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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5249/2020 promossa da:
– (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
SA CO, presso il cui studio, sito in Carinola (CE) alla via del Littorio a n. 3, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
contro
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo
Tartaglione, presso il cui studio, sito in Marcianise (CE) alla via
San Simeone n. 20, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 52/2020 con la
[...] quale il Giudice di Pace di Carinola ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento delle lesioni patite a seguito dell'incidente occorso in data 23.12.2015, in Mondragone (CE). Segnatamente,
l'istante aveva rappresentato che, mentre si trovava in qualità di trasportata a bordo dal veicolo Ford C Max, tg. EX648BX, di proprietà e condotto da - assicurato per la r.c.a. Controparte_2
dalla - quest'ultimo era ripartito della Controparte_1 posizione di sosta senza avvedersi del fatto che la moglie nel frattempo, avesse aperto la portiera per scendere Parte_1 dall'automobile, causando così la repentina chiusura dello sportello e lo schiacciamento della mano destra della donna.
A fondamento del gravame, ha dedotto Parte_1
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, il quale, in particolare, aveva arbitrariamente disconosciuto la compatibilità delle lesioni riportate dall'appellante – infrazione articolazione interfalangea V dito mano destra – con la dedotta dinamica del sinistro, nonostante le risultanze della CTU medico- legale espletata sulla danneggiata in primo grado.
pag. 2/12 Si è costituita eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello in base a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, ha chiesto il rigetto del gravame, poiché infondato in fatto e in diritto.
Nonostante la regolarità della notifica, è Controparte_2 rimasto contumace.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione senza termini all'udienza del 29.10.2025.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Sulla inammissibilità dell'appello
Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità invocata dall'appellata . Controparte_1
Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una pag. 3/12 parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre
2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
a conferma di ciò, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
Sul merito dell'appello.
1. In ordine alla qualificazione della domanda, occorre prima di tutto chiarire che essa non rientra nel perimetro dell'azione diretta in favore del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione prevista dall'art. 141 cod. ass., giacché, come chiarito con la sentenza delle SS.UU. n. 35318 del 30.11.2022 detta pag. 4/12 azione, che mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (salvo la prova del caso fortuito) presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi.
Pertanto, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile: si v. sul punto Cass. n. 17963/2021 ai sensi della quale: «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e,
pag. 5/12 secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito».
Ciò chiarito, la tradizionale azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass. è fondata sulla responsabilità civile ex art. 2054 cc, che trova in astratto applicazione anche nel caso in esame.
Infatti, attiene sicuramente all'ambito della responsabilità da circolazione stradale lo schiacciamento delle dita nella portiera di auto ancorché in sosta e salvo il fortuito come si dirà.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10024: “In tema di sinistri stradali, il danno causato dalla chiusura d'uno sportello d'un veicolo fermo va considerato danno causato dalla circolazione dello stesso.
Infatti, non può ammettersi che per “movimento del veicolo” debba intendersi solo quello orizzontale dell'intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è “movimento” sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. Ciò significa che il danno all'assicurazione può essere richiesto anche se l'auto è ferma, parcheggiata ad esempio su strada, posizione che è collegata al fatto della sua stessa circolazione” (Cfr. Cass.
1284/2004 e Cass. 18618/2005, nonché Appello Perugia, sent. n.
177 del 13.03.2020).
È dunque fermo in giurisprudenza l'orientamento per il quale attiene alla circolazione la movimentazione degli sportelli
(chiusura, apertura, abbassamento) a veicolo fermo e, più in pag. 6/12 generale, qualsiasi attività prodromica alla messa in marcia e alla circolazione (cfr. Cass. Civ. n. 12284/04, 18618/05).
Tuttavia, il meccanismo di responsabilità colposa di cui al comma I dell'art. 2054 cod. civ. prevede un'iniziale presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, superabile con la di lui prova della inevitabilità concreta del danno, sempre fatto salvo il caso fortuito. Detta presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. inoltre opera solo se colui che la invoca abbia fornito la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento di danno (cfr. Cass. civ. n. 9278/2017; Cass. n. 214/1978).
2. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la prova del nesso eziologico tra le lesioni riportate dall'appellante e la Parte_1
dinamica del sinistro dedotta a fondamento della sua domanda risarcitoria, non può ritenersi raggiunta.
Molteplici le discrasie che vengono alla luce dal compendio istruttorio condotto al vaglio.
Innanzitutto, nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale di
Pineta Grande, allegato nel fascicolo di parte attrice, la causa dell'incidente riferita al personale medico-sanitario risulta essere:
“trauma accidentale mentre chiudeva lo sportello della propria macchina”, lasciando quindi intendere che l'attrice si Parte_1
sia procurata le lesioni autonomamente, chiudendosi da sola il dito nella portiera della macchina.
Il recente arresto della Suprema Corte (sentenza n.
16030/2020) valorizza, ai fini probatori, quanto dichiarato dal soggetto leso al Presidio Ospedaliero, precisando in particolare che pag. 7/12 "... le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice", per poi precisare che "il certificato medico
è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese;
SM. non ha proposto querela di falso in danno del medico certificatore, quindi, non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate Co nel certificato siano state rilasciate da . e che il loro contenuto sia quello verbalizzato".
In definitiva, la giurisprudenza ha confermato il principio per cui il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Del resto, non può che tenersi in conto anche della spontaneità di tali dichiarazioni in relazione alla circostanza che pag. 8/12 esse solitamente vengono rilasciate nella quasi immediatezza dei fatti (cfr. Tribunale Napoli Nord sez. II, sent. n.1042/2023).
Poco chiara è poi anche la posizione della mano della rispetto alla portiera dell'autovettura: nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, così come nella lettera di messa in mora inviata alla compagnia assicurativa, l'istante asserisce che la portiera avesse schiacciato tutta la mano destra, senza nessuna ulteriore specificazione, mentre nell'atto di appello, la precisa che in realtà soltanto il dito pollice, Parte_1
nell'occasione, era rivolto verso l'esterno, mentre le restanti quattro dita erano rimaste all'interno dell'abitacolo, per questo non erano state coinvolte nell'impatto. La ricostruzione appare in netto contrasto con la lesione refertata sulla danneggiata, concernente non il dito pollice ma il dito mignolo (infrazione articolazione interfalangea V dito mano destra), inoltre si appalesa alquanto inverosimile data la posizione innaturale che così avrebbe assunto l'arto dell'appellante, anche a voler ipotizzare un mero errore materiale nell'indicazione del dito schiacciato.
Tali contraddizioni minano inevitabilmente anche le parole dell'unico testimone escusso, , che affermava: Testimone_1
“… omissis… ricordo che nel ripartire si chiudeva la portiera destra chiudendo la mano destra nella stessa… ricordo che mi avvicinai all'auto anche perché sentii la donna urlare dal dolore ed avvicinandomi ho visto che la sig.ra lamentava dolore Parte_1
alla mano… mi trovavo a circa 4-5 metri dall'auto…”.
Il teste, dunque, assistendo all'incidente a distanza ravvicinata, ha asserito che la brusca manovra del aveva CP_2
pag. 9/12 causato lo schiacciamento di tutta la mano destra dell'istante e non soltanto di una delle cinque dita, invero, quando si era avvicinato all'autovettura per accertarsi delle condizioni della donna, ella lamentava dolore a tutta la mano.
Peraltro, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., sez. III, n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come nel caso di specie, in cui emerge una evidente discrepanza tra le risultanze istruttorie e la dinamica degli eventi da lui rappresentata.
Dalle diverse incongruenze sin qui evidenziate, non può che discendere il venir meno della prova del fatto storico dedotto in citazione e del nesso eziologico con la condotta dell'appellato
, con travolgimento a cascata anche della documentazione CP_2
medica prodotta a supporto delle lesioni refertate in pronto soccorso e della CTU medico-legale espletata su parte attrice.
Su quest'ultimo punto, deve rammentarsi che il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, può anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio. Nel nostro ordinamento vige difatti il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte pag. 10/12 nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cassazione civile sez. I,
08/07/2024, n. 18560)
In definitiva, non può ritenersi raggiunta prova certa e tranquillizzante né della dinamica del sinistro così come assunto da parte appellante né del legame causale tra i danni lamentati e la responsabilità di pertanto l'appello deve essere Controparte_2 rigettato, con conferma della sentenza di primo grado oggetto di gravame.
Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228.
P.Q.M.
pag. 11/12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 52/2020 del Giudice di Pace di
Carinola;
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti della Controparte_1 che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228.
Santa Maria Capua Vetere, 11.12.2025
Il giudice dott.ssa Ambra Alvano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5249/2020 promossa da:
– (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
SA CO, presso il cui studio, sito in Carinola (CE) alla via del Littorio a n. 3, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
contro
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo
Tartaglione, presso il cui studio, sito in Marcianise (CE) alla via
San Simeone n. 20, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 52/2020 con la
[...] quale il Giudice di Pace di Carinola ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento delle lesioni patite a seguito dell'incidente occorso in data 23.12.2015, in Mondragone (CE). Segnatamente,
l'istante aveva rappresentato che, mentre si trovava in qualità di trasportata a bordo dal veicolo Ford C Max, tg. EX648BX, di proprietà e condotto da - assicurato per la r.c.a. Controparte_2
dalla - quest'ultimo era ripartito della Controparte_1 posizione di sosta senza avvedersi del fatto che la moglie nel frattempo, avesse aperto la portiera per scendere Parte_1 dall'automobile, causando così la repentina chiusura dello sportello e lo schiacciamento della mano destra della donna.
A fondamento del gravame, ha dedotto Parte_1
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, il quale, in particolare, aveva arbitrariamente disconosciuto la compatibilità delle lesioni riportate dall'appellante – infrazione articolazione interfalangea V dito mano destra – con la dedotta dinamica del sinistro, nonostante le risultanze della CTU medico- legale espletata sulla danneggiata in primo grado.
pag. 2/12 Si è costituita eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello in base a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, ha chiesto il rigetto del gravame, poiché infondato in fatto e in diritto.
Nonostante la regolarità della notifica, è Controparte_2 rimasto contumace.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione senza termini all'udienza del 29.10.2025.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Sulla inammissibilità dell'appello
Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità invocata dall'appellata . Controparte_1
Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una pag. 3/12 parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre
2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
a conferma di ciò, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
Sul merito dell'appello.
1. In ordine alla qualificazione della domanda, occorre prima di tutto chiarire che essa non rientra nel perimetro dell'azione diretta in favore del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione prevista dall'art. 141 cod. ass., giacché, come chiarito con la sentenza delle SS.UU. n. 35318 del 30.11.2022 detta pag. 4/12 azione, che mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (salvo la prova del caso fortuito) presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi.
Pertanto, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile: si v. sul punto Cass. n. 17963/2021 ai sensi della quale: «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e,
pag. 5/12 secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito».
Ciò chiarito, la tradizionale azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass. è fondata sulla responsabilità civile ex art. 2054 cc, che trova in astratto applicazione anche nel caso in esame.
Infatti, attiene sicuramente all'ambito della responsabilità da circolazione stradale lo schiacciamento delle dita nella portiera di auto ancorché in sosta e salvo il fortuito come si dirà.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10024: “In tema di sinistri stradali, il danno causato dalla chiusura d'uno sportello d'un veicolo fermo va considerato danno causato dalla circolazione dello stesso.
Infatti, non può ammettersi che per “movimento del veicolo” debba intendersi solo quello orizzontale dell'intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è “movimento” sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. Ciò significa che il danno all'assicurazione può essere richiesto anche se l'auto è ferma, parcheggiata ad esempio su strada, posizione che è collegata al fatto della sua stessa circolazione” (Cfr. Cass.
1284/2004 e Cass. 18618/2005, nonché Appello Perugia, sent. n.
177 del 13.03.2020).
È dunque fermo in giurisprudenza l'orientamento per il quale attiene alla circolazione la movimentazione degli sportelli
(chiusura, apertura, abbassamento) a veicolo fermo e, più in pag. 6/12 generale, qualsiasi attività prodromica alla messa in marcia e alla circolazione (cfr. Cass. Civ. n. 12284/04, 18618/05).
Tuttavia, il meccanismo di responsabilità colposa di cui al comma I dell'art. 2054 cod. civ. prevede un'iniziale presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, superabile con la di lui prova della inevitabilità concreta del danno, sempre fatto salvo il caso fortuito. Detta presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. inoltre opera solo se colui che la invoca abbia fornito la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento di danno (cfr. Cass. civ. n. 9278/2017; Cass. n. 214/1978).
2. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la prova del nesso eziologico tra le lesioni riportate dall'appellante e la Parte_1
dinamica del sinistro dedotta a fondamento della sua domanda risarcitoria, non può ritenersi raggiunta.
Molteplici le discrasie che vengono alla luce dal compendio istruttorio condotto al vaglio.
Innanzitutto, nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale di
Pineta Grande, allegato nel fascicolo di parte attrice, la causa dell'incidente riferita al personale medico-sanitario risulta essere:
“trauma accidentale mentre chiudeva lo sportello della propria macchina”, lasciando quindi intendere che l'attrice si Parte_1
sia procurata le lesioni autonomamente, chiudendosi da sola il dito nella portiera della macchina.
Il recente arresto della Suprema Corte (sentenza n.
16030/2020) valorizza, ai fini probatori, quanto dichiarato dal soggetto leso al Presidio Ospedaliero, precisando in particolare che pag. 7/12 "... le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice", per poi precisare che "il certificato medico
è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese;
SM. non ha proposto querela di falso in danno del medico certificatore, quindi, non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate Co nel certificato siano state rilasciate da . e che il loro contenuto sia quello verbalizzato".
In definitiva, la giurisprudenza ha confermato il principio per cui il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Del resto, non può che tenersi in conto anche della spontaneità di tali dichiarazioni in relazione alla circostanza che pag. 8/12 esse solitamente vengono rilasciate nella quasi immediatezza dei fatti (cfr. Tribunale Napoli Nord sez. II, sent. n.1042/2023).
Poco chiara è poi anche la posizione della mano della rispetto alla portiera dell'autovettura: nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, così come nella lettera di messa in mora inviata alla compagnia assicurativa, l'istante asserisce che la portiera avesse schiacciato tutta la mano destra, senza nessuna ulteriore specificazione, mentre nell'atto di appello, la precisa che in realtà soltanto il dito pollice, Parte_1
nell'occasione, era rivolto verso l'esterno, mentre le restanti quattro dita erano rimaste all'interno dell'abitacolo, per questo non erano state coinvolte nell'impatto. La ricostruzione appare in netto contrasto con la lesione refertata sulla danneggiata, concernente non il dito pollice ma il dito mignolo (infrazione articolazione interfalangea V dito mano destra), inoltre si appalesa alquanto inverosimile data la posizione innaturale che così avrebbe assunto l'arto dell'appellante, anche a voler ipotizzare un mero errore materiale nell'indicazione del dito schiacciato.
Tali contraddizioni minano inevitabilmente anche le parole dell'unico testimone escusso, , che affermava: Testimone_1
“… omissis… ricordo che nel ripartire si chiudeva la portiera destra chiudendo la mano destra nella stessa… ricordo che mi avvicinai all'auto anche perché sentii la donna urlare dal dolore ed avvicinandomi ho visto che la sig.ra lamentava dolore Parte_1
alla mano… mi trovavo a circa 4-5 metri dall'auto…”.
Il teste, dunque, assistendo all'incidente a distanza ravvicinata, ha asserito che la brusca manovra del aveva CP_2
pag. 9/12 causato lo schiacciamento di tutta la mano destra dell'istante e non soltanto di una delle cinque dita, invero, quando si era avvicinato all'autovettura per accertarsi delle condizioni della donna, ella lamentava dolore a tutta la mano.
Peraltro, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., sez. III, n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come nel caso di specie, in cui emerge una evidente discrepanza tra le risultanze istruttorie e la dinamica degli eventi da lui rappresentata.
Dalle diverse incongruenze sin qui evidenziate, non può che discendere il venir meno della prova del fatto storico dedotto in citazione e del nesso eziologico con la condotta dell'appellato
, con travolgimento a cascata anche della documentazione CP_2
medica prodotta a supporto delle lesioni refertate in pronto soccorso e della CTU medico-legale espletata su parte attrice.
Su quest'ultimo punto, deve rammentarsi che il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, può anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio. Nel nostro ordinamento vige difatti il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte pag. 10/12 nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cassazione civile sez. I,
08/07/2024, n. 18560)
In definitiva, non può ritenersi raggiunta prova certa e tranquillizzante né della dinamica del sinistro così come assunto da parte appellante né del legame causale tra i danni lamentati e la responsabilità di pertanto l'appello deve essere Controparte_2 rigettato, con conferma della sentenza di primo grado oggetto di gravame.
Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228.
P.Q.M.
pag. 11/12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 52/2020 del Giudice di Pace di
Carinola;
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti della Controparte_1 che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228.
Santa Maria Capua Vetere, 11.12.2025
Il giudice dott.ssa Ambra Alvano
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