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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/11/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6573 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ESTER Parte_1
AR AN
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA CP_1
MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a tal fine deducendo di aver presentato la relativa domanda amministrativa in data 7.04.2023 e di non essere mai stato CP_ convocato a visita dall' convenuto.
Nell'ambito di tale procedimento, il CTU nominato dal Giudice, dott. Per_1
pur accertando in capo al ricorrente una “totale incapacità lavorativa”,
[...]
non si pronunciava in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1
L.18/80.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414
e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio negato.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1
rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazione e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
18.11.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note suddette, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto “dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese”, a tal fine producendo verbale “dal quale si evince il riconoscimento della prestazione in via amministrativa”.
La difesa dell' , invece, non ha fatto pervenire note scritte. CP_1
Ebbene, pur nel silenzio dell' , non vi è dubbio che, alla luce del verbale CP_1 sanitario versato in atti, datato 10.01.2025, con il quale l'odierno ricorrente è stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, “data decorrenza: 07.04.2023”, debba essere dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede.
Le spese di lite, comprensive della fase di accertamento tecnico preventivo, devono essere poste a carico dell' secondo il principio della c.d. CP_1 soccombenza virtuale, avendo l'ente convenuto convocato a visita il ricorrente – con conseguente riconoscimento del requisito sanitario dedotto in lite – quasi 2 anni dopo la presentazione della domanda amministrativa (7.04.2023), nonché successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico dell'ente CP_1 convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da
Parte_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€.2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP.
Tivoli, 19/11/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6573 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ESTER Parte_1
AR AN
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA CP_1
MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a tal fine deducendo di aver presentato la relativa domanda amministrativa in data 7.04.2023 e di non essere mai stato CP_ convocato a visita dall' convenuto.
Nell'ambito di tale procedimento, il CTU nominato dal Giudice, dott. Per_1
pur accertando in capo al ricorrente una “totale incapacità lavorativa”,
[...]
non si pronunciava in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1
L.18/80.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414
e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio negato.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1
rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazione e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
18.11.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note suddette, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto “dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese”, a tal fine producendo verbale “dal quale si evince il riconoscimento della prestazione in via amministrativa”.
La difesa dell' , invece, non ha fatto pervenire note scritte. CP_1
Ebbene, pur nel silenzio dell' , non vi è dubbio che, alla luce del verbale CP_1 sanitario versato in atti, datato 10.01.2025, con il quale l'odierno ricorrente è stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, “data decorrenza: 07.04.2023”, debba essere dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede.
Le spese di lite, comprensive della fase di accertamento tecnico preventivo, devono essere poste a carico dell' secondo il principio della c.d. CP_1 soccombenza virtuale, avendo l'ente convenuto convocato a visita il ricorrente – con conseguente riconoscimento del requisito sanitario dedotto in lite – quasi 2 anni dopo la presentazione della domanda amministrativa (7.04.2023), nonché successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico dell'ente CP_1 convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da
Parte_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€.2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP.
Tivoli, 19/11/2025
Il Giudice
OR Busoli