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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3995/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il 1.10.1970, rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1 oli e Itala De Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820180005103903000, notificato il 15.05.2023, avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi I.V.S., annualità 2017, per l'importo complessivi di euro 3.134,43. A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9, L. n. 335/1995; deduceva, inoltre, l'omessa notifica di altri atti inerenti al credito richiesto, nonché, l'omessa e/o insufficiente motivazione dell'atto opposto. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che deduceva CP_1
l'infondatezza del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. OMESSA NOTIFICA DI ATTI NERENTI IL CREDITO La censura è infondata, atteso che, a fronte della incontestata debenza delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato, l' non è tenuto alla notifica di alcun Controparte_2 atto prima dell'iscrizione a ruolo delle somme. VIZIO DI MOTIVAZIONE Anche tale doglianza è infondata, in considerazione del fatto che l'avviso di addebito, così come la cartella di pagamento, sono redatti in conformità al modello ministeriale. La piena rispondenza tra l'atto impugnato ed il predetto modello ministeriale, consente di ritenere lo stesso congruamente motivato. PRESCRIZIONE Residua l'esame dell'eccezione di prescrizione. È ormai pacifico che la prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 L. 8 agosto 1995 n. 335, che recita: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.” Il credito previdenziale portato dall'avviso di addebito impugnato, per come evincibile dallo stesso atto, attiene a contributi IVS Coltivatori Diretti anno 2017. Alla stregua della circolare n. 96 del 2017 invocata dall' (in relazione alla quale il ricorrente non formula CP_1 alcuna contestazione) i termini per il relativo versamento vanno dal 17 luglio 2017 (I rata) al 16 gennaio 2018 (ultima rata). Ne consegue che, relativamente ai crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione va individuato alla data del 18 luglio 2017 (per la prima rata e poi a seguire). Ciò posto, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale non può ritenersi inutilmente decorso, in considerazione della sospensione di complessivi 311 giorni imposta dalla normativa emergenziale emanata nel periodo pandemico del Covid-19 (art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 e art. 11 comma 9 D.L. 183/2020). Per effetto di tale sospensione, i crediti di cui all'avviso di addebito opposto si sarebbero prescritti in data 25.05.2023, mentre l'atto risulta utilmente notificato in data antecedente, precisamente il 15.05.23. Il ricorso, allora, va rigettato. Le spese di lite sono compensate per ¼, attesa la sospensione del termine di prescrizione e la notifica intervenuta a ridosso della scadenza del termine. Esse, per la restante parte, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per ¼ le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3995/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il 1.10.1970, rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1 oli e Itala De Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820180005103903000, notificato il 15.05.2023, avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi I.V.S., annualità 2017, per l'importo complessivi di euro 3.134,43. A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9, L. n. 335/1995; deduceva, inoltre, l'omessa notifica di altri atti inerenti al credito richiesto, nonché, l'omessa e/o insufficiente motivazione dell'atto opposto. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che deduceva CP_1
l'infondatezza del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. OMESSA NOTIFICA DI ATTI NERENTI IL CREDITO La censura è infondata, atteso che, a fronte della incontestata debenza delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato, l' non è tenuto alla notifica di alcun Controparte_2 atto prima dell'iscrizione a ruolo delle somme. VIZIO DI MOTIVAZIONE Anche tale doglianza è infondata, in considerazione del fatto che l'avviso di addebito, così come la cartella di pagamento, sono redatti in conformità al modello ministeriale. La piena rispondenza tra l'atto impugnato ed il predetto modello ministeriale, consente di ritenere lo stesso congruamente motivato. PRESCRIZIONE Residua l'esame dell'eccezione di prescrizione. È ormai pacifico che la prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 L. 8 agosto 1995 n. 335, che recita: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.” Il credito previdenziale portato dall'avviso di addebito impugnato, per come evincibile dallo stesso atto, attiene a contributi IVS Coltivatori Diretti anno 2017. Alla stregua della circolare n. 96 del 2017 invocata dall' (in relazione alla quale il ricorrente non formula CP_1 alcuna contestazione) i termini per il relativo versamento vanno dal 17 luglio 2017 (I rata) al 16 gennaio 2018 (ultima rata). Ne consegue che, relativamente ai crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione va individuato alla data del 18 luglio 2017 (per la prima rata e poi a seguire). Ciò posto, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale non può ritenersi inutilmente decorso, in considerazione della sospensione di complessivi 311 giorni imposta dalla normativa emergenziale emanata nel periodo pandemico del Covid-19 (art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 e art. 11 comma 9 D.L. 183/2020). Per effetto di tale sospensione, i crediti di cui all'avviso di addebito opposto si sarebbero prescritti in data 25.05.2023, mentre l'atto risulta utilmente notificato in data antecedente, precisamente il 15.05.23. Il ricorso, allora, va rigettato. Le spese di lite sono compensate per ¼, attesa la sospensione del termine di prescrizione e la notifica intervenuta a ridosso della scadenza del termine. Esse, per la restante parte, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per ¼ le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli