Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115 /2022 R.G.A.C.C. oggetto: Altri istituti e leggi speciali vertente tra
, nata a [...] il [...] C.F.: ed il Dott. Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], Cod.Fisc.: , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
quali moglie e figlio, e, come tali, eredi del Sig. il quale era nato a [...] Persona_1
Imbaccari (CT) il 21.04.1945, ed è deceduto in Palermo il 19.09.2020, ed il secondo anche in nome proprio, entrambi in giudizio con l'Avv. Crispino Ippolito giusta procura in atti, attori nei confronti di ditta (P.I. ) in persona dell'omonimo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
( nato a [...] il [...]), con sede legale in Via Sirtori 44 - Marsala, in CP_1
giudizio con l'Avv. Fabrizio Antoci giusta procura in atti, convenuta
e di
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._3
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Diego Ferraro, convenuto
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.12.2024 parte attrice ha concluso nel merito “insistendo in tutte le proprie domande anche istruttorie e per il rigetto delle avverse domande ed eccezioni come da verbale che precede”; il convenuto ha concluso “riportandosi al proprio atto introduttivo, CP_1
agli atti e verbali di causa successivi fino al deposito di note conclusive scritte nonché agli ulteriori
risposta e comparse conclusionali già in atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositati ai sensi dell'art 702 bis cpc, parte ricorrente ha chiesto “Condannare i convenuti ad eseguire immediatamente e senza dilazione alcuna, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e professionalità le opere di installazione della guaina e comunque quelle di riparazione e ripristino di cui al computo metrico estimativo redatto dal Dott. Persona_2
che si produce, unitamente alla relazione tecnica dello stesso. - Emettere ogni altra
[...]
statuizione utile, necessaria e/o conseguenziale ai fini predetti. - In assoluto subordine condannare i convenuti solidalmente e congiuntamente al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, da liquidarsi nella misura di Euro 8.800,00 alla data della relazione del Dott. salvo Persona_2
ulteriori aumenti o rincari di mano d'opera e materiali che si verificassero in corso di causa. -
Come mezzo al fine basarsi sulla relazione del Dott. e sui preventivi prodotti dai Persona_2
ricorrenti, ovvero, in subordine ammettere, ove necessario, CTU volta a verificare quanto esposto nella narrativa del presente ricorso, la sussistenza dei danni e dei pericoli alla integrità dell'edificio dei ricorrenti e dell'aggravarsi degli stessi, le opere necessarie alla loro riparazione ed eliminazione, i tempi ed i costi degli stessi. - Nel caso in cui i lavori dovessero protrarsi nella stagione estiva, liquidare preventivamente il danno e condannare i resistenti al risarcimento degli ulteriori danni patiti dai ricorrenti per la sottrazione, totale o parziale, della disponibilità della palazzina, da liquidarsi secondo la valutazione che dovesse effettuare il CTU tenuto conto degli elevatissimi canoni di mercato vigenti in Favignana per le case di villeggiatura aventi pari caratteristiche di quella dei ricorrenti, ovvero, in estremo subordine, liquidandoli equitativamente”.
Premettevano a detta domanda che “il ricorrente è proprietario di un caseggiato insistente su un terreno sito in Favignana, Contrada Camaro, catastato al foglio 30, 494, 495 e 496, ex 316, giusta atto di donazione con riserva di usufrutto in Notar del giorno 23.06.2004, Persona_3
rep.31808/racc.9768, da potere del padre, il quale a propria volta lo aveva acquistato da Persona_1
potere del Sig. giusta atto di compravendita del giorno 28.08.1975 in Notar Parte_3 [...]
rep.70662-racc.7099, reg.to in Trapani l'11.03.1975, al n. 4992 e trascritto il 23.09.1975 ai Persona_4 nn.12538/11192” e che il loro dante causa “con contratto del giorno 8.11.2019 … Persona_1
affidò all'impresa l'appalto dei lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio suddetto, come CP_1
descritti nel preventivo allo stesso contratto alligato per costituirne parte integrante ed inscindibile” dei quali era progettista e direttore, il Geom. ; che “i lavori sono stati Controparte_2
ultimati il 14.9.2020”; che “il 19.9.2020 veniva meno ai vivi il Sig. e che già alla fine Persona_1
della primavera del 2021 “la ricorrente aveva modo di rilevare la comparsa di infiltrazioni di acqua nell'appartamento ed in particolare, nel muro divisorio tra il locale pranzo ed il vicino bagno, ampie porzioni di pittura esfoliata e tracce di umidità a circa m. 1.00- 1,50 dal livello del pavimento in corrispondenza del tratto di muratura esterna in aderenza alla scala esterna;
inoltre, la scala esterna presentava sotto la rampa tratti di pittura esfoliata con la presenza di efflorescenze saline”.
Individuando la causa di detti danni nella cattiva esecuzione dei lavori di appalto ed allegando la responsabilità dei convenuti incardinava il presente giudizio.
Si costituiva la ditta appaltatrice la quale contestava quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti ed in particolare eccepiva sulla base delle allegazioni dei ricorrenti, la tardività della denuncia degli asseriti vizi.
Chiedeva pertanto “Voglia in via preliminare, l'Ill.mo Sig. Giudice Designato - adottare i provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 702 ter c.p.c. (trasformazione in rito ordinario), non potendosi ritenere, con la sola perizia di parte, raggiunta la prova dei denunciati danni né, quantomeno, che questi siano imputabili all'appaltatore; ciò anche al fine di poter accertare e valutare eventuale decadenza di parte ricorrente dall'azione, ai sensi dell'art.1667 c.c. In ogni caso, anche in termini di istruzione sommaria, non ci si oppone in questa sede a che venga nominato un Ctu perché questo possa riscontrare, in positivo o, diversamente, in negativo, gli eventuali vizi dell'opera, di cui al sottoscritto contratto di appalto. In tal caso, con riserva di nomina di un tecnico di parte. - Nel merito, respingere la domanda dei ricorrenti. - In subordine, solo qualora dovesse emergere una qualche responsabilità per vizi nella esecuzione dell'opera appaltata, e sempre che la stessa non vada attribuita in via esclusiva al D.L. Geom. Controparte_3
anch'egli citato nell'odierno giudizio, l'odierna parte convenuta si dichiarerà disponibile ad intervenire ed eseguire le opere che si riterranno eventualmente necessarie, nei limiti di cui alla disposta consulenza tecnica di ufficio. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e/o integrale compensazione delle stesse, all'esito del giudizio”. Si costituiva altresì il direttore dei lavori il quale contestava quanto dedotto dalle controparti rilevando che la ““responsabilità” per i danni da controparte lamentati esuli dalla sfera di competenza del Direttore dei Lavori, dovendosi la stessa rinvenire, ove esistente, in capo all'appaltatore” tenuto conto che gli stessi ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio deducevano che “nel
“contratto d'appalto” l'“impresa esecutrice” si “assumeva in proprio” la “piena responsabilità tecnica ed amministrativa di qualsiasi conseguenza possa derivare dall'esecuzione del contratto” nonché che
“durante il periodo di garanzia l'appaltatore sarà tenuto a riparare e/o sostituire […]tutto quanto presentasse difetti e, comunque, non rispondesse ai requisiti di garanzia […]” con la conseguenza che alcuna responsabilità poteva addebitarsi alla direzione dei lavori;
eccepiva altresì la mancanza di prova anche con riferimento al quantum debeatur.
Chiedeva quindi “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa - NEL MERITO, in via gradualmente subordinata: - Rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto;
- Rigettare in ogni caso le domande proposte nei confronti del Geom. perché prive di Controparte_2
qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico”.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale ritenendo che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, ha fissato con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'articolo 183 cpc. nella quale assegnava i termini di cui al sesto comma di detta norma.
Formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis cpc non accettata dal convenuto il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di chiarire quanto indicato CP_1
nell'ordinanza riservata del 12.5.2023.
Successivamente è stato ammesso l'interrogatorio formale dell'appaltatore richiesto dai ricorrenti
La domanda va rigettata.
Ritiene il Tribunale di poter decidere la controversia in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n.
9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633504 – 01 e in motivazione pag. 36 ss.) – costituita nel caso in esame dalla infondatezza del merito della domanda. Il predetto principio infatti, consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 – L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).
