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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3101/2020 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3101
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 297/2020 (R.G. 1138/2020)
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Equense (NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Di Capua, (C.F. ) - PEC C.F._2 Email_1 [...]
ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Email_2
TA (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 118,
-opponente-
E
1 (C.F. ) con sede legale in Venezia Controparte_1 P.IVA_1
Mestre (VE) in Via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tem-
pore e per essa la mandataria (C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Venezia-Mestre (VE) in via Terraglio n. 63, in persona del pro-
curatore speciale, dr.ssa (C.F. ), rappre- Controparte_3 C.F._3
sentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. ) – PEC C.F._4
con domicilio eletto presso l'avv. Paola San- Email_3
toro in Castellammare di TA (NA) in via C. Fusco n. 21,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva op- Parte_1
posizione al decreto ingiuntivo n. 297/2020 emesso da Questo Tribunale su istanza della società (poi per il pagamento della Controparte_1 Controparte_1
somma di € 34.673,69 oltre interessi – importo dovuto secondo le prospettazioni dell'opposta - per le ragioni di credito rivenienti dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 20026070834515 (per un importo finanziato di € 26.906,50)
stipulato con la società Findomestic s.p.a. in data 16.06.2011, riguardo il quale,
l'opponente, si era reso parzialmente inadempiente nel pagamento delle rate da re-
stituire.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente non de-
benza delle somme ingiunte, deducendo: a) la prescrizione del credito quinquennale del credito ingiunto;
b) la nullità del decreto opposto per mancanza dell'estratto conto ex art 50 D. Lgs. 385/93; c) l'anatocismo, riguardo gli interessi applicati, con
2 conseguente ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; d) il superamento del tasso soglia usura, sia riguardo agli interessi corrispettivi, che moratori.
La società opposta, cessionaria dell'originario credito per mezzo della sua manda-
taria ( , si costituiva regolarmente chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente osservava che l'opponente non contestava le seguenti circostanze:
a) di aver stipulato e di aver dato spontanea, seppur parziale, esecuzione al contratto di finanziamento sottoscritto;
b) di aver ricevuto e utilizzato il bene consegnato dal soggetto convenzionato, per effetto della somma erogata in forza del predetto con-
tratto in suo favore;
c) di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi con-
trattuali di pagamento delle rate convenute nel rapporto negoziale (contratto di fi-
nanziamento).
In relazione ai motivi di opposizione deduceva poi: a) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto trattavasi di un unico debito rateizzato in più versamenti periodici di un determinato importo, che non comportava il frazionamento del de-
bito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che non poteva tro-
vare applicazione il disposto di cui all'art. 2948 c.c.; b) l'infondatezza della avversa eccezione in relazione alla mancata prova del credito per l'asserita mancanza dell'estratto conto, in quanto il predetto documento ex art. 50 TUB risultava rego-
larmente prodotto in fase monitoria (doc. 7 produzione opposta) e non espressa-
mente contestato. In proposito evidenziava che, poiché non si trattava di apertura di credito ma di operazione di finanziamento (nella quale il saldo debitore dipendeva dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente, ricavabile solo ex post),
poiché non risultava contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto avrebbe assunto mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e
3 dei pagamenti eseguiti dal debitore. Pertanto, sarebbe spettato al debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche nonché di allegare la prova dell'esistenza di pa-
gamenti ulteriori, oltre quelli risultanti dall'estratto conto, prodotto in atti;
c) l'in-
fondatezza dell'avversa tesi sull'applicazione di interessi anatocistici poiché gene-
ricamente formulata, rilevandone anche l'infondatezza nel merito poiché non vi sa-
rebbe stata alcuna capitalizzazione degli interessi, con conseguente infondatezza della generica domanda di restituzione delle somme indebite ex art. 2033 c.c.; d)
l'infondatezza della asserita usura circa la pattuizione di interessi applicati e previsti nel contratto, sia corrispettivi che di mora, avuto riguardo alla parametrazione degli stessi con quelli stabiliti dal D.M. del 29.03.2011, applicabile nel caso di specie,
considerata la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento del 16.06.2011.
