Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 03/02/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI NT
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
Composta dai signori magistrati:
PI LO FLOREANI Presidente Alessandro BENIGNI Consigliere NO GRASSO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di revocatoria iscritto al n. 21648 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale contro:
RI NT, nato a [...] il [...] (c.f. [...]),
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Cocchi (c.f. [...]) pec: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it e GU TO (c.f. [...]) pec: augusto.tortorelli@ordineavvgenova.it, con loro elettivamente domiciliato;
ST NT, nata alla Spezia il 24.07.2008, (c.f.: [...]),
NI (c.f.: [...]),
in persona dei legali rappresentanti TI RI e LI CA;
e nei confronti di:
CA MO, nata alla Spezia il 27.06.1969 (c.f.:
[...]), in proprio ed in qualità di esercente la SENT. n. 6/2026 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, avv. prof. Daniele Granara (c.f.:
[...]) con lui elettivamente domiciliata all indirizzo digitale avvdanielegranara@puntopec.it Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 27 novembre 2025, il consigliere relatore NO GR, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale dott. Adriano Gribaudo, TI RI e Fatta HI, delegata, per TI ST, TI NI e LI
CA.
Ritenuto in
FATTO
Con citazione depositata il 16 giugno 2025 la Procura Regionale ha agito in revocatoria contro TI RI, TI ST e TI NI, in persona dei legali rappresentanti TI RI e LI CA, e nei confronti di LI CA, per sentire dichiarare, ai sensi degli artt. 2901 zia:
pertorio n. 10197/n. 4527, trascritto il 02.11.2020, reg. generale 7693, reg. particolare 5842, con il quale TI RI ha intestato ai figli minori TI CriNI AP n. 9, censito al Catasto Fabbricati del Comune di La Spezia
-foglio 30, particella 379, subalterno 5, z.c. 1, categoria A/3, classe 3, vani 6, rendita catastale euro 650,74;
niale già costituito da LI CA con rogito del 15.2.2012 - posto in essere in data 17.10.2023, repertorio n. 330/n. 254, trascritto il 30.10.2023, reg. generale 8693, reg. particolare 77197, con il quale TI RI ha conferito nel predetto fondo il proprio diritto di usufrutto vitalizio costituito sul medesimo immobile sopra descritto sito in La Spezia, Via G. AP n. 9.
Risulta dalla citazione in giudizio, non preceduta da invito a dedurre, che: la Procura regionale ha emesso in data 20.02.2025 invito a fornire deduzioni, con contestuale istanza di sequestro conservativo, autorizzato con decreto presidenziale in data 24.2.2025. Il predetto decreto e stro con invito sono stati ritualmente notificati a TI RI il 13.3.2025;
autorizzato con decreto presidenziale sino alla concorrenza della somma di euro 818.897,96 su conti correnti e sui beni rinvenuti nelle cassette di sicurezza, con sottoposizione del vincolo cautelare in concreto sui beni per un valore complessivo stimato in euro 22.131,15; esaminate le deduzioni depositate della responsabilità per danno erariale, la Procura ha depositato in data 03.06.2025 atto di citazione nei confronti dello stesso, per sentirlo condannare gistri è risultato che con atto notarile, a rogito dott. Massella Ducci Teri Niccolò, in data 26.10.2020, trascritto il 02.11.2020, repertorio n. 10197 raccolta n. 4527, TI RI, unitamente alla moglie LI CA, ha acquistato per se stesso il diritto di usufrutto vitalizio e, in rappresentanza dei figli minori TI ST e TI NI, ceduto loro il diritto di nuda proprietà della suddetta unità immobiliare sita in La Spezia, Via NI AP n.
9. Il prezzo della compravendita è stato convenuto in euro 160.000,00, corrigazione di dare dei loro figli minorenni, mediante n. 3 assegni circolari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, ove il TI è titolare di un conto corrente.
con la Banca Popolare di Sondrio contratto di mutuo fondiario per la provvista stata effettuata dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica del 13.11.2019, per i fatti di peculato che hanno danno luogo, dopo la condanna definitiva in sede penale, alla separata azione di responsabilità per queparticolare la quota di proprietà del TI RI alla disponibilità del Ministero di Giustizia. Inoltre, esso sarebbe stato effettuato con il preciso e palese intento di sottrarre i beni alle ragioni del creditore. Ne sarebbe prova ulteriore il successivo atto notarile del 17.10.2023, rep n. 210/254, trascritto il 30.10.2023- a rogito del notaio Apice Alessia, con il quale TI RI, unitamente alla moglie LI CA, ha conferito al fondo patrimoniale il diritto reale di usufrutto in incremento del fondo stesso, già costituito nel 2012 con il conferimento di immobile di proprietà esclusiva della moglie. Tale conferimento è stato effettuato da TI RI poco dopo la condanna per peculato, recata dalla sentenza n. 362 del marzo 2023 del Tribunale di La Spezia.
