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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/10/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU ER IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4095/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LANDI PAOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1
in Brescia il 10.10.1973 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza.
b. Nessuna statuizione in merito al mantenimento dei figli, maggiorenni ed autosufficienti.
c. I coniugi sono economicamente autosufficienti ed hanno già definito tutte le questioni di carattere economico per cui nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro.
pagina 1 di 3 Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.4.2025, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio celebrato con in Brescia il 10.10.1973, da cui erano Controparte_1 nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, premettendo che i Per_1 Per_2 coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 6.5.2002, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 30.9.2025 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2002), è ampiamente decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Null'altro a provvedere in assenza di ulteriori domande, dando atto dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
In ragione della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione della convenuta, le spese di lite si intendono irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Brescia in data 10/10/1973, trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune, per l'anno 1973, parte II, n. 1290, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la resistente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) spese irripetibili.
Brescia, camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente est.
EL PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU ER IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4095/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LANDI PAOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1
in Brescia il 10.10.1973 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza.
b. Nessuna statuizione in merito al mantenimento dei figli, maggiorenni ed autosufficienti.
c. I coniugi sono economicamente autosufficienti ed hanno già definito tutte le questioni di carattere economico per cui nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro.
pagina 1 di 3 Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.4.2025, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio celebrato con in Brescia il 10.10.1973, da cui erano Controparte_1 nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, premettendo che i Per_1 Per_2 coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 6.5.2002, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 30.9.2025 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2002), è ampiamente decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Null'altro a provvedere in assenza di ulteriori domande, dando atto dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
In ragione della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione della convenuta, le spese di lite si intendono irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Brescia in data 10/10/1973, trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune, per l'anno 1973, parte II, n. 1290, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la resistente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) spese irripetibili.
Brescia, camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente est.
EL PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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