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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6388/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250009639184000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si oppone alla richiesta di sospension e e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G.R. n. 6388/2025, notificato in data 17.10.2025 e depositato in pari data, i sig.ri Ricorrente1 e Ricorrente2, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, hanno impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale è stato loro richiesto il versamento della somma di
€ 924,00 a titolo di IRPEF per l'anno di imposta 2020, oltre sanzioni e interessi, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello 730/2021.
I ricorrenti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che la cartella non esplicita le ragioni della pretesa tributaria, limitandosi a un generico riferimento al controllo formale. Nel merito, hanno dedotto l'inesistenza della pretesa, asserendo di aver diritto a una detrazione per interventi di riqualificazione energetica, correttamente indicata nella dichiarazione originaria e documentata all'Ufficio a seguito di avviso bonario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In merito al vizio di motivazione, la difesa erariale ha sostenuto la piena legittimità dell'atto, in quanto motivato per relationem alla comunicazione degli esiti del controllo, regolarmente notificata e mai contestata. Sul merito della pretesa, ha evidenziato che la maggiore imposta è scaturita dalla dichiarazione integrativa presentata dagli stessi contribuenti in data
09.01.2024, con la quale erano state volontariamente eliminate le spese per risparmio energetico precedentemente indicate.
La causa, sussistendone i presupposti di legge, appare matura per la decisione e viene decisa in forma semplificata ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo, con cui si lamenta il difetto di motivazione della cartella di pagamento, non è meritevole di accoglimento. La cartella impugnata trae origine da un controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R.
n. 600/1973. Tale procedura si differenzia dal controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis, in quanto consente all'Ufficio una, seppur ridotta, attività istruttoria ed è seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo al contribuente. Nel caso di specie, la cartella di pagamento indica espressamente di essere stata emessa a seguito della "Comunicazione degli esiti del controllo formale del 22-05-2024, codice atto numero 04105442182". La motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria, delimitando l'ambito delle contestazioni. La cartella di pagamento che rinvia ad un atto precedente, già noto al contribuente, soddisfa pienamente il requisito motivazionale, non essendo necessaria l'allegazione dell'atto richiamato quando il suo contenuto è già nella disponibilità del destinatario. Pertanto, il rinvio alla comunicazione degli esiti del controllo, non contestata dai ricorrenti, costituisce una valida motivazione per relationem, non avendo arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa. Anche il secondo motivo, relativo all'inesistenza della pretesa tributaria, è infondato. Dagli atti di causa emerge in modo inequivocabile che i ricorrenti, in data 09.01.2024, hanno presentato una dichiarazione integrativa relativa all'anno di imposta 2020. Con tale atto, come evidenziato dalla difesa erariale, i contribuenti hanno volontariamente eliminato le spese per interventi di risparmio energetico che avevano dato diritto alla detrazione nella dichiarazione originaria.
Le dichiarazioni integrative costituiscono atti volontari, frutto di una scelta del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge e non sono rimessi alla volontà dello stesso. La dichiarazione integrativa si salda con quella originaria e, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere contestata dal contribuente se non per errore materiale manifesto. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente proceduto al controllo formale basandosi sull'ultima dichiarazione validamente presentata, che rifletteva la volontà definitiva dei contribuenti al momento dell'attività di controllo. L'operato dell'Ufficio è dunque immune da censure, avendo liquidato l'imposta sulla base dei dati forniti dai ricorrenti medesimi. L'emendabilità della dichiarazione non esclude l'applicazione delle sanzioni, sebbene in questo caso l'Ufficio abbia correttamente iscritto a ruolo la sola maggiore imposta, proprio in virtù della dichiarazione integrativa presentata. La pretesa tributaria risulta, pertanto, legittima e dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge.
Catania, 07/01/2026
Il Giudice
LA MP
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6388/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250009639184000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si oppone alla richiesta di sospension e e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G.R. n. 6388/2025, notificato in data 17.10.2025 e depositato in pari data, i sig.ri Ricorrente1 e Ricorrente2, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, hanno impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale è stato loro richiesto il versamento della somma di
€ 924,00 a titolo di IRPEF per l'anno di imposta 2020, oltre sanzioni e interessi, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello 730/2021.
I ricorrenti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che la cartella non esplicita le ragioni della pretesa tributaria, limitandosi a un generico riferimento al controllo formale. Nel merito, hanno dedotto l'inesistenza della pretesa, asserendo di aver diritto a una detrazione per interventi di riqualificazione energetica, correttamente indicata nella dichiarazione originaria e documentata all'Ufficio a seguito di avviso bonario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In merito al vizio di motivazione, la difesa erariale ha sostenuto la piena legittimità dell'atto, in quanto motivato per relationem alla comunicazione degli esiti del controllo, regolarmente notificata e mai contestata. Sul merito della pretesa, ha evidenziato che la maggiore imposta è scaturita dalla dichiarazione integrativa presentata dagli stessi contribuenti in data
09.01.2024, con la quale erano state volontariamente eliminate le spese per risparmio energetico precedentemente indicate.
La causa, sussistendone i presupposti di legge, appare matura per la decisione e viene decisa in forma semplificata ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo, con cui si lamenta il difetto di motivazione della cartella di pagamento, non è meritevole di accoglimento. La cartella impugnata trae origine da un controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R.
n. 600/1973. Tale procedura si differenzia dal controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis, in quanto consente all'Ufficio una, seppur ridotta, attività istruttoria ed è seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo al contribuente. Nel caso di specie, la cartella di pagamento indica espressamente di essere stata emessa a seguito della "Comunicazione degli esiti del controllo formale del 22-05-2024, codice atto numero 04105442182". La motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria, delimitando l'ambito delle contestazioni. La cartella di pagamento che rinvia ad un atto precedente, già noto al contribuente, soddisfa pienamente il requisito motivazionale, non essendo necessaria l'allegazione dell'atto richiamato quando il suo contenuto è già nella disponibilità del destinatario. Pertanto, il rinvio alla comunicazione degli esiti del controllo, non contestata dai ricorrenti, costituisce una valida motivazione per relationem, non avendo arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa. Anche il secondo motivo, relativo all'inesistenza della pretesa tributaria, è infondato. Dagli atti di causa emerge in modo inequivocabile che i ricorrenti, in data 09.01.2024, hanno presentato una dichiarazione integrativa relativa all'anno di imposta 2020. Con tale atto, come evidenziato dalla difesa erariale, i contribuenti hanno volontariamente eliminato le spese per interventi di risparmio energetico che avevano dato diritto alla detrazione nella dichiarazione originaria.
Le dichiarazioni integrative costituiscono atti volontari, frutto di una scelta del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge e non sono rimessi alla volontà dello stesso. La dichiarazione integrativa si salda con quella originaria e, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere contestata dal contribuente se non per errore materiale manifesto. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente proceduto al controllo formale basandosi sull'ultima dichiarazione validamente presentata, che rifletteva la volontà definitiva dei contribuenti al momento dell'attività di controllo. L'operato dell'Ufficio è dunque immune da censure, avendo liquidato l'imposta sulla base dei dati forniti dai ricorrenti medesimi. L'emendabilità della dichiarazione non esclude l'applicazione delle sanzioni, sebbene in questo caso l'Ufficio abbia correttamente iscritto a ruolo la sola maggiore imposta, proprio in virtù della dichiarazione integrativa presentata. La pretesa tributaria risulta, pertanto, legittima e dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge.
Catania, 07/01/2026
Il Giudice
LA MP