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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13643/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 17 novembre 2025 alle ore 12:30, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Bonarrigo Antonio, in sost. dell'Avv. Scudero, il quale discute la causa riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni da ultimo depositato e in ogni caso alle conclusioni in citazione e nelle successive difese in atti , istanze istruttorie e richieste come da ultimo verbale di udienza;
per il l'Avv. Calabretta, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni Controparte_1 formulate in comparsa e a tutte le difese in atti;
rileva che non vi è prova che il abbia ricevuto CP_1 formale segnalazione dell'evento; per la l'Avv. Fabio Costalunga, anche in sost. dell'Avv. Guarnaccia , il quale discute la Parte_1 causa riportandosi a tutte le difese, istanze e conclusioni avanzate negli atti di causa;
sulla scorta dell'ordinanza del 7.5.24 rileva che non vi è prova della comunicazione a se anche fosse Parte_1 avvenuto un contatto al numero verde lo stesso è destinato all'utenza al fine di segnalare la presenza di propri rifiuti e prenotare l'appuntamento per il loro ritiro e non per ritirare sfalci abbandonati da terzi;
rileva che nel contratto è espressamente previsto che il abbia l'onere della segnalazione CP_1 atteso peraltro che lo sfalcio ostruiva la sede stradale, sebbene la Polizia Municipale si sia dichiarata non competente;
rileva l'inammissibilità del foglio della precisazione delle conclusioni da ultimo depositato da parte attrice;
per il terzo chiamato, l'Avv. Angela Gennaro, in sost. dell'Avv. Ferraro, la quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa e rileva l'inammissibilità del foglio di precisazione delle conclusioni da ultimo depositato;
insiste per la configurabilità dell'evento quale caso fortuito trattandosi di rifiuti abbandonati da ignoti sulla via pubblica;
in secondo luogo, insiste nell'eccezione difetto di legittimazione passiva di poiché sulla base del contratto di appalto Parte_1 la segnalazione doveva giungere dal in ultimo, insiste nella inoperatività della polizza nella CP_1 fattispecie per danni da incendio come già dedotto in atti;
Pagina 1 di 10 è presente per la pratica forense il Dott. Persona_1
l'Avv. Bonarrigo rileva che il foglio di precisazione delle conclusioni contiene le medesime conclusioni già formulate in atti;
contesta quanto dedotto riportandosi alle difese in atti;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Finocchiaro
Pagina 2 di 10 N.R.G. 13643/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n.
r.g. 13643/2021 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._1 dell'avv. FRANCESCO MARIA SCUDERO in VIA ORESTE SCIONTI 54, che la CP_1 rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, c.f. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, VIA LANCASTER 13, CATANIA, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI CALABRETTA, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(c.f. , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO GUARNACCIA e dell'avv. FABIO COSTALUNGA in
VIA VINCENZO GIUFFRIDA 2/B, CATANIA, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura in calce alla comparsa;
ER IA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Courbevoie, 31 Place des Corolles, La Tour Carpe Diem, Esplande Nord
(Francia), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. MARCO FERRARO, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
ER IA
Pagina 3 di 10 A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2021, proprietaria di un Parte_2 fabbricato sito in in Via Belfrontizio 5/A, ha convenuto in giudizio il CP_1 CP_1 CP_1
CP_ formulando le seguenti conclusioni “ritenere e dichiarare la responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione ai danni subiti dall'attrice per la omessa custodia e manutenzione del tratto di strada di via Belfrontizio all'altezza del civico 5/A, lasciato colpevolmente in stato di abbandono, come meglio descritto in narrativa;
in via subordinata ritenere e dichiarare ai sensi dell'art.2043 c.c. la sussistenza della colpa del di per non aver garantito CP_1 CP_1 il buono stato di manutenzione della strada e per avere colposamente omesso di eliminare lo stato di pericolo presente nel marciapiede ove si è verificato l'evento e quindi per l'omesso colposo intervento di manutenzione e rimozione dell'intralcio della strada e del suolo pubblico nei pressi del suo immobile, come meglio descritto in narrativa;
condannare, in ogni caso, il Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_2 dell'importo di €.9.350,00 oltre IVA, o di quella maggiore o minore somma che verrà
[...] quantificata in corso di causa e ritenuta congrua dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dagli eventi al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice e di tutte le spese già sostenute. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 23.2.2022, si è costituito il Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa la società quale affidataria del Parte_1 servizio di smaltimento rifiuti nel Comune di;
ha chiesto, nel merito, di rigettare la domanda CP_1 attorea per assenza di responsabilità del nella causazione del sinistro in considerazione della CP_1 responsabilità in tutto o in parte della stessa attrice e/o della anche nei rapporti esterni Parte_1
e, in subordine, di dichiarare un concorso di colpa dell'attrice e della con conseguente Parte_1 riduzione del risarcimento a carico del compensando le spese legali. Ha chiesto, in caso di CP_1 condanna del di condannare a manlevare l'Ente per le somme che lo stesso CP_1 Parte_1 fosse condannato a pagare a parte attrice.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 16.9.2022, si è costituita la società Parte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
ha chiesto, nel merito, la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, il rigetto della domanda attorea per infondatezza. Ha chiesto di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Pagina 4 di 10 Con comparsa tempestivamente depositata in data 31.5.2023, si è costituita la società
[...] eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 stessa e della ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza Parte_1
e, in subordine, ha eccepito concorso di colpa ex art. 1227 c.c., nonché l'esclusione dell'obbligo indennitario in forza della polizza assicurativa n. ITCASC04937 in relazione alla fattispecie oggetto di causa.
