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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8422 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14879/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 21/04/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 24/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
04.05.1969, rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela Figini presso il cui studio in Milano, via Tolstoi
n.11, è elettivamente domiciliato,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il 26 Controparte_1 C.F._2 dicembre 1997, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Pontonio Fiaschi presso il cui studio in Milano,
Via Friuli 61, è elettivamente domiciliata,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.05.2025
pagina 1 di 8 OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori
CONCLUSIONI
Per : “Che l'assegno di mantenimento per il figlio minore sia Parte_1 Per_1 ridotto ad euro 150,00 mensili omnicomprensivi”
Per : conferma dei provvedimenti provvisori, come da verbale d'udienza Controparte_1 del 17.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 21.04.2024, , premettendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla cui unione era nato a Controparte_1
Milano il figlio il 7.02.2016, chiedeva la conferma dell'affido del minore all'Ente, già disposto Per_1 dal TM di Milano con decreto provvisorio del 14.6.2021, nell'ambito del procedimento n. 1482/21
RGE, con limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di collocamento, scolastiche e sanitarie;
la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti e la determinazione del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore nella somma mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese scolastiche e sanitarie non previste dal SSN;
In data 3.10.2024, si costituiva la convenuta la quale domandava l'affido di in via super Per_1 esclusiva a sè, mantenendo il monitoraggio e il supporto dei servizi sociali, un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di Euro 300,00 comprensivo delle spese straordinarie, e rimetteva al Tribunale la decisione in merito alla ripresa degli incontri padre-figlio.
All'udienza del 09.12.2024, il G.D., rilevata la propria incompetenza funzionale in ordine alle domande sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. vigente ratione temporis essendo ancora pendente il procedimento istaurato davanti al TM, sentiva separatamente le parti e ne tentava inutilmente la conciliazione.
In particolare, la parte attrice dichiarava: “Non verso nulla per il mantenimento del bambino dal
2022, perché non posso vedere mio figlio, ma sono intenzionato a versarlo. Io ho visto in Per_1 spazio neutro fino a febbraio 2024; di seguito avrei dovuto vedere il bambino con l'educatore ma non
pagina 2 di 8 è ancora partito. Non sono mai stato preso in carico al CPS perché il TM non l'ha richiesto. Io sono in affitto presso un'abitazione popolare in Milano, via Morgantini n.3, per cui pago 200 € oltre alle spese. Io ho cambiato lavoro a giugno 2024; lavoro per la società Axet a chiamata;
ho cambiato lavoro dopo che non mi hanno rinnovato il contratto e ho ricevuto € 6000 lordi di TFR dalla società dove lavoravo a ottobre 2023. […] Attualmente lavoro a chiamata e percepisco uno stipendio mensile di circa € 9/1.000,00. Sono disponibile a versare alla madre un assegno di mantenimento pari a euro
200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie obbligatorie, non potendo allo stato sostenere le altre, oltre all'intero assegno unico alla madre. A giugno sono andato a cercare il bambino dalla madre ma era la prima volta”.
La parte convenuta dichiarava: “Io vivo con il bambino presso un alloggio ALER di cui sono assegnataria da aprile 2024; pago circa 550 e al mese. Prima facevo la cameriera al ristorante Ghe
Sem sito in via Vincenzo Monti fino a febbraio scorso quando sono stata licenziata;
ho percepito anche io 6000 € a titolo di TFR. Attualmente, percepisco circa 900 € di Naspi. Ad ottobre ho iniziato il corso per OSS e finisco a maggio. Lavoro come cameriera a chiamata da un mio conoscente, per 10 €/l'ora per 3 giorni a settimana circa nel weekend per circa 150 € a settimana, per circa 5/600 € al mese. Il bambino è tornato dalla Francia il 15 luglio dove è andato in vacanza e va a scuola;
quando lavoro lo tiene la sorella di mia madre, ma in estate deve tenerlo una baby sitter perché lei va fuori con la famiglia per cui lavora;
ci sono sempre problemi ma sta migliorando, ha iniziato il percorso all'UONPIA, ma non hanno ancora adottato nessuna misura, aspettano la sua valutazione. Io sono seguita dal CFI per un percorso di sostegno psicologico, da poco. Il bambino è stato preso in carico all'UONPIA ora sono in attesa della valutazione richiesta per vedere come proseguire. Abbiamo già fatto gli incontri richiesti e siamo in attesa della valutazione. L'assegno unico familiare è di 200 € e lo prendo per intero io. Sarei disponibile ad accettare l'importo di € 250,00 mensili, comprensivi di tutte le spese straordinarie, con assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico familiare. Sono titolare di 2 conti corrente, uno presso e l'altro presso . CP_2 CP_3
All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva termine per valutare la proposta di controparte. Il
G.D., rilevata la propria competenza a provvedere solo in ordine alle domande economiche delle parti, disponeva in conformità, assegnando termine alle parti per il deposito della propria documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata .
pagina 3 di 8 Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 28.04.2025, il G.D. adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Ritenuta l'incompetenza funzionale di questa A.G. con riguardo alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c.;
Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Parte_1 pubblicazione della presente ordinanza, al mantenimento del figlio , versando alla sig.ra Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo di € 250,00 mensili Controparte_1
(contributo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – prima rivalutazione aprile 2026);
Dispone che l'assegno unico universale sia erogato per intero alla madre, quale genitore collocatario del minore”.
Con ordinanza del 27.06.2025 il Giudice Delegato, letta l'istanza ex art. 473bis.29 c.p.c. depositata in data 16/06/2025 da parte ricorrente per l'ulteriore modifica del mantenimento disposto nei confronti della prole e rilevato che su detta istanza occorreva procedersi all'istaurazione del contraddittorio, assegnava termine a parte resistente per il deposito di memoria di replica e fissava la discussione orale.
All'udienza del 17.09.2025 il difensore del ricorrente confermava che il suo assistito era tuttora disoccupato e in attesa di presentare domanda di NASPI e insisteva per l'accoglimento della propria domanda di riduzione del mantenimento. Il difensore di parte convenuta chiedeva invece la conferma dei provvedimenti vigenti. Il G.D., preso atto delle conclusioni delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Considerato in diritto
Preliminarmente, va confermata l'incompetenza funzionale di questo Tribunale a provvedere sulle originarie domande proposte delle parti anche in punto responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. applicabile ratione temporis, posto che dalla documentazione depositata in atti il nucleo risulta già da tempo in carico ai Servizi Sociali del Comune di Milano - cui con decreto definitivo del 19/06/2020 (R.G. n. 338/2016) del Tribunale per i minorenni di Milano, è stato disposto l'affido del minore (nato il [...]) e presso cui è tuttora pendente innanzi al T.M. Persona_2
pagina 4 di 8 l'ulteriore procedimento n. 1482/21 RGE, in cui è stato emesso, da ultimo, decreto provvisorio del
14.6.2021 che, in modifica dei provvedimenti vigenti, ha disposto il ripristino delle frequentazioni padre-figlio in spazio neutro, oltre agli ulteriori interventi a sostegno del nucleo familiare.
Tanto premesso, residua in capo a questo Giudice la sola competenza a pronunciarsi in ordine alle domande economiche delle parti, non potendo essere valutate in questa sede le ulteriori questioni dedotte fin da ultimo dal ricorrente in ordine alle capacità genitoriali della madre.
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b) in quanto il creditore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il mantenimento del figlio minore
Ritiene il Collegio che, sul punto, debbano essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, in quanto si ritiene provata tuttora la piena ed integra capacità lavorativa del sig.
, pur a fronte dell'allegato stato disoccupazione. Parte_1
Innanzitutto occorre rilevare come il ricorrente, negli anni, abbia sempre facilmente reperito varie occupazioni, avendo pressochè in via continuativa sempre lavorato, come ricostruito nel provvedimento ex art. 473bis.22 c.p.c. del Giudice delegato di cui si richiamano integralmente le motivazioni.
Nello specifico, il convenuto è stato impiegato come addetto alla sicurezza per la Civis Servizi
Fiduciari Srl. da settembre 2020 a ottobre 2022, con un reddito netto mensile complessivo di circa 1000
€ (cfr. CU 2022, da cui risulta un reddito annuo lordo di € 12.194,00 nell'anno di imposta 2021, pari a euro 990,00 mensili netti - in lieve diminuzione l'anno di imposta successivo: cfr. CU 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 9.841,00 par a circa 800,00 netti mensili); di seguito, ha percepito la
Naspi fino a febbraio 2023 per € 2.400,00 complessivi, oltre ad € 6.175,00 lordi a titolo di TFR (cfr. pagina 5 di 8 CU 2024); a far data dal mese di marzo 2023, tuttavia, riprendeva a lavorare presso la società AXET facility S.r.l., con uno stipendio medio di circa € 800/900,00 mensili, come risulta dagli estratti conto depositati in atti in seguito all'ordine di integrazione disposto all'udienza del 9/12/2024 (cfr. doc. 17); da febbraio a giugno 2024 veniva impiegato presso la con una retribuzione netta di Controparte_4 euro 1.350,00 mensili (calcolata sulle cinque mensilità lavorate: cfr. doc. 25) oltre a € 2688.00 complessivi a titolo di fine rapporto;
a far data da luglio 2024 veniva riassunto in AXET facility S.r.l. con contratto a tempo parziale, inizialmente fino a ottobre 2024 (poi prorogato a giugno 2025: cfr. doc.
32), con un reddito mensile netto di € 1.000,00 circa nell'anno di imposta 2024 (cfr. doc. 26); peraltro dalle buste paga in atti risulta che da novembre 2024 e almeno fino a febbraio 2025 il ricorrente ha lavorato part-time anche presso OSS Srl. con una retribuzione mensile aggiuntiva netta di circa €
800,00 euro (cfr. estratti conto 2024/25 sub doc. 28 e doc. 34).
Inoltre il ricorrente, a sostegno della propria richiesta di riduzione, si è limitato a dedurre di esser nuovamente disoccupato dal mese di luglio 2025, pur non avendo documentato di aver proposto domanda di Naspi.
Non ha proprietà immobiliari e vive in un'abitazione LE in Milano, via Morgantini n. 3, per cui corrisponde un canone di euro 180,00 mensili (cfr. doc. 18), oltre alle spese.
Quanto alla resistente, la sua situazione economica non risulta modificata rispetto a quanto ricostruito in sede di provvedimenti provvisori. Sino ad aprile 2024 la stessa ha lavorato come cameriera presso Ghe Sem S.r.l., con un reddito complessivo di: euro 19.570,00 nell'anno di imposta
2023 (pari a circa 1.470,00 € netti mensili) e di euro 11.379,00 netti nell'anno 2024 (comprensivi di
TFR, pari a circa euro 950,00 mensili); dal mese di maggio 2024 ha percepito la Naspi per ulteriori euro 1.000,00 mensili circa;
la sig.ra ha dichiarato di lavorare attualmente come cameriera a CP_1 chiamata per circa euro 500/600,00 mensili e di esser in procinto di terminare un corso di professionalizzazione per OSS. Non ha proprietà immobiliari e vive attualmente con il figlio presso un immobile LE sito in Milano, via Tommei n. 4, per cui corrisponde un canone di euro 100,00 mensili
(cfr. doc. 18); deve rilevarsi altresì che i redditi dichiarati dalla resistente non giustificano gli svariati versamenti in contanti operati sulla Poste Pay di sua titolarità (cfr. doc. 19) né - tanto più i rilevanti trasferimenti di denaro all'estero documentati in atti per circa 10.000 € annui.
Così ricostruita la condizione economico – reddituale delle parti, a fronte della piena ed integra capacità lavorativa e reddituale del ricorrente per come sopra dimostrata, nonchè dell'età e delle pagina 6 di 8 esigenze di , il cui mantenimento diretto è peraltro integralmente a carico a della madre, tenuto Per_1 conto dell'assenza di tempi di frequentazione padre-figlio, si ritiene che il contributo al mantenimento del figlio già statuito in via provvisoria in € 250,00 al mese è tuttora equo e congruo.
Detto contributo, da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese – con decorrenza dalla data della domanda e rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione aprile), è da intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, atteso che l'assenza di una comunicazione continuativa e funzionale tra i genitori esclude la possibilità di concordare tempestivamente le singole spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
L'assegno unico familiare continuerà ad essere erogato per intero nei confronti della resistente, quale genitore collocatario del minore.
Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste integralmente a carico del resistente, vista la sua posizione di soccombenza sulla domanda economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. l'incompetenza funzionale di questo T.O. sulle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale;
2. Conferma l'obbligo a carico del sig. l'obbligo di contribuire, con Parte_1 decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, al mantenimento del figlio , versando alla Per_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili Controparte_1
(contributo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – prima rivalutazione aprile 2026) da intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie per il minore;
3. Dispone che l'assegno unico universale sia erogato per intero alla madre, quale genitore collocatario del minore;
4. Condanna il signor alla rifusione integrale delle spese di lite, che Parte_1 liquidano in € 3.000,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 21/04/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 24/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
04.05.1969, rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela Figini presso il cui studio in Milano, via Tolstoi
n.11, è elettivamente domiciliato,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il 26 Controparte_1 C.F._2 dicembre 1997, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Pontonio Fiaschi presso il cui studio in Milano,
Via Friuli 61, è elettivamente domiciliata,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.05.2025
pagina 1 di 8 OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori
CONCLUSIONI
Per : “Che l'assegno di mantenimento per il figlio minore sia Parte_1 Per_1 ridotto ad euro 150,00 mensili omnicomprensivi”
Per : conferma dei provvedimenti provvisori, come da verbale d'udienza Controparte_1 del 17.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 21.04.2024, , premettendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla cui unione era nato a Controparte_1
Milano il figlio il 7.02.2016, chiedeva la conferma dell'affido del minore all'Ente, già disposto Per_1 dal TM di Milano con decreto provvisorio del 14.6.2021, nell'ambito del procedimento n. 1482/21
RGE, con limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di collocamento, scolastiche e sanitarie;
la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti e la determinazione del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore nella somma mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese scolastiche e sanitarie non previste dal SSN;
In data 3.10.2024, si costituiva la convenuta la quale domandava l'affido di in via super Per_1 esclusiva a sè, mantenendo il monitoraggio e il supporto dei servizi sociali, un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di Euro 300,00 comprensivo delle spese straordinarie, e rimetteva al Tribunale la decisione in merito alla ripresa degli incontri padre-figlio.
All'udienza del 09.12.2024, il G.D., rilevata la propria incompetenza funzionale in ordine alle domande sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. vigente ratione temporis essendo ancora pendente il procedimento istaurato davanti al TM, sentiva separatamente le parti e ne tentava inutilmente la conciliazione.
In particolare, la parte attrice dichiarava: “Non verso nulla per il mantenimento del bambino dal
2022, perché non posso vedere mio figlio, ma sono intenzionato a versarlo. Io ho visto in Per_1 spazio neutro fino a febbraio 2024; di seguito avrei dovuto vedere il bambino con l'educatore ma non
pagina 2 di 8 è ancora partito. Non sono mai stato preso in carico al CPS perché il TM non l'ha richiesto. Io sono in affitto presso un'abitazione popolare in Milano, via Morgantini n.3, per cui pago 200 € oltre alle spese. Io ho cambiato lavoro a giugno 2024; lavoro per la società Axet a chiamata;
ho cambiato lavoro dopo che non mi hanno rinnovato il contratto e ho ricevuto € 6000 lordi di TFR dalla società dove lavoravo a ottobre 2023. […] Attualmente lavoro a chiamata e percepisco uno stipendio mensile di circa € 9/1.000,00. Sono disponibile a versare alla madre un assegno di mantenimento pari a euro
200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie obbligatorie, non potendo allo stato sostenere le altre, oltre all'intero assegno unico alla madre. A giugno sono andato a cercare il bambino dalla madre ma era la prima volta”.
La parte convenuta dichiarava: “Io vivo con il bambino presso un alloggio ALER di cui sono assegnataria da aprile 2024; pago circa 550 e al mese. Prima facevo la cameriera al ristorante Ghe
Sem sito in via Vincenzo Monti fino a febbraio scorso quando sono stata licenziata;
ho percepito anche io 6000 € a titolo di TFR. Attualmente, percepisco circa 900 € di Naspi. Ad ottobre ho iniziato il corso per OSS e finisco a maggio. Lavoro come cameriera a chiamata da un mio conoscente, per 10 €/l'ora per 3 giorni a settimana circa nel weekend per circa 150 € a settimana, per circa 5/600 € al mese. Il bambino è tornato dalla Francia il 15 luglio dove è andato in vacanza e va a scuola;
quando lavoro lo tiene la sorella di mia madre, ma in estate deve tenerlo una baby sitter perché lei va fuori con la famiglia per cui lavora;
ci sono sempre problemi ma sta migliorando, ha iniziato il percorso all'UONPIA, ma non hanno ancora adottato nessuna misura, aspettano la sua valutazione. Io sono seguita dal CFI per un percorso di sostegno psicologico, da poco. Il bambino è stato preso in carico all'UONPIA ora sono in attesa della valutazione richiesta per vedere come proseguire. Abbiamo già fatto gli incontri richiesti e siamo in attesa della valutazione. L'assegno unico familiare è di 200 € e lo prendo per intero io. Sarei disponibile ad accettare l'importo di € 250,00 mensili, comprensivi di tutte le spese straordinarie, con assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico familiare. Sono titolare di 2 conti corrente, uno presso e l'altro presso . CP_2 CP_3
All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva termine per valutare la proposta di controparte. Il
G.D., rilevata la propria competenza a provvedere solo in ordine alle domande economiche delle parti, disponeva in conformità, assegnando termine alle parti per il deposito della propria documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata .
pagina 3 di 8 Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 28.04.2025, il G.D. adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Ritenuta l'incompetenza funzionale di questa A.G. con riguardo alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c.;
Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Parte_1 pubblicazione della presente ordinanza, al mantenimento del figlio , versando alla sig.ra Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo di € 250,00 mensili Controparte_1
(contributo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – prima rivalutazione aprile 2026);
Dispone che l'assegno unico universale sia erogato per intero alla madre, quale genitore collocatario del minore”.
Con ordinanza del 27.06.2025 il Giudice Delegato, letta l'istanza ex art. 473bis.29 c.p.c. depositata in data 16/06/2025 da parte ricorrente per l'ulteriore modifica del mantenimento disposto nei confronti della prole e rilevato che su detta istanza occorreva procedersi all'istaurazione del contraddittorio, assegnava termine a parte resistente per il deposito di memoria di replica e fissava la discussione orale.
All'udienza del 17.09.2025 il difensore del ricorrente confermava che il suo assistito era tuttora disoccupato e in attesa di presentare domanda di NASPI e insisteva per l'accoglimento della propria domanda di riduzione del mantenimento. Il difensore di parte convenuta chiedeva invece la conferma dei provvedimenti vigenti. Il G.D., preso atto delle conclusioni delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Considerato in diritto
Preliminarmente, va confermata l'incompetenza funzionale di questo Tribunale a provvedere sulle originarie domande proposte delle parti anche in punto responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. applicabile ratione temporis, posto che dalla documentazione depositata in atti il nucleo risulta già da tempo in carico ai Servizi Sociali del Comune di Milano - cui con decreto definitivo del 19/06/2020 (R.G. n. 338/2016) del Tribunale per i minorenni di Milano, è stato disposto l'affido del minore (nato il [...]) e presso cui è tuttora pendente innanzi al T.M. Persona_2
pagina 4 di 8 l'ulteriore procedimento n. 1482/21 RGE, in cui è stato emesso, da ultimo, decreto provvisorio del
14.6.2021 che, in modifica dei provvedimenti vigenti, ha disposto il ripristino delle frequentazioni padre-figlio in spazio neutro, oltre agli ulteriori interventi a sostegno del nucleo familiare.
Tanto premesso, residua in capo a questo Giudice la sola competenza a pronunciarsi in ordine alle domande economiche delle parti, non potendo essere valutate in questa sede le ulteriori questioni dedotte fin da ultimo dal ricorrente in ordine alle capacità genitoriali della madre.
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b) in quanto il creditore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il mantenimento del figlio minore
Ritiene il Collegio che, sul punto, debbano essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, in quanto si ritiene provata tuttora la piena ed integra capacità lavorativa del sig.
, pur a fronte dell'allegato stato disoccupazione. Parte_1
Innanzitutto occorre rilevare come il ricorrente, negli anni, abbia sempre facilmente reperito varie occupazioni, avendo pressochè in via continuativa sempre lavorato, come ricostruito nel provvedimento ex art. 473bis.22 c.p.c. del Giudice delegato di cui si richiamano integralmente le motivazioni.
Nello specifico, il convenuto è stato impiegato come addetto alla sicurezza per la Civis Servizi
Fiduciari Srl. da settembre 2020 a ottobre 2022, con un reddito netto mensile complessivo di circa 1000
€ (cfr. CU 2022, da cui risulta un reddito annuo lordo di € 12.194,00 nell'anno di imposta 2021, pari a euro 990,00 mensili netti - in lieve diminuzione l'anno di imposta successivo: cfr. CU 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 9.841,00 par a circa 800,00 netti mensili); di seguito, ha percepito la
Naspi fino a febbraio 2023 per € 2.400,00 complessivi, oltre ad € 6.175,00 lordi a titolo di TFR (cfr. pagina 5 di 8 CU 2024); a far data dal mese di marzo 2023, tuttavia, riprendeva a lavorare presso la società AXET facility S.r.l., con uno stipendio medio di circa € 800/900,00 mensili, come risulta dagli estratti conto depositati in atti in seguito all'ordine di integrazione disposto all'udienza del 9/12/2024 (cfr. doc. 17); da febbraio a giugno 2024 veniva impiegato presso la con una retribuzione netta di Controparte_4 euro 1.350,00 mensili (calcolata sulle cinque mensilità lavorate: cfr. doc. 25) oltre a € 2688.00 complessivi a titolo di fine rapporto;
a far data da luglio 2024 veniva riassunto in AXET facility S.r.l. con contratto a tempo parziale, inizialmente fino a ottobre 2024 (poi prorogato a giugno 2025: cfr. doc.