Il consulente tecnico d'ufficio in sede di sopralluogo nell'immobile de quo ha riscontrato la presenza nella zona interna “entrando nella camera da pranzo, sulla parete del muro divisorio con il contiguo bagno e laparete che si affaccia sul patio in corrispondenza della parte bassa delle stesse proprio nella zona di posizionamento della mostrava tracce ampie macchie giallastre dovute principalmente all'umidità risalente dal terreno sottostante in corrispondenza del tratto di muratura esterna in aderenza alla scala esterna (v. all. 8, f. 5), sia nell'angolo compreso tra il muro divisorio c. pranzo/wc ed il muro della c. pranzo con affaccio sul patio (v. all. 8, f. 5), inoltre tracce di umidità di infiltrazioni si rilevavano nei punti d'angolo parte alta del citato angolo (v. all. 8, f. 4).
Entrando nel bagno con affaccio a Nord-Est, si nota che l'angolo nella parte alta che da ad est è interessato da infiltrazioni dal tetto”; nella zona esterna con riferimento al terrazzo che “le pendenze date all' ammattonato fanno confluire le acque meteoriche in parte giù per la scala ed in parte in un pluviale discendente dalla sezione di Ø 80 mm, l'ingresso del pluviale è privo del raccordo con labro, elemento questo necessario a tutelare il fabbricato dall'infiltrazioni d'acqua, infatti, l' assenza del raccordo è causa dell' umidità che interessa sia parte del tetto sia parte del muro d'ambito dove si innesta la scala (v. all. 9, Tav.5 )” ; con riferimento alla copertura a falda inclinata del patio che “Il piano inclinato che costituisce la falda è stato soggetto ad un leggero distacco dal muro d'ambito causato da un assestamento del piano di sedime da uno dei pilastri della copertura lignea, ciò si evince dal non perfetto innesto dell'incastro laterale maschio con l'incastro femmina della perline di copertura (v. all.8 f. 6, 7). L'assestamento ha causato delle fessurazioni nella sigillatura nel punto di innesto tra il tetto ed il muro d'ambito che ha favorito l'infiltrazione d'acqua in parte del cordolo del tetto ed il muro”; con rifeirmento alla scala esterna
“La zoccolatura delle pareti, sulle quali è incastrata la scala, non risulti collocata in maniera adeguata a tutela delle infiltrazioni di umidità causate dell'acqua piovana o dal lavaggio della pavimentazione ..... 2). La fascia in cls. si presenta al rustico senza nessuna protezione, fattore questo che ha causato la risalita di umidità che muovendo dal pavimento sale per capillarità, interessando sia il cordolo ed il muro (all'esterno ed all'interno) sia la trave incassata nella muratura e l'intradosso della soletta in c.a del corpo scala. La condizione dei luoghi dello stato descritto è stata causa dei distacchi dell'intonaco, dell'efflorescenze ed alterazioni cromatiche che riguardano sia l'intradosso della rampa della scala esterna sia l'umidità a carico del divisorio pranzo/bagno” ha anche evidenziato che “Inoltre, il pilastro in conci di calcarenite che sorregge il piccolo ballatoio della scala, presenta delle fessurazioni verticali in prossimità degli spigoli, guasti questi determinati dall'umidità di risalita proveniente dalla sotto pavimentazione”.
Così descritto lo stato dei luoghi l'ausiliare del giudice ha evidenziato che quanto accertato
“è riconducibile ad una situazione pregressa, perpetuata nel corso del tempo e determinata in particolare dalla non impermeabilizzazione del cordolo lasciato al rustico, dell'accesso del pluviale discendente della terrazza privo di labro di raccordo e la non pavimentazione dell'andito dove insiste la scala, che al presente è in battuto di cemento. Infatti, nel contesto oggetto di perizia si conferma che, i danni murali quali l'esfoliamento della pittura per umidità e la presenza di muffa ed efflorescenze saline , sono condizioni che non si possono generare in tempi brevi ma lenti. Fatto evidente risulta essere il danno causato all'umidità da risalita capillare, dovuta in prevalenza all'assorbimento di umidità dal suolo che ha interessato prima il cordolo poi gli elementi costruttivi porosi (pareti in conci di calcarenite) ed infine soletta della scala in c.a.” per concludere affermando che “i danni ed i difetti riscontrati, nella villetta ubicata a Favignana in Contrada
Camaro, censita al N.C.E.U. al foglio 30, particella 496, non sono imputabili a una non corretta esecuzione dei lavori commissionati alla parte convenuta, fatta eccezione per la sistemazione di alcune lastre di basalto costituenti le pedate della scala, che sono state disposte in contro pendenza di circa 1°”.
