circa CP_1 trenta giorni dal deposito dei predetti documenti); tale situazione comporta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese di lite. Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia