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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/11/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2639/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERTINI PIETRO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dalla
Dott.ssa Emiliana Bozzella e dalla Dott.ssa Maria Grazia Luppi ex art. 417 bis
-resistente-
E CONTRO
in Controparte_2 persona del scolastico p.t. CP_3
-contumace-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: ricostruzione carriera ATA – progressione stipendiale pre-ruolo dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nel ruolo del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, dal 1.9.2008 dopo avere espletato diversi anni di servizio pre-ruolo per l'amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato, deduceva:
-di aver avanzato domanda di ricostruzione della carriera e al momento della presentazione della domanda vantava una anzianità di servizio pari ad anni 7, mesi 11 e giorni 11 di servizio non di ruolo;
-che il Dirigente Scolastico con decreto n. 5506 del 7.11.2011 aveva proceduto alla ricostruzione della carriera della ricorrente riconoscendo al momento del superamento del periodo di prova un'anzianità di servizio pari ad anni 6, mesi 7, giorni 16 inferiore a quella effettiva.
Chiedeva pertanto di “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della carriera, considerando all'atto del superamento del periodo di prova, per intero, tutti i periodi di servizio a decorrere dal 21.09.2000 al 31.08.2008 svolti a tempo determinato senza alcuna decurtazione, collocando la ricorrente alla classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e a corrisponderle la somma di € 2.935,18, a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”
Il nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del CP_1 diritto e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone l'integrale rigetto.
L' convenuto è invece rimasto CP_2 Controparte_2 contumace.
La causa istruita documentalmente in esito anche all'esame delle note conclusive e a trattazione scritta depositate solo dalla parte ricorrente – è stata decisa all'odierna udienza.
****
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 1) La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1) In via preliminare, occorre osservare che la decisione in merito all'odierna controversia non può che esser resa che nei confronti dell'Amministrazione centrale, unico legittimato passivo in quanto titolare del rapporto controverso, con la conseguenza che il
[...]
convenuto oltre ad essere dichiarato contumace deve anche dirsi prova di CP_2 legittimazione passiva.
2) Sul diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici
La parte ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: per i docenti l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo”) e per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994
(secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - siano in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
2. A) Sulla ricostruzione dei docenti
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza TE – 20.9.2018).
Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato.
Nel contempo, però la ha evidenziato – al punto 47 e segg. - come alcuni obiettivi CP_4 invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una
«ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine.
Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno
180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal
Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana.
Sulla scia di tali apporti la Cassazione (n. 31149/2019) ha precisato che a) l'art. 485 del DLVO 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, e deve essere disapplicano, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice di merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lvo 297/1994 deve essere computata in base ai medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Ne deriva che, per valutare la compatibilità della normativa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre- ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'art. 485 D.VO 297/1994 (dove invece vengono valorizzati i periodi non lavorati : 180 gg = 1 anno intero).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
2.B) sulla ricostruzione del personale ATA
La pronuncia della Corte di Giustizia TE, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete).
Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal
Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia TE alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella recentissima sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C
305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e Per_2 sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile
2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Osserva il Tribunale che il punto di diritto oggetto della presente controversia in relazione dunque al personale ATA, è stato risolto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
31150/2019 del 15/10/2019 pubblicata in data 28/11/2019, che ha statuito : “l'art. 569 del
D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi.”
La Corte ha poi precisato che “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”.
Alla luce della suddetta statuizione, ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del DLVO 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa.
Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 4 anni per intero + 2/3. Pertanto, tutti coloro che, all'atto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
3. Caso di specie
Nel caso in specie la parte ricorrente, come si evince dal decreto di ricostruzione di carriera in atti, all'atto della immissione in ruolo avvenuto in data 01.09.2008, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di anni 7, mesi 11 e giorni 11 (cfr. doc. all.to sub fasc.lo ricte) .
L'amministrazione convenuta ha tuttavia riconosciuto solo anni 6, mesi 7 e giorni 16, ai fini giuridici ed economici ed i restanti anni 1, mesi 3 e giorni 25 solo ai fini economici quindi non validi per la progressione di carriera ovvero per i c.d. scatti di anzianità.
Dal decreto di ricostruzione di carriera in esame si evince pertanto che la parte ricorrente alla data del 1.9.2008, è stata inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alla tabella B annessa al C.C.N.L., del 23.1.2009 (9-14 anni di servizio) corrispondente all'anzianità di anni
6 mesi 7 e giorni 16 e la residua anzianità di anni 1, mesi 3 e giorni 25 sono stati accantonati ed utili per la maturazione della successiva posizione stipendiale al compimento dell'anzianità di anni 20, come infatti previsto all'art. 4, comma 3 DPR 399/1988 richiamato dall'art.66 del CCNL del 4.08.1995.