Successivamente restituita sul ruolo istruttorio la causa già posta in decisione, a seguito di precise richieste a chiarimento formulare dal Tribunale con l'ordinanza del 18.7.2024il consulente ha ulteriormente precisato che “I danni lamentati da parte ricorrente a seguito di quanto già rilevato ed esposto nella perizia già redatta non sono correlabili alle lavorazioni commissionate all'impresa convenuta. I danni denunciati sono riconducibili ad una situazione pregressa già rilevata in linee generali dalla Relazione tecnica descrittiva delle opere per la conservazione dell'immobile (art.6 ed art.9 L/R 37/85) redatta dal geom. nel marzo del 1999, Controparte_4
conservata presso l'Ufficio del IV Settore del Comune di Favignana all'interno del fascicolo P.E
120/95 a nome di (si veda All. C). I guasti manifestatesi nel corso del tempo Persona_1
sono stati causati in particolare dalla non impermeabilizzazione di quota parte della travi di fondazione lasciate al rustico che interessano il cantonale nord-est sulle cui pareti esercita la scala
(si veda All. D- FF.1-2), dell'accesso del pluviale discendente della terrazza privo di labro di raccordo (si veda All.D. F.3) e della non pavimentazione dell'andito dove insiste la scala, che è in battuto di cemento”.
Tali conclusioni in quanto formulate ad esito di un argomentare privo di vizi logico giuridici oltre che metodologico scientifici meritano piena condivisione anche alla luce dei fermi chiarimenti resi dal consulente in seguito alle osservazioni formulate da parte attrice la quale nel contestare dette conclusioni nulla deduce circa la puntualizzazione del consulente secondo cui i lavori necessari per l'eliminazione delle cause dei riscontrati ammaloramenti dell'immobile, non erano tra quelli oggetto del contratto di appalto. Proprio a seguito delle osservazioni degli attori il consulente precisa ulteriormente che “le lavorazioni previste di cui ai nn.2-3-4 hanno riguardato i cordoli del solaio e della scala di accesso alla copertura (e non i cordoli di fondazione)” cordoli di fondazione nella mancata impermeabilizzazione dei quali il tecnico individua la causa delle evidenziate infiltrazioni e che “se la scala non fosse stata impermeabilizzata la micro fessura non consentirebbe un accesso d'acqua tale da creare il degrado che interessa al presente sia l'intradosso della rampa della scala sia la parete del sottoscala sia la zoccolatura alla base della parete d'esercizio della scala” con la conseguenza che così accertata la causa dei lamentati danni diviene non rilevante la disquisizione circa l'eventuale acquisizione motu proprio da parte del CTU di documenti presso pubblici uffici, le cui risultanze pertanto da un lato non risultano decisive ai fini del convincimento del Consulente e dall'altro non consentono di ritenere viziato l'oerato dell'ausiliare del giudice.
L'accertamento della corretta esecuzione dei lavori indicati nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti e la mancanza di prova del fatto che tra le parti fosse stato concordato di eseguire anche altri lavori non indicati in detto contratto, determina il rigetto della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa da ritenere indeterminabile attesa la mancanza di dichiarazione nel ricorso introduttivo, considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in complessivi
Euro 4835,00 (di cui € 875 per fase di studio, € 740 per fase introduttiva, € 1.600 per fase istruttoria ed € 1620 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1115/2022 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta la domanda;
- condanna e in solido al pagamento in favore della ditta Parte_1 Parte_2 [...]
(P.I. ) in persona dell'omonimo legale rappresentante ( nato CP_1 P.IVA_1 CP_1
a Marsala il 18/09/1972) delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.835,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi;
- condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro Controparte_2
4.835,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi;
- pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese di consulenza come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Marsala, in data 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo