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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/12/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 943/2025 N. R.G. 816/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LA, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 816/2025, avverso la sentenza n.
573/2025, del Tribunale di LA, Dott.ssa Chiara Colosimo, promossa da:
(C.F.: , rappresentato, difeso e Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato, in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Pasquale D'Andrea (C.F.
) ed elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada (CE) alla via XX C.F._2
Settembre n. 29.
APPELLANTE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvana Mostacchi, con domicilio eletto in LA presso gli uffici dell'Avvocatura
INPS in via Savarè 1 pagina 1 di 18 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di LA, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza
1) Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 573/2025 del Tribunale di
LA, Sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G. 11176/2024 depositata in data 17 marzo
2025, mai notificata;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. A riguardo, nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice di Prime cure in merito al punto III del ricorso, relativo alla circostanza per cui il reddito derivante dal 25 % della partecipazione alla fu OS. , riferibile alla mera riscossione dei canoni locativi e Parte_2
l'effettuazione delle normali operazioni di manutenzione del fabbricato, trattandosi di conservazione del patrimonio immobiliare, non fosse riconducibile ad attività di impresa -
costituendo un mero godimento del bene – e, pertanto, non calcolabile ai fini dei contributi.
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di prime cure circa il divieto di valutazione, ai fini contributivi, dei redditi da capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa.
4) Nel merito, accertare l'infondatezza della pretesa azionata con l'atto impugnato per tutte le motivazioni svolte in premessa e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. n. 368 2024
00068759 18 000 I.V.S. Gestione Commercianti (matricola 20444583810); Controparte_2
notificata il 22/08/2024, con il quale è stato ingiunto all'istante il pagamento della somma €
pagina 2 di 18 10.557,76 comprensivo di interessi e sanzioni, per presunti contributi omessi e dovuti a titolo di
Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/2019 al 12/2019, per quanto occorra, di tutti gli atti connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente e mai notificati.
5) Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge per il doppio grado dei giudizi, con distrazione in favore de procuratore antistatario.
PER L'APPELLATO
Voglia l'On. Corte di Appello di LA adita, per i motivi esposti in atti,
in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.573/2025 del Tribunale di LA Sezione Lavoro.
In subordine, rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande per essere del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito opposto n.
36820240006875918000 e condannando al pagamento in favore Parte_1
dell' delle somme indicate nello stesso, o di quella diversa somma che dovesse risultare CP_1
dovuta all'esito del giudizio, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Salvis juribus.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il , conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_3
e in fatto così deduceva:” In data 22/08/2024, l notificava Controparte_1
al ricorrente l'avviso di addebito n. 368 2024 00068759 18 000 (matricola 2044583810), in cui pagina 3 di 18 gli veniva intimato di pagare una somma di € 10.557,76 per omesso versamento contributi
I.V.S. Gestione Commercianti in riferimento al periodo 01/2019 al 12/2019;
- in particolare, dal corpo dell'atto, il ricorrente apprendeva che sarebbero stati calcolati a suo danno le rate del contributo fisso I.V.S. per la gestione Commerciale.
È opportuno specificare che l'atto impugnato fa riferimento alla posizione contributiva del sig.
per il periodo tra 01/2019 e il 12/2019; in tale lasso di tempo, il ricorrente Parte_1
non risulta essere soggetto destinatario di tale imposta per le ragioni meglio analizzate in punto di diritto.
…..
Nel caso di specie, il ricorrente, per il periodo indicato nell'atto, risultava essere socio della OS.
c.f. ). Controparte_4 P.IVA_2
Detta società, oggi OS. svolge ed ha sempre svolto attività di impresa immobiliare Parte_3
come potrà evincersi dalla documentazione depositata (cfr visura), per cui il ricorrente non ha mai svolto alcuna attività sociale (intesa come complesso di operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale) né tantomeno attività con caratteri di abitualità e prevalenza tale da consentire di iscriverlo nella gestione commerciante.
È opportuno precisare fin da subito che una società che esercita attività di locazione immobiliare, volta alla mera riscossione dei relativi canoni, svolge un'attività di tipo professionale e non commerciale, come nel caso di specie.
Ne consegue che per le società di gestione immobiliare non sussiste l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti dell' . CP_1
pagina 4 di 18 Si rileva altresì che il ricorrente, per il periodo indicato nell'atto impugnato, ha svolto la professione di Sub Agente Assicurativo dell'Agenzia Generale INA – LI di LA (doc.
depositati).
Alla luce di quanto detto, appare evidente che nella fattispecie difettano i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione Commercianti non avendo egli svolto nel periodo dal
01/2019 al 12/2019 alcuna attività abituale e prevalente per la OS. Cap. di Controparte_4
[...]
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Nel merito accertare l'infondatezza della pretesa azionata con l'atto impugnato per tutte le motivazioni svolte in premessa e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. n. 368 2024
00068759 18 000 contributi I.V.S. Gestione Commercianti (matricola 20444583810), CP_1
notificata il 22/08/2024, con il quale è stato ingiunto all'istante il pagamento della somma €
10.557,76 comprensivo di interessi e sanzioni, per presunti contributi omessi e dovuti a titolo di
Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/2019 al 12/2019,; c) per quanto occorra, di tutti atti connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente e mai notificati.
4) Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore de procuratore antistatario.”
Il Giudice di I grado ha rigettato il ricorso ed ha condannato alle spese di lite pari ad euro
2.800,00.
Ha rilevato che:” fondamento dell'odierna azione, , oltre a lamentare Parte_1
di non esser stato posto nella condizione di comprendere le ragioni della pretesa per carenza di motivazione dell'atto impugnato, contesta la sussistenza dei presupposti utili al sorgere dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e, nello specifico, la mancanza del pagina 5 di 18 requisito di prevalenza e abitualità della prestazione in quanto, per il periodo indicato nell'atto impugnato, ha svolto la professione di Sub Agente Assicurativo dell'Agenzia Generale INA –
LI di LA (doc. depositati), non avendo egli svolto nel periodo dal 01/2019 al 12/2019
alcuna attività abituale e prevalente per la OS. . come è Controparte_5
dimostrabile dall'analisi delle visure camerali versate agli atti, la OS.
[...]
ha sempre ed esclusivamente svolto la propria attività limitata alla mera Controparte_4
riscossione dei canoni di un immobile affittato”.
Ha ritenuto infondata l'eccezione di ordine formale atteso che l'avviso di addebito conteneva quanto disposto dall'art. 30, co. 2, D.L. 78/2010, per come convertito, con modificazioni, in
Legge 122/2010.
Nel merito ha rilevato che:” nel caso di specie, non si versa in un'ipotesi di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti: circostanza che avrebbe posto a carico dell'Ente impositore l'onere di provare la ricorrenza dei presupposti utili al sorgere dell'obbligo contributivo.
Come evidenziato dall' , Controparte_1 [...]
risulta iscritto alla Gestione Commercianti, sin dal 2010, per l'attività di agente Parte_1
e broker di assicurazioni con l'omonima ditta individuale (docc. 1-2, fascicolo opposto);
l'opponente, tuttavia, risulta altresì socio – in misura del 25% – della società che, Parte_4
sino al 12 luglio 2021, era la OS. (società, all'epoca, Controparte_6
operante nel settore delle “costruzioni edili in contro proprio e per terzi;
compravendita,
intermediazione e locazione di immobili di qualsiasi tipo…” – doc. 3, fascicolo opposto).
Il credito portato dall'avviso di addebito per cui è causa deriva, esclusivamente, da un controllo effettuato su tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento: verifica che ha fatto emergere una significativa differenza rispetto ai redditi posti a base della contribuzione a percentuale pagina 6 di 18 originariamente versata, con conseguente obbligo di versamenti a conguaglio (docc. 4-6,
fascicolo opposto).
Come noto, l'art. 3bis, co. 1, D.L. 384/1992, per come convertito nella Legge 438/1992, dispone che, “a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 [n.d.e. “i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari,
coadiuvanti e coadiutori”], è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF
per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Ai sensi dell'art. 29 Legge 160/1975, per come riformulato dall'art. 1, co. 203, Legge 662/1996,
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti,
di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Sulla suddetta previsione, il Giudice delle Leggi ha già avuto modo di affermare che “non è
fondata, in riferimento all'art. 38, comma 2, cost., la q.l.c. dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992
n. 384, conv., con modificazioni, in l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati a fini i.r.pe.f. dal socio accomandante di società in CP_
pagina 7 di 18 accomandita semplice, contrasterebbe con il principio secondo cui al sistema contributivo non potrebbe concorrere un reddito non di lavoro, in quanto, dall'art. 38, comma 2, cost., rivolto più
che a definire le fonti di finanziamento del sistema previdenziale a segnare il livello di tutela che deve essere garantito attraverso le prestazioni previdenziali, non si desume una intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e, anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile” (Corte OSt., 7 novembre 2001, n.
354).
In parte motiva, peraltro, la Consulta ha chiarito: “…l'intima ed indefettibile correlazione,
postulata dal rimettente, tra contribuzione e reddito di lavoro non trova riscontro nel modello di previdenza sociale che è dato desumere dall'invocato precetto costituzionale. Precetto, rivolto,
oltretutto, più che a definire le fonti di finanziamento del sistema, a segnare il livello di tutela che deve essere garantito attraverso le prestazioni previdenziali. Un modello, dunque, che,
come si evince dall'evoluzione legislativa avutasi in materia, non ha impedito, in virtù dei principi solidaristici cui si ispira, da un lato, l'estensione della protezione a categorie contigue a quelle caratterizzate dagli schemi più consolidati in cui si risolve lo svolgimento di attività lavorativa;
e dall'altro, accanto alla previsione di un apporto finanziario al sistema da parte della stessa collettività generale, anche la commisurazione della contribuzione a basi di riferimento non costituite, solo ed esclusivamente, dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro. In
proposito, è sufficiente rifarsi alle più recenti riforme in materia che evidenziano, infatti, il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che pagina 8 di 18 nell'attività stessa rinvengono soltanto mera occasione. Ed è in forza di siffatta evoluzione che si è venuta a realizzare, nel tempo, anche la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia.
Convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini
IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario;
e, successivamente, al decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314, recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”, che ha accolto una nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima,
sia a fini contributivi che a fini tributari”.
Ne consegue che tutti i redditi di impresa percepiti da un soggetto iscritto alla Gestione
Commercianti – qual è il caso di specie – debbono essere considerati nella base imponibile utile ai fini del pagamento della contribuzione a percentuale.
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza. Parte_1
Primo motivo di gravame intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO.
MANCATA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO.
Rileva che nessuna pronuncia è stata effettuata dal Giudice di prime cure in merito al punto III
del ricorso concernente il mancato presupposto oggettivo della pretesa creditoria.
Ribadisce che il sig. , per il periodo compreso tra il 01/2019 e il 12/2019, Parte_1
risultava iscritto alla Gestione Commercianti per l'attività di agente e broker di assicurazioni,
nonché socio – in misura del 25% – della società che, sino al 12 luglio 2021, era Parte_4
pagina 9 di 18 la OS. società, all'epoca, operante nel settore Controparte_6
immobiliare con unica funzione di riscuotere i canoni di locazione relativi ai propri beni e nulla di più, come è dimostrabile dall'analisi delle visure camerali versate agli atti.
Nessuna attiva partecipazione veniva eseguita dal sig. in riferimento alle Parte_1
operazioni lavorative societarie dell'allora OS. Controparte_6
pertanto, non è riferibile all'appellante alcun concetto di abitualità e professionalità della prestazione lavorativa richiesti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 ai fini dell'imposizione contributiva.
D'altronde, la mera riscossione di canoni locatizi non è riconducibile ad alcuna attività di impresa, presupposto necessario ai fini del calcolo dei contributi (Cassazione Civile IV del
04/01/2018, n. 128).
Secondo motivo intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. MANCATA
ANALISI DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI.
Sostiene che, il Giudice di prime cure ha totalmente omesso di decidere sulla circostanza per cui il reddito derivante dal 25 % della partecipazione alla fu OS. , riferibile alla Parte_2
mera riscossione dei canoni locatizi, non fosse riconducibile ad attività di impresa - costituendo un mero godimento del bene – e, pertanto, non fosse da calcolarsi ai fini dei contributi.
Pertanto, chiede che, ai sensi dell'art. 433 c.p.c., la Corte voglia accogliere il presente gravame data la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, in violazione dell'art.112 c.p.c..
Terzo motivo intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. CARENZA DI
MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ATTI. ERRORE E FALSA
APPLICAZIONE DECRETO LEGGE 19/09/1992 NUM. 384 ART. 3 BIS CORTE COST.
LEGGE 14/11/1992 NUM. 438 CORTE COST. LEGGE 02/08/1990 NUM. 233 ART. 1 CORTE
pagina 10 di 18 COST. DPR 22/12/1986 NUM. 917 ART. 55 DPR 22/12/1986 NUM. 917 ART. 44 DECRETO
LEGISL. 12/12/2003 NUM. 344 ART. 1 COM. 1
Ritiene che le norme e la giurisprudenza richiamata nella sentenza appellata, su cui il giudice di primo grado ha fondato le proprie argomentazioni, non siano riferibili al caso di specie,
giungendo, dunque, ad un errata conclusione.
La sentenza di primo grado tiene conto dell'imputabilità ai fini contributivi di redditi derivanti da una partecipazione societaria che effettua attività di mera locazione di immobili.
Le norme indicate nel titolo del presente capitolo, infatti, fanno riferimento solo ai redditi d'impresa, derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale e che devono essere inclusi nella base contributiva.
Viceversa, i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza alcuna attività
lavorativa, sono invece considerati redditi di capitale e non devono essere soggetti a contribuzione previdenziale.
La contribuzione previdenziale deve essere correlata a un'effettiva attività lavorativa e non alla semplice partecipazione al capitale sociale.
Quarto motivo di appello intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRATA
IMPUTAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO. - ILLEGITTIMITA' PER INDETERMINATEZZA
DELL'AVVISO DI DEBITO I.V.S. “
Il dettaglio dell'atto impugnato riporta: “Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale contributi dal 1/2019 al 12/2019”.
