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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12078 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. 22157/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. LA PE - Presidente
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.
Dott. Stefania Garrisi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2215 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 dicembre 2024.
TRA
(C.F ), residente in [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), residente in [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. , residente in [...], Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati, difesi dagli Avv. Maurizio Poloni e Gianfranco Zurlo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51;
- opponenti
E
1 (P.IVA con sede legale in Roma (RM), Viale Controparte_1 P.IVA_1
Altiero Spinelli n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide Sarti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Giovanni Paisiello n. 15;
- opposta
E
(P.IVA ), con sede legale in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1 Controparte_2 P.IVA_2
e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale (P.IVA Controparte_3 P.IVA_3 con sede legale in Roma, alla Via Ostiense n. 131/L, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide
Sarti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del medesimo -
; Email_1
(P.IVA ), con sede legale in Via Soperga n. 9, 20127 – Milano, Controparte_4 P.IVA_4 nella sua qualità di procuratrice e mandataria di con sede legale in Via Controparte_5
Soperga n. 9, 20127 – Milano, Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 9;
- intervenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 Parte_1 convenendo in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1527/2021, emesso dal Tribunale in 14 gennaio
2021, al fine di sentir: “… revocare il decreto ingiuntivo opposto …; nel merito: respingere la domanda di pagamento della somma di € 7.539.406,79, oltre interessi, avanzata dalla CP_6 previa declaratoria di nullità, annullabilità e, comunque, invalidità della garanzia fideiussoria oggetto del giudizio per le motivazioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che i sigg.ri nulla devono pagare all'odierna Parte_1 Parte_2 Parte_3 opposta. Con vittoria di spese …”.
2 Premettevano gli opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro e alla il pagamento nei confronti di della Parte_4 CP_7 somma di euro 7.539.406,79, oltre interessi e spese quale debito restitutorio residuo derivante da un contratto di finanziamento stipulato dalla società ingiunta il 28 settembre 2011 (rep. n. 26755/16145
– Notaio per 20 milioni di euro. Per_1
Quali motivi di opposizione, eccepivano la nullità della fideiussione rilasciata dagli stessi in favore della banca, nell'interesse di in quanto recante clausole conformi al modello Parte_4
ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, e clausole vessatorie e lamentavano la violazione da parte della creditrice dei principi di buona fede e correttezza.
Si costituiva in giudizio la esponendo le proprie ragioni Controparte_1 creditorie nei confronti degli opponenti;
segnatamente lamentava che la società si Parte_4 fosse resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei suoi confronti, anche a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione, stipulato al fine di consentirle di fare fronte alla sua situazione debitoria.
Deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze in ordine alla nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e per la pretesa vessatorietà di talune clausole contrattuali e negava qualsivoglia violazione da parte sua dei principi di correttezza e buona fede.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo …, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo la presente opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e risultando al contempo il credito fondato su atto ricevuto da notaio;
ancora in via preliminare, rigettare fermamente ogni avversa richiesta di revoca del decreto ingiuntivo;
in via principale: rigettare integralmente le domande tutte degli attori/opponenti, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo …, con vittoria di spese …; in via del tutto subordinata, … ed ove occorra in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esatta/diversa somma ritenuta di giustizia dovuta … in forza della fideiussione rilasciata in virtù di lettera sottoscritta in data 28 settembre 2011, a saldo integrale, comprensivo degli interessi anche di mora, delle esposizioni debitorie garantite, maturate dalla debitrice principale , in relazione al finanziamento …; in Parte_5 ogni caso con vittoria di spese …”.
Con ordinanza dell'11 febbraio 2022, era concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ed era concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
3 Con comparsa depositata in data 2 febbraio 2022 interveniva in giudizio e per essa, Controparte_2 nella sua qualità di procuratrice speciale qualificandosi cessionaria del Controparte_3 credito per cui è causa, facendo proprie le allegazioni e conclusioni dell'opposta.
Con comparsa depositata in data 16 gennaio 2023, interveniva in giudizio Controparte_5 rappresentata da dando atto dell'intervenuta cessione del credito in suo favore Controparte_4 da parte di facendo proprie le difese della cedente e chiedendone l'estromissione. Controparte_2
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 4 dicembre 2024, che si svolgeva nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice istruttore rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le repliche.
