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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da in qualità di genitore del minore Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dagli avv. Roberto D'Amico e Mellana Francesca Richhiuti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. CP_1
LL
Convenuto
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30.10.2024, la ricorrente, in qualità di genitore del minore ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate Persona_1 nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del minore all'indennità di frequenza ex art. 1 l. 289/90 in quanto affetto da infermità non di grado tale da far riconoscere allo stesso il diritto al beneficio richiesto.
Il ricorrente, contestando le conclusioni del Ctu nominato, proponeva l'odierno giudizio al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'erogazione dell'indennità di frequenza.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In sede di rinnovo della Ctu, disposto in questa sede, il CTU nominato dott. , Per_2 specializzato in Pediatria, ha specificatamente dedotto in merito al riconoscimento del beneficio sulla base della documentazione in atti nonché sulla base della visita peritale affermando che è affetto da “Ipoplasia della gamba destra Persona_1 con evidente piattismo del piede omolaterale, assenza del V dito del piede destro e sindattilia del III e IV dito”.
Per tutto quanto detto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento dei presupposti sanitari per beneficiare dell'indennità di frequenza a far data dalla visita di revisione del 29.01.2024.
Le spese del presente giudizio e della fase di atp seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14; le spese di ctu, comprese quelle dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in qualità di genitore del minore , nei Parte_2 Persona_1 confronti di , così provvede: CP_1
1.Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo al minore del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del Persona_1 riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza ex L. 289/90 a far data dalla visita di revisione (29.01.2024).
2.Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.300,00, comprensivi della fase di Atp, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, con distrazione
3.Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto, 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da in qualità di genitore del minore Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dagli avv. Roberto D'Amico e Mellana Francesca Richhiuti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. CP_1
LL
Convenuto
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30.10.2024, la ricorrente, in qualità di genitore del minore ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate Persona_1 nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del minore all'indennità di frequenza ex art. 1 l. 289/90 in quanto affetto da infermità non di grado tale da far riconoscere allo stesso il diritto al beneficio richiesto.
Il ricorrente, contestando le conclusioni del Ctu nominato, proponeva l'odierno giudizio al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'erogazione dell'indennità di frequenza.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In sede di rinnovo della Ctu, disposto in questa sede, il CTU nominato dott. , Per_2 specializzato in Pediatria, ha specificatamente dedotto in merito al riconoscimento del beneficio sulla base della documentazione in atti nonché sulla base della visita peritale affermando che è affetto da “Ipoplasia della gamba destra Persona_1 con evidente piattismo del piede omolaterale, assenza del V dito del piede destro e sindattilia del III e IV dito”.
Per tutto quanto detto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento dei presupposti sanitari per beneficiare dell'indennità di frequenza a far data dalla visita di revisione del 29.01.2024.
Le spese del presente giudizio e della fase di atp seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14; le spese di ctu, comprese quelle dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in qualità di genitore del minore , nei Parte_2 Persona_1 confronti di , così provvede: CP_1
1.Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo al minore del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del Persona_1 riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza ex L. 289/90 a far data dalla visita di revisione (29.01.2024).
2.Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.300,00, comprensivi della fase di Atp, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, con distrazione
3.Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto, 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Miriam Fanelli