Art. 4. Centri di riferimento per gli innesti corneali 1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.
2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) informazione e propaganda sul territorio;
b) organizzazione dei prelievi di cornea;
c) deposito e conservazione delle cornee;
d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
e) promozione degli innesti corneali;
f) promozione della ricerca.
2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) informazione e propaganda sul territorio;
b) organizzazione dei prelievi di cornea;
c) deposito e conservazione delle cornee;
d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
e) promozione degli innesti corneali;
f) promozione della ricerca.