*********
L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
Quale primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno chiesto accertarsi la nullità totale della fideiussione rilasciata da parte loro in data 28 settembre 2011, sul presupposto che vi fosse conformità tra le clausole in essa contenute e lo schema ABI di fideiussione omnibus oggetto dell'indagine della Banca d'Italia conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005; con esso la Banca d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli
Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Sennonché, nel caso di specie, difetta il presupposto di fatto sul quale è fondata la doglianza, sussistendo significative differenze tra il contenuto del contratto costitutivo della garanzia e lo
4 schema predisposto dall'ABI, trattandosi, tra l'altro, di fideiussione specificamente rilasciata in relazione ad un rapporto e non già di fideiussione omnibus come invece nel caso dello schema citato.
Quanto poi alla pretesa nullità della fideiussione per l'asserita esistenza in essa di clausole vessatorie in violazione delle disposizioni a tutela del consumatore, il Collegio rileva, oltre che la genericità della doglianza, anche la sua infondatezza per il fatto stesso che gli opponenti hanno prestato la garanzia nell'interesse della società quali soci della stessa, cosicché non rivestissero la qualifica di consumatori.
Del pari non trova riscontro l'assunta violazione da parte della banca degli obblighi di buona fede sulla medesima incombenti, avendo documentato l'opposta l'intervenuta erogazione della somma oggetto del finanziamento nei confronti della società e non risultando la modalità di acquisizione delle garanzie richieste in contrasto con alcun obbligo di correttezza.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, gli opponenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposta, che si liquidano complessivamente (secondo i parametri minimi del Dm 147/22, in ragione del valore della domanda) in favore di Controparte_1
nella misura di euro 7.098; in favore di (quale procuratrice di
[...] Controparte_3
) nella misura di euro 6.281,25; in favore di quale procuratrice di Parte_6 Controparte_4
nella misura di euro 13.719,75, per compensi professionali, oltre spese CP_5 CP_5 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese del procedimento in favore di
[...]
nella misura di euro 7.098, in favore di quale procuratrice Controparte_1 Controparte_3 di ) nella misura di euro 6.281,25; in favore di quale procuratrice di Parte_6 CP_4 CP_4
nella misura di euro 13.719,75, per compensi professionali, oltre spese Controparte_5 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
Così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Giudice est.
Laura Centofanti Il Presidente
LA PE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. LA PE - Presidente
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.
Dott. Stefania Garrisi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2215 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 dicembre 2024.
TRA
(C.F ), residente in [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), residente in [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. , residente in [...], Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati, difesi dagli Avv. Maurizio Poloni e Gianfranco Zurlo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51;
- opponenti
E
1 (P.IVA con sede legale in Roma (RM), Viale Controparte_1 P.IVA_1
Altiero Spinelli n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide Sarti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Giovanni Paisiello n. 15;
- opposta
E
(P.IVA ), con sede legale in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1 Controparte_2 P.IVA_2
e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale (P.IVA Controparte_3 P.IVA_3 con sede legale in Roma, alla Via Ostiense n. 131/L, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide
Sarti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del medesimo -
; Email_1
(P.IVA ), con sede legale in Via Soperga n. 9, 20127 – Milano, Controparte_4 P.IVA_4 nella sua qualità di procuratrice e mandataria di con sede legale in Via Controparte_5
Soperga n. 9, 20127 – Milano, Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 9;
- intervenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 Parte_1 convenendo in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1527/2021, emesso dal Tribunale in 14 gennaio
2021, al fine di sentir: “… revocare il decreto ingiuntivo opposto …; nel merito: respingere la domanda di pagamento della somma di € 7.539.406,79, oltre interessi, avanzata dalla CP_6 previa declaratoria di nullità, annullabilità e, comunque, invalidità della garanzia fideiussoria oggetto del giudizio per le motivazioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che i sigg.ri nulla devono pagare all'odierna Parte_1 Parte_2 Parte_3 opposta. Con vittoria di spese …”.
2 Premettevano gli opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro e alla il pagamento nei confronti di della Parte_4 CP_7 somma di euro 7.539.406,79, oltre interessi e spese quale debito restitutorio residuo derivante da un contratto di finanziamento stipulato dalla società ingiunta il 28 settembre 2011 (rep. n. 26755/16145
– Notaio per 20 milioni di euro. Per_1
Quali motivi di opposizione, eccepivano la nullità della fideiussione rilasciata dagli stessi in favore della banca, nell'interesse di in quanto recante clausole conformi al modello Parte_4
ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, e clausole vessatorie e lamentavano la violazione da parte della creditrice dei principi di buona fede e correttezza.
