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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 846/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
BO VA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1520/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065286836000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 18.11.2022, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo - ,Ricorrente_1 impugnava:
la cartella di pagamento n. 29620210065286836000, notificata il 24.09.2022, per il “presunto” complessivo credito di € 678,15 (seicentosettantotto/15), a fronte di svariate causali, di cui, ai fini che quivi rilevano,
€ 219,91, a titolo di Tasse Automobilistiche Sicilia inerenti l'anno 2015.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. la nullità della cartella di pagamento impugnata, limitatamente alla causale afferente le Tasse
Automobilistiche Sicilia anno 2015, in quanto il presuntivo diritto ivi contenuto risultava abbondantemente prescritto, essendo decorso il termine previsto ex lege, e mancando in ogni caso la notifica di qualsivoglia atto prodromico e interruttivo circa le superiori causali.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione pur essendo stato regolarmente notificato il ricorso non si è costituita e conseguentemente non sono state svolte difese rispetto alle contestazioni del ricorrente sulla mancata notifica di atti prodromici alla emissione della cartella che hanno, conseguentemente, causato il decorso del termine triennale di prescrizione.
In tema di prescrizione della tassa automobilistica questa Corte non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte che anche di recente (Corte di cassazione VI sezione civile Ordinanza
5 settembre 2022, n. 26062 )ha affermato che in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Per interrompere tale periodo di prescrizione, l'amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/ contribuente tramite a notifica dell'avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere emesso entro il 31 dicembre 2018.
Il ricorrente sostiene che tale avviso di accertamento non sia stato notificato e parte resistente non si è costituita per opporsi e provare il contrario.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista nelle tariffe ex DM n.55/2014 attesa la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento di euro 200,00 più il 15 % di spese forfettarie più IVA e CPA, ove spettanti per legge, in favore del ricorrente signora Ricorrente_1.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
BO VA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1520/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065286836000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 18.11.2022, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo - ,Ricorrente_1 impugnava:
la cartella di pagamento n. 29620210065286836000, notificata il 24.09.2022, per il “presunto” complessivo credito di € 678,15 (seicentosettantotto/15), a fronte di svariate causali, di cui, ai fini che quivi rilevano,
€ 219,91, a titolo di Tasse Automobilistiche Sicilia inerenti l'anno 2015.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. la nullità della cartella di pagamento impugnata, limitatamente alla causale afferente le Tasse
Automobilistiche Sicilia anno 2015, in quanto il presuntivo diritto ivi contenuto risultava abbondantemente prescritto, essendo decorso il termine previsto ex lege, e mancando in ogni caso la notifica di qualsivoglia atto prodromico e interruttivo circa le superiori causali.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione pur essendo stato regolarmente notificato il ricorso non si è costituita e conseguentemente non sono state svolte difese rispetto alle contestazioni del ricorrente sulla mancata notifica di atti prodromici alla emissione della cartella che hanno, conseguentemente, causato il decorso del termine triennale di prescrizione.
In tema di prescrizione della tassa automobilistica questa Corte non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte che anche di recente (Corte di cassazione VI sezione civile Ordinanza
5 settembre 2022, n. 26062 )ha affermato che in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Per interrompere tale periodo di prescrizione, l'amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/ contribuente tramite a notifica dell'avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere emesso entro il 31 dicembre 2018.
Il ricorrente sostiene che tale avviso di accertamento non sia stato notificato e parte resistente non si è costituita per opporsi e provare il contrario.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista nelle tariffe ex DM n.55/2014 attesa la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento di euro 200,00 più il 15 % di spese forfettarie più IVA e CPA, ove spettanti per legge, in favore del ricorrente signora Ricorrente_1.