In corso di causa veniva esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., disposta C.T.U. con-
tabile, depositata la quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclu-
sioni in trattazione scritta per l'udienza del 27.01.2025 ed assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda dell'oppo-
sta (attore in senso sostanziale) in quanto è stato regolarmente esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. produzione telematica oppo-
sta del 09.12.2022), nel quale le parti sono comparse personalmente. All'udienza successiva, all'esito di tale incontro, non sono state sollevate eccezioni di sorta in relazione all'effettività del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ancora in rito, va osservato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggia come successiva fase di cognizione, in virtù della quale l'opposto conserva la sua posi-
zione di attore in senso sostanziale e che dunque, sotto tale aspetto, vadano in ogni
4 caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse. Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto al rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di valutare nel merito la fondatezza della domanda nell' an e nel quantum. L'oppo-
sizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione,
nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legit-
timamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli ele-
menti offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso - sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per otte-
nere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece suf-
ficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto op-
posto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale es-
sendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre
Cass. n. 22281/2013, n. 20613/2011, n. 9021/2005, n. 14486/2019).
Tanto premesso, il Tribunale esamina i motivi di opposizione in relazione alle di-
fese dell'opposta ed alle risultanze processuali, ivi comprese quelle di C.T.U..
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ra-
gioni che seguono.
Sull'eccezione di prescrizione.
La stessa non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
5 Si osserva in diritto che la rateizzazione dell'unico debito contrattuale, in più ver-
samenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento e dun-
que la trasformazione del debito in distinti autonomi rapporti obbligatori, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2948 c.c. relativo, invece, alla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni au-
tonome e indipendenti.
Invero, la prescrizione quinquennale - prevista dalla normativa citata - inerisce a debiti che devono trovare periodicamente adempimento (ad anno o in termini più
brevi), mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico rateizzato in più versamenti periodici.
Conseguentemente la prescrizione quinquennale non si applica a ratei di mutuo o di finanziamento e relativi interessi, poiché il frazionamento in rate di un unico debito relativo alla stessa causa debendi non trasforma il debito da unico a presta-
zioni periodiche (cfr. Cass. n. 12707/2002, Id. n. 802/1999, n. 1110/1994, n.
25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Ciò vale anche in riferimento agli inte-
ressi (sia corrispettivi che moratori) che maturano, infatti, sulle rate insolute della quota parte del capitale rateizzato dovuto.
Nel caso in esame non è contestabile che trattasi di obbligazione unica derivata dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 10.06.2011, che prevedeva il rim-
borso della somma erogata in n. 72 rate mensili a partire dal 05.08.2011 (cfr.
DOCC. 2 - 7 fascicolo monitorio). Quindi è applicabile la sola prescrizione ordina-
ria decennale di cui all'art. 2946 c.c.. La scadenza dell'ultima rata, infatti, era pre-
vista per il 10.08.2017, conseguentemente il diritto di credito non può ritenersi pre-
scritto alla data di notifica del decreto opposto (marzo 2020).
6 Sulla mancata prova del credito e nullità del decreto opposto per mancanza
dell'estratto conto ex art 50 D. Lgs. 385/93.
Anche tale doglianza è infondata.
L'opponente asserisce che il decreto ingiuntivo non poteva essere concesso per mancata ostensione da parte dell'intimante della prova del credito. Deve rilevarsi,
sul punto, che in sede monitoria la società opposta ha prodotto l'estratto conto cer-
tificato ex art. 50 TUB, riepilogativo dell'intero periodo del rapporto oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) indicante le somme versate e quelle da versare.
D'altra parte, vale osservare che in questa fase, in relazione al predetto documento,
non vi è contestazione tra le parti sulle somme pagate. Si evidenzia che, per costante giurisprudenza, la prova del credito ingiunto, quantomeno per quel che concerne la valutazione sulla legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, si desume in via presuntiva dall'assenza di contestazioni da parte dell'opponente. Dal che si evince che non vi è nullità del decreto ingiuntivo emesso stante la mancata contestazione del parziale soddisfacimento del credito, così come esposto nell'estratto conto de-
positato in atti dall'opposto fin dalla fase monitoria (cfr. Cass. Civ. 22551 del 25-
09-2018).
Sull'anatocismo, riguardo gli interessi applicati, con conseguente ripetizione
dell'indebito ex art. 2033 c.c..
Passando all'esame dello specifico motivo di opposizione, deve rilevarsi come lo stesso attenga a due diversi profili tra loro collegati, ovvero quello del divieto di anatocismo e la conseguente domanda di ripetizione di indebito, laddove la prima condizione risulti effettiva.
7 Si osserva sul punto che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., “In mancanza di usi contrari
gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giu-
diziale o, per effetto, di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si
tratti per interessi dovuti da almeno sei mesi”. Dalla lettura della norma si evince che sono esclusi gli usi normativi o comunque pattuiti tra le parti.
Dai principi in materia dettati anche dalla Suprema Corte si evince che, per quanto attiene ai contratti bancari, laddove si prevedano pagamenti di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore dell'istituto grava sull'attore che agisce per la ri-
petizione dell'indebito (Cass. n. 1550/2020).
Posti tali principi, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda dell'opponente in relazione ad entrambi i profili.
Il C.T.U., le cui conclusioni Questo Tribunale condivide e fa proprie, ha accertato che gli interessi di ammortamento, ricompresi in ciascuna rata di rimborso ed ap-
plicati al rapporto oggetto di causa, risultano sempre liquidati sul debito residuo per sorta capitale: circostanza che in sé esclude la presenza di fenomeni anatocistici
(cfr. pagg. 18 e 25 della C.T.U.).
Da ciò deriva che le doglianze dell'opponente, sul punto, sia in relazione alla pre-
sunta applicazione di interessi anatocistici, che all'asserito diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate, sono infondate.
Sul superamento del tasso soglia usura riguardo agli interessi corrispettivi e mo-
ratori.
La domanda è parzialmente fondata.
8 Deve rilevarsi, così come in ultimo ribadito con sentenza della Suprema Corte n.
26286/2019, la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. I
primi costituiscono, infatti, la controprestazione del mutuante laddove, i secondi,
hanno clausola di natura penale in quanto costituiscono una determinazione con-
venzionale preventiva del danno da inadempimento. Il che esclude che essi possano essere cumulati tra loro ai fini della valutazione della sussistenza dell'usura ogget-
tiva che renderebbe nulle le pattuizioni sul punto.
In relazione a tali aspetti devono aversi a riguardo le conclusioni della C.T.U. che,
all'esito di un esame comparato e metodologicamente corretto, anche alla luce delle osservazioni dei periti di parte, ha così accertato:
“B GLI ACCERTAMENTI OPERATI DAL CTU EX LEGGE N.108/1996 Utiliz-
zando la metodologia di calcolo innanzi descritta prevista dalla normativa di set-
tore ai fini della determinazione del T.E.G. del rapporto e tenuto conto che,
all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa (2°
trimestre 2011), il tasso “soglia” per le operazioni di tal specie era pari al
15,585%, lo scrivente ha accertato quanto segue:
- VERIFICHE AVENTI AD OGGETTO GLI INTERESSI DI Parte_2
Il T.E.G. del finanziamento oggetto di causa – determinato includendo tutti
[...]
gli oneri contrattualmente convenuti (ivi compreso il premio corrisposto per la po-
lizza “Valore Vero”) – risulta pari al 10,189% (allegato n.5), saggio inferiore al
“tasso soglia” del 15,585%. Il tasso di interesse di natura corrispettiva risulta,
pertanto, conforme alla normativa antiusura” (pagina 15 C.T.U.).
- VERIFICHE AVENTI AD OGGETTO GLI INTERESSI DI MORA Dalla disamina
del contratto di finanziamento dedotto in lite è emerso che, onde disciplinare i casi
di ritardato pagamento, le parti convennero: all'art.19, l'applicazione, sulle rate
9 insolute, A) di un'indennità di ritardato pagamento nella misura del 10% calcolata
sull'importo di dette rate;
B) all'art.20, l'applicazione di un tasso di mora nella
misura del 14,60% calcolato sulle somme complessivamente impagate all'atto
della risoluzione contrattuale (somme costituite da rate insolute, indennità di ritar-
dato pagamento e capitale da rimborsare maggiorato di una penale del 10%); Per-
tanto, tenuto conto che, a fronte di rate insolute, risulta convenuta l'applicazione
sia della penale sub. A), sia – in epoca successiva alla risoluzione contrattuale –
del saggio di mora sub. B), lo scrivente ha accertato che le condizioni economiche
convenute per sanzionare il ritardato rimborso delle rate (tasso di mora nella mi-
sura del 14,60% + indennità di ritardato pagamento nella misura del 10%) si rive-
lano, nel loro complesso, certamente superiori ai limiti usurai all'epoca vigenti
(15,585%) (pagg. 15, 16 e 17 relazione consulente).