L , agisce in giudizio supra descritto, posta in essere in data 26.10.2020, con trascripro quota, trattandosi di negozio indiretto di donazione. Inoltre, a fini cautelativi, la Procura o della dichiarazione di inefficacia mente usufrutto), posto in essere con rogito del notaio Apice Alessia del 17.10.2023, relativo al predetto immobile sito in La Spezia.
A sostegno dell azione cautelare la Procura Regionale: ritiene sussistente la propria legittimazione attiva, trattandosi di un credito erariale già giudizialmente quantificato seppure nella fase cautelare del sequestroporto di euro 818.897,96, oltre accessori di legge maturandi. Rilevato, altresì, è necessario che il credito a tutela del quale si agisce sia stato già accertato dal giudice o che sia consacrato in qualche titolo giudiziale, anche solo provvisotificato in misura inferiore al petitum, vi sarebbe totale sproporzione rispetto al gioni del creditore causato dagli atti di disposizione patrimoniale. Infatti, la diminuzione della garanzia generica del patrimonio del debitore, determinata incerto/più difficile la possibilità di soddisfacimento del predetto credito prietà in capo ai figli minori avrebbe natura gratuita, configurabile come una ferimento del diritto reale nel fondo patrimoniale. Di conseguenza, sarebbe irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo ai terzi beneficiati, ovvero i figli del TI. Per contro, sarebbe certo che TI RI era perfettamente sposizione del 2020, non solo di aver generato un danno erariale al Ministero della Giustizia con le sue condotte illecite, ma anche che tali condotte illecite erano ormai emerse, e che avevano già dato luogo a conseguenze sul piano patrimoniale. Quanto alla consapevolezza della lesività degli atti di disposizione da parte del TI essa discenderebbe dal fatto che essi sono stati posti in essere dopo che il procedimento penale era stato avviato con richiesta di rinvio a giudizio (primo atto del 2020), ovvero dopo la condanna penale disposta dal Tribunale spezzino (secondo atto del 2023). Il TI non solo sarebbe stato consa -
con gli atti dispositivi- avrebbe posto in essere una condotta dolosamente nni (di cui il più piccolo di appena 7 anni ragione dei vincoli pluriennali derivanti da una proprietà in capo a minori e gli aspetti fiscali) né esigenze familiari concrete, es Ad abundantiam, la Procura, circa lo stato soggettivo, deduce il rapporto di parentela e di rappresentanza legale dei minori, nonché quello di coniugio tra i soggetti coinvolti, ed altresì la risonanza avuta da tali fatti sulla stampa.
Con memoria depositata il 5.11.2025 si è costituito RI TI, che:
deduce che il credito a tutela del quale agisce in revocatoria la Procura regioodierna, il procedimento rubricato con il n. 21631. Richiama a tal fine la memoria già depositata nel deduce di non aver diminuito ragione di sospettare che sarà perseguito per dei debiti, non effettua nuovi acquisti di diritti reali immobiliari, che possono divenire facilmente oggetto delle iniziative recuperatorie dei creditori. Dunque, non ricorrerebbero i presupposti re deve compiere un atto che modifica in peius la sua situazione patrimoniale, ad esempio una vendita o una donazione e non certamente in melius come un acquisto; deduce che con il rogito del 2020 il convenuto ha acquistato, in comunione ordinaria con la moglie, la metà indivisa del diritto di usufrutto vitalizio. La provvista in denaro proveniva da un mutuo fondiario sottoscritto da entrambi i coniugi, i quali separazione dei beni. Pertanto, anche ammesso che si tratti di un atto qualifiegli avrebbe messo a disposizione dei figli non nuda proprietà. Questa sola, in astratto, potrebbe essere oggetto di revocatoria.
o di disposizione potrebbe dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria limitatamente alla quota parte spettante al debitore. La Procura Regionale avrebbe dovuto, pertanto, scorporare il valore della nuda proprietà che entrambi i coniugi avevano acquistato in nome e per conto dei figli, per poi considerarne il 50% imputabile al deducente.
