Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 679/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cristallini, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
-Appellante- E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. to Carlo Antonio Greco De Pascalis;
E
, in persona del Controparte_2 le-gale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di mandatario della rappresentato e difeso dall'Avv. to Francesca Controparte_3
Mastrorilli;
-Appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 893/2024 del 4.03.2024 il Tribunale del lavoro di Bari, pronunciando nel contraddittorio con l Controparte_1
e l , ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse
[...] CP_2 ad agire il ricorso a mezzo del quale la “ Parte_1 aveva chiesto che fosse accertata l'insussistenza dei debiti risultanti dal ruolo anno 2000 n. 0000852, periodo 1988-1999, per la somma complessiva di € 577.375,25 relativo a crediti per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive, su presunta notifica in data 15.06.2001 della cartella esattoriale n. 01420010121413908000, di cui la società aveva acquisito contezza tramite indagine personale. Il Tribunale, richiamata la normativa sopravvenuta (d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021) e la relativa interpretazione offertane di recente dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. sent. n. 26283 del 06.09.2022), ha
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appellante, prendendo atto essere sopravvenuta nel corso del giudizio la normativa posta dal Tribunale a fondamento della decisione (e cioè art. 3 bis del d.l. 146/2021) ed eccependo non essere stata dimostrata dall e dall l'avvenuta notifica Controparte_1 CP_2 della cartella esattoriale 01420010121413908000, allega di avere subito un pregiudizio dalla sussistenza del ruolo, che ne giustificherebbe l'autonoma impugnabilità, rappresentato dalla sussistenza di un DURC irregolare a proprio carico. Impugna in sostanza la sentenza nella parte in cui afferma avere parte attrice omesso di provare e allegare <il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, invocando uno dei casi specificatamente riferiti dalla norma citata>>, opponendo che dal “certificato DURC contenente l'esito della verifica di “Regolarità Contributiva” rilasciata dall e dall'INAIL in data 26/6/2024 (nella CP_2 quale) risulta come presso l risulti una situazione di irregolarità CP_2 contributiva pari ad € 655.276,04” e che “la quasi totalità di tale importo è contenuto nel ruolo impugnato per il cui annullamento l'odierna appellante ha proposto in primo grado apposita domanda per l'intervenuta estinzione del credito esattoriale ivi indicato”.
4. L'appello è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
4.1.a. La questione per cui è causa (sussistenza o meno dell'interesse ad agire in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo) è stata interessata, come correttamente osservato dal primo giudice, da una sopravvenienza normativa (d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021) e dalla relativa interpretazione offertane dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. sent. n. 26283 del 06.09.2022), in termini che consentono di affermare la correttezza della statuizione di primo grado, sulla scorta di argomentazioni solo integrate rispetto a quelle esposte dal Tribunale. 2 Per una migliore comprensione della vicenda e per maggiore completezza della motivazione è tuttavia opportuno dare conto dello
“stato dell'arte” precedente a tali interventi, legislativo e giurisprudenziale. L'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 29294 del 2019, che ha emesso una sentenza di valore nomofilattico, sollecitata in tal senso dalla pronuncia n. 23603 della sesta sezione), condiviso anche da questa Corte (v. App. Bari, sent. n. 319/2020, seguita da molte successive conformi) e richiamato dallo stesso appellante nell'atto di gravame, così riassumeva le posizioni emerse in giurisprudenza sulla questione: «Qualora il debitore, affermando che non gli sia stata notificata la cartella, intenda ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, possono darsi due possibilità: a) laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46 del 1999 nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In questo caso l'interesse ad agire è evidente, come per l'ipotesi oggetto della pronuncia delle SS.UU. n. 19724 del 2015, e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda;
b) se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999». Secondo la Suprema Corte diverso discorso doveva, però, farsi laddove il contribuente – sempre affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto – avesse chiesto l'accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella. In tal caso, secondo la Cassazione, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per 3 effetto della mancata opposizione alle medesime, non sarebbe stata preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove fosse stata contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. In tali ipotesi sarebbe stato necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire, tenendo conto che la stessa Corte di cassazione (v. sentenza n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che «l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice». Circa il dovere di verificare in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, la Cassazione richiamava anche l'ordinanza n. 22295 del 2019, secondo cui «qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio». Si tratta, all'evidenza, di un giudizio di merito poiché, come chiarito nella sentenza n. 29294 del 2019, «l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (Cass. n. 11554 del 2008; conf. Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 26632 del 2006)».
Sulla base degli esposti principi, la Suprema Corte quindi confermava la decisione del giudice di appello che aveva implicitamente accertato l'interesse ad agire alla luce dei principi espressi e della circostanza di fatto relativa alla contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito da parte dell' in tal modo disattendendo la sentenza di primo grado – che CP_2 aveva invece dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire – e giudicando nel merito. Si esprimeva in termini anche Cass. n. 3990/2020, nel senso dell'ammissibilità della impugnazione della cartella regolarmente notificata, per far valere, in via diretta e non attraverso una mera eccezione, la prescrizione maturata successivamente, dovendo dunque essere riconosciuto l'interesse del contribuente a esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata 4 dopo la notifica della cartella (sul punto si veda: Cass. sez. V 418/2018; Cass. sez. VI, 2301/2018; Cass. civ. sez. VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez. VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez. VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI
n. 24932/2017). Ancora, Cass. n. 15604/2020 ribadiva che la sentenza della Suprema Corte n. 29294/2019 aveva evidenziato il principio secondo cui l'interesse ad agire postula un giudizio di merito (in quanto deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua è sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponde al vero) e riconosceva che l'interesse ad agire potesse derivare dal fatto che l' avesse contestato in giudizio l'avvenuta prescrizione CP_2 del credito. Sulla base di tali principi, l'opposizione proposta dalla odierna appellante sarebbe stata ammissibile, trattandosi di azione di accertamento negativo con la quale la debitrice fa valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
4.1.b. Ebbene, deve darsi atto della novità introdotta dal d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021 e della recente statuizione della Cass. S.U. n. 26283 del 06.09.2022, che, ripercorrendo gli orientamenti preesistenti, formatisi con riferimento ai giudizi non tributari (dunque, per esempio, previdenziali, come il presente procedimento), così si esprime:
<11.- Per i giudizi non tributari, che questa struttura (impugnatoria, n.d.a.) non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19).
11.1.- Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali 5 elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)>>. La Suprema ha poi dato conto delle ripercussioni causate da tali variegate configurazioni dell'interesse ad agire e dell'intervento legislativo operato nel 2021: <12.- In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela».
12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n. 190/14), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l , da una stratificazione di Controparte_4 crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
13.- È allora intervenuto il legislatore, il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche 6 extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21),
e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 14.- La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). 14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)>>. Il passaggio motivazionale riportato distingue dunque a) l'ipotesi in cui sia dimostrata l'avvenuta notificazione della cartella esattoriale o avviso di addebito, cui segue la inammissibilità tout court della impugnabilità del ruolo, b) l'ipotesi in cui non vi è prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale o avviso di addebito, cui segue l'ammissibilità della autonoma impugnabilità del ruolo solo a certe condizioni.
Come già segnalato dalla Suprema Corte, infatti, la novella legislativa risponde all'esigenza di deflazionare il contenzioso e di scoraggiare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla notifica delle cartelle e/o avvisi di addebito, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione. Dopo aver chiarito, infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione del solo estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento (ovvero avviso di addebito) precedentemente notificata e non impugnata, le Sezioni Unite della Cassazione proseguono con ampia motivazione, alla quale si rimanda, a esaminare la seconda parte della disposizione introdotta dal legislatore del 2021, relativa alla diversa ipotesi della cartella non notificata, come nel caso di specie. In tali casi, l'impugnazione del ruolo e della sottostante cartella sarà ammissibile solo alle precise condizioni stabilite dalla nuova norma, che 7 ha identificato i casi in cui l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente – e cioè, dimostrazione, a cura del debitore, che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici,
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione- e che si applica anche ai processi pendenti, “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”. La Suprema Corte ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui
<In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>. 4.2. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, si è al cospetto di cartella esattoriale in relazione alla quale gli odierni appellati - e CP_2
- hanno omesso di dimostrare Controparte_5 documentalmente, anche nel presente grado di giudizio, di averla validamente notificata (su eccezione dell'opponente di non avere mai ricevuto tale notifica), con la conseguenza che ai fini della ammissibilità da parte del contribuente della impugnativa del solo estratto di ruolo, di cui è casualmente venuta a conoscenza a seguito di verifiche personali, è necessaria la dimostrazione della ricorrenza di una delle eccezioni previste dalla legge che concretizzano l'interesse ad agire, e cioè un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Tale prova non risulta affatto fornita dall'appellante, che si è limitata ad esibire un DURC attestante la irregolarità nel versamento della contribuzione;
circostanza questa fin troppo ovvia in presenza di iscrizione a ruolo di somme per omesso versamento della contribuzione. Non risulta, tuttavia, dimostrata la sussistenza di un pregiudizio derivante dalla partecipazione (con esclusione) a una procedura di appalto, ovvero la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione;
né risulta provata, in via ancora più assorbente, la circostanza che l'esito del DURC irregolare sia determinato dalla pendenza del ruolo impugnato in questa sede, tanto più che l
[...]
ha dimostrato documentalmente, sin dal primo grado Controparte_1 del giudizio, essere stato il ruolo per cui è causa sospeso e quindi non 8 esecutivo. Va ribadita, quindi, l'inammissibilità dell'opposizione, con assorbimento dei restanti motivi di gravame.
5. Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, pur sulla scorta delle diverse e aggiornate motivazioni sinora rassegnate. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate, alla luce della sopravvenienza normativa costituita dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. 215/2021, e dalle incertezze interpretative sulla questione della sua applicabilità ai giudizi pendenti, solo da ultimo risolte dalla Suprema Corte. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con ricorso
[...] depositato in data 30.07.2024 nei confronti dell Controparte_1
e dell avverso la sentenza n. 893/2024 emessa dal
[...] CP_6
Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 04.03.2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate, per ciascuno degli appellati, in € 11.000,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 3 aprile 2025
Il Presidente Dott. ssa Manuela Saracino
Il Consigliere estensore
Dott. ssa Elvira Palma
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