Diversamente, in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi illustrati ed in applicazione della tabella A annessa al C.C.N.L., del 4.08.2011 (entrato in vigore un mese dopo l'emissione del decreto di ricostruzione carriera in esame e che ha modificato le precedenti fasce di anzianità), l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, ovvero anni
7, mesi 11 e giorni 11 di servizio (anziché parziale pari ad anni 6, mesi 7 e giorni 16) avrebbe determinato per la parte ricorrente di raggiungere anticipatamente (non quindi già all'immissione in ruolo ) l'inquadramento nella seconda posizione stipendiale di cui alla tabella A annessa al CCNL del 4.8.2011 e delle connesse successive sequenze contrattuali
(relativa all'anzianità di anni), con tutte le conseguenze sia ai fini giuridici (anni di servizio utili per la messa in quiescenza) che economici (sotto il profilo del trattamento economico e del livello di incremento stipendiale oltre che del compenso individuale accessorio.
In conclusione, pertanto, l'applicazione della normativa italiana circa la ricostruzione di carriera del personale ATA ha comportato, in concreto, una discriminazione in danno della parte ricorrente.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Quindi alla luce di quanto argomentato e visto l'art. 596 del DLVO 297/1994, considerato tutto il servizio prestato, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento di anni 7, mesi 11 e giorni 11 di anzianità per il servizio pre-ruolo con inserimento nella corrispondente posizione stipendiale secondo le sequenze previste dal CCNL applicabile ratione temporis .
4. La prescrizione
Come osservato recentemente dalla Corte di Cassazione n. 2232/2020 “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” onde essa “ è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio”.
Con tale statuizione la Cassazione ha ulteriormente ribadito che “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”
Nella specie, in applicazione dei suddetti principi di diritto deve escludersi la maturazione di qualsiasi prescrizione in ordine al diritto alla ricostruzione di carriera e, quanto alle differenze retributive nascenti dalla progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo, si osserva che la prescrizione quinquennale ha effetto per i diritti di credito e, poiché nel caso di specie, le differenze retributive come quantificate nei conteggi allegati al ricorso (pari ad €2935,18) risultano afferenti alle annualità dall'1.9.2008 all'1.1.2018, esse devono certamente dichiararsi prescritte in assenza di atti interruttivi della prescrizione non risultando depositata nemmeno la notifica del ricorso introduttivo e tenuto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro conto – in ogni caso- che quest'ultimo è stato depositato in data 10.8.2023 (successivamente al quinquennio decorrente dall'1.1.2018).
Tuttavia, la ricorrente ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate successivamente alla notifica dell'odierno ricorso corrispondenti alla progressione stipendiale maturata in ragione della predetta anzianità di servizio non di ruolo oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.
Il ricorso pertanto deve essere accolto nei limiti anzidetti.
5. Conclusioni
Va dunque affermato il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo.
Per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di preruolo, la parte ricorrente ha evidentemente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” il corretto inquadramento contrattuale.
Va dunque affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini sopra indicati per il periodo non coperto da prescrizione e nella misura di legge.
6. Spese
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 come Controparte_1 modificato da ultimo dal DM 147/2022 (in relazione al valore indeterminato della causa e con applicazione dei valori tariffari minimi attesa la non complessità delle questioni trattate
– stante l'intervenuta sentenza della Cassazione n. 31150/2019 in epoca anteriore al deposito del ricorso avvenuto in data 10.8.2023) e della limitata attività processuale svolta (con esclusione quindi della sola fase istruttoria).
Nulla sulle spese di lite nei confronti dell' convenuto, stante la contumacia ed il difetto CP_2 di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della progressione di carriera e/o stipendiale fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato;
2) condanna il alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici di anni 7 mesi 11 e CP_5 giorni 11 di anzianità per il servizio pre-ruolo con inserimento nella corrispondente posizione stipendiale di cui al CCNL applicabile ratione temporis nonché al pagamento in favore della suddetta parte ricorrente delle differenze retributive maturate e maturande corrispondenti alla progressione stipendiale maturata in ragione della predetta anzianità di servizio non di ruolo per il periodo non coperto da prescrizione e, segnatamente, dalla data di avvenuta notifica del ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo;
3) condanna il alla refusione in favore della parte ricorrente delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi €3.680,00 oltre spese generali nella misura di
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente oltre rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00.
