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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1704/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18365/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-1381 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti ed insiste per la condanna alle spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, relativo a IMU per l'anno 2020, per l'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1, considerato dall'Ufficio come “altro immobile” e non come “abitazione principale”.
A sostegno del ricorso deduceva che l'unità immobiliare indicata era la sua effettiva residenza dal 20.12.2019.
L'istanza presentata in autotutela era stata rigettata, ritenendo che: “confermata la residenza in
Indirizzo_1, per dare prova che un luogo rappresenti la propria dimora abituale occorre non solo che risultino attive le utenze domestiche ma che delle stesse vi sia evidenza di una presenza continuativa, stabile e costante nel corso degli anni nell'immobile indicato come dimora abituale e residenza”.
L'ente riteneva che l'uso dell'immobile fosse occasionale, mentre la ricorrente riteneva di avere documentato l'abitualità dell'uso.
Non si costituivano le parti resistenti
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto;
dalla documentazione allegata emerge infatti che l'abitazione in oggetto è utilizzata abitualmente e non occasionalmente.
Invero, la ricorrente ha dedotto di non essere proprietario di altri immobili, documentando di risiedere nell'abitazione in oggetto dal 20.12.2019; ha provato che il proprio medico curante ha lo studio a meno di un chilometro dalla sua abitazione;
l'immobile gli venne donato il 03.05.2019 (atto del Notaio Nominativo_1 di Napoli) dai nonni Nominativo_2 e Nominativo_3; le utenze (elettrica e del gas) risultano intestate ai nonni donanti, precedenti proprietari;
risulta altresì che i consumi di energia elettrica e del gas erano regolari nel corso dell'anno.
Le circostanze sopra evidenziate, non contraddette da parte resistente, che non si è costituita, giustificano l'uso abituale dell'immobile
Il ricorso va dunque accolto
Le spese possono essere compensate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, compensando le spese di lite
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18365/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-1381 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti ed insiste per la condanna alle spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, relativo a IMU per l'anno 2020, per l'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1, considerato dall'Ufficio come “altro immobile” e non come “abitazione principale”.
A sostegno del ricorso deduceva che l'unità immobiliare indicata era la sua effettiva residenza dal 20.12.2019.
L'istanza presentata in autotutela era stata rigettata, ritenendo che: “confermata la residenza in
Indirizzo_1, per dare prova che un luogo rappresenti la propria dimora abituale occorre non solo che risultino attive le utenze domestiche ma che delle stesse vi sia evidenza di una presenza continuativa, stabile e costante nel corso degli anni nell'immobile indicato come dimora abituale e residenza”.
L'ente riteneva che l'uso dell'immobile fosse occasionale, mentre la ricorrente riteneva di avere documentato l'abitualità dell'uso.
Non si costituivano le parti resistenti
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto;
dalla documentazione allegata emerge infatti che l'abitazione in oggetto è utilizzata abitualmente e non occasionalmente.
Invero, la ricorrente ha dedotto di non essere proprietario di altri immobili, documentando di risiedere nell'abitazione in oggetto dal 20.12.2019; ha provato che il proprio medico curante ha lo studio a meno di un chilometro dalla sua abitazione;
l'immobile gli venne donato il 03.05.2019 (atto del Notaio Nominativo_1 di Napoli) dai nonni Nominativo_2 e Nominativo_3; le utenze (elettrica e del gas) risultano intestate ai nonni donanti, precedenti proprietari;
risulta altresì che i consumi di energia elettrica e del gas erano regolari nel corso dell'anno.
Le circostanze sopra evidenziate, non contraddette da parte resistente, che non si è costituita, giustificano l'uso abituale dell'immobile
Il ricorso va dunque accolto
Le spese possono essere compensate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, compensando le spese di lite