Nell'ottica dell'appello tale descrizione, oltre che generica è del tutto infondata;
l'atto impugnato non offre al ricorrente un dettaglio circa le somme pretese dall' , ma in maniera generica CP_1
contesta l'omesso versamento di presunti contributi fissi e delle relative sanzioni, né i motivi pagina 11 di 18 per cui si è ritenuto legittimo l'addebito ma limitandosi a riportare l'importo della sanzione amministrativa comminata, senza nemmeno specificare i criteri di determinazione della stessa,
impedendo così al ricorrente di poter verificare la correttezza dei calcoli.
Quinto motivo di appello intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO.
ABNORMITÀ DELLE SPESE DI LITE COSÍ COME STATUITO DALLA SENTENZA 22
FEBBRAIO 2018, 1127 DEL CONSIGLIO DI STATO. CAUSA ESCLUSIVAMENTE
DOCUMENTALE E VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DI UN DIRITTO”
Ritiene che la presente causa ha avuto un tenore prettamente documentale senza alcuna attività istruttoria, rendendo davvero sproporzionata la somma comminata a parte ricorrente,
risultata soccombente.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di I grado
All'udienza del 18 Novembre 2025 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato.
Le censure proposte con i primi tre motivi di gravame sono state già vagliate da questa Corte,
che si è reiteratamente pronunciata sulla questione;
in particolare, questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, la motivazione della sentenza della Corte di Appello di LA n. 425/2021 (Est. ) che ha Per_1
affrontato le medesime problematiche ora devolute alla Corte territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame:
“Per costante giurisprudenza (vedi Cass., 20/08/2019, n.21540), il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i pagina 12 di 18 requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale
(art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi solamente i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa
(art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).
Allo scopo occorre premettere che l'art.
3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla I. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993,
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233,
è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono».
La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1 della I. 2 agosto 1990, n. 233, che prevedeva al primo comma che «A decorrere dal 10 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione,
dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente».
Con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della legge n.
233 del 1990.
Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
pagina 13 di 18 La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad
IRPEG (ora IRES).
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale,
ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi
. CP_1
L'impostazione del sistema, come delineata dall'art. 38, secondo comma della OStituzione,
prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori e non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.
Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono pagina 14 di 18 determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del d.P.R. n. 917 del 2016).
Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio,
affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante (e, a fortiori, quelli percepiti dall'accomandatario), seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.
La Corte OStituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 OSt., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in I. 14 novembre 1992 n. 438,
il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio CP_1
accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali.
Il Giudice delle leggi ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali,
l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività
produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni pagina 15 di 18 previdenziali ai sensi dell'art. 5 I. 2 agosto 1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti
è rapportata al reddito annuo di impresa.
In particolare la Consulta, nel richiamato arresto, ha rilevato che dall'art. 38, comma 2, OSt.,
non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.
Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere, in via analogica, la portata delle relative previsioni, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale (vedi, da ultimo, Cass. Civ., sez. lav., 26/09/2019, n. 24097; Cass.
Civ., sez. lav., 26/09/2019, n. 24096; Cass. Civ., sez. lav., 20/08/2019, n. 21540).
Nella specie, quindi, in applicazioni di tali principi, deve ritenersi fondata la pretesa dell' di CP_1
estendere la base imponibile anche ai redditi derivanti all'appellante dalla sua partecipazione,
quale socio accomandatario, alla società (…..), indipendentemente dalla sussistenza, con riferimento a tale società, dei presupposti per l'iscrizione alla gestione artigiani.”
Tale orientamento della Suprema Corte di Cassazione è stato recentemente confermato con la sentenza n. 20966 del 23.07.2025.
Nel caso di specie, pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tutti i redditi di impresa percepiti da un soggetto iscritto alla Gestione Commercianti – qual è il caso di specie – debbono essere considerati nella base imponibile utile ai fini del pagamento della contribuzione a percentuale. pagina 16 di 18 Anche il quarto motivo di appello, con il quale viene contestato la genericità dell'avviso di
CP_ addebito per mancato dettaglio delle somme richieste dall' , è infondato.
L'atto opposto riporta, nella apposita sezione a pag. 3, il dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti da cui è possibile ricavare con tutta chiarezza la causale del credito “contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale” per l'anno 2019.
Infine anche il gravame relativo alla abnormità delle spese di lite liquidate dal primo Giudice è
infondato, in quanto la somma liquidata, pari ad euro 2.800,00, rientra nello scaglione di riferimento secondo il valore della causa – da 5.200,00 a 26.000,00, con l'applicazione dei minimi tariffari.
Alla luce delle motivazioni sopra riportate il ricorso in appello proposto va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività
svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate - secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 2.000,00.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L.
228/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 573/2025 del Tribunale di LA.
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
liquidate in Euro 2.000,00.
pagina 17 di 18 Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L.
228/12.
LA 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LA, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 816/2025, avverso la sentenza n.
573/2025, del Tribunale di LA, Dott.ssa Chiara Colosimo, promossa da:
(C.F.: , rappresentato, difeso e Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato, in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Pasquale D'Andrea (C.F.
) ed elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada (CE) alla via XX C.F._2
Settembre n. 29.
APPELLANTE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvana Mostacchi, con domicilio eletto in LA presso gli uffici dell'Avvocatura
INPS in via Savarè 1 pagina 1 di 18 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di LA, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza
1) Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 573/2025 del Tribunale di
LA, Sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G. 11176/2024 depositata in data 17 marzo
2025, mai notificata;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. A riguardo, nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice di Prime cure in merito al punto III del ricorso, relativo alla circostanza per cui il reddito derivante dal 25 % della partecipazione alla fu OS. , riferibile alla mera riscossione dei canoni locativi e Parte_2
l'effettuazione delle normali operazioni di manutenzione del fabbricato, trattandosi di conservazione del patrimonio immobiliare, non fosse riconducibile ad attività di impresa -
costituendo un mero godimento del bene – e, pertanto, non calcolabile ai fini dei contributi.
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di prime cure circa il divieto di valutazione, ai fini contributivi, dei redditi da capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa.
4) Nel merito, accertare l'infondatezza della pretesa azionata con l'atto impugnato per tutte le motivazioni svolte in premessa e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. n. 368 2024
00068759 18 000 I.V.S. Gestione Commercianti (matricola 20444583810); Controparte_2
notificata il 22/08/2024, con il quale è stato ingiunto all'istante il pagamento della somma €
pagina 2 di 18 10.557,76 comprensivo di interessi e sanzioni, per presunti contributi omessi e dovuti a titolo di
Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/2019 al 12/2019, per quanto occorra, di tutti gli atti connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente e mai notificati.
5) Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge per il doppio grado dei giudizi, con distrazione in favore de procuratore antistatario.
PER L'APPELLATO
Voglia l'On. Corte di Appello di LA adita, per i motivi esposti in atti,
in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.573/2025 del Tribunale di LA Sezione Lavoro.
In subordine, rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande per essere del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito opposto n.
36820240006875918000 e condannando al pagamento in favore Parte_1
dell' delle somme indicate nello stesso, o di quella diversa somma che dovesse risultare CP_1
dovuta all'esito del giudizio, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Salvis juribus.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il , conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_3
e in fatto così deduceva:” In data 22/08/2024, l notificava Controparte_1
al ricorrente l'avviso di addebito n. 368 2024 00068759 18 000 (matricola 2044583810), in cui pagina 3 di 18 gli veniva intimato di pagare una somma di € 10.557,76 per omesso versamento contributi
I.V.S. Gestione Commercianti in riferimento al periodo 01/2019 al 12/2019;
- in particolare, dal corpo dell'atto, il ricorrente apprendeva che sarebbero stati calcolati a suo danno le rate del contributo fisso I.V.S. per la gestione Commerciale.
È opportuno specificare che l'atto impugnato fa riferimento alla posizione contributiva del sig.
per il periodo tra 01/2019 e il 12/2019; in tale lasso di tempo, il ricorrente Parte_1
non risulta essere soggetto destinatario di tale imposta per le ragioni meglio analizzate in punto di diritto.
…..
Nel caso di specie, il ricorrente, per il periodo indicato nell'atto, risultava essere socio della OS.
c.f. ). Controparte_4 P.IVA_2
Detta società, oggi OS. svolge ed ha sempre svolto attività di impresa immobiliare Parte_3
come potrà evincersi dalla documentazione depositata (cfr visura), per cui il ricorrente non ha mai svolto alcuna attività sociale (intesa come complesso di operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale) né tantomeno attività con caratteri di abitualità e prevalenza tale da consentire di iscriverlo nella gestione commerciante.
È opportuno precisare fin da subito che una società che esercita attività di locazione immobiliare, volta alla mera riscossione dei relativi canoni, svolge un'attività di tipo professionale e non commerciale, come nel caso di specie.
Ne consegue che per le società di gestione immobiliare non sussiste l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti dell' . CP_1
pagina 4 di 18 Si rileva altresì che il ricorrente, per il periodo indicato nell'atto impugnato, ha svolto la professione di Sub Agente Assicurativo dell'Agenzia Generale INA – LI di LA (doc.
depositati).
Alla luce di quanto detto, appare evidente che nella fattispecie difettano i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione Commercianti non avendo egli svolto nel periodo dal
01/2019 al 12/2019 alcuna attività abituale e prevalente per la OS. Cap. di Controparte_4
[...]
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Nel merito accertare l'infondatezza della pretesa azionata con l'atto impugnato per tutte le motivazioni svolte in premessa e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. n. 368 2024
00068759 18 000 contributi I.V.S. Gestione Commercianti (matricola 20444583810), CP_1
notificata il 22/08/2024, con il quale è stato ingiunto all'istante il pagamento della somma €
10.557,76 comprensivo di interessi e sanzioni, per presunti contributi omessi e dovuti a titolo di
Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/2019 al 12/2019,; c) per quanto occorra, di tutti atti connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente e mai notificati.
4) Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore de procuratore antistatario.”
Il Giudice di I grado ha rigettato il ricorso ed ha condannato alle spese di lite pari ad euro
2.800,00.
Ha rilevato che:” fondamento dell'odierna azione, , oltre a lamentare Parte_1
di non esser stato posto nella condizione di comprendere le ragioni della pretesa per carenza di motivazione dell'atto impugnato, contesta la sussistenza dei presupposti utili al sorgere dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e, nello specifico, la mancanza del pagina 5 di 18 requisito di prevalenza e abitualità della prestazione in quanto, per il periodo indicato nell'atto impugnato, ha svolto la professione di Sub Agente Assicurativo dell'Agenzia Generale INA –
LI di LA (doc. depositati), non avendo egli svolto nel periodo dal 01/2019 al 12/2019
alcuna attività abituale e prevalente per la OS. . come è Controparte_5
dimostrabile dall'analisi delle visure camerali versate agli atti, la OS.
[...]
ha sempre ed esclusivamente svolto la propria attività limitata alla mera Controparte_4
riscossione dei canoni di un immobile affittato”.
Ha ritenuto infondata l'eccezione di ordine formale atteso che l'avviso di addebito conteneva quanto disposto dall'art. 30, co. 2, D.L. 78/2010, per come convertito, con modificazioni, in
Legge 122/2010.
Nel merito ha rilevato che:” nel caso di specie, non si versa in un'ipotesi di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti: circostanza che avrebbe posto a carico dell'Ente impositore l'onere di provare la ricorrenza dei presupposti utili al sorgere dell'obbligo contributivo.
Come evidenziato dall' , Controparte_1 [...]
risulta iscritto alla Gestione Commercianti, sin dal 2010, per l'attività di agente Parte_1
e broker di assicurazioni con l'omonima ditta individuale (docc. 1-2, fascicolo opposto);
l'opponente, tuttavia, risulta altresì socio – in misura del 25% – della società che, Parte_4
sino al 12 luglio 2021, era la OS. (società, all'epoca, Controparte_6
operante nel settore delle “costruzioni edili in contro proprio e per terzi;
compravendita,
intermediazione e locazione di immobili di qualsiasi tipo…” – doc. 3, fascicolo opposto).
Il credito portato dall'avviso di addebito per cui è causa deriva, esclusivamente, da un controllo effettuato su tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento: verifica che ha fatto emergere una significativa differenza rispetto ai redditi posti a base della contribuzione a percentuale pagina 6 di 18 originariamente versata, con conseguente obbligo di versamenti a conguaglio (docc. 4-6,
fascicolo opposto).
Come noto, l'art. 3bis, co. 1, D.L. 384/1992, per come convertito nella Legge 438/1992, dispone che, “a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 [n.d.e. “i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari,
coadiuvanti e coadiutori”], è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF
per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Ai sensi dell'art. 29 Legge 160/1975, per come riformulato dall'art. 1, co. 203, Legge 662/1996,
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti,
di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Sulla suddetta previsione, il Giudice delle Leggi ha già avuto modo di affermare che “non è
fondata, in riferimento all'art. 38, comma 2, cost., la q.l.c. dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992
n. 384, conv., con modificazioni, in l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati a fini i.r.pe.f. dal socio accomandante di società in CP_
pagina 7 di 18 accomandita semplice, contrasterebbe con il principio secondo cui al sistema contributivo non potrebbe concorrere un reddito non di lavoro, in quanto, dall'art. 38, comma 2, cost., rivolto più
che a definire le fonti di finanziamento del sistema previdenziale a segnare il livello di tutela che deve essere garantito attraverso le prestazioni previdenziali, non si desume una intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e, anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile” (Corte OSt., 7 novembre 2001, n.
354).
In parte motiva, peraltro, la Consulta ha chiarito: “…l'intima ed indefettibile correlazione,
postulata dal rimettente, tra contribuzione e reddito di lavoro non trova riscontro nel modello di previdenza sociale che è dato desumere dall'invocato precetto costituzionale. Precetto, rivolto,
oltretutto, più che a definire le fonti di finanziamento del sistema, a segnare il livello di tutela che deve essere garantito attraverso le prestazioni previdenziali. Un modello, dunque, che,
come si evince dall'evoluzione legislativa avutasi in materia, non ha impedito, in virtù dei principi solidaristici cui si ispira, da un lato, l'estensione della protezione a categorie contigue a quelle caratterizzate dagli schemi più consolidati in cui si risolve lo svolgimento di attività lavorativa;
e dall'altro, accanto alla previsione di un apporto finanziario al sistema da parte della stessa collettività generale, anche la commisurazione della contribuzione a basi di riferimento non costituite, solo ed esclusivamente, dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro. In
proposito, è sufficiente rifarsi alle più recenti riforme in materia che evidenziano, infatti, il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che pagina 8 di 18 nell'attività stessa rinvengono soltanto mera occasione. Ed è in forza di siffatta evoluzione che si è venuta a realizzare, nel tempo, anche la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia.
Convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini
IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario;
e, successivamente, al decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314, recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”, che ha accolto una nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima,
sia a fini contributivi che a fini tributari”.
Ne consegue che tutti i redditi di impresa percepiti da un soggetto iscritto alla Gestione
Commercianti – qual è il caso di specie – debbono essere considerati nella base imponibile utile ai fini del pagamento della contribuzione a percentuale.
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza. Parte_1
Primo motivo di gravame intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO.
MANCATA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO.
Rileva che nessuna pronuncia è stata effettuata dal Giudice di prime cure in merito al punto III
del ricorso concernente il mancato presupposto oggettivo della pretesa creditoria.
Ribadisce che il sig. , per il periodo compreso tra il 01/2019 e il 12/2019, Parte_1
risultava iscritto alla Gestione Commercianti per l'attività di agente e broker di assicurazioni,
nonché socio – in misura del 25% – della società che, sino al 12 luglio 2021, era Parte_4
pagina 9 di 18 la OS. società, all'epoca, operante nel settore Controparte_6
immobiliare con unica funzione di riscuotere i canoni di locazione relativi ai propri beni e nulla di più, come è dimostrabile dall'analisi delle visure camerali versate agli atti.
Nessuna attiva partecipazione veniva eseguita dal sig. in riferimento alle Parte_1
operazioni lavorative societarie dell'allora OS. Controparte_6
pertanto, non è riferibile all'appellante alcun concetto di abitualità e professionalità della prestazione lavorativa richiesti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 ai fini dell'imposizione contributiva.
D'altronde, la mera riscossione di canoni locatizi non è riconducibile ad alcuna attività di impresa, presupposto necessario ai fini del calcolo dei contributi (Cassazione Civile IV del
04/01/2018, n. 128).
Secondo motivo intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. MANCATA
ANALISI DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI.
Sostiene che, il Giudice di prime cure ha totalmente omesso di decidere sulla circostanza per cui il reddito derivante dal 25 % della partecipazione alla fu OS. , riferibile alla Parte_2
mera riscossione dei canoni locatizi, non fosse riconducibile ad attività di impresa - costituendo un mero godimento del bene – e, pertanto, non fosse da calcolarsi ai fini dei contributi.
Pertanto, chiede che, ai sensi dell'art. 433 c.p.c., la Corte voglia accogliere il presente gravame data la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, in violazione dell'art.112 c.p.c..
Terzo motivo intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. CARENZA DI
MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ATTI. ERRORE E FALSA
APPLICAZIONE DECRETO LEGGE 19/09/1992 NUM. 384 ART. 3 BIS CORTE COST.
LEGGE 14/11/1992 NUM. 438 CORTE COST. LEGGE 02/08/1990 NUM. 233 ART. 1 CORTE
pagina 10 di 18 COST. DPR 22/12/1986 NUM. 917 ART. 55 DPR 22/12/1986 NUM. 917 ART. 44 DECRETO
LEGISL. 12/12/2003 NUM. 344 ART. 1 COM. 1
Ritiene che le norme e la giurisprudenza richiamata nella sentenza appellata, su cui il giudice di primo grado ha fondato le proprie argomentazioni, non siano riferibili al caso di specie,
giungendo, dunque, ad un errata conclusione.
La sentenza di primo grado tiene conto dell'imputabilità ai fini contributivi di redditi derivanti da una partecipazione societaria che effettua attività di mera locazione di immobili.
Le norme indicate nel titolo del presente capitolo, infatti, fanno riferimento solo ai redditi d'impresa, derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale e che devono essere inclusi nella base contributiva.
Viceversa, i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza alcuna attività
lavorativa, sono invece considerati redditi di capitale e non devono essere soggetti a contribuzione previdenziale.
La contribuzione previdenziale deve essere correlata a un'effettiva attività lavorativa e non alla semplice partecipazione al capitale sociale.
Quarto motivo di appello intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRATA
IMPUTAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO. - ILLEGITTIMITA' PER INDETERMINATEZZA
DELL'AVVISO DI DEBITO I.V.S. “
Il dettaglio dell'atto impugnato riporta: “Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale contributi dal 1/2019 al 12/2019”.
Nell'ottica dell'appello tale descrizione, oltre che generica è del tutto infondata;
l'atto impugnato non offre al ricorrente un dettaglio circa le somme pretese dall' , ma in maniera generica CP_1
contesta l'omesso versamento di presunti contributi fissi e delle relative sanzioni, né i motivi pagina 11 di 18 per cui si è ritenuto legittimo l'addebito ma limitandosi a riportare l'importo della sanzione amministrativa comminata, senza nemmeno specificare i criteri di determinazione della stessa,
impedendo così al ricorrente di poter verificare la correttezza dei calcoli.
Quinto motivo di appello intestato: “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO.
ABNORMITÀ DELLE SPESE DI LITE COSÍ COME STATUITO DALLA SENTENZA 22
FEBBRAIO 2018, 1127 DEL CONSIGLIO DI STATO. CAUSA ESCLUSIVAMENTE
DOCUMENTALE E VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DI UN DIRITTO”
Ritiene che la presente causa ha avuto un tenore prettamente documentale senza alcuna attività istruttoria, rendendo davvero sproporzionata la somma comminata a parte ricorrente,
risultata soccombente.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di I grado
All'udienza del 18 Novembre 2025 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato.
Le censure proposte con i primi tre motivi di gravame sono state già vagliate da questa Corte,
che si è reiteratamente pronunciata sulla questione;
in particolare, questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, la motivazione della sentenza della Corte di Appello di LA n. 425/2021 (Est. ) che ha Per_1
affrontato le medesime problematiche ora devolute alla Corte territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame:
“Per costante giurisprudenza (vedi Cass., 20/08/2019, n.21540), il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i pagina 12 di 18 requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale
(art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi solamente i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa
(art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).
Allo scopo occorre premettere che l'art.
3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla I. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993,
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233,
è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono».
La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1 della I. 2 agosto 1990, n. 233, che prevedeva al primo comma che «A decorrere dal 10 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione,
dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente».
Con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della legge n.
233 del 1990.
Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
pagina 13 di 18 La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad
IRPEG (ora IRES).
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale,
ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi
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L'impostazione del sistema, come delineata dall'art. 38, secondo comma della OStituzione,
prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori e non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.
Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono pagina 14 di 18 determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del d.P.R. n. 917 del 2016).
Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio,
affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante (e, a fortiori, quelli percepiti dall'accomandatario), seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.
La Corte OStituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 OSt., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in I. 14 novembre 1992 n. 438,
il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio CP_1
accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali.
Il Giudice delle leggi ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali,
l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività
produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni pagina 15 di 18 previdenziali ai sensi dell'art. 5 I. 2 agosto 1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti
è rapportata al reddito annuo di impresa.
In particolare la Consulta, nel richiamato arresto, ha rilevato che dall'art. 38, comma 2, OSt.,
non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.
Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere, in via analogica, la portata delle relative previsioni, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale (vedi, da ultimo, Cass. Civ., sez. lav., 26/09/2019, n. 24097; Cass.
Civ., sez. lav., 26/09/2019, n. 24096; Cass. Civ., sez. lav., 20/08/2019, n. 21540).
Nella specie, quindi, in applicazioni di tali principi, deve ritenersi fondata la pretesa dell' di CP_1
estendere la base imponibile anche ai redditi derivanti all'appellante dalla sua partecipazione,
quale socio accomandatario, alla società (…..), indipendentemente dalla sussistenza, con riferimento a tale società, dei presupposti per l'iscrizione alla gestione artigiani.”
Tale orientamento della Suprema Corte di Cassazione è stato recentemente confermato con la sentenza n. 20966 del 23.07.2025.
Nel caso di specie, pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tutti i redditi di impresa percepiti da un soggetto iscritto alla Gestione Commercianti – qual è il caso di specie – debbono essere considerati nella base imponibile utile ai fini del pagamento della contribuzione a percentuale. pagina 16 di 18 Anche il quarto motivo di appello, con il quale viene contestato la genericità dell'avviso di
CP_ addebito per mancato dettaglio delle somme richieste dall' , è infondato.
L'atto opposto riporta, nella apposita sezione a pag. 3, il dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti da cui è possibile ricavare con tutta chiarezza la causale del credito “contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale” per l'anno 2019.
Infine anche il gravame relativo alla abnormità delle spese di lite liquidate dal primo Giudice è
infondato, in quanto la somma liquidata, pari ad euro 2.800,00, rientra nello scaglione di riferimento secondo il valore della causa – da 5.200,00 a 26.000,00, con l'applicazione dei minimi tariffari.
Alla luce delle motivazioni sopra riportate il ricorso in appello proposto va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività
svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate - secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 2.000,00.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L.
228/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 573/2025 del Tribunale di LA.
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
liquidate in Euro 2.000,00.
pagina 17 di 18 Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L.
228/12.
LA 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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