4) Nulla sulle spese di lite nei confronti dell' convenuto, stante la contumacia. CP_2
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2639/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERTINI PIETRO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dalla
Dott.ssa Emiliana Bozzella e dalla Dott.ssa Maria Grazia Luppi ex art. 417 bis
-resistente-
E CONTRO
in Controparte_2 persona del scolastico p.t. CP_3
-contumace-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: ricostruzione carriera ATA – progressione stipendiale pre-ruolo dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nel ruolo del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, dal 1.9.2008 dopo avere espletato diversi anni di servizio pre-ruolo per l'amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato, deduceva:
-di aver avanzato domanda di ricostruzione della carriera e al momento della presentazione della domanda vantava una anzianità di servizio pari ad anni 7, mesi 11 e giorni 11 di servizio non di ruolo;
-che il Dirigente Scolastico con decreto n. 5506 del 7.11.2011 aveva proceduto alla ricostruzione della carriera della ricorrente riconoscendo al momento del superamento del periodo di prova un'anzianità di servizio pari ad anni 6, mesi 7, giorni 16 inferiore a quella effettiva.
Chiedeva pertanto di “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della carriera, considerando all'atto del superamento del periodo di prova, per intero, tutti i periodi di servizio a decorrere dal 21.09.2000 al 31.08.2008 svolti a tempo determinato senza alcuna decurtazione, collocando la ricorrente alla classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e a corrisponderle la somma di € 2.935,18, a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”
Il nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del CP_1 diritto e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone l'integrale rigetto.
L' convenuto è invece rimasto CP_2 Controparte_2 contumace.
La causa istruita documentalmente in esito anche all'esame delle note conclusive e a trattazione scritta depositate solo dalla parte ricorrente – è stata decisa all'odierna udienza.
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Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 1) La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1) In via preliminare, occorre osservare che la decisione in merito all'odierna controversia non può che esser resa che nei confronti dell'Amministrazione centrale, unico legittimato passivo in quanto titolare del rapporto controverso, con la conseguenza che il
[...]
convenuto oltre ad essere dichiarato contumace deve anche dirsi prova di CP_2 legittimazione passiva.
2) Sul diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici
La parte ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: per i docenti l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo”) e per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994
(secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - siano in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
2. A) Sulla ricostruzione dei docenti
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza TE – 20.9.2018).
Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato.
Nel contempo, però la ha evidenziato – al punto 47 e segg. - come alcuni obiettivi CP_4 invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una
«ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine.
Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno
180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal
Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana.
Sulla scia di tali apporti la Cassazione (n. 31149/2019) ha precisato che a) l'art. 485 del DLVO 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, e deve essere disapplicano, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice di merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lvo 297/1994 deve essere computata in base ai medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Ne deriva che, per valutare la compatibilità della normativa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre- ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'art. 485 D.VO 297/1994 (dove invece vengono valorizzati i periodi non lavorati : 180 gg = 1 anno intero).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
2.B) sulla ricostruzione del personale ATA
La pronuncia della Corte di Giustizia TE, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete).
Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal
Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia TE alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella recentissima sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C
305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e Per_2 sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile
2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Osserva il Tribunale che il punto di diritto oggetto della presente controversia in relazione dunque al personale ATA, è stato risolto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
31150/2019 del 15/10/2019 pubblicata in data 28/11/2019, che ha statuito : “l'art. 569 del
D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi.”
La Corte ha poi precisato che “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”.
Alla luce della suddetta statuizione, ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del DLVO 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa.
Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 4 anni per intero + 2/3. Pertanto, tutti coloro che, all'atto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
3. Caso di specie
Nel caso in specie la parte ricorrente, come si evince dal decreto di ricostruzione di carriera in atti, all'atto della immissione in ruolo avvenuto in data 01.09.2008, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di anni 7, mesi 11 e giorni 11 (cfr. doc. all.to sub fasc.lo ricte) .
L'amministrazione convenuta ha tuttavia riconosciuto solo anni 6, mesi 7 e giorni 16, ai fini giuridici ed economici ed i restanti anni 1, mesi 3 e giorni 25 solo ai fini economici quindi non validi per la progressione di carriera ovvero per i c.d. scatti di anzianità.
Dal decreto di ricostruzione di carriera in esame si evince pertanto che la parte ricorrente alla data del 1.9.2008, è stata inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alla tabella B annessa al C.C.N.L., del 23.1.2009 (9-14 anni di servizio) corrispondente all'anzianità di anni
6 mesi 7 e giorni 16 e la residua anzianità di anni 1, mesi 3 e giorni 25 sono stati accantonati ed utili per la maturazione della successiva posizione stipendiale al compimento dell'anzianità di anni 20, come infatti previsto all'art. 4, comma 3 DPR 399/1988 richiamato dall'art.66 del CCNL del 4.08.1995.
Diversamente, in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi illustrati ed in applicazione della tabella A annessa al C.C.N.L., del 4.08.2011 (entrato in vigore un mese dopo l'emissione del decreto di ricostruzione carriera in esame e che ha modificato le precedenti fasce di anzianità), l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, ovvero anni
7, mesi 11 e giorni 11 di servizio (anziché parziale pari ad anni 6, mesi 7 e giorni 16) avrebbe determinato per la parte ricorrente di raggiungere anticipatamente (non quindi già all'immissione in ruolo ) l'inquadramento nella seconda posizione stipendiale di cui alla tabella A annessa al CCNL del 4.8.2011 e delle connesse successive sequenze contrattuali
(relativa all'anzianità di anni), con tutte le conseguenze sia ai fini giuridici (anni di servizio utili per la messa in quiescenza) che economici (sotto il profilo del trattamento economico e del livello di incremento stipendiale oltre che del compenso individuale accessorio.
In conclusione, pertanto, l'applicazione della normativa italiana circa la ricostruzione di carriera del personale ATA ha comportato, in concreto, una discriminazione in danno della parte ricorrente.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Quindi alla luce di quanto argomentato e visto l'art. 596 del DLVO 297/1994, considerato tutto il servizio prestato, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento di anni 7, mesi 11 e giorni 11 di anzianità per il servizio pre-ruolo con inserimento nella corrispondente posizione stipendiale secondo le sequenze previste dal CCNL applicabile ratione temporis .
4. La prescrizione
Come osservato recentemente dalla Corte di Cassazione n. 2232/2020 “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” onde essa “ è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio”.
Con tale statuizione la Cassazione ha ulteriormente ribadito che “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”
Nella specie, in applicazione dei suddetti principi di diritto deve escludersi la maturazione di qualsiasi prescrizione in ordine al diritto alla ricostruzione di carriera e, quanto alle differenze retributive nascenti dalla progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo, si osserva che la prescrizione quinquennale ha effetto per i diritti di credito e, poiché nel caso di specie, le differenze retributive come quantificate nei conteggi allegati al ricorso (pari ad €2935,18) risultano afferenti alle annualità dall'1.9.2008 all'1.1.2018, esse devono certamente dichiararsi prescritte in assenza di atti interruttivi della prescrizione non risultando depositata nemmeno la notifica del ricorso introduttivo e tenuto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro conto – in ogni caso- che quest'ultimo è stato depositato in data 10.8.2023 (successivamente al quinquennio decorrente dall'1.1.2018).
Tuttavia, la ricorrente ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate successivamente alla notifica dell'odierno ricorso corrispondenti alla progressione stipendiale maturata in ragione della predetta anzianità di servizio non di ruolo oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.
Il ricorso pertanto deve essere accolto nei limiti anzidetti.
5. Conclusioni
Va dunque affermato il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo.
Per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di preruolo, la parte ricorrente ha evidentemente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” il corretto inquadramento contrattuale.
Va dunque affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini sopra indicati per il periodo non coperto da prescrizione e nella misura di legge.
6. Spese
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 come Controparte_1 modificato da ultimo dal DM 147/2022 (in relazione al valore indeterminato della causa e con applicazione dei valori tariffari minimi attesa la non complessità delle questioni trattate
– stante l'intervenuta sentenza della Cassazione n. 31150/2019 in epoca anteriore al deposito del ricorso avvenuto in data 10.8.2023) e della limitata attività processuale svolta (con esclusione quindi della sola fase istruttoria).
Nulla sulle spese di lite nei confronti dell' convenuto, stante la contumacia ed il difetto CP_2 di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della progressione di carriera e/o stipendiale fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato;
2) condanna il alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici di anni 7 mesi 11 e CP_5 giorni 11 di anzianità per il servizio pre-ruolo con inserimento nella corrispondente posizione stipendiale di cui al CCNL applicabile ratione temporis nonché al pagamento in favore della suddetta parte ricorrente delle differenze retributive maturate e maturande corrispondenti alla progressione stipendiale maturata in ragione della predetta anzianità di servizio non di ruolo per il periodo non coperto da prescrizione e, segnatamente, dalla data di avvenuta notifica del ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo;
3) condanna il alla refusione in favore della parte ricorrente delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi €3.680,00 oltre spese generali nella misura di
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente oltre rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00.
4) Nulla sulle spese di lite nei confronti dell' convenuto, stante la contumacia. CP_2
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro