Art. 35. Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agrario agevolato
Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 .
Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 ((e 27)) della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni.
Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali agrari sono competenti anche per la approvazione dell'operazione di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.
Le attribuzioni di competenza stabilite dai commi precedenti, oltre che per l'applicazione della presente legge, valgono anche per la concessione dei contributi e concorsi, per le stesse materie di cui agli articoli richiamati nei commi precedenti, previsti da altre disposizioni legislative.
I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, a norma della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato a degli uffici distaccati della Corte dei conti.
I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni, ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti a controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.
Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'articolo 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori regionali e ripartimentali forestali, e' autorizzato a disporre la emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.
Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalita' di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.
Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 .
Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 ((e 27)) della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni.
Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali agrari sono competenti anche per la approvazione dell'operazione di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.
Le attribuzioni di competenza stabilite dai commi precedenti, oltre che per l'applicazione della presente legge, valgono anche per la concessione dei contributi e concorsi, per le stesse materie di cui agli articoli richiamati nei commi precedenti, previsti da altre disposizioni legislative.
I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, a norma della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato a degli uffici distaccati della Corte dei conti.
I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni, ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti a controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.
Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'articolo 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori regionali e ripartimentali forestali, e' autorizzato a disporre la emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.
Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalita' di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.