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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14214/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14214/2019 promossa da:
, in proprio e in qualità di legale rappresentante dello Parte_1 TR
, con il patrocinio dell'avvocato ROBERTO DELLO IACONO, elettivamente domiciliati in
[...]
Pavia (PV), Viale della Libertà n. 4/D presso il suo studio
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avvocato STEFANO MARCHIONI, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Brescia (BS), via Sostegno n. 80 presso il suo studio con il patrocinio dell'avvocato VITTORIO MINERVINI, elettivamente _3 domiciliata in Brescia (BS), via Moretto n. 67 presso il suo studio
CONVENUTI
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via principale nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa la proposta impugnazione e, per l'effetto, parzialmente riformando e/o annullando il lodo arbitrale pronunciato dall'avv. Paola Patelli il 20 Maggio 2019 e comunicato alle parti in pari data, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riformulano:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ogni opportuna declaratoria, l'Ill.mo
Signor Giudice adito Voglia così giudicare.
pagina 1 di 6 Accertare e dichiarare il dott. , in proprio e/o in qualità di rappresentante legale pro Parte_1 tempore dello , creditore nei confronti del dott. per la TR Controparte_2 somma di € 13.368,00, ovvero, in subordine, della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, pari alla differenza fra quanto percepito e quanto di sua spettanza.
Condannare il dott. a versare allo la somma di € Controparte_2 TR
3.316,00 ed a restituire la somma di € 10.052,00, il tutto oltre agli interessi di legge.
Accertare e dichiarare il dott. , in proprio e/o in qualità di rappresentante legale pro Parte_1 tempore dello , creditore nei confronti della dott.ssa per la TR _3 somma di € 13.368,00, ovvero, in subordine, della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, pari alla differenza fra quanto percepito e quanto di sua spettanza.
Condannare la dott.ssa a versare allo la somma di € 5.051,00 _3 TR ed a restituire la somma di € 8.364,09 (di cui € 8.317,00 a titolo di capitale ed € 47,09 per interessi), il tutto oltre agli interessi di legge.
In via istruttoria
i) ordinare ai convenuti l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi “ 2017” Controparte_4 presentate dai dott.ri e on riferimento al periodo d'imposta 2016, per appurare che _3 P_ le ritenute d'acconto agli stessi attribuite dallo Studio Associato sono comprese nei componenti positivi di reddito e sono state portate a credito per l'imposta IRPEF con riduzione del debito o con incremento del credito;
ii) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile onde verificare la correttezza dei rapporti di debito/credito tra le odierne parti in causa. A tale fine potrà essere valutata dal Giudicante la formulazione dei quesiti nei termini che seguono:
Accerti il CTU se, nel caso di uno Studio associato tra professionisti - nella specie lo “
[...]
” - dottori commercialisti , e TR Parte_1 Parte_2 _3 [...]
-, le ritenute d'acconto operate da parte dei clienti del predetto Studio e da quest'ultimo P_ attribuite agli associati -ossia i dott.ri , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 _3 secondo le percentuali stabilite dallo Statuto o da un successivo accordo con firma autentica,
[...] costituiscano un credito fiscale derivante dallo scomputo pro quota delle predette ritenute d'acconto sull'IRPEF di periodo di ciascun associato.
Accerti il CTU l'errore di fatto compiuto dall'arbitro nel determinare i rapporti di debito/credito tra le odierne parti in causa, nel momento in cui questi dimenticava di conteggiare gli importi già versati all'Erario dai clienti dello in qualità di sostituti d'imposta - in favore dei TR convenuti, a titolo di ritenuta d'acconto.
