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13 aprile 1997
13 aprile 1997
Art. 3. Disposizioni in materia di pesi e misure 1. All'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacita', quando siano di vetro, terracotta o simili".
2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 , e' abrogato.
3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;
b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilita' metrologica degli strumenti metrici;
c) semplificazione delle modalita' per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;
d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
Note all' art. 3 :
- L' art. 16 del R. D. 23 agosto 1890, n. 7088 , cosi' recita:
"Art. 16. - Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma e per determinare la quantita' di lavoro e la mercede degli operai.
La verificazione periodica non e' obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprieta', l'usufrutto o il godimento".
- Il terzo comma dell'art. 64 del R. D. 31 gennaio 1909, n. 242 , stabiliva: "Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al decilitro, quando siano di vetro o di terracotta, deve essere presentata al verificatore in occasione della verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica ed essere munite dei bolli relativi".
2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 , e' abrogato.
3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;
b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilita' metrologica degli strumenti metrici;
c) semplificazione delle modalita' per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;
d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
Note all' art. 3 :
- L' art. 16 del R. D. 23 agosto 1890, n. 7088 , cosi' recita:
"Art. 16. - Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma e per determinare la quantita' di lavoro e la mercede degli operai.
La verificazione periodica non e' obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprieta', l'usufrutto o il godimento".
- Il terzo comma dell'art. 64 del R. D. 31 gennaio 1909, n. 242 , stabiliva: "Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al decilitro, quando siano di vetro o di terracotta, deve essere presentata al verificatore in occasione della verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica ed essere munite dei bolli relativi".
Giurisprudenza • 2
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