erebbero alla soglia della nullità; quanto al che del diritto di usufrutto del quale i coniugi erano titolari in indiviso ed in parti eguali, non potrà che discutersi soltanto della parte della metà, dovendosi ricondurre la parte del residuo 50 % alla titolarità esclusiva della moglie, che di attribuzione della nuda proprietà, atteso che il costo è stato sostenuto dai
(euro 160.000) e la somma mutuata (euro 128.000) ovvero per euro 32.000,00, mentre i due figli acquirenti della nuda proprietà hanno partecipato al contratto di mutuo fondiario quali parti intervenienti per la costituzione delle garanzie, con la conseguenza che, in caso di insolvenza dei mutuatari, essi sono obbligati ad assolvere le relative obbligazioni; quanto alla consapevolezza soggettiva del preovvero alla data del 26 ottobre 2020, quando vi era stata soltanto la richiesta di rinvio a giudizio per un processo nel quale confidava di essere assolto; in orpatrimoniale, posto in essere in data 17.10.2023, insiste circa la natura di comunione ordinaria sul diritto reale conferito, con la conseguenza che la domanda di revocatoria non potrebbe essere rivolta contro la moglie. Circa taggio della di lui moglie, deduce che la domanda, così come proposta, sembrerebbe la sua quota parte del 50 %. Mancherebbero anche in questo caso la scientia damni ed il consilium fraudis. Conclude per il rigetto di tutte le domande proposte dalla Procura Regionale, con ordine al Conservatore di procedere alla zione e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Con memoria depositata il 7.11.2025 si è costituita LI Francesca, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei condispositivi compiuti da entrambi i coniugi. Costoro hanno congiuntamente, in regime di comunione ordinaria, mutuato la somma di euro 128.000,00 (quindi 64.000,00 euro ciascuno) ed hanno poi corrisposto ulteriori 16.000,00 euro cias in La Spezia, Via NI AP n. 9. Nel caso in esame, la Procura contabile non avrebbe formulato domanda revocatoria in relazione alla sola quota di titolarità in capo a TI RI; deduce il difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa avanzata dalla Procura, non essendo ella in alcun modo proprietà, solo limitatamente alla quota parte spettante al debitore; contesta la qualificazione di donazione indiretta della attribuzione della nuda proprietà a favore dei figli minorenni, in quanto i predetti minori hanno partecipato al contratto di mutuo, quali terzi datori di ipoteca, sostenendo quindi oneri per il successivo acquisto del diritto di nuda proprietà. Inoltre, il coniuge RI TI ha messo a disposizione dei figli solamente la propria quota del denaro mutuato, ossia la sola somma di euro 64.000,00, mentre ella ha corrisposto i eventus damni. In sede di esecuzione forzata per il recupero del credito, il creditore chirografario si troverebbe costretto a concorrere con il creditore ipotecario e si vedrebbe
: sul bene immobile de quo è stata iscritta per la somma di euro 217.600,00, in relazione ad un mutuo quindicennale conanimus dolendi, e della scientia damni. Quanto al primo, osserva che entrambi gli atti di cui la Procura contabile invoca la revoca sono stati compiuti anteriormente alla teriormente al momento in cui è sorta la pretesa di credito. Peraltro, nel caso di specie, si tratterebbe di credito che non è certo, né liquido, né esigibile. Del danno dei creditori non avrebbe mai acquistato un diritto reale su un immobile.
Difetterebbe la scientia damni in capo ai minori ST TI e NI TI, i quali non avrebbero affatto effettuato un acquisto a titolo gratuito, ma a titolo oneroso, avendo essi prestato garanzia ipotecaria in occasione della stipula del contratto di mutuo. Tale estremo soggettivo sarebbe da escludersi ebbe costituire prova della conoscenza in capo ai minori del carattere pregiudizievole degli atti di cui trattasi la risonanza mediatica conseguita ai fatti che hanno riguardato il loro genitore;
in subordine, deduce che la pretesa revocatoria potrebbe riguardare unicamente la metà del prezzo pagato per il solo acquisto nel 2020 della nuda proprietà del valore del diritto di usufrutto conferito dal TI nel fondo patrimoniale nel 2023.
comunque per il rigetto delle domande, con ordine al Conservatore di proceestremo subordine, contenere la pronuncia revocatoria entro i limiti di quanto disposto dal solo RI TI.
Alla pubblica udienza odierna il Pubblico ministero e le parti private hanno ribadito le rispettive posizioni e concluso come da verbale. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via pregiudiziale deve essere delibata la regolarità della rappresentanza processuale dei minori TI in capo a LI
CA.
congiuntamente rappresentano figli minori e ne amministrano i beni (co. 1), prevede che, in caso di conflitto di interessi con uno solo dei genitori, la rappresentanza spetta Nel caso di specie, per come è stata strutturata la domanda attore, sussiste un conflitto di interessi tra il convenuto TI e i rispettivi figli minorenni. Per tale ragione, è da ritenere la legittimazione esclusiva della genitrice CA LI a rappresentare i minori chiamati in giudizio. La conclusione non sembra del resto inficiata dalla adomper resistere in giudizio, 320, co. 3, cod.
civ., che riguarda (tra gli altri) gli atti di promovimento delle liti, non già quelli con cui si resiste in giudizio.
