Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/1962, n. 2806
CASS
Sentenza 4 ottobre 1962

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La notificazione degli Atti giudiziari per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione del piego raccomandato contenente l'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna, da parte dell'ufficiale postale, del piego medesimo, ed il rischio della mancata, o ritardata, consegna e a carico della parte notificante.*

Presupposto per l'applicazione della norma dell'art 291 cod proc civ e che la notificazione sia nulla per vizi, cioe che l'atto sia stato consegnato, ma che non siano state osservate le Disposizioni, stabilite dalla legge, per le notificazioni. Pertanto, la norma non puo trovare applicazione nel caso di inesistenza della notificazione, non potendosi consentire la rinnovazione di una notificazione che non sia mai avvenuta.*

Dato che il giudizio di cognizione conseguente all'opposizione di terzo ex art 619 cod proc civ ha inizio soltanto davanti al giudice competente per valore, e sufficiente che il contraddittorio, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, venga instaurato per la prima volta davanti a tale giudice competente, che ha facolta di disporre , ai sensi dell'art 102 cod proc civ, la citazione del debitore escusso (ovvero del creditore esecutante), cui non sia stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, emesso dal giudice dell'esecuzione, e l'atto di citazione in riassunzione davanti al giudice competente per il giudizio di opposizione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/1962, n. 2806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2806
    Data del deposito : 4 ottobre 1962

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