Si costituiva in giudizio la esponendo le proprie ragioni Controparte_1 creditorie nei confronti degli opponenti;
segnatamente lamentava che la società si Parte_4 fosse resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei suoi confronti, anche a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione, stipulato al fine di consentirle di fare fronte alla sua situazione debitoria.
Deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze in ordine alla nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e per la pretesa vessatorietà di talune clausole contrattuali e negava qualsivoglia violazione da parte sua dei principi di correttezza e buona fede.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo …, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo la presente opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e risultando al contempo il credito fondato su atto ricevuto da notaio;
ancora in via preliminare, rigettare fermamente ogni avversa richiesta di revoca del decreto ingiuntivo;
in via principale: rigettare integralmente le domande tutte degli attori/opponenti, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo …, con vittoria di spese …; in via del tutto subordinata, … ed ove occorra in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esatta/diversa somma ritenuta di giustizia dovuta … in forza della fideiussione rilasciata in virtù di lettera sottoscritta in data 28 settembre 2011, a saldo integrale, comprensivo degli interessi anche di mora, delle esposizioni debitorie garantite, maturate dalla debitrice principale , in relazione al finanziamento …; in Parte_5 ogni caso con vittoria di spese …”.
Con ordinanza dell'11 febbraio 2022, era concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ed era concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
3 Con comparsa depositata in data 2 febbraio 2022 interveniva in giudizio e per essa, Controparte_2 nella sua qualità di procuratrice speciale qualificandosi cessionaria del Controparte_3 credito per cui è causa, facendo proprie le allegazioni e conclusioni dell'opposta.
Con comparsa depositata in data 16 gennaio 2023, interveniva in giudizio Controparte_5 rappresentata da dando atto dell'intervenuta cessione del credito in suo favore Controparte_4 da parte di facendo proprie le difese della cedente e chiedendone l'estromissione. Controparte_2
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 4 dicembre 2024, che si svolgeva nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice istruttore rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le repliche.
*********
L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
Quale primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno chiesto accertarsi la nullità totale della fideiussione rilasciata da parte loro in data 28 settembre 2011, sul presupposto che vi fosse conformità tra le clausole in essa contenute e lo schema ABI di fideiussione omnibus oggetto dell'indagine della Banca d'Italia conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005; con esso la Banca d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli
Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Sennonché, nel caso di specie, difetta il presupposto di fatto sul quale è fondata la doglianza, sussistendo significative differenze tra il contenuto del contratto costitutivo della garanzia e lo
4 schema predisposto dall'ABI, trattandosi, tra l'altro, di fideiussione specificamente rilasciata in relazione ad un rapporto e non già di fideiussione omnibus come invece nel caso dello schema citato.
Quanto poi alla pretesa nullità della fideiussione per l'asserita esistenza in essa di clausole vessatorie in violazione delle disposizioni a tutela del consumatore, il Collegio rileva, oltre che la genericità della doglianza, anche la sua infondatezza per il fatto stesso che gli opponenti hanno prestato la garanzia nell'interesse della società quali soci della stessa, cosicché non rivestissero la qualifica di consumatori.
Del pari non trova riscontro l'assunta violazione da parte della banca degli obblighi di buona fede sulla medesima incombenti, avendo documentato l'opposta l'intervenuta erogazione della somma oggetto del finanziamento nei confronti della società e non risultando la modalità di acquisizione delle garanzie richieste in contrasto con alcun obbligo di correttezza.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, gli opponenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposta, che si liquidano complessivamente (secondo i parametri minimi del Dm 147/22, in ragione del valore della domanda) in favore di Controparte_1
nella misura di euro 7.098; in favore di (quale procuratrice di
[...] Controparte_3
) nella misura di euro 6.281,25; in favore di quale procuratrice di Parte_6 Controparte_4
nella misura di euro 13.719,75, per compensi professionali, oltre spese CP_5 CP_5 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese del procedimento in favore di
[...]
nella misura di euro 7.098, in favore di quale procuratrice Controparte_1 Controparte_3 di ) nella misura di euro 6.281,25; in favore di quale procuratrice di Parte_6 CP_4 CP_4
nella misura di euro 13.719,75, per compensi professionali, oltre spese Controparte_5 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
Così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Giudice est.
Laura Centofanti Il Presidente
LA PE
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