32), con un reddito mensile netto di € 1.000,00 circa nell'anno di imposta 2024 (cfr. doc. 26); peraltro dalle buste paga in atti risulta che da novembre 2024 e almeno fino a febbraio 2025 il ricorrente ha lavorato part-time anche presso OSS Srl. con una retribuzione mensile aggiuntiva netta di circa €
800,00 euro (cfr. estratti conto 2024/25 sub doc. 28 e doc. 34).
Inoltre il ricorrente, a sostegno della propria richiesta di riduzione, si è limitato a dedurre di esser nuovamente disoccupato dal mese di luglio 2025, pur non avendo documentato di aver proposto domanda di Naspi.
Non ha proprietà immobiliari e vive in un'abitazione LE in Milano, via Morgantini n. 3, per cui corrisponde un canone di euro 180,00 mensili (cfr. doc. 18), oltre alle spese.
Quanto alla resistente, la sua situazione economica non risulta modificata rispetto a quanto ricostruito in sede di provvedimenti provvisori. Sino ad aprile 2024 la stessa ha lavorato come cameriera presso Ghe Sem S.r.l., con un reddito complessivo di: euro 19.570,00 nell'anno di imposta
2023 (pari a circa 1.470,00 € netti mensili) e di euro 11.379,00 netti nell'anno 2024 (comprensivi di
TFR, pari a circa euro 950,00 mensili); dal mese di maggio 2024 ha percepito la Naspi per ulteriori euro 1.000,00 mensili circa;
la sig.ra ha dichiarato di lavorare attualmente come cameriera a CP_1 chiamata per circa euro 500/600,00 mensili e di esser in procinto di terminare un corso di professionalizzazione per OSS. Non ha proprietà immobiliari e vive attualmente con il figlio presso un immobile LE sito in Milano, via Tommei n. 4, per cui corrisponde un canone di euro 100,00 mensili
(cfr. doc. 18); deve rilevarsi altresì che i redditi dichiarati dalla resistente non giustificano gli svariati versamenti in contanti operati sulla Poste Pay di sua titolarità (cfr. doc. 19) né - tanto più i rilevanti trasferimenti di denaro all'estero documentati in atti per circa 10.000 € annui.
Così ricostruita la condizione economico – reddituale delle parti, a fronte della piena ed integra capacità lavorativa e reddituale del ricorrente per come sopra dimostrata, nonchè dell'età e delle pagina 6 di 8 esigenze di , il cui mantenimento diretto è peraltro integralmente a carico a della madre, tenuto Per_1 conto dell'assenza di tempi di frequentazione padre-figlio, si ritiene che il contributo al mantenimento del figlio già statuito in via provvisoria in € 250,00 al mese è tuttora equo e congruo.
Detto contributo, da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese – con decorrenza dalla data della domanda e rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione aprile), è da intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, atteso che l'assenza di una comunicazione continuativa e funzionale tra i genitori esclude la possibilità di concordare tempestivamente le singole spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
L'assegno unico familiare continuerà ad essere erogato per intero nei confronti della resistente, quale genitore collocatario del minore.
Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste integralmente a carico del resistente, vista la sua posizione di soccombenza sulla domanda economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. l'incompetenza funzionale di questo T.O. sulle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale;
2. Conferma l'obbligo a carico del sig. l'obbligo di contribuire, con Parte_1 decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, al mantenimento del figlio , versando alla Per_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili Controparte_1
(contributo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – prima rivalutazione aprile 2026) da intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie per il minore;
3. Dispone che l'assegno unico universale sia erogato per intero alla madre, quale genitore collocatario del minore;
4. Condanna il signor alla rifusione integrale delle spese di lite, che Parte_1 liquidano in € 3.000,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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