All'udienza del 12.1.2023, parte attrice ha esteso le proprie domande risarcitorie anche nei confronti della società Parte_1
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova per testi richiesta dalla parte attrice e, all'esito, con CTU.
Con ordinanza del 6.10.2025, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281sexies
c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Deve preliminarmente accertarsi che ricorre nella fattispecie la giurisdizione del g.o. adito, con infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dalla Parte_1
secondo la quale la controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice
[...] amministrativo in materia di «gestione del ciclo dei rifiuti», ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera p) del codice del processo amministrativo letto in combinazione con quanto disposto dall'art. 192 del
D.lgs. 152/2006 e dall'art. 7 del D.lgs. 104/2010.
Sulla scorta dei principi di recente espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.178/2022, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione su tutte le controversie meramente risarcitorie per danni causati dai rifiuti in custodia della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., solo laddove tali danni derivino da comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici, giacché «presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è l'esercizio, ancorché illegittimo o mancato, del potere che la legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione per la gestione del servizio pubblico di raccolta
[dei] rifiuti urbani nel pubblico interesse» (Cass. n. 22009/2017).
Per contro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie risarcitorie per danni cagionati da comportamenti meramente materiali della P.A., di mero fatto, non riconducibili, neanche in via mediata, all'esercizio del potere pubblicistico in materia di organizzazione e di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, assumendo di converso rilevanza nella fattispecie un mero comportamento omissivo di fatto.
Come chiarito dalla Consulta, “L'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza di rimessione, nel precisare che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ogni
Pagina 5 di 10 controversia attinente all'«organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani [...] e [al]l'esercizio del correlativo potere dell'Amministrazione comunale» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 16304 del 2013; terza sezione civile, sentenza n. 26913 del 2014), sottolinea invero la necessità che alla definizione della fattispecie che radica la giurisdizione amministrativa concorra l'esercizio di un potere, giacché «presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e' l'esercizio, ancorché illegittimo o mancato, del potere che la legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione per la gestione del servizio pubblico di raccolta [dei] rifiuti urbani nel pubblico interesse;
mentre la stessa lettera della norma esige trattarsi, quando l'azione non abbia ad oggetto in via diretta atti e provvedimenti amministrativi, di comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere» (Cass., ordinanza n. 22009 del 2017). Quanto affermato dunque in termini generali dalla Corte di cassazione a proposito dell'ambito della giurisdizione amministrativa nelle controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera p), cod. proc. amm. è in linea con il richiamato orientamento di questa Corte secondo cui, affinché sia rispettato il limite costituzionale desumibile dall'art. 103 Cost., è decisivo che si tratti di comportamenti costituenti, comunque, «espressione di un potere amministrativo e non anche [di] quelli meramente materiali posti in essere dall'amministrazione al di fuori dell'esercizio di una attività autoritativa» (ex plurimis, sentenza n.
35 del 2010)….. Lungi dall'affermare che spetti al giudice amministrativo la giurisdizione su tutte le controversie meramente risarcitorie per danni causati dai rifiuti in custodia della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il richiamato orientamento giurisprudenziale si pone, infatti, nell'alveo delle indicazioni di questa Corte sui limiti della giurisdizione esclusiva di quel giudice, che può conoscere solo comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici. Restano quindi necessariamente fuori dall'ambito di applicazione della disposizione contestata le controversie risarcitorie per danni cagionati da meri comportamenti in nessun modo riconducibili a detti poteri, che rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario” (C. Cost. cit.).
