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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3948/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
SL RN - 80007700190
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0188380325000001467 RECUPERO TICKET 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.07.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione ad avviso di pagamento n 0188380325000001467 pari ad € 410,40 relativo al recupero di ticket sanitari, anno 2017, Ente creditore
ASL RN DS 62
Con unico motivo di ricorso lamentava l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossioni che concludeva per la inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 22.01.2026 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'attività di recupero degli importi impropriamente non versati dagli assistiti, ove i controlli di cui al comma
10 del DM 11.12.2009, abbiano evidenziato l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, sono realizzate nel rispetto delle modalità indicate dalla Delibera di giunta della Regione Campania n. 109 del
2020 in cui è stabilito che le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a notificare, con Raccomandata A/R, alla residenza dei cittadini un avviso bonario contenente il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale entro il termine di 90 giorni.
Orbene pur essendo questa la normale attività a carico delle ASL in Regione Campania deve evidenziarsi che le delibere di giunta non hanno valore di legge ma solo di atto amministrativo.
Per contro nessuna norma impone nel caso di specie l'invio di atto prodromico all'avviso di pagamento, nel quale si dà atto della sussistenza del debito conseguente a controlli di sistema sul versamento della quota di assistenza a carico del cittadino (ticket sanitario) e si consente al contribuente il pagamento dell'importo (senza interessi) relativo a prestazione sanitaria del 2017 addebitato per superamento soglia esenzione.
La particolarità della questione sulla quale risultano peraltro differenti orientamenti nella giurisprudenza di merito consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
RN 22.01.2026
Il Presidente G.M Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3948/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
SL RN - 80007700190
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0188380325000001467 RECUPERO TICKET 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.07.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione ad avviso di pagamento n 0188380325000001467 pari ad € 410,40 relativo al recupero di ticket sanitari, anno 2017, Ente creditore
ASL RN DS 62
Con unico motivo di ricorso lamentava l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossioni che concludeva per la inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 22.01.2026 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'attività di recupero degli importi impropriamente non versati dagli assistiti, ove i controlli di cui al comma
10 del DM 11.12.2009, abbiano evidenziato l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, sono realizzate nel rispetto delle modalità indicate dalla Delibera di giunta della Regione Campania n. 109 del
2020 in cui è stabilito che le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a notificare, con Raccomandata A/R, alla residenza dei cittadini un avviso bonario contenente il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale entro il termine di 90 giorni.
Orbene pur essendo questa la normale attività a carico delle ASL in Regione Campania deve evidenziarsi che le delibere di giunta non hanno valore di legge ma solo di atto amministrativo.
Per contro nessuna norma impone nel caso di specie l'invio di atto prodromico all'avviso di pagamento, nel quale si dà atto della sussistenza del debito conseguente a controlli di sistema sul versamento della quota di assistenza a carico del cittadino (ticket sanitario) e si consente al contribuente il pagamento dell'importo (senza interessi) relativo a prestazione sanitaria del 2017 addebitato per superamento soglia esenzione.
La particolarità della questione sulla quale risultano peraltro differenti orientamenti nella giurisprudenza di merito consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
RN 22.01.2026
Il Presidente G.M Dott.ssa Ornella Crespi