Tanto accertato, il C.T.U. ha altresì tenuto conto delle considerazioni dei consulenti di parte e, in relazione alla rideterminazione del credito, ha così stabilito: “Tutto
quanto innanzi accertato, lo scrivente ha rideterminato il credito reclamato dalla
società opposta considerando non dovuti i seguenti importi: • € 336,79 a titolo di
penali di ritardato pagamento versate nel periodo 2011 / 2013; • € 264,59 a titolo
di penali impagate di contenzioso / ritardato pagamento reclamate (ma non ver-
sate) a decorrere dal 07.06.2013 e sino alla risoluzione;
• € 9.061,79 a titolo di
interessi di mora liquidati a decorrere dalla data di risoluzione contrattuale e sino
al 20.06.2019; • € 1.429,30 a titolo di “indennità di contenzioso”. Pertanto, tenuto
conto che il credito reclamato dall'odierna opposta in sede monitoria risultava pari
a complessivi € 34.673,69, lo scrivente ha rideterminato l'esposizione debitoria del
finanziamento, al netto degli importi di cui innanzi, in € 23.581,22 (€ 34.673,69 –
€ 336,79 – € 264,59 – € 9.061,79 – 1.429,30) (cfr. pag. 25-26 C.T.U.).
10 Consegue, pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 297/2020 (R.G. n.
1138/2020) e, in considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione, la con-
danna dell'opponente al pagamento dell'importo, così come rideterminato dal
C.T.U. nella misura di € 23.581,22, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'opposta.
Le spese e competenze di lite, in virtù della soccombenza reciproca, vanno integral-
mente compensate tra le parti, ivi comprese quelle di C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione proposta, così di-
spone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 297/2020 (R.G. n. 1138/2020) per le ragioni in mo-
tivazione;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., della somma di €. 23.581,22, oltre interessi legali dalla
[...]
domanda, fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese e competenze di lite, ivi comprese quelle di C.T.U..
Così deciso in Torre Annunziata il 18.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
11
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3101
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 297/2020 (R.G. 1138/2020)
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Equense (NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Di Capua, (C.F. ) - PEC C.F._2 Email_1 [...]
ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Email_2
TA (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 118,
-opponente-
E
1 (C.F. ) con sede legale in Venezia Controparte_1 P.IVA_1
Mestre (VE) in Via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tem-
pore e per essa la mandataria (C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Venezia-Mestre (VE) in via Terraglio n. 63, in persona del pro-
curatore speciale, dr.ssa (C.F. ), rappre- Controparte_3 C.F._3
sentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. ) – PEC C.F._4
con domicilio eletto presso l'avv. Paola San- Email_3
toro in Castellammare di TA (NA) in via C. Fusco n. 21,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva op- Parte_1
posizione al decreto ingiuntivo n. 297/2020 emesso da Questo Tribunale su istanza della società (poi per il pagamento della Controparte_1 Controparte_1
somma di € 34.673,69 oltre interessi – importo dovuto secondo le prospettazioni dell'opposta - per le ragioni di credito rivenienti dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 20026070834515 (per un importo finanziato di € 26.906,50)
stipulato con la società Findomestic s.p.a. in data 16.06.2011, riguardo il quale,
l'opponente, si era reso parzialmente inadempiente nel pagamento delle rate da re-
stituire.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente non de-
benza delle somme ingiunte, deducendo: a) la prescrizione del credito quinquennale del credito ingiunto;
b) la nullità del decreto opposto per mancanza dell'estratto conto ex art 50 D. Lgs. 385/93; c) l'anatocismo, riguardo gli interessi applicati, con
2 conseguente ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; d) il superamento del tasso soglia usura, sia riguardo agli interessi corrispettivi, che moratori.
La società opposta, cessionaria dell'originario credito per mezzo della sua manda-
taria ( , si costituiva regolarmente chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente osservava che l'opponente non contestava le seguenti circostanze:
a) di aver stipulato e di aver dato spontanea, seppur parziale, esecuzione al contratto di finanziamento sottoscritto;
b) di aver ricevuto e utilizzato il bene consegnato dal soggetto convenzionato, per effetto della somma erogata in forza del predetto con-
tratto in suo favore;
c) di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi con-
trattuali di pagamento delle rate convenute nel rapporto negoziale (contratto di fi-
nanziamento).
In relazione ai motivi di opposizione deduceva poi: a) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto trattavasi di un unico debito rateizzato in più versamenti periodici di un determinato importo, che non comportava il frazionamento del de-
bito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che non poteva tro-
vare applicazione il disposto di cui all'art. 2948 c.c.; b) l'infondatezza della avversa eccezione in relazione alla mancata prova del credito per l'asserita mancanza dell'estratto conto, in quanto il predetto documento ex art. 50 TUB risultava rego-
larmente prodotto in fase monitoria (doc. 7 produzione opposta) e non espressa-
mente contestato. In proposito evidenziava che, poiché non si trattava di apertura di credito ma di operazione di finanziamento (nella quale il saldo debitore dipendeva dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente, ricavabile solo ex post),
poiché non risultava contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto avrebbe assunto mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e
3 dei pagamenti eseguiti dal debitore. Pertanto, sarebbe spettato al debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche nonché di allegare la prova dell'esistenza di pa-
gamenti ulteriori, oltre quelli risultanti dall'estratto conto, prodotto in atti;
c) l'in-
fondatezza dell'avversa tesi sull'applicazione di interessi anatocistici poiché gene-
ricamente formulata, rilevandone anche l'infondatezza nel merito poiché non vi sa-
rebbe stata alcuna capitalizzazione degli interessi, con conseguente infondatezza della generica domanda di restituzione delle somme indebite ex art. 2033 c.c.; d)
l'infondatezza della asserita usura circa la pattuizione di interessi applicati e previsti nel contratto, sia corrispettivi che di mora, avuto riguardo alla parametrazione degli stessi con quelli stabiliti dal D.M. del 29.03.2011, applicabile nel caso di specie,
considerata la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento del 16.06.2011.
In corso di causa veniva esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., disposta C.T.U. con-
tabile, depositata la quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclu-
sioni in trattazione scritta per l'udienza del 27.01.2025 ed assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda dell'oppo-
sta (attore in senso sostanziale) in quanto è stato regolarmente esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. produzione telematica oppo-
sta del 09.12.2022), nel quale le parti sono comparse personalmente. All'udienza successiva, all'esito di tale incontro, non sono state sollevate eccezioni di sorta in relazione all'effettività del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ancora in rito, va osservato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggia come successiva fase di cognizione, in virtù della quale l'opposto conserva la sua posi-
zione di attore in senso sostanziale e che dunque, sotto tale aspetto, vadano in ogni
4 caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse. Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto al rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di valutare nel merito la fondatezza della domanda nell' an e nel quantum. L'oppo-
sizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione,
nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legit-
timamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli ele-
menti offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso - sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per otte-
nere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece suf-
ficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto op-
posto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale es-
sendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre
Cass. n. 22281/2013, n. 20613/2011, n. 9021/2005, n. 14486/2019).
Tanto premesso, il Tribunale esamina i motivi di opposizione in relazione alle di-
fese dell'opposta ed alle risultanze processuali, ivi comprese quelle di C.T.U..
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ra-
gioni che seguono.
Sull'eccezione di prescrizione.
La stessa non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
5 Si osserva in diritto che la rateizzazione dell'unico debito contrattuale, in più ver-
samenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento e dun-
que la trasformazione del debito in distinti autonomi rapporti obbligatori, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2948 c.c. relativo, invece, alla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni au-
tonome e indipendenti.
Invero, la prescrizione quinquennale - prevista dalla normativa citata - inerisce a debiti che devono trovare periodicamente adempimento (ad anno o in termini più
brevi), mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico rateizzato in più versamenti periodici.
Conseguentemente la prescrizione quinquennale non si applica a ratei di mutuo o di finanziamento e relativi interessi, poiché il frazionamento in rate di un unico debito relativo alla stessa causa debendi non trasforma il debito da unico a presta-
zioni periodiche (cfr. Cass. n. 12707/2002, Id. n. 802/1999, n. 1110/1994, n.
25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Ciò vale anche in riferimento agli inte-
ressi (sia corrispettivi che moratori) che maturano, infatti, sulle rate insolute della quota parte del capitale rateizzato dovuto.
Nel caso in esame non è contestabile che trattasi di obbligazione unica derivata dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 10.06.2011, che prevedeva il rim-
borso della somma erogata in n. 72 rate mensili a partire dal 05.08.2011 (cfr.
DOCC. 2 - 7 fascicolo monitorio). Quindi è applicabile la sola prescrizione ordina-
ria decennale di cui all'art. 2946 c.c.. La scadenza dell'ultima rata, infatti, era pre-
vista per il 10.08.2017, conseguentemente il diritto di credito non può ritenersi pre-
scritto alla data di notifica del decreto opposto (marzo 2020).
6 Sulla mancata prova del credito e nullità del decreto opposto per mancanza
dell'estratto conto ex art 50 D. Lgs. 385/93.
Anche tale doglianza è infondata.
L'opponente asserisce che il decreto ingiuntivo non poteva essere concesso per mancata ostensione da parte dell'intimante della prova del credito. Deve rilevarsi,
sul punto, che in sede monitoria la società opposta ha prodotto l'estratto conto cer-
tificato ex art. 50 TUB, riepilogativo dell'intero periodo del rapporto oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) indicante le somme versate e quelle da versare.
D'altra parte, vale osservare che in questa fase, in relazione al predetto documento,
non vi è contestazione tra le parti sulle somme pagate. Si evidenzia che, per costante giurisprudenza, la prova del credito ingiunto, quantomeno per quel che concerne la valutazione sulla legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, si desume in via presuntiva dall'assenza di contestazioni da parte dell'opponente. Dal che si evince che non vi è nullità del decreto ingiuntivo emesso stante la mancata contestazione del parziale soddisfacimento del credito, così come esposto nell'estratto conto de-
positato in atti dall'opposto fin dalla fase monitoria (cfr. Cass. Civ. 22551 del 25-
09-2018).
Sull'anatocismo, riguardo gli interessi applicati, con conseguente ripetizione
dell'indebito ex art. 2033 c.c..
Passando all'esame dello specifico motivo di opposizione, deve rilevarsi come lo stesso attenga a due diversi profili tra loro collegati, ovvero quello del divieto di anatocismo e la conseguente domanda di ripetizione di indebito, laddove la prima condizione risulti effettiva.
7 Si osserva sul punto che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., “In mancanza di usi contrari
gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giu-
diziale o, per effetto, di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si
tratti per interessi dovuti da almeno sei mesi”. Dalla lettura della norma si evince che sono esclusi gli usi normativi o comunque pattuiti tra le parti.
Dai principi in materia dettati anche dalla Suprema Corte si evince che, per quanto attiene ai contratti bancari, laddove si prevedano pagamenti di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore dell'istituto grava sull'attore che agisce per la ri-
petizione dell'indebito (Cass. n. 1550/2020).
Posti tali principi, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda dell'opponente in relazione ad entrambi i profili.
Il C.T.U., le cui conclusioni Questo Tribunale condivide e fa proprie, ha accertato che gli interessi di ammortamento, ricompresi in ciascuna rata di rimborso ed ap-
plicati al rapporto oggetto di causa, risultano sempre liquidati sul debito residuo per sorta capitale: circostanza che in sé esclude la presenza di fenomeni anatocistici
(cfr. pagg. 18 e 25 della C.T.U.).
Da ciò deriva che le doglianze dell'opponente, sul punto, sia in relazione alla pre-
sunta applicazione di interessi anatocistici, che all'asserito diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate, sono infondate.
Sul superamento del tasso soglia usura riguardo agli interessi corrispettivi e mo-
ratori.
La domanda è parzialmente fondata.
8 Deve rilevarsi, così come in ultimo ribadito con sentenza della Suprema Corte n.
26286/2019, la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. I
primi costituiscono, infatti, la controprestazione del mutuante laddove, i secondi,
hanno clausola di natura penale in quanto costituiscono una determinazione con-
venzionale preventiva del danno da inadempimento. Il che esclude che essi possano essere cumulati tra loro ai fini della valutazione della sussistenza dell'usura ogget-
tiva che renderebbe nulle le pattuizioni sul punto.
In relazione a tali aspetti devono aversi a riguardo le conclusioni della C.T.U. che,
all'esito di un esame comparato e metodologicamente corretto, anche alla luce delle osservazioni dei periti di parte, ha così accertato:
“B GLI ACCERTAMENTI OPERATI DAL CTU EX LEGGE N.108/1996 Utiliz-
zando la metodologia di calcolo innanzi descritta prevista dalla normativa di set-
tore ai fini della determinazione del T.E.G. del rapporto e tenuto conto che,
all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa (2°
trimestre 2011), il tasso “soglia” per le operazioni di tal specie era pari al
15,585%, lo scrivente ha accertato quanto segue:
- VERIFICHE AVENTI AD OGGETTO GLI INTERESSI DI Parte_2
Il T.E.G. del finanziamento oggetto di causa – determinato includendo tutti
[...]
gli oneri contrattualmente convenuti (ivi compreso il premio corrisposto per la po-
lizza “Valore Vero”) – risulta pari al 10,189% (allegato n.5), saggio inferiore al
“tasso soglia” del 15,585%. Il tasso di interesse di natura corrispettiva risulta,
pertanto, conforme alla normativa antiusura” (pagina 15 C.T.U.).
- VERIFICHE AVENTI AD OGGETTO GLI INTERESSI DI MORA Dalla disamina
del contratto di finanziamento dedotto in lite è emerso che, onde disciplinare i casi
di ritardato pagamento, le parti convennero: all'art.19, l'applicazione, sulle rate
9 insolute, A) di un'indennità di ritardato pagamento nella misura del 10% calcolata
sull'importo di dette rate;
B) all'art.20, l'applicazione di un tasso di mora nella
misura del 14,60% calcolato sulle somme complessivamente impagate all'atto
della risoluzione contrattuale (somme costituite da rate insolute, indennità di ritar-
dato pagamento e capitale da rimborsare maggiorato di una penale del 10%); Per-
tanto, tenuto conto che, a fronte di rate insolute, risulta convenuta l'applicazione
sia della penale sub. A), sia – in epoca successiva alla risoluzione contrattuale –
del saggio di mora sub. B), lo scrivente ha accertato che le condizioni economiche
convenute per sanzionare il ritardato rimborso delle rate (tasso di mora nella mi-
sura del 14,60% + indennità di ritardato pagamento nella misura del 10%) si rive-
lano, nel loro complesso, certamente superiori ai limiti usurai all'epoca vigenti
(15,585%) (pagg. 15, 16 e 17 relazione consulente).
Tanto accertato, il C.T.U. ha altresì tenuto conto delle considerazioni dei consulenti di parte e, in relazione alla rideterminazione del credito, ha così stabilito: “Tutto
quanto innanzi accertato, lo scrivente ha rideterminato il credito reclamato dalla
società opposta considerando non dovuti i seguenti importi: • € 336,79 a titolo di
penali di ritardato pagamento versate nel periodo 2011 / 2013; • € 264,59 a titolo
di penali impagate di contenzioso / ritardato pagamento reclamate (ma non ver-
sate) a decorrere dal 07.06.2013 e sino alla risoluzione;
• € 9.061,79 a titolo di
interessi di mora liquidati a decorrere dalla data di risoluzione contrattuale e sino
al 20.06.2019; • € 1.429,30 a titolo di “indennità di contenzioso”. Pertanto, tenuto
conto che il credito reclamato dall'odierna opposta in sede monitoria risultava pari
a complessivi € 34.673,69, lo scrivente ha rideterminato l'esposizione debitoria del
finanziamento, al netto degli importi di cui innanzi, in € 23.581,22 (€ 34.673,69 –
€ 336,79 – € 264,59 – € 9.061,79 – 1.429,30) (cfr. pag. 25-26 C.T.U.).
10 Consegue, pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 297/2020 (R.G. n.
1138/2020) e, in considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione, la con-
danna dell'opponente al pagamento dell'importo, così come rideterminato dal
C.T.U. nella misura di € 23.581,22, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'opposta.
Le spese e competenze di lite, in virtù della soccombenza reciproca, vanno integral-
mente compensate tra le parti, ivi comprese quelle di C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione proposta, così di-
spone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 297/2020 (R.G. n. 1138/2020) per le ragioni in mo-
tivazione;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., della somma di €. 23.581,22, oltre interessi legali dalla
[...]
domanda, fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese e competenze di lite, ivi comprese quelle di C.T.U..
Così deciso in Torre Annunziata il 18.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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