TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/09/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 607/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 607/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Calafato Francesco) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Russello Ornella) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1 in data 15 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente Per_1
eserciteranno la potestà genitoriale, con collocazione presso la madre alla quale rimane assegnata la ex casa coniugale, sita a Raffadali, via Ferrara n. 15, e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche fuori dal domicilio materno, per due giorni a settimana, a giorni alterni, dalle 16:00 alle 19:00; a settimane alterne dalle
20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
ad anni alterni dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 1 gennaio, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 10 giorni, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno.
3. Il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra la somma di € 250,00 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui disciplina i coniugi rimandano a quanto stabilito dal Protocollo approvato dal Tribunale di Agrigento l'11/09/2018, che dichiarano di conoscere.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che, all'udienza cartolare del 10.09.2025, le parti hanno insistito nel ricorso
2 che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nata ad [...] il Parte_1
09/01/1972 e , nato a [...] il [...] i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio il 28.02.2017 in Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 23, parte II, serie C, dell'anno 2017;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, depositata con ricorso del 15 aprile 2025, sopra riportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 11.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 607/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Calafato Francesco) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Russello Ornella) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1 in data 15 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente Per_1
eserciteranno la potestà genitoriale, con collocazione presso la madre alla quale rimane assegnata la ex casa coniugale, sita a Raffadali, via Ferrara n. 15, e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche fuori dal domicilio materno, per due giorni a settimana, a giorni alterni, dalle 16:00 alle 19:00; a settimane alterne dalle
20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
ad anni alterni dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 1 gennaio, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 10 giorni, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno.
3. Il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra la somma di € 250,00 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui disciplina i coniugi rimandano a quanto stabilito dal Protocollo approvato dal Tribunale di Agrigento l'11/09/2018, che dichiarano di conoscere.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che, all'udienza cartolare del 10.09.2025, le parti hanno insistito nel ricorso
2 che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nata ad [...] il Parte_1
09/01/1972 e , nato a [...] il [...] i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio il 28.02.2017 in Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 23, parte II, serie C, dell'anno 2017;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, depositata con ricorso del 15 aprile 2025, sopra riportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 11.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
3