TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 15.7.2025 svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16669/2024 R.G. e vertente tra:
TRA
rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
Pt_1 opponente
E
, rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Mirko Lucignano;
Controparte_1
opposto
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.7.2024, l' proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 691/2024 emesso il 21.5.2024 e notificato il 20.6.2024 con cui era stato condannato al pagamento a favore dell' opposto della somma di euro 38.999,14 a titolo di TFS.
Tanto premesso, rilevato che la parte opposta era stata liquidata con valuta dell' 11.6.2024 mediante prospetto di pagamento che produceva e che l' importo dovuto ( euro 34.756,56) era stato calcolato tenendo in debito conto alcuni periodi non retribuiti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva e , confermando che l' esatto importo versato a suo favore dell' a titolo di TFS era pari ad euro 34.756,56, Pt_1 instava per la liquidazione a suo favore delle spese.
All' odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, lette le note pervenute nel termine assegnato, la causa veniva decisa con sentenza telematica. In atti è presente la procura generale alle liti che legittima il difensore dell' in questa Pt_1 sede giudiziale.
L' opposizione va poi nel merito accolta ed il decreto ingiuntivo revocato posto che è pacifico che , come documentato dall' il credito dovuto a titolo di TFS venne Pt_1 determinato e liquidato al dipendente in data 11.6.2024 e cioè successivamente all' emissione del decreto ingiuntivo n. 691/2024 ,anche se in epoca antecedente alla notifica dello stesso.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere considerato che il
[...] ha riconosciuto che l' importo esatto del suo credito era pari ad euro 34.756,56 CP_1 come quantificato dall' ente opponente tenuto conto dei periodi di lavoro non retribuiti e, pertanto, non utili ai fini della determinazione del TFS.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' dopo l' Pt_1 emissione del decreto ingiuntivo ma poco prima della sua notifica, ha provveduto, a distanza di anni dalla risoluzione del rapporto di impiego, a liquidare l' importo del credito spettante al a titolo di TFS. CP_1
Ciò posto, una volta che, come è pacifico, l' opposto, in corso di procedura monitoria ,
è stato soddisfatto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Come osservato dalla Suprema Corte, difatti, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, giustificata dall'intervenuto spontaneo adempimento della prestazione prima della notifica del decreto ingiuntivo, non esclude la legittimità della richiesta del decreto ingiuntivo e la infondatezza, nel merito, dell'opposizione, rendendosi così necessario, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma vantata dal creditore a titolo di TFS - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cass. n. 13085 del 2008; Cass. n. 21432 del 2011).
Invero, il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011). Circa la correttezza dell'applicazione di tale principio, deve ricordarsi che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso di giudizio qualora ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011, cit.).
Dunque ritiene il Tribunale che , in applicazione del principio di soccombenza virtuale, atteso che la liquidazione del TFS da parte dell' avvenne solo a distanza di diversi Pt_1 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, che il dipendente fu costretto invano a sollecitarne a più riprese il pagamento in sede amministrativa e, infine, ad intraprendere poi la strada della procedura monitoria con aggravio di costi, le spese vanno poste a carico dell' opponente, soccombente nella sostanza.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 691/2024 del 21.5.2024; dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.130, comprensivi di Pt_1 spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 15.7.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 15.7.2025 svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16669/2024 R.G. e vertente tra:
TRA
rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
Pt_1 opponente
E
, rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Mirko Lucignano;
Controparte_1
opposto
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.7.2024, l' proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 691/2024 emesso il 21.5.2024 e notificato il 20.6.2024 con cui era stato condannato al pagamento a favore dell' opposto della somma di euro 38.999,14 a titolo di TFS.
Tanto premesso, rilevato che la parte opposta era stata liquidata con valuta dell' 11.6.2024 mediante prospetto di pagamento che produceva e che l' importo dovuto ( euro 34.756,56) era stato calcolato tenendo in debito conto alcuni periodi non retribuiti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva e , confermando che l' esatto importo versato a suo favore dell' a titolo di TFS era pari ad euro 34.756,56, Pt_1 instava per la liquidazione a suo favore delle spese.
All' odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, lette le note pervenute nel termine assegnato, la causa veniva decisa con sentenza telematica. In atti è presente la procura generale alle liti che legittima il difensore dell' in questa Pt_1 sede giudiziale.
L' opposizione va poi nel merito accolta ed il decreto ingiuntivo revocato posto che è pacifico che , come documentato dall' il credito dovuto a titolo di TFS venne Pt_1 determinato e liquidato al dipendente in data 11.6.2024 e cioè successivamente all' emissione del decreto ingiuntivo n. 691/2024 ,anche se in epoca antecedente alla notifica dello stesso.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere considerato che il
[...] ha riconosciuto che l' importo esatto del suo credito era pari ad euro 34.756,56 CP_1 come quantificato dall' ente opponente tenuto conto dei periodi di lavoro non retribuiti e, pertanto, non utili ai fini della determinazione del TFS.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' dopo l' Pt_1 emissione del decreto ingiuntivo ma poco prima della sua notifica, ha provveduto, a distanza di anni dalla risoluzione del rapporto di impiego, a liquidare l' importo del credito spettante al a titolo di TFS. CP_1
Ciò posto, una volta che, come è pacifico, l' opposto, in corso di procedura monitoria ,
è stato soddisfatto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Come osservato dalla Suprema Corte, difatti, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, giustificata dall'intervenuto spontaneo adempimento della prestazione prima della notifica del decreto ingiuntivo, non esclude la legittimità della richiesta del decreto ingiuntivo e la infondatezza, nel merito, dell'opposizione, rendendosi così necessario, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma vantata dal creditore a titolo di TFS - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cass. n. 13085 del 2008; Cass. n. 21432 del 2011).
Invero, il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011). Circa la correttezza dell'applicazione di tale principio, deve ricordarsi che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso di giudizio qualora ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011, cit.).
Dunque ritiene il Tribunale che , in applicazione del principio di soccombenza virtuale, atteso che la liquidazione del TFS da parte dell' avvenne solo a distanza di diversi Pt_1 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, che il dipendente fu costretto invano a sollecitarne a più riprese il pagamento in sede amministrativa e, infine, ad intraprendere poi la strada della procedura monitoria con aggravio di costi, le spese vanno poste a carico dell' opponente, soccombente nella sostanza.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 691/2024 del 21.5.2024; dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.130, comprensivi di Pt_1 spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 15.7.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero