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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 513/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con l'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
BETTARINI, presso il cui Studio ha eletto domicilio e
(CF. con l'avv. ANNA MARIA Parte_2 C.F._2
ABATI, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09/04/2025 ed Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
[...]
1 celebrato in data 22/12/2018 a Poggio a Caiano, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2018, Parte 1, atto n. 11.
I coniugi hanno dedotto che dal matrimonio non sono nati figli e di aver ottenuto la separazione personale con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Prato in data 27.10.2021 a definizione del procedimento di separazione consensuale Rg 588/2021, previa udienza presidenziale tenutasi il 14.10.2021 e di non aver più ripreso la convivenza.
Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno confermato il ricorso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni concordate di seguito riportate: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile avanti al Comune di Poggio a Caiano in data 22/12/2018 ( Atto n. 11 P.1 anno 2018 Poggio a Caiano), con ordine di annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti condizioni 1) Le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto. 2) Le parti, considerati i rispettivi redditi, rinunciano a qualsiasi richiesta reciproca economica e/o di mantenimento. 3) I coniugi hanno già definito in altra sede ogni diverso aspetto economico 4) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari all'espatrio e/o per i quali sia prevista la firma congiunta”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge
55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi;
rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
2 il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Poggio a Caiano (PO) il
22/12/2018, tra d trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2018, parte 1, atto n. 11.
- Omologa l'accordo delle parti raggiunto sulle condizioni che di seguito si riportano:
1) Le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto.
2) Le parti, considerati i rispettivi redditi, rinunciano a qualsiasi richiesta reciproca economica e/o di mantenimento.
- Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
3) I coniugi hanno già definito in altra sede ogni diverso aspetto economico
4) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari all'espatrio e/o per i quali sia prevista la firma congiunta.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio a Caiano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
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