Accerti il CTU come nel caso di specie l'arbitro abbia determinato i rapporti inter partes facendo riferimento solo alla posizione con l'Erario, omettendo di considerare anche il diverso rapporto orizzontale intercorso tra lo ed i singoli associati, che, in punto di reciproci TR rapporti di debito/credito tra le parti, riguardava il beneficio economico (compenso) conseguito dai dott.ri e mediante l'avvenuto scomputo del debito IRPEF personale di periodo reso _3 P_ possibile dall'attribuzione a ciascun associato delle ritenute versate dai clienti, quali sostituti
pagina 2 di 6 d'imposta, in favore dello Studio Associato ed il conseguente impoverimento di quest'ultimo.
Accerti il CTU i reciproci rapporti di dare/avere tra le parti, previo esame della documentazione prodotta dalle stesse nel giudizio arbitrale qui impugnato, e tenuto in debito conto di tutti gli importi già versati all'Erario dallo Studio Associato in favore dei convenuti, i dott.ri e a _3 P_ titolo di ritenuta d'acconto.
Con espressa istanza di ammissione alla prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, con i testi che verranno indicati nelle dovute scansioni processuali.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%, accessori di legge, IVA e CPA, nonché con riforma delle spese di arbitrato da porre interamente a carico dei convenuti”.
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reietis, per i motivi esposti nella narrativa della citazione e delle altre difese in corso di causa, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile o, in subordine, infondata.
Nella denegata ipotesi in cui sia accolta la domanda attorea, si chiede in via riconvenzionale, che si accerti il debito del Dott. , in proprio e quale legale rappresentante dello Studio Associato, CP_1 verso il Dott. per la somma di cui al lodo o quella eventualmente diversa che risultasse P_ dagli atti di causa, con la conseguente condanna al pagamento.
Spese e compensi di causa rifusi”.
Per _3
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale: respingere le domande ed istanze tutte come proposte dal dott. in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante dello avverso la dott.ssa dichiarando in TR _3 rito la inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale del 20 maggio 2019, e nel merito l'infondatezza dell'impugnazione.
Con conferma, nel caso, del contenuto del lodo emesso.
Con la condanna ex art. 96 cpc della parte attrice al risarcimento del danno, nei termini e per le somme che riterrà di giustizia l'adito Tribunale. Con il favore delle spese e delle competenze del giudizio”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2019, , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante dello , conveniva in giudizio e TR Controparte_2 _3 chiedendo, previa riforma e/o annullamento del lodo arbitrale irrituale pronunciato dall'avv. Paola
[...]
pagina 3 di 6 Patelli in data 20 Maggio 2019, che fosse accertata la propria qualità di creditore nei confronti dei convenuti per la somma di € 13.368,00 ciascuno, con conseguente condanna degli stessi al pagamento dell'importo anzidetto in favore dello . TR
In particolare, la difesa attorea deduceva: i) che, a partire dal 1° gennaio 2016, i dottori
[...]
e erano entrati a far parte, in qualità di associati, dello P_ _3 TR
, acquisendo il diritto alla ripartizione degli utili dello Studio;
ii) che, in data 21 novembre 2016
[...] gli associati e erano receduti e, successivamente, Parte_2 Controparte_2 _3 avevano sottoscritto - unitamente all'associato superstite - una dichiarazione di Parte_1 determinazione delle quote percentuali di partecipazione all'utile 2016 dello Studio;
iii) che, nonostante la sottoscrizione di tale atto, tra le parti erano sorti dissidi relativi a pretesi diritti di credito ritenuti non soddisfatti a seguito dello scioglimento del rapporto associativo;
iv) che tali circostanze avevano condotto all'introduzione di due diversi procedimenti arbitrali irrituali;
v) che, in particolare, in data 23 luglio 2018, il dott. aveva depositato presso il Tribunale di Brescia istanza per la Parte_1 nomina di arbitro unico a cui era seguito l'arbitrato irrituale nei confronti dei dottori
[...]
e definito con il lodo emesso in data 20 maggio 2019; vi) che il lodo P_ _3 arbitrale anzidetto era gravemente viziato a causa dell'errore di fatto, percettivo, nel quale era incorso l'arbitro; vii) che l'arbitro aveva, infatti, ignorato “alla radice il preciso oggetto della domanda, ossia l'inquadramento giuridico inter partes delle ritenute d'acconto percepite dai professionisti ed il conseguente effetto in termini di rapporti di debito/credito nei confronti dello studio associato” (cfr. pag. 12 atto di citazione); viii) che tale errore, inficiando i limiti del mandato conferito dalle parti all'arbitro, legittimava parte attrice ad estendere la censura in termini di violazione del principio del contraddittorio;
ix) che era, quindi, necessario riformare parzialmente e/o annullare il lodo arbitrale pronunciato.
Con comparsa depositata in data 9 dicembre 2019 si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile o, in subordine, infondata. In particolare, il convenuto deduceva i) l'annullabilità del lodo irrituale nei soli casi tassativi previsti dall'art. 808-ter c.p.c.; ii) la presenza nella clausola compromissoria di una rinuncia espressa all'impugnazione; iii) l'impossibilità di inquadrare la censura svolta da parte attrice nella categoria dell'errore percettivo, essendo la stessa relativa all'interpretazione della domanda e all'inquadramento giuridico della fattispecie. In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto domandava in via riconvenzionale l'accertamento del debito del , in proprio e quale rappresentante dello CP_1
Studio Associato, nei propri confronti “per la somma di cui al lodo o quella eventualmente diversa che risultasse dagli atti di causa, con la conseguente condanna al pagamento” (cfr. conclusioni parte convenuta).
Con comparsa depositata in data 12 dicembre 2019 si costituiva altresì in giudizio _3 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile nonché infondata e la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nello specifico, la convenuta deduceva i) come l'impugnazione del lodo irrituale per errore fosse limitata dalla giurisprudenza al solo errore sostanziale - e non a quello di diritto - purché errore essenziale e facilmente riconoscibile;
ii) che quello invocato dall'attore non rappresentava un errore di fatto quanto, piuttosto, un mero errore di diritto;
iii) che la censura mossa dal era, quindi, inammissibile “in quanto fondata su motivi che non possono trovare alcuno spazio CP_1 nella fase di impugnazione di un lodo irrituale” (cfr. pag. 5 comparsa). pagina 4 di 6 All'udienza del giorno 9 dicembre 2020 il G.I. rinviava la causa a data successiva onde consentire alle parti la valutazione di possibili ipotesi transattive. All'udienza del 3 febbraio 2021, stante il mancato raggiungimento di intese conciliative, il G.I. assegnava alle parti termini di legge ex art. 183, comma 6
c.p.c.; depositate le relative memorie, la causa era ritenuta matura per la decisione ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, dapprima, all'udienza del giorno 3 ottobre 2024, successivamente rinviata al giorno 6 febbraio 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
, in proprio e in qualità di legale rappresentante dello , ha agito Parte_1 TR in giudizio al fine di ottenere l'annullamento del lodo arbitrale emesso in data 20 maggio 2019 dall'arbitro avv. Paola Patelli poiché, a suo dire, viziato da errore di fatto essendo l'arbitro incorso, con riguardo al profilo concernente le ritenute d'acconto, in un grave errore percettivo consistito nella falsa rappresentazione della realtà. In particolare, l'arbitro avrebbe ignorato “alla radice il preciso oggetto della domanda, ossia l'inquadramento giuridico inter partes delle ritenute d'acconto percepite dai professionisti ed il conseguente effetto in termini di rapporti di debito/credito nei confronti dello Studio Associato” (cfr. pag. 12 e 13 atto di citazione).
I convenuti hanno eccepito l'erroneità della qualificazione dell'errore imputato all'arbitro da parte attrice, rilevando come non si tratterebbe di un grave errore percettivo determinato da una falsa rappresentazione della realtà, quanto, tutt'al più, di un mero errore di valutazione o di giudizio, il che renderebbe la censura “inammissibile, in quanto fondata su motivi che non possono trovare alcuno spazio nella fase di impugnazione di un lodo irrituale” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione _3
.
[...]
Le eccezioni svolte dalle parti convenute colgono nel segno.
Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile [oltre alle ipotesi espressamente previste dall'art. 808-ter c.c.] per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà”. Conseguentemente, “l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti” (cfr. Cass., n. 25268/2009; conf. Cass. n. 7654/2003).
Ai fini dell'impugnativa della determinazione negoziale, dunque, l'errore che rileva è solo quello di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà dell'arbitro per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti dedotti;
circostanza che ricorre allorquando l'arbitro non abbia preso visione degli elementi della controversia o ne abbia supposti altri inesistenti, ovvero ancora abbia dato come contestati fatti pacifici e viceversa (cfr. Cass., n. 18577/2004). All'opposto, il lodo irrituale, per il suo carattere negoziale, non è impugnabile per errore di giudizio in ordine alla valutazione delle prove o all'opportunità delle determinazioni assunte per la composizione della controversia.
Nel caso di specie, la percezione - in tesi - errata dell'arbitro non ha riguardato i fatti a lui prospettati, non essendo in alcun modo contestato che l'arbitro abbia posto a fondamento della propria decisione elementi inesistenti, né che lo stesso abbia deciso prescindendo dalle risultanze documentali. L'arbitro ha, anzi, dato conto di aver visionato le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti alle stesse allegati, e di aver da questi dedotto come tutti gli associati avessero “correttamente ricevuto in attribuzione il credito derivante dalle ritenute d'acconto pagate dai Clienti dello Studio associato pagina 5 di 6 all'Erario, in proporzione alla percentuale di distribuzione del reddito unanimemente e concordemente stabilita”, concludendo che “nessuna rivendicazione reciproca tra le parti [potesse] essere accolta a tale titolo” (cfr. pag. 6 lodo arbitrale). Non solo, l'arbitro ha, altresì, espressamente affermato - in tal modo dimostrando di averla vagliata - di non ritenere “accoglibile e condivisibile la tesi del dott.
che considera le somme corrispondenti alle quote di R.A. come somme costituenti CP_1 anticipazione di reddito già percepite dai singoli associati”. Ad avviso dell'arbitro “Trattasi infatti di crediti nei confronti dell'Erario di cui tutti gli associati senza distinzione hanno beneficiato ai fini fiscali, al solo fine di compensazione e risparmio di imposta” (cfr. pag. 6 lodo).
Ciò posto, la censura sollevata da parte attrice all'evidenza concerne l'interpretazione della domanda data dall'arbitro, dal ritenuta “non accettabile” (cfr. pag. 13 atto di citazione). Tuttavia, anche CP_1 qualora erronea, la determinazione adottata dall'arbitro in virtù del convincimento raggiunto all'esito dell'esame e dell'interpretazione degli elementi acquisiti non è nella presente sede sindacabile, non trattandosi di errore essenziale tale da inficiare la volontà dell'arbitro per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti dedotti.
Pertanto, a prescindere dalla validità della preventiva rinuncia all'impugnazione contenuta nella clausola compromissoria, la domanda svolta dall'attore è inammissibile non avendo egli dedotto vizi idonei a vulnerare la volontà negoziale dell'arbitro e, dunque, a fondare l'impugnazione del lodo irrituale. L'arbitro è giunto a conclusioni che non possono formare oggetto di nuovo vaglio o censura in quanto frutto di un apprezzamento insindacabile della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dalla difesa della convenuta si _3 evidenzia che la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto il comportamento processuale dell'attore non è tale da integrare la colpa grave richiesta dalla citata norma, non sussistendo elementi tali da cui dedurre che il abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie CP_1 doglianze e, pertanto, a fini meramente pretestuosi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
dichiara inammissibili le domande proposte da parte attrice,
condanna l'attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 ciascuno per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 15 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14214/2019 promossa da:
, in proprio e in qualità di legale rappresentante dello Parte_1 TR
, con il patrocinio dell'avvocato ROBERTO DELLO IACONO, elettivamente domiciliati in
[...]
Pavia (PV), Viale della Libertà n. 4/D presso il suo studio
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avvocato STEFANO MARCHIONI, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Brescia (BS), via Sostegno n. 80 presso il suo studio con il patrocinio dell'avvocato VITTORIO MINERVINI, elettivamente _3 domiciliata in Brescia (BS), via Moretto n. 67 presso il suo studio
CONVENUTI
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via principale nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa la proposta impugnazione e, per l'effetto, parzialmente riformando e/o annullando il lodo arbitrale pronunciato dall'avv. Paola Patelli il 20 Maggio 2019 e comunicato alle parti in pari data, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riformulano:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ogni opportuna declaratoria, l'Ill.mo
Signor Giudice adito Voglia così giudicare.
pagina 1 di 6 Accertare e dichiarare il dott. , in proprio e/o in qualità di rappresentante legale pro Parte_1 tempore dello , creditore nei confronti del dott. per la TR Controparte_2 somma di € 13.368,00, ovvero, in subordine, della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, pari alla differenza fra quanto percepito e quanto di sua spettanza.
Condannare il dott. a versare allo la somma di € Controparte_2 TR
3.316,00 ed a restituire la somma di € 10.052,00, il tutto oltre agli interessi di legge.
Accertare e dichiarare il dott. , in proprio e/o in qualità di rappresentante legale pro Parte_1 tempore dello , creditore nei confronti della dott.ssa per la TR _3 somma di € 13.368,00, ovvero, in subordine, della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, pari alla differenza fra quanto percepito e quanto di sua spettanza.
Condannare la dott.ssa a versare allo la somma di € 5.051,00 _3 TR ed a restituire la somma di € 8.364,09 (di cui € 8.317,00 a titolo di capitale ed € 47,09 per interessi), il tutto oltre agli interessi di legge.
In via istruttoria
i) ordinare ai convenuti l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi “ 2017” Controparte_4 presentate dai dott.ri e on riferimento al periodo d'imposta 2016, per appurare che _3 P_ le ritenute d'acconto agli stessi attribuite dallo Studio Associato sono comprese nei componenti positivi di reddito e sono state portate a credito per l'imposta IRPEF con riduzione del debito o con incremento del credito;
ii) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile onde verificare la correttezza dei rapporti di debito/credito tra le odierne parti in causa. A tale fine potrà essere valutata dal Giudicante la formulazione dei quesiti nei termini che seguono:
Accerti il CTU se, nel caso di uno Studio associato tra professionisti - nella specie lo “
[...]
” - dottori commercialisti , e TR Parte_1 Parte_2 _3 [...]
-, le ritenute d'acconto operate da parte dei clienti del predetto Studio e da quest'ultimo P_ attribuite agli associati -ossia i dott.ri , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 _3 secondo le percentuali stabilite dallo Statuto o da un successivo accordo con firma autentica,
[...] costituiscano un credito fiscale derivante dallo scomputo pro quota delle predette ritenute d'acconto sull'IRPEF di periodo di ciascun associato.
Accerti il CTU l'errore di fatto compiuto dall'arbitro nel determinare i rapporti di debito/credito tra le odierne parti in causa, nel momento in cui questi dimenticava di conteggiare gli importi già versati all'Erario dai clienti dello in qualità di sostituti d'imposta - in favore dei TR convenuti, a titolo di ritenuta d'acconto.
Accerti il CTU come nel caso di specie l'arbitro abbia determinato i rapporti inter partes facendo riferimento solo alla posizione con l'Erario, omettendo di considerare anche il diverso rapporto orizzontale intercorso tra lo ed i singoli associati, che, in punto di reciproci TR rapporti di debito/credito tra le parti, riguardava il beneficio economico (compenso) conseguito dai dott.ri e mediante l'avvenuto scomputo del debito IRPEF personale di periodo reso _3 P_ possibile dall'attribuzione a ciascun associato delle ritenute versate dai clienti, quali sostituti
pagina 2 di 6 d'imposta, in favore dello Studio Associato ed il conseguente impoverimento di quest'ultimo.
Accerti il CTU i reciproci rapporti di dare/avere tra le parti, previo esame della documentazione prodotta dalle stesse nel giudizio arbitrale qui impugnato, e tenuto in debito conto di tutti gli importi già versati all'Erario dallo Studio Associato in favore dei convenuti, i dott.ri e a _3 P_ titolo di ritenuta d'acconto.
Con espressa istanza di ammissione alla prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, con i testi che verranno indicati nelle dovute scansioni processuali.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%, accessori di legge, IVA e CPA, nonché con riforma delle spese di arbitrato da porre interamente a carico dei convenuti”.
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reietis, per i motivi esposti nella narrativa della citazione e delle altre difese in corso di causa, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile o, in subordine, infondata.
Nella denegata ipotesi in cui sia accolta la domanda attorea, si chiede in via riconvenzionale, che si accerti il debito del Dott. , in proprio e quale legale rappresentante dello Studio Associato, CP_1 verso il Dott. per la somma di cui al lodo o quella eventualmente diversa che risultasse P_ dagli atti di causa, con la conseguente condanna al pagamento.
Spese e compensi di causa rifusi”.
Per _3
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale: respingere le domande ed istanze tutte come proposte dal dott. in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante dello avverso la dott.ssa dichiarando in TR _3 rito la inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale del 20 maggio 2019, e nel merito l'infondatezza dell'impugnazione.
Con conferma, nel caso, del contenuto del lodo emesso.
Con la condanna ex art. 96 cpc della parte attrice al risarcimento del danno, nei termini e per le somme che riterrà di giustizia l'adito Tribunale. Con il favore delle spese e delle competenze del giudizio”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2019, , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante dello , conveniva in giudizio e TR Controparte_2 _3 chiedendo, previa riforma e/o annullamento del lodo arbitrale irrituale pronunciato dall'avv. Paola
[...]
pagina 3 di 6 Patelli in data 20 Maggio 2019, che fosse accertata la propria qualità di creditore nei confronti dei convenuti per la somma di € 13.368,00 ciascuno, con conseguente condanna degli stessi al pagamento dell'importo anzidetto in favore dello . TR
In particolare, la difesa attorea deduceva: i) che, a partire dal 1° gennaio 2016, i dottori
[...]
e erano entrati a far parte, in qualità di associati, dello P_ _3 TR
, acquisendo il diritto alla ripartizione degli utili dello Studio;
ii) che, in data 21 novembre 2016
[...] gli associati e erano receduti e, successivamente, Parte_2 Controparte_2 _3 avevano sottoscritto - unitamente all'associato superstite - una dichiarazione di Parte_1 determinazione delle quote percentuali di partecipazione all'utile 2016 dello Studio;
iii) che, nonostante la sottoscrizione di tale atto, tra le parti erano sorti dissidi relativi a pretesi diritti di credito ritenuti non soddisfatti a seguito dello scioglimento del rapporto associativo;
iv) che tali circostanze avevano condotto all'introduzione di due diversi procedimenti arbitrali irrituali;
v) che, in particolare, in data 23 luglio 2018, il dott. aveva depositato presso il Tribunale di Brescia istanza per la Parte_1 nomina di arbitro unico a cui era seguito l'arbitrato irrituale nei confronti dei dottori
[...]
e definito con il lodo emesso in data 20 maggio 2019; vi) che il lodo P_ _3 arbitrale anzidetto era gravemente viziato a causa dell'errore di fatto, percettivo, nel quale era incorso l'arbitro; vii) che l'arbitro aveva, infatti, ignorato “alla radice il preciso oggetto della domanda, ossia l'inquadramento giuridico inter partes delle ritenute d'acconto percepite dai professionisti ed il conseguente effetto in termini di rapporti di debito/credito nei confronti dello studio associato” (cfr. pag. 12 atto di citazione); viii) che tale errore, inficiando i limiti del mandato conferito dalle parti all'arbitro, legittimava parte attrice ad estendere la censura in termini di violazione del principio del contraddittorio;
ix) che era, quindi, necessario riformare parzialmente e/o annullare il lodo arbitrale pronunciato.
Con comparsa depositata in data 9 dicembre 2019 si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile o, in subordine, infondata. In particolare, il convenuto deduceva i) l'annullabilità del lodo irrituale nei soli casi tassativi previsti dall'art. 808-ter c.p.c.; ii) la presenza nella clausola compromissoria di una rinuncia espressa all'impugnazione; iii) l'impossibilità di inquadrare la censura svolta da parte attrice nella categoria dell'errore percettivo, essendo la stessa relativa all'interpretazione della domanda e all'inquadramento giuridico della fattispecie. In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto domandava in via riconvenzionale l'accertamento del debito del , in proprio e quale rappresentante dello CP_1
Studio Associato, nei propri confronti “per la somma di cui al lodo o quella eventualmente diversa che risultasse dagli atti di causa, con la conseguente condanna al pagamento” (cfr. conclusioni parte convenuta).
Con comparsa depositata in data 12 dicembre 2019 si costituiva altresì in giudizio _3 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile nonché infondata e la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nello specifico, la convenuta deduceva i) come l'impugnazione del lodo irrituale per errore fosse limitata dalla giurisprudenza al solo errore sostanziale - e non a quello di diritto - purché errore essenziale e facilmente riconoscibile;
ii) che quello invocato dall'attore non rappresentava un errore di fatto quanto, piuttosto, un mero errore di diritto;
iii) che la censura mossa dal era, quindi, inammissibile “in quanto fondata su motivi che non possono trovare alcuno spazio CP_1 nella fase di impugnazione di un lodo irrituale” (cfr. pag. 5 comparsa). pagina 4 di 6 All'udienza del giorno 9 dicembre 2020 il G.I. rinviava la causa a data successiva onde consentire alle parti la valutazione di possibili ipotesi transattive. All'udienza del 3 febbraio 2021, stante il mancato raggiungimento di intese conciliative, il G.I. assegnava alle parti termini di legge ex art. 183, comma 6
c.p.c.; depositate le relative memorie, la causa era ritenuta matura per la decisione ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, dapprima, all'udienza del giorno 3 ottobre 2024, successivamente rinviata al giorno 6 febbraio 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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, in proprio e in qualità di legale rappresentante dello , ha agito Parte_1 TR in giudizio al fine di ottenere l'annullamento del lodo arbitrale emesso in data 20 maggio 2019 dall'arbitro avv. Paola Patelli poiché, a suo dire, viziato da errore di fatto essendo l'arbitro incorso, con riguardo al profilo concernente le ritenute d'acconto, in un grave errore percettivo consistito nella falsa rappresentazione della realtà. In particolare, l'arbitro avrebbe ignorato “alla radice il preciso oggetto della domanda, ossia l'inquadramento giuridico inter partes delle ritenute d'acconto percepite dai professionisti ed il conseguente effetto in termini di rapporti di debito/credito nei confronti dello Studio Associato” (cfr. pag. 12 e 13 atto di citazione).
I convenuti hanno eccepito l'erroneità della qualificazione dell'errore imputato all'arbitro da parte attrice, rilevando come non si tratterebbe di un grave errore percettivo determinato da una falsa rappresentazione della realtà, quanto, tutt'al più, di un mero errore di valutazione o di giudizio, il che renderebbe la censura “inammissibile, in quanto fondata su motivi che non possono trovare alcuno spazio nella fase di impugnazione di un lodo irrituale” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione _3
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Le eccezioni svolte dalle parti convenute colgono nel segno.
Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile [oltre alle ipotesi espressamente previste dall'art. 808-ter c.c.] per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà”. Conseguentemente, “l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti” (cfr. Cass., n. 25268/2009; conf. Cass. n. 7654/2003).
Ai fini dell'impugnativa della determinazione negoziale, dunque, l'errore che rileva è solo quello di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà dell'arbitro per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti dedotti;
circostanza che ricorre allorquando l'arbitro non abbia preso visione degli elementi della controversia o ne abbia supposti altri inesistenti, ovvero ancora abbia dato come contestati fatti pacifici e viceversa (cfr. Cass., n. 18577/2004). All'opposto, il lodo irrituale, per il suo carattere negoziale, non è impugnabile per errore di giudizio in ordine alla valutazione delle prove o all'opportunità delle determinazioni assunte per la composizione della controversia.
Nel caso di specie, la percezione - in tesi - errata dell'arbitro non ha riguardato i fatti a lui prospettati, non essendo in alcun modo contestato che l'arbitro abbia posto a fondamento della propria decisione elementi inesistenti, né che lo stesso abbia deciso prescindendo dalle risultanze documentali. L'arbitro ha, anzi, dato conto di aver visionato le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti alle stesse allegati, e di aver da questi dedotto come tutti gli associati avessero “correttamente ricevuto in attribuzione il credito derivante dalle ritenute d'acconto pagate dai Clienti dello Studio associato pagina 5 di 6 all'Erario, in proporzione alla percentuale di distribuzione del reddito unanimemente e concordemente stabilita”, concludendo che “nessuna rivendicazione reciproca tra le parti [potesse] essere accolta a tale titolo” (cfr. pag. 6 lodo arbitrale). Non solo, l'arbitro ha, altresì, espressamente affermato - in tal modo dimostrando di averla vagliata - di non ritenere “accoglibile e condivisibile la tesi del dott.
che considera le somme corrispondenti alle quote di R.A. come somme costituenti CP_1 anticipazione di reddito già percepite dai singoli associati”. Ad avviso dell'arbitro “Trattasi infatti di crediti nei confronti dell'Erario di cui tutti gli associati senza distinzione hanno beneficiato ai fini fiscali, al solo fine di compensazione e risparmio di imposta” (cfr. pag. 6 lodo).
Ciò posto, la censura sollevata da parte attrice all'evidenza concerne l'interpretazione della domanda data dall'arbitro, dal ritenuta “non accettabile” (cfr. pag. 13 atto di citazione). Tuttavia, anche CP_1 qualora erronea, la determinazione adottata dall'arbitro in virtù del convincimento raggiunto all'esito dell'esame e dell'interpretazione degli elementi acquisiti non è nella presente sede sindacabile, non trattandosi di errore essenziale tale da inficiare la volontà dell'arbitro per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti dedotti.
Pertanto, a prescindere dalla validità della preventiva rinuncia all'impugnazione contenuta nella clausola compromissoria, la domanda svolta dall'attore è inammissibile non avendo egli dedotto vizi idonei a vulnerare la volontà negoziale dell'arbitro e, dunque, a fondare l'impugnazione del lodo irrituale. L'arbitro è giunto a conclusioni che non possono formare oggetto di nuovo vaglio o censura in quanto frutto di un apprezzamento insindacabile della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dalla difesa della convenuta si _3 evidenzia che la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto il comportamento processuale dell'attore non è tale da integrare la colpa grave richiesta dalla citata norma, non sussistendo elementi tali da cui dedurre che il abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie CP_1 doglianze e, pertanto, a fini meramente pretestuosi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
dichiara inammissibili le domande proposte da parte attrice,
condanna l'attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 ciascuno per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 15 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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