2. Sempre in via pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione di questa Corte rispetto alla domanda formulata.
l pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile. Il presupposto per la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti viene individuato nell'accertamento del nesso di strumentalità tra l'azione proposta, ancorché non rientrante tra i mezzi tipicamente destinati alla conservazione delle garanzie patrimoniali, e l'effettiva risarcibilità del danno erariale.
è necessario l'accertamento del nesso eziologico, anche indiretto, ma univoco, tra l'azione proposta e la necessità di non vanificare, in concreto, il risarcimento del danno erariale (Cass. Sez. un., n. 9544/2021), nesso 11073/2012; Id., n. 22900/2024).
3. Ancora in via pregiudiziale della domanda durre.
, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato. La lettera della disposizione codicistica e la sua collocazione topografica individuano nel giudizio di responsabilità ha natura strumentale rispetto al suddetto giudizio. Pertanto, la relativa azione è esercitata dalla Procura contabile con atto di citazione a giudizio, non preceduto da invito a dedurre (ex pluribus, Sez. Veneto, n. 142/2018; Sezione Liguria, n. 121/2016).
4. della domanda, formulata dai convenuti petitum alla sola quota di spettanza di TI RI.
In disparte esistenza di un interesse di risulta in modo univoco che la Procura, sia pure in modo ellittico, ha limitato la richiesta revocatoria alla quota di TI RI (pagg. 8 e 16 citazione). Sul punto si può quindi convenire con il Requirente che in udienza, a proposito della chiamata di LI CA, ha sottolineato la natura di litis denuntiatio della chiamata medesima.
5. 2901, I co., cod. civ., subordina la dichiarazione d' inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in pregiudizio alle ragioni del creditore alle seguenti condizioni:1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a fronte di un credito meramente eventuale
(ex multis, Cass., I, n. 8650/2025). In ordine al presupposto oggettivo (cd.
eventus damni esso prometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Pertanto, dificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (ex aliis, Cass., VI - 3 n. 16221/2019; Cass., III, n. 19207/2018).
5.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che le questioni discusse dalle parti circa la natura degli atti dispositivi e la ricorrenza dei requisiti soggettivi trovano puntuale risoluzione nella disciplina in tema di rappresentanza. Invero, a nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante. Applicando questi principi al caso per cui è giudizio, non è allora revocabile in dubbio che, rispetto al convenuto TI RI, al momento del compimento degli atti dispositivi sussistessero le condizioni soggettive volute dal legislatore per pervenire, coeteris paribus, alla declaratoria di inefficacia degli atti medesimi. E questo, in particolare, tanto a qualificare gli atti de quibus a titolo gratuito, quanto a ritenerli onerosi. Il Collegio, comunque, non ritiene utile indugiare ulteriormente sul punto, atteso che la domanda è, per un altro verso, infondata, restando assorbite le altre questioni di merito.
5.2. La domanda non è meritevole di accoglimento. Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che spetta al giudice di merito, in relazione all'entità del credito e sulla base delle altre circostanze del caso, pervenire ad una valutazione (che nel caso di mero pericolo è prognostica) in ordine alla effettiva sussistenza o meno del pregiudizio delle ragioni del creditore
(Cass., III, n. 4578/1998). Ebbene, nel caso di specie, il convenuto TI Enrico con sentenza in data odierna (n.3/2026) è stato condannato a risarcire il per euro 25.000,00, somma già rivalutata. A fronte di questa condanna, risulta in atti un sequestro, convertito ex lege in pignoramento, di beni rinvenuti nelle cassette di sicurezza di pertinenza del convenuto, per un valore complessivo stimato in euro 22.131,15. Dati questi valori in gioco, pertanto, è da escludere, allo stato degli atti, il pregiudizio alle ragioni del creditore derivante dagli atti in questa sede contestati.
6. Le spese di lite possono essere compensate. Osserva il Collegio che il divieto di compensazione di , è riferito testualmente al giudizio di responsabilità, mentre quello odierno, come prima posto in evidenza, è strumentale all'effettiva risarcibilità del danno erariale. Considerato che con la richiamata sentenza n. 3/2026 il convenuto TI RI è stato condannato della Giustizia, esistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Sussistono rilevanti ragioni, ex art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese anche rispetto a LI CA, in proprio e nella qualità, in relazione alla natura della sua chiamata, per un verso, e alle ragioni del rigetto della domanda, ut supra, per un altro verso.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NO GR PI LO NI
Depositato in Segreteria il 3 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria LE TA F.to digitalmente F.to digitalmente F.to digitalmente