Quanto poi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è Parte_1 incontestato che la abbia stipulato con il Comune di un contratto di appalto in Pt_1 CP_1 data 20.9.2016 rep. n. 16204, in virtù del quale assume la qualità di società responsabile della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di , in cui è stabilito che i “servizi CP_1 di spazzamento, raccolta e trasporto riguardano tutti i rifiuti urbani, qualunque ne sia la natura e la provenienza, ad eccezione dei rifiuti pericolosi non specificatamente previsti nell'appalto affidato”
(vedi pag. 9 art. 4 del Capitolato speciale d'appalto). Più in particolare, per quel che rileva in tale sede, il punto 16 dell'offerta tecnica della revede espressamente il servizio di raccolta e Pt_1
Pagina 6 di 10 trasporto dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale statuendo che: “il servizio prevede la raccolta di tutti i rifiuti abbandonati sulla pubblica via [....]. La rimozione di tali rifiuti o di altri accumuli segnalati dai cittadini all'Ente appaltante, qualora non si identifichi il contravventore, avverrà entro
6 ore dalla richiesta ufficiale [...]” (vedi pag. 14 de Offerta tecnica – elaborato 1).
Tuttavia, nella fattispecie concreta, assodato che non vi fu alcuna segnalazione da parte del CP_1 sulla scorta delle previsioni contrattuali legate al contratto di appalto, risulta tuttavia comprovato, all'esito dell'istruttoria svolta, che lo stesso attore abbia autonomamente segnalato alla la Parte_1 necessità di provvedere per la rimozione degli sfalci abbandonati da ignoti sulla sede stradale e che la si sia attivata per predisporre un intervento, così di fatto assumendo l'impegno di Parte_1 intervenire per la rimozione di quanto segnalato dall'utente.
Ciò, tuttavia non vale ad esimere nella fattispecie il committente dal proprio titolo di responsabilità ex art.2051 c.c.
Ciò premesso, passando alla valutazione dei presupposti dell'azione, parte attrice ha fatto valere la responsabilità da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., congiuntamente o alternativamente alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., del estendendo a seguito della chiamata, la domanda CP_1 risarcitoria anche alla per l'omissione colpevole dei detti soggetti che avrebbero Parte_1 dovuto attivarsi per la rimozione degli sfalci abbandonati nel periodo intercorso tra le segnalazioni effettuate da parte attrice e sino alla verificazione dell'incendio in data 26.9.2020.
Il è tenuto a rispondere per garantire la pulizia della sede stradale quale custode, e in base CP_1 alla normativa del Codice della Strada, avendo l'onere di manutenere le strade a prescindere da eventuali segnalazioni del cittadino.
Nella specie, peraltro, l'attrice ha allegato di aver riscontrato in data 18.9.2020 l'abbandono di sfalci di potatura e rifiuti a ridosso del proprio fabbricato da parte di ignoti e di aver tempestivamente segnalato il fatto al Comando di Polizia Municipale del Comune di , di aver tentato, con esito CP_1 negativo, di contattare anche l'ufficio del e, da ultimo, di aver chiamato il numero Controparte_4 verde della la quale prese in carico la segnalazione ai fini dell'intervento. Parte_1
Tuttavia, nella fattispecie concreta, sia il che la hanno tenuto una condotta CP_1 Parte_1 omissiva colpevole fonte di danno ingiusto a terzi.
E' infatti provato che siano trascorsi nove giorni tra l'abbandono/segnalazione e il divampare dell'incendio in data 26.9.2020, nonostante l'ulteriore sollecito di intervento rivolto alla Parte_1 da ultimo in data 25.9.2020, come comprovato all'esito dell'assunzione della prova.
[...]
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
Pagina 7 di 10 liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. Sez. Un., n. 20943/2022).
Ciò premesso, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato in ordine al nesso causale tra evento lesivo e bene, posto che la presenza degli stralci abbandonati per giorni sulla strada comunale, dinanzi la porta dell'immobile dell'attrice e la verificazione dell'incendio di tale materiale, poi esteso ai propri beni, risulta incontestata e comprovata dal verbale dei vigili del fuoco (vedi doc.
2 atto di citazione).
Di converso, dinanzi alla prova del nesso causale fornita dal danneggiato, non è stata fornita la prova contraria del caso fortuito gravante sul convenuto. Né si ritiene che la protrazione dell'abbandono dei rifiuti per nove giorni possa essere ascritta al caso fortuito, a prescindere dalla segnalazione della loro presenza ai fini della loro rimozione, essendo il fatto lesivo senz'altro prevedibile, prevenibile e non straordinario e rientrando tra i doveri dell'ente convenuto.
A seguito della chiamata della da parte del la parte attrice ha esteso la domanda Parte_1 CP_1 risarcitoria anche a quest'ultima.
Non risulta invero configurabile nella fattispecie un inadempimento contrattuale della nei Parte_1 confronti del avuto riguardo alle specifiche previsioni contrattuali versate in atti e vincolanti CP_1 tra le parti, stante la mancata segnalazione del della necessità di un intervento, come previsto CP_1 nel contratto. Tuttavia, il ha indicato nella il soggetto tenuto a rispondere dei CP_1 Parte_1 danni ivi lamentati dall'attrice, sebbene ne abbia poi richiesto la chiamata in garanzia o manleva.
Tuttavia, nella fattispecie concreta risulta comprovata la responsabilità ex art.2043 c.c. anche in capo alla società che, sebbene compulsata e sebbene abbia preso in carico la rimozione dei Parte_1 rifiuti, è poi rimasta inerte, configurandosi a carico della stessa un'omissione colpevole per difetto di diligenza nei confronti della parte attrice.
Il lasso di tempo intercorso tra la prima segnalazione effettuata a in data 18.9.2020 Parte_1 ed il verificarsi dell'incendio in data 26.9.2020 esclude l'esistenza di una causa estemporanea e repentina idonea a configurare il caso fortuito e, dunque, ad escludere la responsabilità della stessa rimasta inerte, sebbene portata espressamente a conoscenza della presenza degli sfalci a ridosso dell'abitazione dell'attrice.
Non sono stati poi forniti elementi dai quali risulta che l'evento incendiario fosse ascrivibile a colpa del danneggiato o alla mancanza di diligenza tale da integrare i canoni del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., da escludere nella fattispecie concreta anche tenuto conto dell'immediata attivazione dell'attrice.
Pagina 8 di 10 In conclusione, deve dichiararsi l'accertamento della responsabilità concorrente in capo al CP_1 convenuto e in capo alla con la condanna dei medesimi in solido al risarcimento dei Parte_1 danni patiti in favore dell'attrice, quantificati nella misura accertata dal nominato CTU nella propria relazione depositata in data 19.6.2025 pari ad €6.230,00, oltre IVA (vedi pag. 21 relazione di CTU), quali danni conseguenza ascrivibili alla condotta omissiva suddetta, frutto di accertamento sui luoghi e di conclusioni adeguatamente motivate dalle quali non vi è ragione di discostarsi, anche tenuto conto della puntuale risposta del CTU alle osservazioni delle parti.
Quanto, infine, all'eccezione di inoperatività della polizza nel caso di specie sollevata da
[...]
è da rilevare, sulla scorta del principio della ragione più liquida, la fondatezza Controparte_2 della detta difesa nella parte in cui, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, è stata eccepita l'inoperatività della copertura assicurativa, secondo le pattuizioni contrattuali.
L'art.10 della polizza assicurativa n.ITCASC04937 circoscrive espressamente la garanzia da danni da incendio prevedendo che “la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per
Danneggiamenti a Cose di Terzi causati da incendio, esplosione, scoppio, di Cose di sua proprietà o da lui detenute” risultando, pertanto, escluso il caso de quo ove l'incendio ha avuto origine da sfalci di potatura abbandonati da terzi e risulta addebitabile ad una condotta omissiva colpevole, come sopra specificato, ossia da un rischio non ricadente nella polizza assicurativa agli atti. Peraltro, sullo specifico punto non risulta mossa alcuna contestazione da parte della Parte_1
Ne consegue il rigetto delle domande avanzate da contro il terzo chiamato. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali espletate di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, per lo scaglione di valore riferimento secondo il criterio del decisum
(ridotte ai minimi per la fase decisoria).
Va disposta la condanna di alla refusione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato Parte_1
e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali espletate di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, per lo scaglione di valore riferimento secondo il criterio del decisum (ridotte ai minimi per la fase decisoria).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste, in via definitiva, a carico delle parti soccombenti, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dagli stessi le somme versate al c.t.u. a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
Pagina 9 di 10 in accoglimento della domanda dell'attrice accerta la responsabilità in solido del Parte_2
e della per il sinistro oggetto di causa, e li condanna in solido al Controparte_1 Parte_1 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno, della somma di Parte_2
€6.230,00, oltre Iva, oltre ed interessi legali dalla sentenza;
condanna in solido e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Parte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Parte_2 liquidate in €4.227,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
rigetta la domanda avanzata da nei confronti del terzo;
Parte_1 Controparte_2 condanna la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore del terzo Parte_1 chiamato , liquidate in €4.227,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_2
15%, IVA e CPA se dovute per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido, con condanna a rifondere quanto corrisposto al CTU dalla parte attrice.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 17.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 17 novembre 2025 alle ore 12:30, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Bonarrigo Antonio, in sost. dell'Avv. Scudero, il quale discute la causa riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni da ultimo depositato e in ogni caso alle conclusioni in citazione e nelle successive difese in atti , istanze istruttorie e richieste come da ultimo verbale di udienza;
per il l'Avv. Calabretta, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni Controparte_1 formulate in comparsa e a tutte le difese in atti;
rileva che non vi è prova che il abbia ricevuto CP_1 formale segnalazione dell'evento; per la l'Avv. Fabio Costalunga, anche in sost. dell'Avv. Guarnaccia , il quale discute la Parte_1 causa riportandosi a tutte le difese, istanze e conclusioni avanzate negli atti di causa;
sulla scorta dell'ordinanza del 7.5.24 rileva che non vi è prova della comunicazione a se anche fosse Parte_1 avvenuto un contatto al numero verde lo stesso è destinato all'utenza al fine di segnalare la presenza di propri rifiuti e prenotare l'appuntamento per il loro ritiro e non per ritirare sfalci abbandonati da terzi;
rileva che nel contratto è espressamente previsto che il abbia l'onere della segnalazione CP_1 atteso peraltro che lo sfalcio ostruiva la sede stradale, sebbene la Polizia Municipale si sia dichiarata non competente;
rileva l'inammissibilità del foglio della precisazione delle conclusioni da ultimo depositato da parte attrice;
per il terzo chiamato, l'Avv. Angela Gennaro, in sost. dell'Avv. Ferraro, la quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa e rileva l'inammissibilità del foglio di precisazione delle conclusioni da ultimo depositato;
insiste per la configurabilità dell'evento quale caso fortuito trattandosi di rifiuti abbandonati da ignoti sulla via pubblica;
in secondo luogo, insiste nell'eccezione difetto di legittimazione passiva di poiché sulla base del contratto di appalto Parte_1 la segnalazione doveva giungere dal in ultimo, insiste nella inoperatività della polizza nella CP_1 fattispecie per danni da incendio come già dedotto in atti;
Pagina 1 di 10 è presente per la pratica forense il Dott. Persona_1
l'Avv. Bonarrigo rileva che il foglio di precisazione delle conclusioni contiene le medesime conclusioni già formulate in atti;
contesta quanto dedotto riportandosi alle difese in atti;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Finocchiaro
Pagina 2 di 10 N.R.G. 13643/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n.
r.g. 13643/2021 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._1 dell'avv. FRANCESCO MARIA SCUDERO in VIA ORESTE SCIONTI 54, che la CP_1 rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, c.f. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, VIA LANCASTER 13, CATANIA, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI CALABRETTA, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(c.f. , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO GUARNACCIA e dell'avv. FABIO COSTALUNGA in
VIA VINCENZO GIUFFRIDA 2/B, CATANIA, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura in calce alla comparsa;
ER IA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Courbevoie, 31 Place des Corolles, La Tour Carpe Diem, Esplande Nord
(Francia), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. MARCO FERRARO, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
ER IA
Pagina 3 di 10 A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2021, proprietaria di un Parte_2 fabbricato sito in in Via Belfrontizio 5/A, ha convenuto in giudizio il CP_1 CP_1 CP_1
CP_ formulando le seguenti conclusioni “ritenere e dichiarare la responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione ai danni subiti dall'attrice per la omessa custodia e manutenzione del tratto di strada di via Belfrontizio all'altezza del civico 5/A, lasciato colpevolmente in stato di abbandono, come meglio descritto in narrativa;
in via subordinata ritenere e dichiarare ai sensi dell'art.2043 c.c. la sussistenza della colpa del di per non aver garantito CP_1 CP_1 il buono stato di manutenzione della strada e per avere colposamente omesso di eliminare lo stato di pericolo presente nel marciapiede ove si è verificato l'evento e quindi per l'omesso colposo intervento di manutenzione e rimozione dell'intralcio della strada e del suolo pubblico nei pressi del suo immobile, come meglio descritto in narrativa;
condannare, in ogni caso, il Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_2 dell'importo di €.9.350,00 oltre IVA, o di quella maggiore o minore somma che verrà
[...] quantificata in corso di causa e ritenuta congrua dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dagli eventi al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice e di tutte le spese già sostenute. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 23.2.2022, si è costituito il Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa la società quale affidataria del Parte_1 servizio di smaltimento rifiuti nel Comune di;
ha chiesto, nel merito, di rigettare la domanda CP_1 attorea per assenza di responsabilità del nella causazione del sinistro in considerazione della CP_1 responsabilità in tutto o in parte della stessa attrice e/o della anche nei rapporti esterni Parte_1
e, in subordine, di dichiarare un concorso di colpa dell'attrice e della con conseguente Parte_1 riduzione del risarcimento a carico del compensando le spese legali. Ha chiesto, in caso di CP_1 condanna del di condannare a manlevare l'Ente per le somme che lo stesso CP_1 Parte_1 fosse condannato a pagare a parte attrice.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 16.9.2022, si è costituita la società Parte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
ha chiesto, nel merito, la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, il rigetto della domanda attorea per infondatezza. Ha chiesto di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Pagina 4 di 10 Con comparsa tempestivamente depositata in data 31.5.2023, si è costituita la società
[...] eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 stessa e della ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza Parte_1
e, in subordine, ha eccepito concorso di colpa ex art. 1227 c.c., nonché l'esclusione dell'obbligo indennitario in forza della polizza assicurativa n. ITCASC04937 in relazione alla fattispecie oggetto di causa.
All'udienza del 12.1.2023, parte attrice ha esteso le proprie domande risarcitorie anche nei confronti della società Parte_1
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova per testi richiesta dalla parte attrice e, all'esito, con CTU.
Con ordinanza del 6.10.2025, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281sexies
c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Deve preliminarmente accertarsi che ricorre nella fattispecie la giurisdizione del g.o. adito, con infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dalla Parte_1
secondo la quale la controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice
[...] amministrativo in materia di «gestione del ciclo dei rifiuti», ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera p) del codice del processo amministrativo letto in combinazione con quanto disposto dall'art. 192 del
D.lgs. 152/2006 e dall'art. 7 del D.lgs. 104/2010.
Sulla scorta dei principi di recente espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.178/2022, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione su tutte le controversie meramente risarcitorie per danni causati dai rifiuti in custodia della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., solo laddove tali danni derivino da comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici, giacché «presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è l'esercizio, ancorché illegittimo o mancato, del potere che la legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione per la gestione del servizio pubblico di raccolta
[dei] rifiuti urbani nel pubblico interesse» (Cass. n. 22009/2017).
Per contro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie risarcitorie per danni cagionati da comportamenti meramente materiali della P.A., di mero fatto, non riconducibili, neanche in via mediata, all'esercizio del potere pubblicistico in materia di organizzazione e di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, assumendo di converso rilevanza nella fattispecie un mero comportamento omissivo di fatto.
Come chiarito dalla Consulta, “L'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza di rimessione, nel precisare che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ogni
Pagina 5 di 10 controversia attinente all'«organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani [...] e [al]l'esercizio del correlativo potere dell'Amministrazione comunale» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 16304 del 2013; terza sezione civile, sentenza n. 26913 del 2014), sottolinea invero la necessità che alla definizione della fattispecie che radica la giurisdizione amministrativa concorra l'esercizio di un potere, giacché «presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e' l'esercizio, ancorché illegittimo o mancato, del potere che la legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione per la gestione del servizio pubblico di raccolta [dei] rifiuti urbani nel pubblico interesse;
mentre la stessa lettera della norma esige trattarsi, quando l'azione non abbia ad oggetto in via diretta atti e provvedimenti amministrativi, di comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere» (Cass., ordinanza n. 22009 del 2017). Quanto affermato dunque in termini generali dalla Corte di cassazione a proposito dell'ambito della giurisdizione amministrativa nelle controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera p), cod. proc. amm. è in linea con il richiamato orientamento di questa Corte secondo cui, affinché sia rispettato il limite costituzionale desumibile dall'art. 103 Cost., è decisivo che si tratti di comportamenti costituenti, comunque, «espressione di un potere amministrativo e non anche [di] quelli meramente materiali posti in essere dall'amministrazione al di fuori dell'esercizio di una attività autoritativa» (ex plurimis, sentenza n.
35 del 2010)….. Lungi dall'affermare che spetti al giudice amministrativo la giurisdizione su tutte le controversie meramente risarcitorie per danni causati dai rifiuti in custodia della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il richiamato orientamento giurisprudenziale si pone, infatti, nell'alveo delle indicazioni di questa Corte sui limiti della giurisdizione esclusiva di quel giudice, che può conoscere solo comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici. Restano quindi necessariamente fuori dall'ambito di applicazione della disposizione contestata le controversie risarcitorie per danni cagionati da meri comportamenti in nessun modo riconducibili a detti poteri, che rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario” (C. Cost. cit.).
Quanto poi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è Parte_1 incontestato che la abbia stipulato con il Comune di un contratto di appalto in Pt_1 CP_1 data 20.9.2016 rep. n. 16204, in virtù del quale assume la qualità di società responsabile della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di , in cui è stabilito che i “servizi CP_1 di spazzamento, raccolta e trasporto riguardano tutti i rifiuti urbani, qualunque ne sia la natura e la provenienza, ad eccezione dei rifiuti pericolosi non specificatamente previsti nell'appalto affidato”
(vedi pag. 9 art. 4 del Capitolato speciale d'appalto). Più in particolare, per quel che rileva in tale sede, il punto 16 dell'offerta tecnica della revede espressamente il servizio di raccolta e Pt_1
Pagina 6 di 10 trasporto dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale statuendo che: “il servizio prevede la raccolta di tutti i rifiuti abbandonati sulla pubblica via [....]. La rimozione di tali rifiuti o di altri accumuli segnalati dai cittadini all'Ente appaltante, qualora non si identifichi il contravventore, avverrà entro
6 ore dalla richiesta ufficiale [...]” (vedi pag. 14 de Offerta tecnica – elaborato 1).
Tuttavia, nella fattispecie concreta, assodato che non vi fu alcuna segnalazione da parte del CP_1 sulla scorta delle previsioni contrattuali legate al contratto di appalto, risulta tuttavia comprovato, all'esito dell'istruttoria svolta, che lo stesso attore abbia autonomamente segnalato alla la Parte_1 necessità di provvedere per la rimozione degli sfalci abbandonati da ignoti sulla sede stradale e che la si sia attivata per predisporre un intervento, così di fatto assumendo l'impegno di Parte_1 intervenire per la rimozione di quanto segnalato dall'utente.
Ciò, tuttavia non vale ad esimere nella fattispecie il committente dal proprio titolo di responsabilità ex art.2051 c.c.
Ciò premesso, passando alla valutazione dei presupposti dell'azione, parte attrice ha fatto valere la responsabilità da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., congiuntamente o alternativamente alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., del estendendo a seguito della chiamata, la domanda CP_1 risarcitoria anche alla per l'omissione colpevole dei detti soggetti che avrebbero Parte_1 dovuto attivarsi per la rimozione degli sfalci abbandonati nel periodo intercorso tra le segnalazioni effettuate da parte attrice e sino alla verificazione dell'incendio in data 26.9.2020.
Il è tenuto a rispondere per garantire la pulizia della sede stradale quale custode, e in base CP_1 alla normativa del Codice della Strada, avendo l'onere di manutenere le strade a prescindere da eventuali segnalazioni del cittadino.
Nella specie, peraltro, l'attrice ha allegato di aver riscontrato in data 18.9.2020 l'abbandono di sfalci di potatura e rifiuti a ridosso del proprio fabbricato da parte di ignoti e di aver tempestivamente segnalato il fatto al Comando di Polizia Municipale del Comune di , di aver tentato, con esito CP_1 negativo, di contattare anche l'ufficio del e, da ultimo, di aver chiamato il numero Controparte_4 verde della la quale prese in carico la segnalazione ai fini dell'intervento. Parte_1
Tuttavia, nella fattispecie concreta, sia il che la hanno tenuto una condotta CP_1 Parte_1 omissiva colpevole fonte di danno ingiusto a terzi.
E' infatti provato che siano trascorsi nove giorni tra l'abbandono/segnalazione e il divampare dell'incendio in data 26.9.2020, nonostante l'ulteriore sollecito di intervento rivolto alla Parte_1 da ultimo in data 25.9.2020, come comprovato all'esito dell'assunzione della prova.
[...]
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
Pagina 7 di 10 liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. Sez. Un., n. 20943/2022).
Ciò premesso, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato in ordine al nesso causale tra evento lesivo e bene, posto che la presenza degli stralci abbandonati per giorni sulla strada comunale, dinanzi la porta dell'immobile dell'attrice e la verificazione dell'incendio di tale materiale, poi esteso ai propri beni, risulta incontestata e comprovata dal verbale dei vigili del fuoco (vedi doc.
2 atto di citazione).
Di converso, dinanzi alla prova del nesso causale fornita dal danneggiato, non è stata fornita la prova contraria del caso fortuito gravante sul convenuto. Né si ritiene che la protrazione dell'abbandono dei rifiuti per nove giorni possa essere ascritta al caso fortuito, a prescindere dalla segnalazione della loro presenza ai fini della loro rimozione, essendo il fatto lesivo senz'altro prevedibile, prevenibile e non straordinario e rientrando tra i doveri dell'ente convenuto.
A seguito della chiamata della da parte del la parte attrice ha esteso la domanda Parte_1 CP_1 risarcitoria anche a quest'ultima.
Non risulta invero configurabile nella fattispecie un inadempimento contrattuale della nei Parte_1 confronti del avuto riguardo alle specifiche previsioni contrattuali versate in atti e vincolanti CP_1 tra le parti, stante la mancata segnalazione del della necessità di un intervento, come previsto CP_1 nel contratto. Tuttavia, il ha indicato nella il soggetto tenuto a rispondere dei CP_1 Parte_1 danni ivi lamentati dall'attrice, sebbene ne abbia poi richiesto la chiamata in garanzia o manleva.
Tuttavia, nella fattispecie concreta risulta comprovata la responsabilità ex art.2043 c.c. anche in capo alla società che, sebbene compulsata e sebbene abbia preso in carico la rimozione dei Parte_1 rifiuti, è poi rimasta inerte, configurandosi a carico della stessa un'omissione colpevole per difetto di diligenza nei confronti della parte attrice.
Il lasso di tempo intercorso tra la prima segnalazione effettuata a in data 18.9.2020 Parte_1 ed il verificarsi dell'incendio in data 26.9.2020 esclude l'esistenza di una causa estemporanea e repentina idonea a configurare il caso fortuito e, dunque, ad escludere la responsabilità della stessa rimasta inerte, sebbene portata espressamente a conoscenza della presenza degli sfalci a ridosso dell'abitazione dell'attrice.
Non sono stati poi forniti elementi dai quali risulta che l'evento incendiario fosse ascrivibile a colpa del danneggiato o alla mancanza di diligenza tale da integrare i canoni del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., da escludere nella fattispecie concreta anche tenuto conto dell'immediata attivazione dell'attrice.
Pagina 8 di 10 In conclusione, deve dichiararsi l'accertamento della responsabilità concorrente in capo al CP_1 convenuto e in capo alla con la condanna dei medesimi in solido al risarcimento dei Parte_1 danni patiti in favore dell'attrice, quantificati nella misura accertata dal nominato CTU nella propria relazione depositata in data 19.6.2025 pari ad €6.230,00, oltre IVA (vedi pag. 21 relazione di CTU), quali danni conseguenza ascrivibili alla condotta omissiva suddetta, frutto di accertamento sui luoghi e di conclusioni adeguatamente motivate dalle quali non vi è ragione di discostarsi, anche tenuto conto della puntuale risposta del CTU alle osservazioni delle parti.
Quanto, infine, all'eccezione di inoperatività della polizza nel caso di specie sollevata da
[...]
è da rilevare, sulla scorta del principio della ragione più liquida, la fondatezza Controparte_2 della detta difesa nella parte in cui, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, è stata eccepita l'inoperatività della copertura assicurativa, secondo le pattuizioni contrattuali.
L'art.10 della polizza assicurativa n.ITCASC04937 circoscrive espressamente la garanzia da danni da incendio prevedendo che “la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per
Danneggiamenti a Cose di Terzi causati da incendio, esplosione, scoppio, di Cose di sua proprietà o da lui detenute” risultando, pertanto, escluso il caso de quo ove l'incendio ha avuto origine da sfalci di potatura abbandonati da terzi e risulta addebitabile ad una condotta omissiva colpevole, come sopra specificato, ossia da un rischio non ricadente nella polizza assicurativa agli atti. Peraltro, sullo specifico punto non risulta mossa alcuna contestazione da parte della Parte_1
Ne consegue il rigetto delle domande avanzate da contro il terzo chiamato. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali espletate di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, per lo scaglione di valore riferimento secondo il criterio del decisum
(ridotte ai minimi per la fase decisoria).
Va disposta la condanna di alla refusione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato Parte_1
e sono liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali espletate di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, per lo scaglione di valore riferimento secondo il criterio del decisum (ridotte ai minimi per la fase decisoria).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste, in via definitiva, a carico delle parti soccombenti, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dagli stessi le somme versate al c.t.u. a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
Pagina 9 di 10 in accoglimento della domanda dell'attrice accerta la responsabilità in solido del Parte_2
e della per il sinistro oggetto di causa, e li condanna in solido al Controparte_1 Parte_1 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno, della somma di Parte_2
€6.230,00, oltre Iva, oltre ed interessi legali dalla sentenza;
condanna in solido e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Parte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Parte_2 liquidate in €4.227,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
rigetta la domanda avanzata da nei confronti del terzo;
Parte_1 Controparte_2 condanna la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore del terzo Parte_1 chiamato , liquidate in €4.227,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_2
15%, IVA e CPA se dovute per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido, con condanna a rifondere quanto corrisposto al CTU dalla parte attrice.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 17.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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